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Sentenza 3 marzo 2026
Sentenza 3 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Gli incarichi conferiti dagli enti locali a soggetti esterni non hanno una durata minimaAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 9 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2026, n. 4813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4813 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4653/2024 R.G. proposto da: NI RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Gattuccio;
-ricorrente- contro Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Palesano;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 766/2023 depositata il 16/10/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dal Consigliere VA MA ON;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Alberto Gattuccio. FATTI DI CAUSA 1. NI RE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 766/2023, pubblicata il 16 ottobre 2023 e notificata il 18 dicembre 2023, che, in riforma della decisione di primo Civile Sent. Sez. L Num. 4813 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: ARMONE GIOVANNI MARIA Data pubblicazione: 03/03/2026 2 grado del Tribunale di Palermo, ha rigettato l'originario ricorso da lui proposto, volto a ottenere la condanna del Comune di Palermo al risarcimento del danno derivante dalla mancata prosecuzione dell'incarico dirigenziale a lui conferito a seguito di selezione pubblica per titoli, per la durata di trentasei mesi anziché di ventitré. 2. Ha ritenuto la Corte d'appello che, nell'ipotesi di incarichi dirigenziali attribuiti a soggetti che, come il RE, non appartengono al ruolo dei dirigenti, l'art. 19, commi 6, 6-bis e 6-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede che il termine di tre anni non costituisca la durata minima dell'incarico, ma quella massima. Di qui la piena liceità dell'incarico conferito al RE, di durata inferiore a trentasei mesi. 3. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso il RE, fondandolo su un unico motivo, illustrato con memoria. 4. Il Comune di Palermo resiste con controricorso, anch’esso seguito da memoria illustrativa. 5. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. 6. Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2026, le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, 22 CCNL Comparto Regioni e autonomie locali, 12 disp. prel. c.c., per la mancata applicazione del termine minimo triennale stabilito dalla legge in relazione al recesso anticipato del Comune. 2. Il motivo non è fondato. 3. È incontestato che il ricorrente abbia ricoperto l'incarico di dirigente contabile responsabile del servizio economato del Comune di Palermo per una durata complessiva di 23 mesi. L'incarico iniziale, conferito con 3 determinazione sindacale del 10 agosto 2015, cui è acceduto il contratto individuale di lavoro stipulato l'11 agosto 2015, aveva la durata di un anno ed è stato prorogato due volte fino al 31 luglio 2017. 4. Altrettanto incontestato è che il ricorrente, alla scadenza da ultimo indicata, sia stato privato dell'incarico e che al suo posto sia stata nominata un’altra persona. 5. La sentenza impugnata, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l'originario ricorso del RE, volto a ottenere la dichiarazione di illegittima interruzione anticipata dell'incarico e la condanna del Comune di Palermo al risarcimento del danno da ciò derivante. La Corte d'appello ha ritenuto di dover distinguere tra incarichi conferiti agli appartenenti ai ruoli dirigenziali e incarichi conferiti a soggetti esterni;
solo per la prima categoria, varrebbe il termine minimo triennale di durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre per i soggetti estranei all'amministrazione, troverebbe applicazione il comma 6 dello stesso articolo 19, secondo il quale la durata dell'incarico non potrebbe eccedere il termine di tre e cinque anni. 6. Il ricorrente ritiene che tale distinzione non sia corretta, facendo leva su un indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che, nel considerare applicabile ai contratti conclusi dagli enti locali ex art. 110 TUEL la disciplina dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha ritenuto che tale ultima disposizione imponesse una durata minima triennale a tutti gli incarichi dirigenziali, inclusi quelli conferiti a soggetti esterni (Cass., Sez. L, Ordinanza 17/03/2023, n. 7858 e n. 7875, Sez. L, Ordinanza 20/06/2022, n. 19780, Sez. L, Sentenza 13/01/2014, n. 478; di tale indirizzo non fanno parte altre pronunce pure citate dal ricorrente, che hanno riguardato la durata massima e non minima dei contatti ex art. 110 TUEL: Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12837 del 10/05/2024, Sez. L, Ordinanza n. 22325 del 07/08/2024, Sez. L, Ordinanza n. 17866 del 02/07/2025). 4 7. Tale orientamento – dal quale già la sentenza impugnata si è motivatamente discostata – merita di essere sottoposto a revisione, sviluppando le più recenti elaborazioni di questa Corte a proposito dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass., Sez. L, Sentenza n. 31399 del 06/12/2024, Sez. L, Ordinanza n. 13641 del 21/05/2025; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025). 8. L'art. 19 disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione e trova applicazione anche ai dirigenti degli enti locali, in forza del comma 6-ter della stessa disposizione. 9. Il comma 2 dell'art. 19 disciplina in generale le modalità di conferimento degli incarichi e, quanto alla durata, stabilisce espressamente che essa "non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni"; la predeterminazione della durata minima dell'incarico è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi e a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente a esprimere le sue capacità e a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato. 10. Tale previsione, dettata per gli incarichi assegnati agli appartenenti ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, non ha tuttavia portata generale e non può pertanto applicarsi anche agli incarichi conferiti, ai sensi del comma 6, a dipendenti della p.a. non appartenenti ai ruoli dirigenziali o a soggetti esterni all'amministrazione. 11. Come osservato dalla citata Cass. n. 31399 del 2024 e come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, vi osta anzitutto l’argomento letterale, dal momento che l’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, non prevede un termine minimo per i rapporti ai quali si riferisce, differentemente dall’art. 19, comma 2. 12. Oltre a ciò, «assumono rilievo considerazioni di carattere logico sistematico. Infatti, l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, concerne la situazione dei dirigenti di ruolo della P.A. Al contrario, il successivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo. Ciò spiega perché sia fissato un 5 termine minimo di durata degli incarichi dall’art. 19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all’interno della P.A. Al contrario, l’art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti. Essi spesso si occupano di attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione. Non a caso, in base all’art. 19, comma 2, con i provvedimenti indicati da quest’ultima disposizione sono “individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati”; diversamente, l’art. 19, comma 6, non contiene analoga previsione, anche perché non vi sono analoghe esigenze correlate a un termine minimo. Il riferimento specifico a “l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire”, nonché, “alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo”, è coerente con la previsione di durata dell’incarico che va parametrata ai citati obiettivi e che non può essere inferiore a tre anni. D’altronde, se si accogliesse il ricorso, si verificherebbe la singolare situazione per la quale i contratti indicati ai commi 3 e 4 dell’art. 19 de quo avrebbero una durata fissa predeterminata per legge, vale a dire di tre anni, non potendo il rapporto né cessare prima del decorso di questo termine né superarlo» (Cass. n. 31399 del 2024). 13. A tali condivisibili rilievi se ne aggiunge uno ulteriore. 14. Questa Corte ha di recente ribadito che il lavoro dirigenziale pubblico a termine, quale si esprime nell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si configura come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato, il che «ha peraltro il naturale effetto di far rientrare appieno la fattispecie nel contesto della disciplina vincolistica eurounitaria finalizzata 6 ad evitare la reiterazione abusiva dei rapporti a termine, onde contrastare la precarizzazione. Ciò anche perché è oramai del tutto pacifico che il rapporto dirigenziale pubblico, di natura subordinata secondo il diritto nazionale, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, non potendo ricondursi a nessuna delle ipotesi di esclusione previste dalla clausola 2, par. 2 dell’Accordo Quadro» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025, dando continuità a quanto affermato da Cass., Sez. L, Sentenza n. 13066 del 26/04/2022). 15. Tale inquadramento non solo conduce ad affermare che la facoltà di rinnovo dei contratti ex art. 19, comma 6, non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata massima stabiliti dalla norma, neanche attraverso l'attribuzione di un incarico diverso, se quest'ultimo afferisca comunque alla normale attività dell'ente (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025), ma porta altresì a considerare incompatibile con lo spirito della disciplina eurounitaria la fissazione di una durata legale minima triennale per incarichi come quelli in esame, conferiti a soggetti esterni o comunque non appartenenti al ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato, naturalmente destinati a soddisfare esigenze temporanee dell’amministrazione. 16. Le considerazioni sin qui svolte sull’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 si attagliano perfettamente anche agli incarichi conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 TUEL, su cui pure la sopra citata Cass. n. 31399 del 2024 non aveva ritenuto di dover espressamente intervenire. 17. Nel momento in cui stabilisce che lo statuto dell’ente può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, l’art. 110 TUEL sottintende che tale tipologia di contratti è funzionale al soddisfacimento di esigenze temporanee ed eccezionali dell’amministrazione locale, come tali incompatibili con una durata legale minima. 7 18. La sentenza impugnata, che molte di queste argomentazioni ha sviluppato, merita pertanto di essere confermata. 19. Il Comune di Palermo, nel conferire al RE un incarico non apicale di durata annuale, nel prorogarglielo di 11 mesi e nel sollevarlo dall'incarico alla scadenza dei complessivi 23 mesi, non ha violato le norme sulla durata degli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni, né ha realizzato una illegittima interruzione anticipata del rapporto. 20. Il ricorso va in conclusione rigettato. 21. La complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, giustifica l’integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 Il consigliere estensore La Presidente VA MA ON NA Di NI
-ricorrente- contro Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Palesano;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 766/2023 depositata il 16/10/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dal Consigliere VA MA ON;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Celentano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Alberto Gattuccio. FATTI DI CAUSA 1. NI RE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 766/2023, pubblicata il 16 ottobre 2023 e notificata il 18 dicembre 2023, che, in riforma della decisione di primo Civile Sent. Sez. L Num. 4813 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: ARMONE GIOVANNI MARIA Data pubblicazione: 03/03/2026 2 grado del Tribunale di Palermo, ha rigettato l'originario ricorso da lui proposto, volto a ottenere la condanna del Comune di Palermo al risarcimento del danno derivante dalla mancata prosecuzione dell'incarico dirigenziale a lui conferito a seguito di selezione pubblica per titoli, per la durata di trentasei mesi anziché di ventitré. 2. Ha ritenuto la Corte d'appello che, nell'ipotesi di incarichi dirigenziali attribuiti a soggetti che, come il RE, non appartengono al ruolo dei dirigenti, l'art. 19, commi 6, 6-bis e 6-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede che il termine di tre anni non costituisca la durata minima dell'incarico, ma quella massima. Di qui la piena liceità dell'incarico conferito al RE, di durata inferiore a trentasei mesi. 3. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso il RE, fondandolo su un unico motivo, illustrato con memoria. 4. Il Comune di Palermo resiste con controricorso, anch’esso seguito da memoria illustrativa. 5. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. 6. Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2026, le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, 22 CCNL Comparto Regioni e autonomie locali, 12 disp. prel. c.c., per la mancata applicazione del termine minimo triennale stabilito dalla legge in relazione al recesso anticipato del Comune. 2. Il motivo non è fondato. 3. È incontestato che il ricorrente abbia ricoperto l'incarico di dirigente contabile responsabile del servizio economato del Comune di Palermo per una durata complessiva di 23 mesi. L'incarico iniziale, conferito con 3 determinazione sindacale del 10 agosto 2015, cui è acceduto il contratto individuale di lavoro stipulato l'11 agosto 2015, aveva la durata di un anno ed è stato prorogato due volte fino al 31 luglio 2017. 4. Altrettanto incontestato è che il ricorrente, alla scadenza da ultimo indicata, sia stato privato dell'incarico e che al suo posto sia stata nominata un’altra persona. 5. La sentenza impugnata, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l'originario ricorso del RE, volto a ottenere la dichiarazione di illegittima interruzione anticipata dell'incarico e la condanna del Comune di Palermo al risarcimento del danno da ciò derivante. La Corte d'appello ha ritenuto di dover distinguere tra incarichi conferiti agli appartenenti ai ruoli dirigenziali e incarichi conferiti a soggetti esterni;
solo per la prima categoria, varrebbe il termine minimo triennale di durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre per i soggetti estranei all'amministrazione, troverebbe applicazione il comma 6 dello stesso articolo 19, secondo il quale la durata dell'incarico non potrebbe eccedere il termine di tre e cinque anni. 6. Il ricorrente ritiene che tale distinzione non sia corretta, facendo leva su un indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che, nel considerare applicabile ai contratti conclusi dagli enti locali ex art. 110 TUEL la disciplina dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha ritenuto che tale ultima disposizione imponesse una durata minima triennale a tutti gli incarichi dirigenziali, inclusi quelli conferiti a soggetti esterni (Cass., Sez. L, Ordinanza 17/03/2023, n. 7858 e n. 7875, Sez. L, Ordinanza 20/06/2022, n. 19780, Sez. L, Sentenza 13/01/2014, n. 478; di tale indirizzo non fanno parte altre pronunce pure citate dal ricorrente, che hanno riguardato la durata massima e non minima dei contatti ex art. 110 TUEL: Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12837 del 10/05/2024, Sez. L, Ordinanza n. 22325 del 07/08/2024, Sez. L, Ordinanza n. 17866 del 02/07/2025). 4 7. Tale orientamento – dal quale già la sentenza impugnata si è motivatamente discostata – merita di essere sottoposto a revisione, sviluppando le più recenti elaborazioni di questa Corte a proposito dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass., Sez. L, Sentenza n. 31399 del 06/12/2024, Sez. L, Ordinanza n. 13641 del 21/05/2025; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025). 8. L'art. 19 disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione e trova applicazione anche ai dirigenti degli enti locali, in forza del comma 6-ter della stessa disposizione. 9. Il comma 2 dell'art. 19 disciplina in generale le modalità di conferimento degli incarichi e, quanto alla durata, stabilisce espressamente che essa "non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni"; la predeterminazione della durata minima dell'incarico è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi e a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente a esprimere le sue capacità e a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato. 10. Tale previsione, dettata per gli incarichi assegnati agli appartenenti ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, non ha tuttavia portata generale e non può pertanto applicarsi anche agli incarichi conferiti, ai sensi del comma 6, a dipendenti della p.a. non appartenenti ai ruoli dirigenziali o a soggetti esterni all'amministrazione. 11. Come osservato dalla citata Cass. n. 31399 del 2024 e come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, vi osta anzitutto l’argomento letterale, dal momento che l’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, non prevede un termine minimo per i rapporti ai quali si riferisce, differentemente dall’art. 19, comma 2. 12. Oltre a ciò, «assumono rilievo considerazioni di carattere logico sistematico. Infatti, l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, concerne la situazione dei dirigenti di ruolo della P.A. Al contrario, il successivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo. Ciò spiega perché sia fissato un 5 termine minimo di durata degli incarichi dall’art. 19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all’interno della P.A. Al contrario, l’art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti. Essi spesso si occupano di attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione. Non a caso, in base all’art. 19, comma 2, con i provvedimenti indicati da quest’ultima disposizione sono “individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati”; diversamente, l’art. 19, comma 6, non contiene analoga previsione, anche perché non vi sono analoghe esigenze correlate a un termine minimo. Il riferimento specifico a “l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire”, nonché, “alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo”, è coerente con la previsione di durata dell’incarico che va parametrata ai citati obiettivi e che non può essere inferiore a tre anni. D’altronde, se si accogliesse il ricorso, si verificherebbe la singolare situazione per la quale i contratti indicati ai commi 3 e 4 dell’art. 19 de quo avrebbero una durata fissa predeterminata per legge, vale a dire di tre anni, non potendo il rapporto né cessare prima del decorso di questo termine né superarlo» (Cass. n. 31399 del 2024). 13. A tali condivisibili rilievi se ne aggiunge uno ulteriore. 14. Questa Corte ha di recente ribadito che il lavoro dirigenziale pubblico a termine, quale si esprime nell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si configura come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato, il che «ha peraltro il naturale effetto di far rientrare appieno la fattispecie nel contesto della disciplina vincolistica eurounitaria finalizzata 6 ad evitare la reiterazione abusiva dei rapporti a termine, onde contrastare la precarizzazione. Ciò anche perché è oramai del tutto pacifico che il rapporto dirigenziale pubblico, di natura subordinata secondo il diritto nazionale, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, non potendo ricondursi a nessuna delle ipotesi di esclusione previste dalla clausola 2, par. 2 dell’Accordo Quadro» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025, dando continuità a quanto affermato da Cass., Sez. L, Sentenza n. 13066 del 26/04/2022). 15. Tale inquadramento non solo conduce ad affermare che la facoltà di rinnovo dei contratti ex art. 19, comma 6, non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata massima stabiliti dalla norma, neanche attraverso l'attribuzione di un incarico diverso, se quest'ultimo afferisca comunque alla normale attività dell'ente (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025), ma porta altresì a considerare incompatibile con lo spirito della disciplina eurounitaria la fissazione di una durata legale minima triennale per incarichi come quelli in esame, conferiti a soggetti esterni o comunque non appartenenti al ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato, naturalmente destinati a soddisfare esigenze temporanee dell’amministrazione. 16. Le considerazioni sin qui svolte sull’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 si attagliano perfettamente anche agli incarichi conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 TUEL, su cui pure la sopra citata Cass. n. 31399 del 2024 non aveva ritenuto di dover espressamente intervenire. 17. Nel momento in cui stabilisce che lo statuto dell’ente può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, l’art. 110 TUEL sottintende che tale tipologia di contratti è funzionale al soddisfacimento di esigenze temporanee ed eccezionali dell’amministrazione locale, come tali incompatibili con una durata legale minima. 7 18. La sentenza impugnata, che molte di queste argomentazioni ha sviluppato, merita pertanto di essere confermata. 19. Il Comune di Palermo, nel conferire al RE un incarico non apicale di durata annuale, nel prorogarglielo di 11 mesi e nel sollevarlo dall'incarico alla scadenza dei complessivi 23 mesi, non ha violato le norme sulla durata degli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni, né ha realizzato una illegittima interruzione anticipata del rapporto. 20. Il ricorso va in conclusione rigettato. 21. La complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, giustifica l’integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 Il consigliere estensore La Presidente VA MA ON NA Di NI