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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2024, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 580/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. CICERO GIUSEPPINA); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (Avv. CICERO GIUSEPPINA); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Il Pubblico Ministero non concludeva
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1515/2013 dei 15/02-05/04/2013, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportate:
“- il figli rimarrà con domicilio prevalente presso la madre, nell'immobile sito in Per_1
Palermo via Pio La Torre n. 7; - il padre conserva il diritto di frequentare il figlio quotidianamente quando rientra a
Palermo, secondo i tempi ed i modi dallo stesso dettati.
3. La casa coniugale rimane assegnata alla Sig.r , essendo comunque un bene di CP_1 esclusiva proprietà della madre della ricorrente;
4. I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, quindi nulla sarà richiesto e dovuto tra gli stessi;
5. il Sig. verserà mensilmente euro 300,00 alla Sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma è da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
6. i coniugi provvederanno a contribuire nella misura del 50% cadauno a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio, attenendosi al Protocollo
d'intesa sulle spese straordinarie approvato dal Tribunale civile di Palermo in data
02.07.2019;
7. i coniugi prestano reciproco consenso sin da ora per l'espatrio ed al rilascio del passaporto, e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 25/10/2003, da , nato a Parte_1
PALERMO il 03/05/1973 e da , nata a [...] il [...], CP_1 trascritto/iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 53, parte II, serie A, dell'anno 2003, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/06/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 580/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. CICERO GIUSEPPINA); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (Avv. CICERO GIUSEPPINA); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Il Pubblico Ministero non concludeva
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1515/2013 dei 15/02-05/04/2013, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportate:
“- il figli rimarrà con domicilio prevalente presso la madre, nell'immobile sito in Per_1
Palermo via Pio La Torre n. 7; - il padre conserva il diritto di frequentare il figlio quotidianamente quando rientra a
Palermo, secondo i tempi ed i modi dallo stesso dettati.
3. La casa coniugale rimane assegnata alla Sig.r , essendo comunque un bene di CP_1 esclusiva proprietà della madre della ricorrente;
4. I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, quindi nulla sarà richiesto e dovuto tra gli stessi;
5. il Sig. verserà mensilmente euro 300,00 alla Sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma è da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
6. i coniugi provvederanno a contribuire nella misura del 50% cadauno a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio, attenendosi al Protocollo
d'intesa sulle spese straordinarie approvato dal Tribunale civile di Palermo in data
02.07.2019;
7. i coniugi prestano reciproco consenso sin da ora per l'espatrio ed al rilascio del passaporto, e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 25/10/2003, da , nato a Parte_1
PALERMO il 03/05/1973 e da , nata a [...] il [...], CP_1 trascritto/iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 53, parte II, serie A, dell'anno 2003, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/06/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.