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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del
12.2.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5218 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza TRA
(c.f./P.IVA: ), con sede in Torre del Greco al viale Europa, 78, Parte_1 P.IVA_1 società esercente l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici e di pubblica illuminazione, rappresentata dal Legale rappresentante, , nato a [...] Controparte_1
Annunziata in data 13.2.1965 (c.f.: ), residente in [...]R, rapp.ta e difesa dall'avv. Luciana Verde (c.f.:
, con studio in Napoli, alla Via Giuseppe Martucci, n.48 C.F._2
OPPONENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._3 residente in Torre Annunziata (NA), Traversa II Cuparella n. 9, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Adriano Izzo e dall'avv. Andrea Balducelli ed elettivamente domiciliato presso i suddetti, in Roma, al Viale Carso, n. 63
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.9.2024, la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 203 del 2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'odierno opposto, della somma di € 47.378,38, a titolo di tfr. L'istante, in primo luogo, chiedeva la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del procedimento relativo alla impugnativa del licenziamento.
Evidenziava, inoltre, che non era stato tenuto conto degli acconti medio tempore versati e che il tfr, effettivamente dovuto al lavoratore, era pari ad € 22.599,48, al netto.
Tanto esposto, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo impugnato, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto, deducendo la infondatezza dell'opposizione, per le ragioni esposte in memoria. Alla odierna udienza, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione della lite, uditi i procuratori, all'esito, la causa veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
*** L'opposizione è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Al riguardo, è opportuno precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non è chiamato a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge
1 per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione.
Da tale precisazione ne discende che parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale ed è, pertanto, tenuta a fornire la prova, in ragione del disposto dell'art. 2697 c.c., della fondatezza della pretesa azionata con il procedimento monitorio.
Il suddetto onere probatorio è, tuttavia, destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione – sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr. per tutte, Cass. SS.UU., n. 761/2002).
Ciò posto, in via preliminare, deve essere disattesa la richiesta di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio relativo al licenziamento.
Invero, l'art. 295 cod. proc. civ. prevede: "il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa".
La sospensione necessaria del processo può essere disposta, allora, quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato;
e ciò in quanto l'istituto mira a prevenire l'ipotesi di un conflitto tra giudicati sulla medesima questione (cfr. in termini, tra le tante, Cass. 9 dicembre 2011 n. 26469, Cass. 21 dicembre 2011 n. 27932, Cass. 30 novembre 2012 n. 21396, Cass. 16 maggio 2013 n. 11891, Cass. 9 gennaio 2014 n.
301, Cass. 22 maggio 2014 n. 11336).
Tanto premesso, rileva il Tribunale che nella specie non può ritenersi che nel giudizio relativo all'impugnativa del licenziamento debba essere decisa una questione pregiudiziale, intesa nel senso indicato, idonea a condizionare l'esito del giudizio instaurato per il riconoscimento del tfr. Ed invero, per quanto detto, la dipendenza idonea a giustificare la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ricorre soltanto quando la preventiva definizione di una controversia (civile, penale o amministrativa) sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico di altra decisione, il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.
In definitiva, nella ipotesi al vaglio, non sussistono le condizioni che giustificano la sospensione.
Ciò posto, facendo applicazione dei principi innanzi espressi, va rilevato che risulta documentalmente provato il rapporto di lavoro (dal 12.1.1994 al 2.1.2024) ed i crediti azionati con il ricorso per ingiunzione, come si evince dalla certificazione Unica, anno 2024, da cui risulta un credito del lavoratore, a titolo di tfr, pari ad euro 47.378,38.
In primo luogo, va ribadito il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui le buste paga e la CU provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo.
2 Al riguardo, va rilevato, in ogni caso, che il predetto documento ha natura di confessione stragiudiziale per il datore di lavoro, con conseguente applicazione del regime dell'art. 2735 cod. civ., secondo cui la piena efficacia di prova legale è vincolante per il giudice quando la dichiarazione, sfavorevole all'azienda, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769).
Ciò posto, deve, pertanto ritenersi provato, attraverso la stessa documentazione di provenienza datoriale, un credito del lavoratore, a titolo di TFR, per euro 47.378,38
In ordine alle quietanze relative a due acconti versati a titolo di tfr in data 6.8.2005 e 31.7.2006, rispettivamente di euro 2.500 e di euro 5.000, a fronte della produzione documentale effettuata dalla parte opponente, nessuna contestazione ha sollevato l'opposto.
Pertanto, deve tenersi conto del pagamento dei predetti importi, come acconti sul tfr. Quanto alla asserita quantificazione del tfr in € 24.577,16 maturato al 31.12.2018, come definita nel verbale di conciliazione del 31.1.2019, va rilevato che la stessa è irrilevante, atteso che, dagli stessi documenti di provenienza datoriale (cfr. CU 2019, prodotta dalla stessa parte opponente), risulta un credito maggiore a favore del lavoratore;
in ogni caso, va detto che gli acconti documentati sono antecedenti al 31.12.2018 e ben avrebbero le parti potuto indicare il predetto importo inferiore, tenendo conto proprio degli acconti predetti. Segue, pertanto, la condanna del datore al pagamento della somma di € 39.878,38 al lordo delle ritenute di legge, tenendo conto dell'importo risultante dalla CU del 2024 e detratti i soli acconti documentati.
Non possono ritenersi provati gli ulteriori acconti, asseritamente indicati nelle buste paga (allegato 4), atteso che non è stata fornita alcuna prova del pagamento al lavoratore degli importi di cui ai prospetti, di cui solo alcuni sottoscritti dal lavoratore, senza alcuna dicitura o indicazione e, pertanto, inidonei a provare il pagamento delle somme ivi indicate.
In ogni caso, alcuna indicazione di anticipazione risulta dalla stessa certificazione unica redatta dal datore.
Infine, con riferimento al bonifico del 18.1.2024, risulta espressamente indicata, dallo stesso datore di lavoro, una causale diversa dal credito per cui è causa “acc. Stipendio gennaio 2024”. Segue, pertanto, la condanna del datore al pagamento della somma lorda innanzi detta.
Invero, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condanna del datore al pagamento dei crediti di lavoro deve avere ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
In particolare, la Suprema Corte afferma che «l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive (ivi compresa il trattamento di fine rapporto) debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire» (cfr. Cass. n. 9198/2000; in senso analogo, v. anche Cass. nn. 6337/2003 e 13735/1992). In definitiva, l'opposizione deve essere solo parzialmente accolta.
3 Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo impugnato e, per l'effetto, condanna la società opponente al pagamento, in favore di della Controparte_2 somma di € 39.878,38, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito (2.1.2024) al soddisfo;
condanna la parte opponente al pagamento, in favore di delle spese di lite, Controparte_2 liquidate in € 3.809, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 12.2.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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