Sentenza 4 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2019, n. 09323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9323 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2019 |
Testo completo
D t o n e v s i t a a r r g e e t v n l i a o o t t u a b g AULA 'A' i ORIGINALE i r l t b n 9 323-- 2019 b o o c l e t e n d e e r r r o o Oggetto i ITALIANA c REPUBBLICA r i e R t l u IN NOME DEL POPOLO ITALIANO INDEBITO ARRICCHIMENTO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 2957/2015 TERZA SEZIONE CIVILE Cron. 9323 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: @... Rep. Presidente Dott. ULIANA ARMANO Ud. 03/12/2018 Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI PU Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere Rel. Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO Consigliere -Dott. AUGUSTO TATANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2957-2015 proposto da: RO TT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso 10 studio dell'avvocato MARIO PERONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO GIANCONE giusta procura speciale a margine del ricorso;
ricorrente 2018 contro 2806 GO PA;
- intimata LM Nonché da: 1 GO PA GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE in persona dell'Avv. MARIO PERCUOCO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 3, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CICALA, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATO BUONAJUTO giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
ricorrente incidentale avversO la sentenza n. 1801/2014 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 18/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il SAV rigetto del ricorso;
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FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2008, TO PA convenne dinanzi ai Giudice di Pace di S. Anastasia la società GO S.p.A., chiedendone la condanna alla restituzione della somma di 266,82 euro, pagata in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio idrico erogato dalla società. Assumeva l'attrice che quell'importo non era dovuto trattandosi di somma pretesa a titolo di servizio di depurazione, senza che tale servizio fosse stato effettivamente svolto, come stabilito dalla decisione della Corte Cost., 10-10-2008, n. 335. 2. Il Giudice di Pace con sentenza depositata l'11 febbraio 2010 n. 48 ha dichiarato l'improcedibilità della domanda cornpensando le spese tra le parti.
3. L'attrice ha proposto appello e la società GO S.p.A. ha spiegato appello incidentale sul regime delle spese di primo grado.
4. Il Tribunale di Nola, con sentenza depositata il 18 giugno 2014, rigettava l'appello principale e quello incidentale condannando la PA al rimborso delle spese di secondo grado in favore della società GO S.p.A.. Secondo il Tribunale, per effetto dell'art. 8 sexies del d.l. 30.12.2008 n. 208 (il quale aveva imposto ai gestori del servizio idrico di restituire entro 5 anni le somme indebitamente percepite), la questione dei termini e delle modalità dei rimborsi era direttamente disciplinata dal legislatore, anche con riferimento ai giudizi in corso al momento della decisione della Consulta, sicché il credito degli attori non era liquido, per non essere scaduto il quinquennio previsto dalla suddetta norma. Quanto alle spese, rilevava che, in primo grado, la società Gori S.p.A. era rimasta contumace e, pertanto, non aveva sostenuto spese di giudizio. 3 5. TO PA proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi e la società GO S.p.A. resisteva con controricorso, spiegando ricorso incidentale sulla base di un motivo.
6. Con ordinanza interlocutoria resa all'udienza del 29 giugno 2017 questa Corte rilevava che la materia oggetto del contendere era stata interessata dalla sentenza n. 335 del 10.10.2008, con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittirnità costituzionale della L. n. 36 del 1994, art. 14, comma 1, sia nel testo originario, che in quello modificato dalla L. n.179 del 2002, art. 28 nonché del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 155, comma 1, primo periodo nella parte in cui prevedevano che la quota della tariffa cel servizio idrico, relativa alla depurazione delle acque, fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impiarti centralizzati dì depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" e, quindi, in assenza di possibilità di fruizione del servizio.
7. Evidenziava che la legge n. 13 del 2009, di conversione del D.L. n. 208 del 2008, aveva stabilito all'art.
8-sexies, primo comma il principio che, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, sono dovuti dall'utente gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, e ciò a partire dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle suddette opere, mentre al comma 2 della stessa norma fissa il principio che i gestori del servizio idrico integrato provvedano, a decorrere dall'1.10.09, ed entro il termine massimo di cinque anni, alla restituzione anche rateale della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, fatta salva la deduzione degli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento già avviate. Gat 4 8. Poiché tale disciplina era entrata in vigore il 30 dicembre 2008 e la lite era stata instaurata il 29 dicembre dello stesso anno, la controversia riguardava il tema dell'eventuale retroattività della normativa e della natura del termine di adempimento oggetto del secondo comma del citato articolo 8 sexies, sul presupposto della mancata restituzione dell'importo richiesto in citazione.
9. Sulla base di tali considerazioni all'adunanza del 29 giugno 2017 questa Corte disponeva la trattazione della controversia in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c. Si assumono violati gli artt. 11 e 14 disp. prel. c.c.. 2033 c.c.. 8 sexies d.l. 30.12.2008 n. 208 e 3, 24, 102, 111 e 117 Cost. Espone, al riguardo, la ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere retroattivo l'art. 8 sexies del d.l. 208/08, citato.
2. Con il secondo motivo si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare il secondo e terzo motivo di gravame con i quali si rilevava che la sentenza di primo grado, pubblicata il 22.01.2010 era motivata sulla base di un decreto ministeriale pubblicato successivamente (GU 8 febbraio 2010), nonché il mancato rispetto del termine di attuazione del decreto ministeriale (due mesi) e ciò ex artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c.
3. Con il ricorso incidentale la GO S.p.A. lamenta la compensazione delle spese disposta dal Tribunale nonostante la soccombenza dell'attrice e ciò ai sensi degli artt. 360 n. 3 e 91 e 92 c.p.c.
4. Con la sentenza emessa dalla Corte Costituzionale 1'8 10 ottobre 2008 n. 335, è stata dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 L. 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche, cd. Legge Galli), nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 28, L. 31 luglio 2002 n. 179 5 (Disposizioni in materia ambientale), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura risultasse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi.
5. La Corte Costituzionale ha affermato che la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte nel contratto di utenza, a fronte del quale l'esistenza di un preciso sinallagma contrattuale esclude la ragionevolezza della debenza del corrispettivo in assenza della relativa possibilità di fruizione del servizio.
6. Nel D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, è stato inserito l'art. 8 sexies dopo un complesso iter parlamentare e il decreto è stato convertito in L. 27 febbraio 2009 n. 13, ed il testo prevede, per quello che interessa in questa sede, che: "In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione.....” 7. Pertanto il primo motivo pone il tema della retroattività o meno della disposizione di cui si discute (decreto legge n. 208 del 2008, articolo 8 sexies, che aveva previsto, in attuazione della sentenza della Consulta che i gestori del servizio provvederanno alla restituzione delle somme entro e non prima di cinque anni a decorrere dal 1 ottobre 2009, cioè a partire dal 1° ottobre 2014), in quanto quel decreto entrava in vigore il 30 dicembre 2008, mentre il giudizio era stato instaurato il giorno prima, in data 29 dicembre 2008. 8. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione di legge, ai sensi all'art. 360, Sai 6 n. 3, c.p.c. Si assumono violati gli artt. 11 e 14 disp. prel. c.c.. 2033 c.c.. 8 sexies d.l. 30.12.2008 n. 208 e 3, 24, 102, 111 e 117 Cost. Espongono, al riguardo, i ricorrenti che il Tribunale ha errato nel ritenere retroattivo l'art. 8 sexies del d.l. 208/08, citato.
9. Il motivo è infondato. L'art. 8 sexies del d.l. 30.12.2008 n. 208 è stato emanato proprio per disciplinare gli effetti della sentenza n. 335/08 della Corte Costituzionale, sicché la retroattività è implicita alla sua ratio. 10. L'efficacia retroattiva di una norma di legge può essere attribuita, oltre che nel caso in cui la disposizione sia espressamente dichiarata tale o alla stessa sia espressamente riconosciuto il carattere interpretativo di una fonte precedente, anche alla stregua del suo oggettivo contenuto precettivo, laddove emerga, in modo inequivoco dal testo di legge, la volontà del legislatore di dettare una disciplina che regola i rapporti giuridici preesistenti tuttora pendenti, non potendo ritenersi "esauriti" gli effetti giuridici ad essi riconducibili. Nel caso di specie, come si è detto, tale volontà legislativa è chiaramente individuata nello scopo indicato dall'articolo 8 sexies, primo e secondo comma del decreto legge n. 208 del 2008, convertito nella legge n. 13 del 2009, di colmare la lacuna della previgente disciplina del rapporto di utenza relativo al servizio idrico integrato, venuta meno, con effetto ex tunc, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008. Infatti, la disposizione non esaurisce il proprio scopo nel dare attuazione alla restituzione dell'indebita tariffa percepita in caso di omesso apprestamento o funzionamento dell'impianto di depurazione, imposta dalla pronunzia del giudice delle leggi, ma detta anche una regola "sostitutiva" di quella dichiarata incompatibile con la Carta fondamentale. 11. Infatti, prevede che nell'ipotesi in cui sussista un rapporto di utenza, avente ad oggetto il servizio idrico integrato, anche "nei casi426 7 in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporalmente inattivi, qualora tuttavia l'ente locale o il gestore abbia previsto nei piani di ambito o in atti formali la realizzazione di impianti di depurazione e abbia sostenuto nel periodo oggetto di rimborso della tariffa agli oneri derivanti dall'attività di progettazione, realizzazione e completamento dei medesimi impianti", tali oneri rappresentano una "componente della tariffa" e devono essere riscossi "a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati". 12. Inoltre la norma dispone che i Comuni o i gestori tenuti "alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione" (come nel caso in esame) provvedono, mediante compensazione, alla anche in forma rateizzata "deduzione" dall'importo da restituire degli oneri derivati dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento, avviate. 13. La disposizione, pertanto, pone una regola tariffaria da applicare ai periodi di utenza pregressi, già regolati dalla norma di legge dichiarata incostituzionale, riconoscendo il diritto del Comune o del gestore, anche per detti periodi, di riscuotere una tariffa, sebbene ridotta all'importo dei soli costi di attivazione, ripartiti proporzionalmente in base al consumo idrico del singolo utente. 14. In tale ambito vanno valutati i limiti che incontra il legislatore nel modificare o sostituire, con norme imperative, il contenuto dei rapporti obbligatori già esistenti che, secondo il tradizionale insegnamento fornito dalla Corte costituzionale (Corte Cost: sentenze 11 giugno 2010, n. 209; 21 ottobre 2011, n. 271; 17 dicembre 2013, n. 314 e 12 aprile 2017, n. 73) è costituito dal principio di certezza del diritto, teso ad assicurare la stabilità dei rapporti giuridici ormai "esauriti". 8 15. Devono ritenersi tali quelli per i quali è venuta meno definitivamente la possibilità di azionare le pretese o eccezioni derivanti da quel titolo (ipotesi certamente non ricorrente nel caso di specie). L'ulteriore limite è costituito dal criterio di bilanciamento posto dalla Costituzione all'esercizio delle competenze riservate al potere legislativo rispetto agli ambiti di esercizio delle attribuzioni degli organi costituzionali e dei poteri dello Stato. Tale limite deve intendersi superato laddove la norma incida retroattivamente, vanificandola, sulla regola di diritto di un rapporto giuridico affermata dall'autorità giudiziaria con efficacia di giudicato (anche tale ipotesi non sussiste nel caso di specie). 16. Ulteriore parametro da osservare è quello del criterio di proporzionalità dell'intervento legislativo che deve tenere conto dei legittimi affidamenti ingenerati nei soggetti dalle situazioni giuridiche create dalla normativa precedente, sulla quale incida la norma retroattiva (affidamenti, nella specie, insussistenti, in difetto di una regolamentazione preesistente dei periodi di utenza sui quali è intervenuta la legge n. 13 del 2009). 17. Per quanto detto i limiti come sopra evidenziati non risultano violati e destituiti di fondamento sono i sospetti di illegittimità costituzionale paventati dai ricorrenti. L'art. 8 sexies d.l. cit., infatti: non viola l'art. 3 cost., perché qualunque norma, per il fatto stesso di essere tale, genera uno iato tra la situazione preesistente alla sua emanazione e quella susseguente, ma tale frizione non determina una necessaria discriminazione dei cittadini. non viola l'art. 24 - cost., perché la norma non si occupa dell'azionabilità dei diritti, né la limita. non viola l'art. 102 cost., giacché non è sufficiente la - retroattività da sola a "ledere le prerogative giudiziarie". - non viola l'art. 111 cost., perché non contiene alcuna regola di procedura. non viola, infine, l'art. 117 cost. né l'art. 6 CEDU, perché non impedisce l'accesso alla giurisdizione, ma si limita a stabilire le 9 modalità di rimborso di un indebito, in presenza di un evidente interesse generale che è quello di evitare difficoltà finanziarie agli enti gestori. 18. La questione di compatibilità costituzionale della norma di legge retroattiva è stata, peraltro, già esaminata da questa Corte che ha ritenuto infondato il sospetto di legittimità manifestamente costituzionale del citato articolo 8 sexies nella parte in cui ha efficacia retroattiva, in quanto tale disposizione, nel disciplinare le modalità di ripetizione delle somme erogate dagli utenti del servizio idrico integrato, quale corrispettivo della prestazione non fruita avente ad oggetto la depurazione dell'acqua, è stata emanata per disciplinare gli effetti di una pronunzia della Corte costituzionale (la decisione n. 335 del 2008), sicché la retroattività è implicita nella sua "ratio" (Cass. Sez. 3, n. 19887 del 2015 e Cass. Sez. 3, n. 8334, 31 marzo 2017, n. 8334). 19. Questa Corte intende dare continuità alle citate decisioni che hanno affermato la retroattività della disposizione in esame facendo presente che, rispetto a tale assunto, non sussiste un reale contrasto con altre decisioni di questa Corte (Cass. 1^ Sez. n. 9396 e 9397 del 2015) secondo cui la normativa del 2008 non coinvolgerebbe i pagamenti relativi alle annualità precedenti (in quei casi si faceva riferimento all'anno 2002) in quanto quelle decisioni non affrontano il tema in maniera specifica, ma solo incidentalmente, come si legge in motivazione: "la stessa sentenza deve essere pertanto annullata. A tale conclusione non osta come, invece, pare sostenere il - controricorrente Comune di Milano - quanto disposto dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art.
8-sexies, commi 1, 2 e 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, art. 1, comma 1". In particolare, rilevando che "tali disposizioni, infatti - che peraltro, in mancanza di espressa previsione contraria, non paiono 10 avere efficacia retroattiva (art. 11 disp. gen, comma 1), sono completamente estranee all'oggetto del giudizio a quo che ...". 20. Trattasi, infatti, di un'affermazione incidentale, che ribadisce il principio pacifico secondo cui, in difetto di espressa previsione di senso contrario inserita dal legislatore, non è possibile derogare al criterio dell'efficacia non retroattiva delle disposizioni di diritto civile. 21. Ma la Corte aggiunge che il problema dell'efficacia retroattiva dell'articolo 8 sexies non era rilevante nella fattispecie oggetto delle due decisioni del 2015, in cui l'oggetto della controversia riguardava la debenza o meno della somma a titolo di corrispettivo o di imposta per il servizio di depurazione dell'anno 2002 sul presupposto che la fognatura era, comunque, sprovvista di impianto di depurazione. Invece, l'articolo 8 sexies, come osservato in quella sede dalla Corte, veniva in esame per il diverso problema delle modalità di restituzione della quota di tariffa non dovuta, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale. 22. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare il secondo e terzo motivo di gravame secondo cui la sentenza di primo grado, pubblicata il 22.1.2010, avrebbe deciso sulla base di un decreto ministeriale pubblicato successivamente ai fatti di causa (GU 8 febbraio 2010), nonché deducendo il mancato rispetto del termine di attuazione del decreto ministeriale (due mesi) e ciò ex artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c.. 23. Il motivo è infondato non ricorrendo l'ipotesi prospettata. Trova applicazione il principio secondo cui "il vizio d'omessa pronuncia, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza" (Sez. L, Sentenza n. 1360 del 26/01/2016, Rv. 638317 - 01). Nel caso di specie la questione relativa all'efficacia GRO 11 retroattiva della legge ordinaria assorbe e supera la doglianza riferita dal decreto ministeriale successivo. Poiché il decreto cui si riferisce la ricorrente attiene alla fase attuativa della legge n. 13 del 2009, la questione è implicitamente assorbita nella statuizione con la quale si rileva che la domanda non era tempestiva, in quanto proposta prima della scadenza del termine minimo previsto dalla legge. 24. Sotto tale profilo anche la seconda censura oggetto del secondo motivo (quella relativa al mancato rispetto del termine di emanazione del decreto) risulta irrilevante, perché comunque superata dai principi contenuti nella citata legge 27.2.2009 n. 13. 25. Con il ricorso incidentale la GO S.p.A. lamenta la compensazione delle spese disposta dal Tribunale nonostante la soccombenza dell'attrice e ciò ai sensi degli artt. 360 n. 3 e 91 e 92 c.p.c. 26. Il motivo è inammissibile poiché la valutazione sulla concessione o meno della compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte. La facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 - 01). 27. Infatti, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa e, pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza 44 12 reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183-01). 28. Ne consegue che il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale è inammissibile con conseguente compensazione integrale delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza reciproca. 29. Infine, va dato atto mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955. tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dei presupposti per - l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito con riferimento alla posizione della ricorrente principale e di quella incidentale. P.T.M. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 3 dicembre 2018 Il Presidentę Il Consigliere estensore Шислении 6.21 Il Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 APR. 2019... Oggi ...... Il Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA 13