Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2026, n. 4813
CASS
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.lgs. 165/2001, 110 d.lgs. 267/2000, 22 CCNL Comparto Regioni e autonomie locali, 12 disp. prel. c.c.

    La Corte ha ritenuto che l'art. 19, comma 2, del d.lgs. 165/2001, che prevede un termine minimo triennale per gli incarichi dirigenziali, non sia applicabile agli incarichi conferiti a soggetti esterni all'amministrazione o non appartenenti ai ruoli dirigenziali (come previsto dal comma 6 dello stesso articolo). Tali incarichi, funzionali a esigenze temporanee, non sono soggetti a una durata minima legale. Pertanto, l'interruzione dell'incarico dopo 23 mesi è considerata legittima.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Gli incarichi conferiti dagli enti locali a soggetti esterni non hanno una durata minimaAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 9 marzo 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2026, n. 4813
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4813
Data del deposito : 3 marzo 2026

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