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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 771/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.771/2022
Tra:
e rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Manuela D'Innocenzio e Michelangelo De
Donno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Perugia, Via Quieta n.2/B, come da procura in calce all'atto di appello Appellanti
e in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Scianaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Cesare Caporali n.23, come da procura in calce all'atto di appello Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.788/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2 Parte_4
“Nel merito, in via principale, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n.788/22 del Tribunale di Perugia, Sez. II Civile, e per l'effetto accogliere l'opposizione spiegata nel giudizio di primo grado e revocare per ciascun opponente il decreto ingiuntivo Tribunale Perugia n.1054/19.
In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi professionali di legge, anche relativi al primo grado di giudizio, nonché del presente grado d'appello, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in qualità di antistatari. In via istruttoria, altresì, si reiterano le richieste di prova formulate nella memoria ex art.183, co.6,
n.2 cpc, nell'ordine ivi previsto, in quanto tutte disattese dall'organo giudicante in primo grado, in funzione della prova, laddove ritenuta necessaria dall'Ill.mo Collegio giudicante, dell'adesione dell'Istituto di credito appellato – all'epoca , poi Controparte_2 divenuta – Controparte_3 all' nelle date corrispondenti alla stipula delle fideiussioni di cui è Controparte_4 causa e gravame.”.
Per Controparte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa:
Rigettare l'appello proposto dagli appellanti, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti;
Confermare il dispositivo della sentenza n.788/2022 del Tribunale Civile di Perugia e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e confermare il D.I. n.1054/19 del Tribunale Civile di Perugia e dichiararlo definitivamente esecutivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello.
In via istruttoria, la presente difesa si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori articolati dagli appellanti: anzitutto, perché controparte è decaduta, per non avere insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, per l'ammissione dei mezzi istruttori che il Giudice di primo grado non le aveva ammesso;
in secondo luogo, perché inconferenti. Parte appellata insiste, poi, perché venga disposta
l'estromissione e/o vengano dichiarati inammissibili i documenti 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 di controparte, in quanto aventi ad oggetto fatti introdotti tardivamente, perché riportati per la prima volta con la memoria n. 2 di controparte.”.
In data 30/1/23 in sede di comparsa conclusionale con costituzione di nuovo Parte_1
difensore, così concludeva:
“Nel merito, in via principale: all'esito della CTU calligrafica, accertare e, per l'effetto, dichiarare la falsità delle firme apocrife sulla fideiussione del 13/7/98, in realtà mai apposte da Parte_1
per l'effetto, accertare che il nulla deve alla
[...] Parte_1 Controparte_6
con conseguente integrale riforma della impugnata sentenza nei confronti dello stesso
[...]
; Parte_1
Senza con ciò rinunciare alla presentata querela di falso, in via subordinata: in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n.788/22 del Tribunale di Perugia, Sez. II Civile, e per l'effetto accogliere l'opposizione spiegata nel giudizio di primo grado e revocare il decreto ingiuntivo
Tribunale Perugia n.1054/19 nei confronti di Parte_1
In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi professionali di legge, anche relativi al primo grado di giudizio, nonché del presente grado d'appello.”.
La in sede di memorie di Controparte_5
replica ex art.190 cpc, così replicava:
“Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova promossa da per Parte_1 la prima volta con l'atto del 10 giugno 2024, indicata come domanda principale della comparsa conclusionale in appello depositata dall'Avv. Donatella Panzarola;
Rigettare l'appello proposto dagli appellanti, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di fatto e di diritto esposti dall'appellata;
Confermare il dispositivo della sentenza n.788/22 del Tribunale Civile di Perugia e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e confermare il D.I. n.1054/19 del Tribunale Civile di Perugia e dichiararlo definitivamente esecutivo;
Condannare il sig. al risarcimento danni, in favore di parte appellata, per lite Parte_1
temeraria ex art.96 cpc.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello.”.
Con ordinanza del 20/9/23 venivano rigettate le ulteriori attività istruttorie richieste. All'udienza dell'11/4/24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_4
premettevano di aver proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1054/19 emesso il 17/6/19 con il quale – subentrata, con atto Controparte_7
di fusione del 24/6/16, nei rapporti e nei diritti del Controparte_8
(già già
[...] Controparte_9
e già Controparte_9 [...]
CP_
(cfr. all. n.1, doc. n.
7-ricorso per – aveva ingiunto agli Controparte_10
opponenti, alla quale società debitrice, alla Controparte_11 Controparte_12
e a (questi ultimi non opponenti), il pagamento dell'importo di 240.027,60
[...] Controparte_12
euro in relazione al saldo debitore del conto corrente n.3/10987, oggi rinumerato al n.016/10987. Gli opponenti premettevano ancora che la banca, a fondamento del ricorso per D.I., aveva dedotto: di essere creditrice della società in relazione alla complessiva esposizione debitoria Controparte_11
maturata sul conto corrente n.3/10987 per 240.027,60 euro;
che già nel 1998 e Controparte_12
si erano costituiti garanti della società mediante il rilascio di una Parte_1 Controparte_11
fideiussione omnibus; che nel 2011 la società si era Controparte_12
costituita garante, con fideiussione omnibus per le obbligazioni assunte dalla società Controparte_11 che, ancora, successivamente all'incremento nel mese di aprile del 2014 del fido concesso in relazione al predetto conto corrente n.3/10987 ed al rilascio di una garanzia ipotecaria volontaria da parte della società nel maggio del 2014 , Controparte_12 Controparte_12
e avevano rilasciato una fideiussione specifica in favore della Parte_2 Parte_4
società a garanzia delle operazioni di credito concesse sul conto corrente ordinario e Controparte_11
per tutte le obbligazioni derivanti dalla predetta operazione;
che analoga garanzia era stata rilasciata dalla società che il conto corrente n.016/010987 era Controparte_12
stato aperto il 21/3/17; che con missiva del 29/10/18 aveva receduto dal rapporto di conto corrente bancario intercorso con intimando per l'effetto il rientro immediato dal saldo debitore Controparte_11
di conto alla medesima società debitrice ed ai fideiussori.
Parte opponente riferiva poi che, a fondamento dell'opposizione, aveva eccepito la nullità delle garanzie sottoscritte per violazione, in riferimento ai contratti di fideiussione “a valle”, della normativa antitrust, e segnatamente per la contrarietà delle intese bancarie “a monte” rispetto all'art.2 della l. n.287/90, concludendo per la revoca per ciascun opponente del decreto ingiuntivo;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Infine, gli odierni appellanti aggiungevano che l'istituto di credito, costituitosi in I grado, aveva contestato la domanda di nullità delle fideiussioni sottoscritte per violazione della normativa antitrust, assumendo: di aver proposto azione esecutiva nei confronti della società in ragione Controparte_12 dell'ipoteca concessa;
che gli opponenti, oltre ad essere garanti della società sono Controparte_11
anche soci della medesima che non aveva opposto il decreto ingiuntivo;
che, nel Controparte_12 merito, l'entità dell'esposizione debitoria non era contestata dagli opponenti, così come non risultava contestata l'esistenza dei rapporti di conto corrente e di garanzia;
che il solo motivo di opposizione era costituito dalla nullità della garanzia prestata per violazione delle disposizioni antitrust;
che agli opponenti non poteva applicarsi “la normativa e/o la giurisprudenza propria del consumatore”; di non aver partecipato all'intesa restrittiva esitata nello schema ABI dichiarato nullo dalla BA d'IA; che la fideiussione di era, comunque, risalente ad epoca antecedente a quella Parte_1 attenzionata dalla BA d'IA e che, inoltre, le garanzie di e Parte_2 Parte_4
erano specifiche, così esulando dallo schema dichiarato nullo relativo alle sole fideiussioni omnibus, derivandone, pertanto, che, non essendo oggetto di contestazione le garanzie specifiche ed essendo queste ultime capienti rispetto all'esposizione debitoria azionata, l'opposizione sarebbe già solo per questo infondata;
che, comunque, era da escludersi la sussistenza di un'ipotesi di nullità totale della garanzia potendosi al più ipotizzare una mera nullità parziale, rispetto alla quale l'istituto di credito si era comunque tempestivamente attivato ai sensi dell'art.1957 cc;
che e Parte_2 Parte_4
non erano legittimate a contestare la nullità anche della garanzia fideiussoria prestata dalla
[...]
società Controparte_12
Precisava poi parte appellante che la banca opposta aveva concluso chiedendo respingersi l'opposizione e confermarsi il D.I. n.1054/19, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza – ritenuti gli opponenti legittimati alla proposizione dell'opposizione a D.I., non potendo essere qualificati come consumatori, e ritenuta altresì la legittimazione ad agire della e della in ordine alla posizione della società Parte_1 Pt_4 [...]
per la loro qualità di socie illimitatamente responsabili – ed ogni altra istanza, eccezione CP_12
e deduzione disattesa, così statuiva:
“Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.1054/19 del 17/6/19
e lo dichiara esecutivo;
Compensa le spese.”.
I e la impugnavano quindi la sentenza di I grado anzitutto nella parte in cui il Parte_1 Pt_4
Tribunale aveva ritenuto che la fideiussione prestata nel 1998 esulasse dal novero di quei contratti “a valle” influenzati dalle intese anticoncorrenziali che erano state in seguito accertate dalla BA
d'IA: secondo gli appellanti, in particolare, il Tribunale non aveva tenuto conto che quelle intese, pur accertate nel periodo 2003-2005, costituivano comunque una prassi già esistente da diversi anni prima. Gli stessi poi, con il secondo motivo di appello, censuravano la sentenza del primo Giudice laddove aveva evidenziato che, in relazione a quanto da essi dedotto in giudizio, non si sarebbe comunque potuta configurare una nullità totale delle fideiussioni ma semmai solo parziale. Con il terzo motivo, ancora, gli appellanti censuravano la sentenza nella parte in cui, pur avendo dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni in questione, in concreto aveva ritenuto che non si fosse verificata alcuna decadenza della banca dal suo diritto di richiedere il pagamento ai fideiussori avendo l'istituto comunque agito a tal fine entro il termine semestrale di cui all'art.1957 cc, conclusione errata che non teneva conto del fatto che, a norma dell'art.643 cpc, la pendenza della lite doveva farsi risalire non alla data in cui era stato depositato il decreto ingiuntivo ma alla sua notificazione, quest'ultima avvenuta dopo la scadenza del predetto termine semestrale. Sulla base di tali argomentazioni gli appellanti concludevano pertanto come sopra. L'istituto di credito, anche in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto riportandosi alle tesi già da esso esposte in I grado e chiedendo l'integrale rigetto del gravame in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, con conferma della sentenza gravata. Concludeva pertanto come sopra.
a seguito della costituzione di nuovo difensore, ha proposto in sede di comparsa Parte_1
conclusionale una querela di falso in ordine alla sottoscrizione della fideiussione da lui apparentemente firmata nel 1998, querela relativamente alla quale la banca appellata ne ha eccepito l'inammissibilità ex art.345 cpc.
Orbene, quanto, in primis, alla querela di falso proposta da relativamente alla Parte_5
fideiussione da lui sottoscritta in data 13/7/98 (cfr. doc. n.
1-fascicolo di parti opponenti in I grado) e alla conseguente istanza di ammissione di CTU calligrafica dallo stesso avanzata, la Corte ne rileva l'inammissibilità per tardività dato che se è vero che ai sensi dell'art.221 cpc “La querela di falso può proporsi tanto in via principale (162 cpc) quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”, nondimeno è vero che, in qualunque grado venga proposta, detta querela deve porsi non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni;
sul punto si veda ad esempio Cass. civ., Sez. I, sent.
n.1870 dell'1/2/16 che, richiamando peraltro altra giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. sent.
n.17900/11), ha ribadito che “La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, ossia entro l'udienza di precisazione delle conclusioni.” (cfr. conforme Cass. civ., ord. n.25487/21). Sotto tale profilo si palesa quindi fondata l'eccezione sollevata nel presente grado di giudizio dalla parte appellata ai sensi dell'art.345 cpc volta ad evidenziare l'inammissibilità della domanda de qua.
Ciò posto e venendo al merito, la Corte ritiene che l'appello sia infondato per quanto di seguito si dirà.
Deve preliminarmente richiamarsi la nota vicenda relativa al modello di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall' , censurato poi dalla BA d'IA con il Controparte_4 provvedimento n.55/05: nell'anno 2003 la BA d'IA – volendo valutare la compatibilità dello schema ABI con le norme poste a presidio della concorrenza, tenuto conto del parere reso dall'Autorità Garante del mercato e della concorrenza che aveva rilevato possibili aspetti restrittivi della concorrenza prospettando l'esigenza di avviare la procedura istruttoria – aveva deliberato di avviare un'istruttoria relativa allo schema negoziale frequentemente utilizzato dagli istituti di credito in relazione alle fideiussioni omnibus; in data 25/3/05 la BA d'IA aveva poi chiesto all'Autorità
Garante del mercato e della concorrenza di esprimere il proprio parere in merito a tale modello, parere a seguito del quale aveva emesso il predetto provvedimento disponendo che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n.287/90.”. Nel citato provvedimento la BA d'IA aveva osservato che la contrarietà alla normativa antitrust delle clausole riprodotte agli artt. 2, 6 ed 8 dei contratti di fideiussione risiede nel fatto che le stesse “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità e dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. Il modello predisposto dall'ABI era stato, quindi, ritenuto idoneo a determinare una situazione di standardizzazione, violativa come tale della normativa antitrust.
Ciò premesso, sul punto, si sono fronteggiate in giurisprudenza due tesi, una a sostegno della nullità assoluta ed una a sostegno della nullità parziale dei contratti di fideiussione in cui sono contenute le predette clausole – vale a dire la rinuncia ai termini di cui all'art.1957 cc (art.6) e la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita (artt.2 e 8).
Una parte della giurisprudenza ha ritenuto che il contratto di fideiussione, contenente la c.d. clausola di riviviscenza, la deroga ai termini ex art.1957 cc e la c.d. clausola di sopravvivenza di cui agli articoli predetti, sia affetto da nullità assoluta;
la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art.2 della l. n. 287 del
1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della BA d'IA di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art.19, co. 11, della L. n.262/05, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario.” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n.13846 del 22/5/19), sicché, parte della giurisprudenza, ha escluso che, in nome del principio di conservazione degli atti giuridici, potessero essere salvaguardate le restanti pattuizioni.
Al contrario, un'altra parte della giurisprudenza, ormai sostanzialmente consolidata, propende per la tesi secondo la quale i contratti di fideiussione omnibus, che riprendono il modulo ABI, siano affetti da nullità parziale ai sensi dell'art. 1419, co.1, cc;
in merito sono infatti intervenute le Sezioni Unite della Cassazione chiarendo recentemente che “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, co.2, lett. a) della L. n.287/90 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art.1419 cc, in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza
– salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
(cfr. Cass. civ., SS. UN., sent. n.41994 del 30/12/21). Secondo la tesi della nullità parziale – alla quale questa Corte ritiene di aderire, così come aveva correttamente ritenuto anche il primo Giudice – la nullità di tali clausole non comporta la nullità assoluta del contratto di fideiussione e non determina pertanto la liberazione del garante, tesi che, del resto, dal punto di vista sistematico, costituisce applicazione del principio generale di conservazione del contratto.
Ciò posto nel caso di specie, quanto anzitutto alla fideiussione omnibus sottoscritta dal nel Parte_1
1998, si osserva che gli odierni appellanti hanno dedotto che la previsione delle menzionate clausole all'interno delle fideiussioni proposte all'utenza aveva costituito il frutto di una risalente prassi condivisa e consolidata nel tempo, potendosi ritenere che tali clausole fossero in realtà in uso dalla fine degli anni ottanta come dimostrava, da una parte, la presenza di un modulo di fideiussione omnibus del 25/7/88 della BA Monte dei Paschi di Siena-Filiale di Perugia (cfr. doc. n.22 clausole di cui alle lett. B, F, e G quarto periodo-fascicolo di parti opponenti in I grado) e, dall'altra parte, il richiamo nella fideiussione sottoscritta dal ad un modello denominato “ED. 11/95” (cfr. Parte_1
pag. 1 in fondo a sinistra del doc. n.
3-fascicolo di parti opponenti in I grado).
Ebbene, è verosimile che esistesse in tal senso una prassi in atto già da diversi anni prima del 2003, ma che quella prassi – che peraltro a quei tempi probabilmente era seguita da diversi istituti di credito ma non v'è prova che fosse seguita dalla maggioranza di essi o da tutti - fosse espressione di una ben precisa intesa anticoncorrenziale è circostanza in parte diversa che avrebbe dovuto essere dimostrata:
e a tal fine non è sufficiente il mero richiamo all'indagine svolta dalla BA d'IA, che riguardava altro periodo (2003-2005) né il deposito in atti di due soli moduli di fideiussione omnibus, come sopra evidenziato. Nè può rilevare in contrario l'ordinanza n.29810/17 della Suprema Corte di Cassazione richiamata da parte appellante, la quale ha affermato che non può essere esclusa la nullità del contratto di fideiussione ai sensi dell'art.2, co.3, l. n.287/90 “per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine dell'Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione «a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art.2 della legge Antitrust)…” (cfr. pag. n.13, Cass. civ., Sez. I, ord. n.29810/17): la stessa Corte ha infatti aggiunto che “In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla l. n.287 del 1990, art.2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte", vengono ricompresi anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo (Cass. 12 dicembre
2017, n.29810); secondo il corretto accertamento compiuto dal giudice di merito, il contratto risale al 30/10/96 – successivamente incrementato nel gennaio, nel febbraio e nel giugno 1997 – e che risultando l'intesa vietata risalire ai modelli predisposti dall'ABI nell'ottobre 2002, la diffusione del modello ABI non era stata quindi posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo (Cass. Sez. III, 10/11/20 n.25273).” (cfr. Sez. III, ord. n.17108 del 20/6/24-pag. n.4). Deve quindi respingersi l'eccezione di nullità del contratto de quo, così come riproposta anche in questa sede dagli odierni appellanti.
Quanto poi alla garanzia generica prestata nel novembre 2011 dalla società (cfr. doc. Controparte_12
n.
2-fascicolo di parti opponenti in I grado) e alle garanzie specifiche prestate nel maggio 2014 dalla
, dalla e dalla (cfr. doc. n.5 e 6-fascicolo di parti opponenti in I Parte_1 Pt_4 Controparte_12
grado) rilevano due profili: la riproposta eccezione di nullità totale – infondata alla luce della citata giurisprudenza di legittimità – e la dichiarazione di nullità parziale ad opera del Giudice di I grado, il quale, estendendo ben oltre l'anno 2005 l'efficacia probatoria del provvedimento n.55/05, le aveva ritenute parzialmente nulle ex art.1419 cc. Sul punto, però, posto che la
[...]
non ha proposto appello incidentale, la questione della Controparte_7
nullità parziale delle anzidette fideiussioni non costituisce oggetto del presente giudizio, essendosi formato in merito il giudicato interno.
Stante quindi la dichiarata nullità parziale delle fideiussioni del 2011 e del 2014 e venendo in rilievo nel caso di specie la sola clausola prevedente la deroga all'art.1957 cc, prevista dall'art.6 del modello
ABI - ai sensi del quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fideiussori medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 cc, che si intende derogato” – posto che l'applicazione delle clausole contenute negli artt.2 e 8 non era invece venuta in rilievo, non avendo le parti formulato domande ed eccezioni fondate sulle predette clausole poiché non era stato dedotto il verificarsi, in concreto, di una delle situazioni dalle stesse contemplate – la Corte osserva quanto segue. Risultano anzitutto agli atti le seguenti circostanze: la risoluzione dei rapporti con la società debitrice era avvenuta con la raccomandata A/R del 29/10/18; il ricorso per D.I. era stato depositato in data
15/4/19 e quindi prima della decorrenza del termine di sei mesi di cui all'art.1957 cc;
la notificazione era stata invece eseguita nel luglio 2019, dopo la decorrenza dell'anzidetto termine.
Ebbene, posto che di norma se il giudizio deve essere introdotto con atto di citazione la pendenza della lite è determinata dalla notifica dello stesso mentre se il giudizio deve essere introdotto con ricorso la pendenza della lite è determinata dal deposito dello stesso, devesi preliminarmente rilevare come il legislatore abbia voluto introdurre una specifica modalità di determinazione della pendenza della lite nel procedimento monitorio rispetto alle forme ordinarie: ed infatti l'art.643, co.3 cpc – ai sensi del quale “La notificazione determina la pendenza della lite.” – fissa in questo caso la pendenza della lite alla notifica del D.I. e non al deposito del ricorso. Tuttavia in presenza di un termine di decadenza come quello previsto dall'art.1957 cc non potrebbe porsi a carico del creditore il tempo occorrente all'Ufficio per emettere (dopo il deposito del ricorso) il decreto ingiuntivo, per il quale oltretutto il Giudice dispone di ben 30 giorni (o più, essendo il termine ordinatorio) sicché, diversamente opinando, nel caso in esame il creditore potrebbe depositare il ricorso monitorio nei termini ma potrebbe comunque poi decadere laddove l'Ufficio tardi nell'emettere il decreto ingiuntivo, così determinando la relativa notifica oltre il termine semestrale in questione. In merito deve osservarsi che risulta dirimente è la differenza tra la ratio della prescrizione e quella della decadenza: la prescrizione è quel periodo di tempo indicato dalla legge entro il quale il titolare del diritto deve rendere noto al debitore, a fini di certezza dei rapporti giuridici, la sua volontà di farlo valere ed infatti gli atti interruttivi della prescrizioni sono recettizi;
viceversa, la ratio della decadenza consiste nell'esigenza di sollecitare il creditore ad agire laddove egli ne abbia interesse sicché ad evitare il decorso dei relativi termini è sufficiente che il creditore abbia compiuto un atto idoneo in tal senso, a prescindere dalla conoscenza che di tale atto abbia avuto il debitore. E nel caso di specie la Corte ritiene dunque che, essendo il termine di cui all'art.1957 cc un termine di decadenza, la banca, con il deposito del ricorso monitorio, aveva compiuto l'atto idoneo a far valere il proprio diritto anche a prescindere dalla successiva notifica al debitore sicché, essendo ciò stato fatto entro i sei mesi previsti, detta decadenza è stata impedita. Del resto in ordine a tali principi in casi analoghi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata;
si veda ad esempio Cass. civ., Sez. I, ord. n.31568 del 4/11/21 che, richiamando peraltro altra giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. sent. n.7502 del
20/4/04), ha ribadito che “Tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui occorre avere riguardo per valutare la tempestività dell'azione per scongiurare la decadenza di qui all'art.1957 cc è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento, non potendo porsi a carico del ricorrente il tempo impiegato dall'ufficio giudiziario per esaminare e accogliere l'istanza, senza accollargli un onere non suscettibile di adempimento con l'ordinaria diligenza.” (cfr. pag. n.6).
Peraltro, non può rilevare in contrario nemmeno la giurisprudenza richiamata da parte appellante: più nel dettaglio, non rileva in contrario la pronuncia di cui a Cass. civ., Sez. III, sent. n.21524 del
12/11/04 secondo cui “Il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l'onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall'art.1957 cc, un'iniziativa giudiziale, ovvero un'azione di cognizione o esecutiva che consenta l'accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria, e qualora durante il decorso del termine, sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale, il termine stesso continua a decorrere, in quanto il creditore, se non può più assumere iniziative giudiziali individuali, può impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare.” poiché tale pronuncia, oltre al fatto che non ha in alcun modo esaminato la questione del rispetto dell'art.1957 cc per il tramite del deposito o della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (avendo piuttosto avuto ad oggetto la sopravvenuta dichiarazione di fallimento in pendenza del decorso del termine di decadenza), ha comunque espresso principi di diritto coerenti con quelli espressi dalle sentenze n.7502/04 e n.31568/19 ossia che: l'art.1957 cc, nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative (di natura giudiziale) contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa, potendosi quindi comunque concludere nel senso che il deposito del ricorso per D.I. è atto idoneo a rispettare il termine di cui all'art.1957 cc. Né rileva in contrario la pronuncia di cui a Cass. civ., Sez. L., sent. n.24031 del 12/10/17 che, richiamando peraltro altra giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n.14862/09, n.22238/07, n.6343/04, n.3373/03,
n.6423/01, n.543/92), ha affermato che “L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore;
esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto.” poiché la questione ivi trattata riguardava il termine di prescrizione e, per quanto sopra evidenziato, il termine ex art.1957 cc è invece un termine di decadenza. Ne consegue quindi che il termine di cui all'art.1957 cc è da ritenersi rispettato, con conseguente rigetto dell'appello anche sul punto.
Infine, devesi rigettare pure la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc – proposta dalla
[...]
con riguardo alla proposizione della querela di Controparte_5
falso da parte del – non potendosi applicare tale disposizione sia perché la dedotta Parte_1 temerarietà fino al limite della malafede o della colpa grave non involge l'intera lite sia perché, essendo tale querela stata proposta solamente in comparsa conclusione, non ha nemmeno causato una qualche attività istruttoria e non risulta, a carico della parte appellata, alcun danno in ragione di essa.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto da Parte_1
e con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese, Parte_2 Parte_3 stante il rigetto dell'appello, seguono la soccombenza e saranno liquidate come in dispositivo ex art.4
D.M. 10/3/14 n.55, come modificato dal D.M. 13/8/22 n.147, avuto riguardo al valore della controversia, al non elevato livello di complessità dell'affare, al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate e tenuto conto dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.771/22
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
- Condanna gli stessi alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado da che si liquidano in Controparte_5
euro 9.063,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza, a carico degli appellanti, dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/02.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 22/1/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.771/2022
Tra:
e rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Manuela D'Innocenzio e Michelangelo De
Donno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Perugia, Via Quieta n.2/B, come da procura in calce all'atto di appello Appellanti
e in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Scianaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Cesare Caporali n.23, come da procura in calce all'atto di appello Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.788/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2 Parte_4
“Nel merito, in via principale, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n.788/22 del Tribunale di Perugia, Sez. II Civile, e per l'effetto accogliere l'opposizione spiegata nel giudizio di primo grado e revocare per ciascun opponente il decreto ingiuntivo Tribunale Perugia n.1054/19.
In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi professionali di legge, anche relativi al primo grado di giudizio, nonché del presente grado d'appello, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in qualità di antistatari. In via istruttoria, altresì, si reiterano le richieste di prova formulate nella memoria ex art.183, co.6,
n.2 cpc, nell'ordine ivi previsto, in quanto tutte disattese dall'organo giudicante in primo grado, in funzione della prova, laddove ritenuta necessaria dall'Ill.mo Collegio giudicante, dell'adesione dell'Istituto di credito appellato – all'epoca , poi Controparte_2 divenuta – Controparte_3 all' nelle date corrispondenti alla stipula delle fideiussioni di cui è Controparte_4 causa e gravame.”.
Per Controparte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa:
Rigettare l'appello proposto dagli appellanti, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti;
Confermare il dispositivo della sentenza n.788/2022 del Tribunale Civile di Perugia e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e confermare il D.I. n.1054/19 del Tribunale Civile di Perugia e dichiararlo definitivamente esecutivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello.
In via istruttoria, la presente difesa si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori articolati dagli appellanti: anzitutto, perché controparte è decaduta, per non avere insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, per l'ammissione dei mezzi istruttori che il Giudice di primo grado non le aveva ammesso;
in secondo luogo, perché inconferenti. Parte appellata insiste, poi, perché venga disposta
l'estromissione e/o vengano dichiarati inammissibili i documenti 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 di controparte, in quanto aventi ad oggetto fatti introdotti tardivamente, perché riportati per la prima volta con la memoria n. 2 di controparte.”.
In data 30/1/23 in sede di comparsa conclusionale con costituzione di nuovo Parte_1
difensore, così concludeva:
“Nel merito, in via principale: all'esito della CTU calligrafica, accertare e, per l'effetto, dichiarare la falsità delle firme apocrife sulla fideiussione del 13/7/98, in realtà mai apposte da Parte_1
per l'effetto, accertare che il nulla deve alla
[...] Parte_1 Controparte_6
con conseguente integrale riforma della impugnata sentenza nei confronti dello stesso
[...]
; Parte_1
Senza con ciò rinunciare alla presentata querela di falso, in via subordinata: in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n.788/22 del Tribunale di Perugia, Sez. II Civile, e per l'effetto accogliere l'opposizione spiegata nel giudizio di primo grado e revocare il decreto ingiuntivo
Tribunale Perugia n.1054/19 nei confronti di Parte_1
In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi professionali di legge, anche relativi al primo grado di giudizio, nonché del presente grado d'appello.”.
La in sede di memorie di Controparte_5
replica ex art.190 cpc, così replicava:
“Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova promossa da per Parte_1 la prima volta con l'atto del 10 giugno 2024, indicata come domanda principale della comparsa conclusionale in appello depositata dall'Avv. Donatella Panzarola;
Rigettare l'appello proposto dagli appellanti, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di fatto e di diritto esposti dall'appellata;
Confermare il dispositivo della sentenza n.788/22 del Tribunale Civile di Perugia e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e confermare il D.I. n.1054/19 del Tribunale Civile di Perugia e dichiararlo definitivamente esecutivo;
Condannare il sig. al risarcimento danni, in favore di parte appellata, per lite Parte_1
temeraria ex art.96 cpc.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello.”.
Con ordinanza del 20/9/23 venivano rigettate le ulteriori attività istruttorie richieste. All'udienza dell'11/4/24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_4
premettevano di aver proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1054/19 emesso il 17/6/19 con il quale – subentrata, con atto Controparte_7
di fusione del 24/6/16, nei rapporti e nei diritti del Controparte_8
(già già
[...] Controparte_9
e già Controparte_9 [...]
CP_
(cfr. all. n.1, doc. n.
7-ricorso per – aveva ingiunto agli Controparte_10
opponenti, alla quale società debitrice, alla Controparte_11 Controparte_12
e a (questi ultimi non opponenti), il pagamento dell'importo di 240.027,60
[...] Controparte_12
euro in relazione al saldo debitore del conto corrente n.3/10987, oggi rinumerato al n.016/10987. Gli opponenti premettevano ancora che la banca, a fondamento del ricorso per D.I., aveva dedotto: di essere creditrice della società in relazione alla complessiva esposizione debitoria Controparte_11
maturata sul conto corrente n.3/10987 per 240.027,60 euro;
che già nel 1998 e Controparte_12
si erano costituiti garanti della società mediante il rilascio di una Parte_1 Controparte_11
fideiussione omnibus; che nel 2011 la società si era Controparte_12
costituita garante, con fideiussione omnibus per le obbligazioni assunte dalla società Controparte_11 che, ancora, successivamente all'incremento nel mese di aprile del 2014 del fido concesso in relazione al predetto conto corrente n.3/10987 ed al rilascio di una garanzia ipotecaria volontaria da parte della società nel maggio del 2014 , Controparte_12 Controparte_12
e avevano rilasciato una fideiussione specifica in favore della Parte_2 Parte_4
società a garanzia delle operazioni di credito concesse sul conto corrente ordinario e Controparte_11
per tutte le obbligazioni derivanti dalla predetta operazione;
che analoga garanzia era stata rilasciata dalla società che il conto corrente n.016/010987 era Controparte_12
stato aperto il 21/3/17; che con missiva del 29/10/18 aveva receduto dal rapporto di conto corrente bancario intercorso con intimando per l'effetto il rientro immediato dal saldo debitore Controparte_11
di conto alla medesima società debitrice ed ai fideiussori.
Parte opponente riferiva poi che, a fondamento dell'opposizione, aveva eccepito la nullità delle garanzie sottoscritte per violazione, in riferimento ai contratti di fideiussione “a valle”, della normativa antitrust, e segnatamente per la contrarietà delle intese bancarie “a monte” rispetto all'art.2 della l. n.287/90, concludendo per la revoca per ciascun opponente del decreto ingiuntivo;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Infine, gli odierni appellanti aggiungevano che l'istituto di credito, costituitosi in I grado, aveva contestato la domanda di nullità delle fideiussioni sottoscritte per violazione della normativa antitrust, assumendo: di aver proposto azione esecutiva nei confronti della società in ragione Controparte_12 dell'ipoteca concessa;
che gli opponenti, oltre ad essere garanti della società sono Controparte_11
anche soci della medesima che non aveva opposto il decreto ingiuntivo;
che, nel Controparte_12 merito, l'entità dell'esposizione debitoria non era contestata dagli opponenti, così come non risultava contestata l'esistenza dei rapporti di conto corrente e di garanzia;
che il solo motivo di opposizione era costituito dalla nullità della garanzia prestata per violazione delle disposizioni antitrust;
che agli opponenti non poteva applicarsi “la normativa e/o la giurisprudenza propria del consumatore”; di non aver partecipato all'intesa restrittiva esitata nello schema ABI dichiarato nullo dalla BA d'IA; che la fideiussione di era, comunque, risalente ad epoca antecedente a quella Parte_1 attenzionata dalla BA d'IA e che, inoltre, le garanzie di e Parte_2 Parte_4
erano specifiche, così esulando dallo schema dichiarato nullo relativo alle sole fideiussioni omnibus, derivandone, pertanto, che, non essendo oggetto di contestazione le garanzie specifiche ed essendo queste ultime capienti rispetto all'esposizione debitoria azionata, l'opposizione sarebbe già solo per questo infondata;
che, comunque, era da escludersi la sussistenza di un'ipotesi di nullità totale della garanzia potendosi al più ipotizzare una mera nullità parziale, rispetto alla quale l'istituto di credito si era comunque tempestivamente attivato ai sensi dell'art.1957 cc;
che e Parte_2 Parte_4
non erano legittimate a contestare la nullità anche della garanzia fideiussoria prestata dalla
[...]
società Controparte_12
Precisava poi parte appellante che la banca opposta aveva concluso chiedendo respingersi l'opposizione e confermarsi il D.I. n.1054/19, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza – ritenuti gli opponenti legittimati alla proposizione dell'opposizione a D.I., non potendo essere qualificati come consumatori, e ritenuta altresì la legittimazione ad agire della e della in ordine alla posizione della società Parte_1 Pt_4 [...]
per la loro qualità di socie illimitatamente responsabili – ed ogni altra istanza, eccezione CP_12
e deduzione disattesa, così statuiva:
“Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.1054/19 del 17/6/19
e lo dichiara esecutivo;
Compensa le spese.”.
I e la impugnavano quindi la sentenza di I grado anzitutto nella parte in cui il Parte_1 Pt_4
Tribunale aveva ritenuto che la fideiussione prestata nel 1998 esulasse dal novero di quei contratti “a valle” influenzati dalle intese anticoncorrenziali che erano state in seguito accertate dalla BA
d'IA: secondo gli appellanti, in particolare, il Tribunale non aveva tenuto conto che quelle intese, pur accertate nel periodo 2003-2005, costituivano comunque una prassi già esistente da diversi anni prima. Gli stessi poi, con il secondo motivo di appello, censuravano la sentenza del primo Giudice laddove aveva evidenziato che, in relazione a quanto da essi dedotto in giudizio, non si sarebbe comunque potuta configurare una nullità totale delle fideiussioni ma semmai solo parziale. Con il terzo motivo, ancora, gli appellanti censuravano la sentenza nella parte in cui, pur avendo dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni in questione, in concreto aveva ritenuto che non si fosse verificata alcuna decadenza della banca dal suo diritto di richiedere il pagamento ai fideiussori avendo l'istituto comunque agito a tal fine entro il termine semestrale di cui all'art.1957 cc, conclusione errata che non teneva conto del fatto che, a norma dell'art.643 cpc, la pendenza della lite doveva farsi risalire non alla data in cui era stato depositato il decreto ingiuntivo ma alla sua notificazione, quest'ultima avvenuta dopo la scadenza del predetto termine semestrale. Sulla base di tali argomentazioni gli appellanti concludevano pertanto come sopra. L'istituto di credito, anche in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto riportandosi alle tesi già da esso esposte in I grado e chiedendo l'integrale rigetto del gravame in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, con conferma della sentenza gravata. Concludeva pertanto come sopra.
a seguito della costituzione di nuovo difensore, ha proposto in sede di comparsa Parte_1
conclusionale una querela di falso in ordine alla sottoscrizione della fideiussione da lui apparentemente firmata nel 1998, querela relativamente alla quale la banca appellata ne ha eccepito l'inammissibilità ex art.345 cpc.
Orbene, quanto, in primis, alla querela di falso proposta da relativamente alla Parte_5
fideiussione da lui sottoscritta in data 13/7/98 (cfr. doc. n.
1-fascicolo di parti opponenti in I grado) e alla conseguente istanza di ammissione di CTU calligrafica dallo stesso avanzata, la Corte ne rileva l'inammissibilità per tardività dato che se è vero che ai sensi dell'art.221 cpc “La querela di falso può proporsi tanto in via principale (162 cpc) quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”, nondimeno è vero che, in qualunque grado venga proposta, detta querela deve porsi non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni;
sul punto si veda ad esempio Cass. civ., Sez. I, sent.
n.1870 dell'1/2/16 che, richiamando peraltro altra giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. sent.
n.17900/11), ha ribadito che “La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, ossia entro l'udienza di precisazione delle conclusioni.” (cfr. conforme Cass. civ., ord. n.25487/21). Sotto tale profilo si palesa quindi fondata l'eccezione sollevata nel presente grado di giudizio dalla parte appellata ai sensi dell'art.345 cpc volta ad evidenziare l'inammissibilità della domanda de qua.
Ciò posto e venendo al merito, la Corte ritiene che l'appello sia infondato per quanto di seguito si dirà.
Deve preliminarmente richiamarsi la nota vicenda relativa al modello di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall' , censurato poi dalla BA d'IA con il Controparte_4 provvedimento n.55/05: nell'anno 2003 la BA d'IA – volendo valutare la compatibilità dello schema ABI con le norme poste a presidio della concorrenza, tenuto conto del parere reso dall'Autorità Garante del mercato e della concorrenza che aveva rilevato possibili aspetti restrittivi della concorrenza prospettando l'esigenza di avviare la procedura istruttoria – aveva deliberato di avviare un'istruttoria relativa allo schema negoziale frequentemente utilizzato dagli istituti di credito in relazione alle fideiussioni omnibus; in data 25/3/05 la BA d'IA aveva poi chiesto all'Autorità
Garante del mercato e della concorrenza di esprimere il proprio parere in merito a tale modello, parere a seguito del quale aveva emesso il predetto provvedimento disponendo che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n.287/90.”. Nel citato provvedimento la BA d'IA aveva osservato che la contrarietà alla normativa antitrust delle clausole riprodotte agli artt. 2, 6 ed 8 dei contratti di fideiussione risiede nel fatto che le stesse “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità e dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. Il modello predisposto dall'ABI era stato, quindi, ritenuto idoneo a determinare una situazione di standardizzazione, violativa come tale della normativa antitrust.
Ciò premesso, sul punto, si sono fronteggiate in giurisprudenza due tesi, una a sostegno della nullità assoluta ed una a sostegno della nullità parziale dei contratti di fideiussione in cui sono contenute le predette clausole – vale a dire la rinuncia ai termini di cui all'art.1957 cc (art.6) e la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita (artt.2 e 8).
Una parte della giurisprudenza ha ritenuto che il contratto di fideiussione, contenente la c.d. clausola di riviviscenza, la deroga ai termini ex art.1957 cc e la c.d. clausola di sopravvivenza di cui agli articoli predetti, sia affetto da nullità assoluta;
la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art.2 della l. n. 287 del
1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della BA d'IA di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art.19, co. 11, della L. n.262/05, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario.” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n.13846 del 22/5/19), sicché, parte della giurisprudenza, ha escluso che, in nome del principio di conservazione degli atti giuridici, potessero essere salvaguardate le restanti pattuizioni.
Al contrario, un'altra parte della giurisprudenza, ormai sostanzialmente consolidata, propende per la tesi secondo la quale i contratti di fideiussione omnibus, che riprendono il modulo ABI, siano affetti da nullità parziale ai sensi dell'art. 1419, co.1, cc;
in merito sono infatti intervenute le Sezioni Unite della Cassazione chiarendo recentemente che “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, co.2, lett. a) della L. n.287/90 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art.1419 cc, in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza
– salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
(cfr. Cass. civ., SS. UN., sent. n.41994 del 30/12/21). Secondo la tesi della nullità parziale – alla quale questa Corte ritiene di aderire, così come aveva correttamente ritenuto anche il primo Giudice – la nullità di tali clausole non comporta la nullità assoluta del contratto di fideiussione e non determina pertanto la liberazione del garante, tesi che, del resto, dal punto di vista sistematico, costituisce applicazione del principio generale di conservazione del contratto.
Ciò posto nel caso di specie, quanto anzitutto alla fideiussione omnibus sottoscritta dal nel Parte_1
1998, si osserva che gli odierni appellanti hanno dedotto che la previsione delle menzionate clausole all'interno delle fideiussioni proposte all'utenza aveva costituito il frutto di una risalente prassi condivisa e consolidata nel tempo, potendosi ritenere che tali clausole fossero in realtà in uso dalla fine degli anni ottanta come dimostrava, da una parte, la presenza di un modulo di fideiussione omnibus del 25/7/88 della BA Monte dei Paschi di Siena-Filiale di Perugia (cfr. doc. n.22 clausole di cui alle lett. B, F, e G quarto periodo-fascicolo di parti opponenti in I grado) e, dall'altra parte, il richiamo nella fideiussione sottoscritta dal ad un modello denominato “ED. 11/95” (cfr. Parte_1
pag. 1 in fondo a sinistra del doc. n.
3-fascicolo di parti opponenti in I grado).
Ebbene, è verosimile che esistesse in tal senso una prassi in atto già da diversi anni prima del 2003, ma che quella prassi – che peraltro a quei tempi probabilmente era seguita da diversi istituti di credito ma non v'è prova che fosse seguita dalla maggioranza di essi o da tutti - fosse espressione di una ben precisa intesa anticoncorrenziale è circostanza in parte diversa che avrebbe dovuto essere dimostrata:
e a tal fine non è sufficiente il mero richiamo all'indagine svolta dalla BA d'IA, che riguardava altro periodo (2003-2005) né il deposito in atti di due soli moduli di fideiussione omnibus, come sopra evidenziato. Nè può rilevare in contrario l'ordinanza n.29810/17 della Suprema Corte di Cassazione richiamata da parte appellante, la quale ha affermato che non può essere esclusa la nullità del contratto di fideiussione ai sensi dell'art.2, co.3, l. n.287/90 “per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine dell'Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione «a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art.2 della legge Antitrust)…” (cfr. pag. n.13, Cass. civ., Sez. I, ord. n.29810/17): la stessa Corte ha infatti aggiunto che “In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla l. n.287 del 1990, art.2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte", vengono ricompresi anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo (Cass. 12 dicembre
2017, n.29810); secondo il corretto accertamento compiuto dal giudice di merito, il contratto risale al 30/10/96 – successivamente incrementato nel gennaio, nel febbraio e nel giugno 1997 – e che risultando l'intesa vietata risalire ai modelli predisposti dall'ABI nell'ottobre 2002, la diffusione del modello ABI non era stata quindi posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo (Cass. Sez. III, 10/11/20 n.25273).” (cfr. Sez. III, ord. n.17108 del 20/6/24-pag. n.4). Deve quindi respingersi l'eccezione di nullità del contratto de quo, così come riproposta anche in questa sede dagli odierni appellanti.
Quanto poi alla garanzia generica prestata nel novembre 2011 dalla società (cfr. doc. Controparte_12
n.
2-fascicolo di parti opponenti in I grado) e alle garanzie specifiche prestate nel maggio 2014 dalla
, dalla e dalla (cfr. doc. n.5 e 6-fascicolo di parti opponenti in I Parte_1 Pt_4 Controparte_12
grado) rilevano due profili: la riproposta eccezione di nullità totale – infondata alla luce della citata giurisprudenza di legittimità – e la dichiarazione di nullità parziale ad opera del Giudice di I grado, il quale, estendendo ben oltre l'anno 2005 l'efficacia probatoria del provvedimento n.55/05, le aveva ritenute parzialmente nulle ex art.1419 cc. Sul punto, però, posto che la
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non ha proposto appello incidentale, la questione della Controparte_7
nullità parziale delle anzidette fideiussioni non costituisce oggetto del presente giudizio, essendosi formato in merito il giudicato interno.
Stante quindi la dichiarata nullità parziale delle fideiussioni del 2011 e del 2014 e venendo in rilievo nel caso di specie la sola clausola prevedente la deroga all'art.1957 cc, prevista dall'art.6 del modello
ABI - ai sensi del quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fideiussori medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 cc, che si intende derogato” – posto che l'applicazione delle clausole contenute negli artt.2 e 8 non era invece venuta in rilievo, non avendo le parti formulato domande ed eccezioni fondate sulle predette clausole poiché non era stato dedotto il verificarsi, in concreto, di una delle situazioni dalle stesse contemplate – la Corte osserva quanto segue. Risultano anzitutto agli atti le seguenti circostanze: la risoluzione dei rapporti con la società debitrice era avvenuta con la raccomandata A/R del 29/10/18; il ricorso per D.I. era stato depositato in data
15/4/19 e quindi prima della decorrenza del termine di sei mesi di cui all'art.1957 cc;
la notificazione era stata invece eseguita nel luglio 2019, dopo la decorrenza dell'anzidetto termine.
Ebbene, posto che di norma se il giudizio deve essere introdotto con atto di citazione la pendenza della lite è determinata dalla notifica dello stesso mentre se il giudizio deve essere introdotto con ricorso la pendenza della lite è determinata dal deposito dello stesso, devesi preliminarmente rilevare come il legislatore abbia voluto introdurre una specifica modalità di determinazione della pendenza della lite nel procedimento monitorio rispetto alle forme ordinarie: ed infatti l'art.643, co.3 cpc – ai sensi del quale “La notificazione determina la pendenza della lite.” – fissa in questo caso la pendenza della lite alla notifica del D.I. e non al deposito del ricorso. Tuttavia in presenza di un termine di decadenza come quello previsto dall'art.1957 cc non potrebbe porsi a carico del creditore il tempo occorrente all'Ufficio per emettere (dopo il deposito del ricorso) il decreto ingiuntivo, per il quale oltretutto il Giudice dispone di ben 30 giorni (o più, essendo il termine ordinatorio) sicché, diversamente opinando, nel caso in esame il creditore potrebbe depositare il ricorso monitorio nei termini ma potrebbe comunque poi decadere laddove l'Ufficio tardi nell'emettere il decreto ingiuntivo, così determinando la relativa notifica oltre il termine semestrale in questione. In merito deve osservarsi che risulta dirimente è la differenza tra la ratio della prescrizione e quella della decadenza: la prescrizione è quel periodo di tempo indicato dalla legge entro il quale il titolare del diritto deve rendere noto al debitore, a fini di certezza dei rapporti giuridici, la sua volontà di farlo valere ed infatti gli atti interruttivi della prescrizioni sono recettizi;
viceversa, la ratio della decadenza consiste nell'esigenza di sollecitare il creditore ad agire laddove egli ne abbia interesse sicché ad evitare il decorso dei relativi termini è sufficiente che il creditore abbia compiuto un atto idoneo in tal senso, a prescindere dalla conoscenza che di tale atto abbia avuto il debitore. E nel caso di specie la Corte ritiene dunque che, essendo il termine di cui all'art.1957 cc un termine di decadenza, la banca, con il deposito del ricorso monitorio, aveva compiuto l'atto idoneo a far valere il proprio diritto anche a prescindere dalla successiva notifica al debitore sicché, essendo ciò stato fatto entro i sei mesi previsti, detta decadenza è stata impedita. Del resto in ordine a tali principi in casi analoghi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata;
si veda ad esempio Cass. civ., Sez. I, ord. n.31568 del 4/11/21 che, richiamando peraltro altra giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. sent. n.7502 del
20/4/04), ha ribadito che “Tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui occorre avere riguardo per valutare la tempestività dell'azione per scongiurare la decadenza di qui all'art.1957 cc è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento, non potendo porsi a carico del ricorrente il tempo impiegato dall'ufficio giudiziario per esaminare e accogliere l'istanza, senza accollargli un onere non suscettibile di adempimento con l'ordinaria diligenza.” (cfr. pag. n.6).
Peraltro, non può rilevare in contrario nemmeno la giurisprudenza richiamata da parte appellante: più nel dettaglio, non rileva in contrario la pronuncia di cui a Cass. civ., Sez. III, sent. n.21524 del
12/11/04 secondo cui “Il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l'onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall'art.1957 cc, un'iniziativa giudiziale, ovvero un'azione di cognizione o esecutiva che consenta l'accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria, e qualora durante il decorso del termine, sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale, il termine stesso continua a decorrere, in quanto il creditore, se non può più assumere iniziative giudiziali individuali, può impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare.” poiché tale pronuncia, oltre al fatto che non ha in alcun modo esaminato la questione del rispetto dell'art.1957 cc per il tramite del deposito o della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (avendo piuttosto avuto ad oggetto la sopravvenuta dichiarazione di fallimento in pendenza del decorso del termine di decadenza), ha comunque espresso principi di diritto coerenti con quelli espressi dalle sentenze n.7502/04 e n.31568/19 ossia che: l'art.1957 cc, nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative (di natura giudiziale) contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa, potendosi quindi comunque concludere nel senso che il deposito del ricorso per D.I. è atto idoneo a rispettare il termine di cui all'art.1957 cc. Né rileva in contrario la pronuncia di cui a Cass. civ., Sez. L., sent. n.24031 del 12/10/17 che, richiamando peraltro altra giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n.14862/09, n.22238/07, n.6343/04, n.3373/03,
n.6423/01, n.543/92), ha affermato che “L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore;
esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto.” poiché la questione ivi trattata riguardava il termine di prescrizione e, per quanto sopra evidenziato, il termine ex art.1957 cc è invece un termine di decadenza. Ne consegue quindi che il termine di cui all'art.1957 cc è da ritenersi rispettato, con conseguente rigetto dell'appello anche sul punto.
Infine, devesi rigettare pure la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc – proposta dalla
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con riguardo alla proposizione della querela di Controparte_5
falso da parte del – non potendosi applicare tale disposizione sia perché la dedotta Parte_1 temerarietà fino al limite della malafede o della colpa grave non involge l'intera lite sia perché, essendo tale querela stata proposta solamente in comparsa conclusione, non ha nemmeno causato una qualche attività istruttoria e non risulta, a carico della parte appellata, alcun danno in ragione di essa.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto da Parte_1
e con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese, Parte_2 Parte_3 stante il rigetto dell'appello, seguono la soccombenza e saranno liquidate come in dispositivo ex art.4
D.M. 10/3/14 n.55, come modificato dal D.M. 13/8/22 n.147, avuto riguardo al valore della controversia, al non elevato livello di complessità dell'affare, al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate e tenuto conto dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.771/22
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
- Condanna gli stessi alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado da che si liquidano in Controparte_5
euro 9.063,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza, a carico degli appellanti, dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/02.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 22/1/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini