Ordinanza collegiale 3 maggio 2021
Sentenza 13 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 03/05/2021, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2021
N. 00739/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Agricola Gasparotto Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, Matteo Zambelli, Francesco Avino, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Roncade, in persona del sindaco pro tempore, Provincia di Treviso, Arpav, Ministero della Difesa, 5° Reparto Infrastrutture, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Fornaci del Sile S.r.l. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza del responsabile del settore tecnico del Comune Città di Roncade n. 19 del 16.3.2015, avente ad oggetto: "Azienda Agricola Gasparotto via Stradazza Roncade - esecuzione indagine preliminare verifica superamento dei valori soglia di contaminazione dell'area interessata al deposito di rifiuti da industria bellica";
- dell’atto del Comune di Roncade prot. 0021813 dell'11.12.2014 di convocazione di un tavolo tecnico tra l'azienda interessata e gli enti competenti: Comune di Roncade, Provincia di Treviso e ARPAV di Treviso;
- del verbale tavolo tecnico del 17.12.2014 reso tra il Comune di Roncade, la Provincia di Treviso e ARPAV di Padova;
- dell’atto del Comune di Roncade prot. n. 0020402 del 18.11.2014 avente ad oggetto: "Azienda Agricola Gasparotto - Operazioni di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici - via Stradazza Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. per l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.".
quanto ai motivi aggiunti depositati il 24.7.2015:
- dell'ordinanza del responsabile del settore tecnico del Comune Città di Roncade n. 36 dell'8.5.2015 avente ad oggetto: " Azienda Agricola Gasparotto via Stradazza Roncade - esecuzione indagine preliminare superamento dei valori soglia di contaminazione dell'area interessata al deposito di rifiuti da industria bellica - proroga termini ordinanza 19 del 16.3.2015.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Relatore nell'udienza del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Considerato che:
- l’Azienda agricola Gasparotto Società Agricola S.r.l., con il ricorso introduttivo ha impugnato l'ordinanza del responsabile del settore tecnico del Comune di Roncade, adottata il 16 marzo 2015 e notificata il 23 marzo 2015, con la quale si è ingiunto alla ricorrente di “provvedere all'esecuzione dell'indagine preliminare volta ad accertare l'eventuale superamento dei valori soglia di contaminazione nell'area interessata, in via Stradazza in località San Cipriano, al deposito di rifiuti bellici", con obbligo di presentare "entro il 30 aprile 2015 una relazione che ne riporti gli esiti" e, con motivi aggiunti, ha impugnato l'ordinanza del responsabile del settore tecnico del Comune di Roncade, adottata l’8 maggio 2015 e notificata il 22 maggio 2015, con cui, su richiesta dell’Azienda Agricola Gasparotto, è stato prorogato di cinque mesi il termine concesso con la precedente ordinanza per l'esecuzione dell'indagine e per il deposito della relazione, fatto salvo per il resto il contenuto della precedente ordinanza;
- il Comune di Roncade, la Provincia di Treviso, l’ARPAV e il Ministero della Difesa non si sono costituiti in giudizio;
Ritenuto necessario, ai fini del decidere, che le amministrazioni sopra indicate, ciascuna per la parte di propria competenza, depositino una documentata e dettagliata relazione in ordine alla vicenda per cui è causa, specificando ogni elemento utile ai fini del giudizio;
Ritenuto di assegnare alle amministrazioni sopra indicate termine fino al 15 settembre 2021 per depositare presso la Segreteria del Tribunale le relazioni di cui sopra;
Ritenuto di fissare, per l’ulteriore trattazione, l’udienza pubblica del 1° dicembre 2021, riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) dispone gli incombenti istruttori nei termini e modi sopra indicati.
Fissa, per l’ulteriore trattazione, l'udienza pubblica del 1° dicembre 2021.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO