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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/03/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1937/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Iurillo in virtù di mandato Parte_1
a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE -
E
in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
1 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 12-5-2017
proponeva appello avverso la sentenza n. 41/2017 emessa in data Parte_1
25-2-2017, con la quale il Giudice di pace di Melfi aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti della Provincia di Potenza, che nel corso del giudizio aveva chiamato in causa come responsabile del fatto dannoso il
[...]
, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e Controparte_1
non patrimoniale cagionato dall'impatto del motociclo di sua proprietà con un cane randagio.
Con l'unico motivo di appello lamentava insufficienza, Parte_1
incongruità della motivazione e violazione di legge, deducendo che il Giudice di pace, pur avendo ritenuta provata la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo del giudizio, aveva erroneamente escluso che fosse risultato individuato un comportamento colposo ascrivibile all'Ente pubblico che potesse essere fonte della responsabilità risarcitoria posta a fondamento della domanda.
In particolare, l'appellante assumeva che il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare che in attuazione del principio generale del neminem laedere, che costituisce un limite esterno alla sua attività discrezionale, l'Ente comunale risponde del danno provocato dai cani randagi per l'omissione di comportamenti dovuti, imposti dall'articolo 7 della legge regionale della Basilicata n. 6 del 1993.
Alla luce di tali premesse, chiedeva che, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, previo accertamento della responsabilità del
[...]
nella causazione dell'evento dannoso, l' venisse Controparte_1 CP_2
condannato al pagamento in suo favore dell'importo di euro 3.329,11 a titolo di
2 risarcimento del danno patrimoniale per il danneggiamento del motociclo e al risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni riportate nell'impatto con l'animale per un totale complessivo di euro 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente fino al soddisfo.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1 CP_1
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14 Marzo
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'appellante rinunciava all'assegnazione del termine per il deposito della comparsa conclusionale e la causa veniva riservata per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1
, il quale, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non si è
[...]
costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito occorre osservare,
trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dall'eventuale doglianza sollevata dalle parti, che l'appello proposto da è ammissibile sotto il profilo della sua tempestività. Parte_1
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 - il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
3 L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 12-5-2017 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c., che, quando la pronuncia non è stata notificata, decorre dal momento della sua pubblicazione, che nel caso di specie è stata effettuata in data 25-2-2017.
ha agito in giudizio nei confronti della Provincia di Potenza al Parte_1
fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito all'impatto del motociclo Honda di sua proprietà con un cane randagio sbucato all'improvviso sulla strada provinciale 167 nel territorio del Comune di deducendo l'imputabilità del fatto dannoso all'Ente Controparte_1
proprietario della strada, che aveva omesso di provvedere alla segnalazione della presenza di animali;
nel corso del giudizio la Provincia di Potenza ha negato la titolarità dal lato passivo dell'obbligo risarcitorio allegato a fondamento della domanda ed ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il
[...]
individuandolo come unico responsabile del verificarsi del Controparte_1
sinistro, in quanto la legge regionale della Basilicata n. 6 del 1993 attribuisce agli
Enti comunali funzioni di prevenzione del randagismo. Il Controparte_1
ha contestato la propria legittimazione passiva ed ha chiesto il rigetto
[...]
della domanda attorea.
All'esito della fase istruttoria, il Giudice di pace di Melfi, sul presupposto dell'inquadramento della fattispecie concreta nello schema della responsabilità da fatto illecito di cui all'articolo 2043 c.c., ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da , ritenendo che, sebbene l'attore avesse dimostrato Parte_1
che mentre si trovava alla guida del suo motociclo aveva investito un cane randagio, non era stata acquisita al processo la prova della riconducibilità
dell'evento dannoso alla condotta colposa omissiva dell' non CP_2
risultando neanche dedotta la presenza in precedenza di cani randagi in quei
4 luoghi o che lo stesso luogo fosse stato teatro di analoghi episodi tali da allertare le autorità competenti.
In proposito appare opportuno premettere che la responsabilità per i danni cagionati da animali randagi non rientra nel paradigma della responsabilità per danni cagionati da animali disciplinata dall'articolo 2052 c.c., ma in quello della responsabilità civile disciplinata dall'articolo 2043 c.c., dal momento che la prima
è una responsabilità oggettiva che trova il proprio fondamento nel principio ubi
commoda ibi incommoda e grava sul proprietario dell'animale o su colui che se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, mentre la responsabilità da fatto illecito ex
articolo 2043 c.c. è una responsabilità per colpa che trova il proprio fondamento nel principio generale del neminem laedere (si veda in tal senso ex plurimis Corte
di cassazione n. 31957 del 2018).
Ne consegue che il soggetto sul quale grava la responsabilità per i danni cagionati da animali randagi (liberi e privi di proprietario) deve essere individuato in quello gravato da uno specifico obbligo di facere (in particolare, obbligo di recupero e di custodia), la cui inosservanza integra la condotta omissiva costituente il fatto illecito dannoso fonte della suddetta responsabilità risarcitoria.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere - con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto coerente con il suddetto inquadramento della responsabilità per danni cagionati da animali randagi nel paradigma di cui all'articolo 2043 c.c. - che la responsabilità civile
per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'Ente cui le singole
leggi regionali attuative della legge-quadro n. 281 del 1991 attribuiscono il
compito di cattura e custodia dei medesimi animali (Corte di cassazione n. 32884
del 2021 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 12495 del 2017, Corte di cassazione n. 19404 del 2019, Corte di cassazione n. 9621 del 2022 e Corte di cassazione n. 3737 del 2023).
5 A tale ultimo proposito, la legge regionale n. 6 del 1993 della Regione Basilicata
(Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo. Istituzione anagrafica
canina e protezione degli animali di affezione) - attuativa della legge-quadro n.
281 del 1991 (Legge-quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione
del randagismo), la quale non indica l'Ente al quale spetta il compito di cattura e custodia degli animali randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione della materia nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ex articolo 117 terzo comma della Costituzione - attribuisce all'articolo 2 ai Comuni e alle Unità
Sanitarie Locali, unitamente alle Comunità montane e alle associazioni di volontariato, il generico compito di definire e attuare iniziative per la prevenzione e la lotta al fenomeno del randagismo, all'articolo 7 prevede l'obbligo specifico in capo ai Comuni di provvedere alla cattura, alla custodia e al ricovero in apposite strutture dei cani randagi o vaganti e attribuisce alle Aziende locali CP_3
compiti di controllo sanitario, attraverso il proprio Servizio veterinario, sulle strutture di ricovero degli animali randagi (articolo 9) e di controllo numerico della popolazione di cani e gatti mediante la limitazione delle nascite (articolo 10).
Posto che sulla base della legislazione regionale, cui per le suesposte ragioni occorre fare riferimento per individuare il soggetto responsabile per i danni cagionati da animali randagi, sulle Aziende Sanitarie Locali gravano generici compiti di controllo numerico della popolazione canina e di prevenzione del randagismo a fini di igiene e profilassi, ma non anche compiti specifici di cattura e custodia degli animali randagi, i quali, invece, rientrano nella esclusiva sfera di competenza dei Comuni, l'inosservanza della regola di condotta cui, secondo la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore in primo grado, è conseguita la responsabilità per i danni riportati a causa della presenza di un cane randagio,
deve essere imputata in astratto al la cui condotta omissiva ha integrato CP_1
il fatto illecito fonte della responsabilità risarcitoria invocata dal danneggiato.
6 Tanto premesso in ordine all'inquadramento della responsabilità dedotta in giudizio e alla individuazione del soggetto responsabile, occorre verificare se il
Giudice di prime cure abbia in concreto correttamente escluso i presupposti per il riconoscimento della responsabilità del . Controparte_1
Dal momento che la responsabilità gravante sull'Ente comunale per i danni cagionati da animali randagi rientra nel paradigma della responsabilità per colpa ai sensi dell'articolo 2043 c.c., affinchè possa essere imputata al soggetto obbligato alla vigilanza sul fenomeno del randagismo l'omissione di una condotta esigibile,
individuata secondo i criteri della prevedibilità ed evitabilità e della mancata adozione delle precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo, è necessario che il danneggiato che agisce in giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere il ristoro del CP_2
pregiudizio arrecatogli da un cane randagio alleghi e provi non soltanto il fatto dannoso, la sua riconducibilità sul piano causale alla presenza di un animale vagante e il danno-conseguenza verificatosi nella sua sfera giuridica, ma anche il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall' e la CP_2
riconducibilità del verificarsi del fatto dannoso al mancato adempimento di tale condotta sulla base dei principi che disciplinano la causalità omissiva nel senso che sulla base del giudizio controfattuale l'evento dannoso è imputabile al soggetto obbligato a tenere la condotta se il comportamento alternativo dovuto sarebbe stato in grado, secondo il criterio del più probabile che non, di evitare l'evento dannoso (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 31957 del 2018).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado è emerso che il cane che ha impattato contro il motociclo di proprietà dell'attore in primo grado effettivamente era un cane randagio, ma non è risultato che nei giorni precedenti l'incidente per cui è causa vi erano state segnalazioni all'Ente della presenza di animali vaganti che potessero CP_2
7 attivare l'obbligo di controllo e di intervento dello stesso obbligo la cui CP_1
inosservanza soltanto poteva essere fonte della responsabilità risarcitoria fatta valere dal danneggiato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere, disattendendo l'unico motivo di appello, che appare condivisibile il percorso argomentativo seguito dal Giudice di prime cure che ha ritenuto carente la prova della riconducibilità dell'evento dannoso ad una condotta colposa omissiva del
[...]
e, pertanto, l'appello proposto da deve Controparte_1 Parte_1
essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende ultronea la relativa pronuncia in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha
il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla
parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il
riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere
pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo
espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso
abbia diritto (Corte di cassazione n. 7361 del 2023).
Nonostante l'appellante sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (si veda il provvedimento emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Potenza in data 3-5-2017 prodotto al n. 4 nel fascicolo di parte dell'appellante), al rigetto dell'appello consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228
del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile
8 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale: la Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 4315 del 2020, risolvendo un contrasto giurisprudenziale che si era registrato sul punto, ha statuito che il Giudice
dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'articolo 13 primo
comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002 è tenuto a dare atto della sussistenza del
presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo
unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente
versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione
della parte al patrocinio a spese dello Stato), sicchè, in adesione a suddetta opzione ermeneutica, che appare condivisibile e che peraltro può dirsi ormai consolidata (si vedano nello stesso senso Corte di cassazione n. 8982 del 2024 e
Corte di cassazione n. 3880 del 2024), occorre concludere che, anche nel caso in cui l'appellante soccombente sia stato ammesso in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il Giudice dell'impugnazione deve dare atto della sussistenza del presupposto oggettivo per l'operatività dell'articolo 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002, costituito dal tenore della pronuncia con la quale viene definito il giudizio di appello, restando riservata alla Cancelleria, nella successiva ed eventuale fase di recupero del contributo, la verifica della sussistenza e della permanenza delle condizioni soggettive della parte ammessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 12-5-2017, da Parte_1
avverso la sentenza n. 41/2017 emessa dal Giudice di pace di Melfi in data
[...]
25-2-2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
9 - dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002.
Potenza, 24-3-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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