TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/03/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7 marzo 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6467/2024 R.G: Lavoro, nella causa promossa da e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore rappresentati e difesi per in atti Persona_1 dall'avv. Antonio Donato La Sala presso lo studio del quale in S. Marco in Lamis
(FG) Via Valentini, 8 sono elettivamente domiciliati ricorrente contro
, rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio
dall'avv. Domenico Longo (P.E.C. Persona_2 it – cod. fisc. ed Email_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi,
45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di frequenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.07.2024 i ricorrenti premettevano di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto;
che la TU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento di patologie comportanti difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria età, chiedevano che fosse riconosciuto in giudizio il diritto della minore alla corresponsione della indennità di frequenza con vittoria di spese di lite.
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite. Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'udienza del 7 marzo 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l.
15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel me ri to, l'art. 1 della legge n.289/90 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, a decorrere dall'1 settembre 1990. La concessione dell'indennità di cui al comma primo è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali
o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
Nel caso di specie, la TU medico–legale depositata dal dott. Per_3
, ha concluso che la minore non versa in una condizione di difficoltà
[...] persistenti a svolgere funzioni e compiti della minore età (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n.
8654/2023 R.G. Lavoro).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio, nella precedente fase processuale anche a mezzo del consulente di parte alle quali il TU ha fornito risposta inviando le proprie considerazioni alle note critiche del TP (cfr. considerazioni in atti).
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal TU dott. , non accompagnata dalla sottoposizione al Per_3
Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal dott. , non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale Per_3 di precisi argomenti (come ad esempio l'omessa valutazione di alcune patologie oppure l'insorgenza di patologie sopravvenute) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica della fase di ATPO, che si liquidano con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede: definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo alla minore Persona_1
i requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di frequenza;
- dichiara la irripetibilità delle spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di TU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7 marzo 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6467/2024 R.G: Lavoro, nella causa promossa da e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore rappresentati e difesi per in atti Persona_1 dall'avv. Antonio Donato La Sala presso lo studio del quale in S. Marco in Lamis
(FG) Via Valentini, 8 sono elettivamente domiciliati ricorrente contro
, rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio
dall'avv. Domenico Longo (P.E.C. Persona_2 it – cod. fisc. ed Email_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi,
45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di frequenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.07.2024 i ricorrenti premettevano di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto;
che la TU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento di patologie comportanti difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria età, chiedevano che fosse riconosciuto in giudizio il diritto della minore alla corresponsione della indennità di frequenza con vittoria di spese di lite.
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite. Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'udienza del 7 marzo 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l.
15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel me ri to, l'art. 1 della legge n.289/90 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, a decorrere dall'1 settembre 1990. La concessione dell'indennità di cui al comma primo è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali
o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
Nel caso di specie, la TU medico–legale depositata dal dott. Per_3
, ha concluso che la minore non versa in una condizione di difficoltà
[...] persistenti a svolgere funzioni e compiti della minore età (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n.
8654/2023 R.G. Lavoro).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio, nella precedente fase processuale anche a mezzo del consulente di parte alle quali il TU ha fornito risposta inviando le proprie considerazioni alle note critiche del TP (cfr. considerazioni in atti).
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal TU dott. , non accompagnata dalla sottoposizione al Per_3
Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal dott. , non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale Per_3 di precisi argomenti (come ad esempio l'omessa valutazione di alcune patologie oppure l'insorgenza di patologie sopravvenute) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica della fase di ATPO, che si liquidano con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta così provvede: definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo alla minore Persona_1
i requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di frequenza;
- dichiara la irripetibilità delle spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di TU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano