Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina
Sezione Lavoro
Riunita nelle persone dei Sigg.ri:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere rel.
Dott. Fabio Conti Consigliere
decidendo alla scadenza del termine per note di trattazione scritta del 28 gennaio 2025 assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 538/2023 r.g., promossa da
(C.F.: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 metropolitano pro-tempore, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Marchese Parte_2
appellante
CONTRO
, nata a [...]11\3\1959, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Controparte_1 Pt_1
Panarello
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8/3//2023 la (di seguito CM) spiegava Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2023 emesso dal Tribunale di Messina in data
25.1.2023, con il quale era stata condannata a pagare in favore di , dipendente con Controparte_1 profilo di Istruttore di Polizia Provinciale, Cat. C4, l'importo di euro 1.089,96 per lo svolgimento di lavoro straordinario.
Con sentenza n°1220/2023 depositata in data 14/6/2023 il Tribunale di Messina rigettava l'opposizione, condannando la CM al rimborso delle spese del merito in favore della controparte.
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2023 la suddetta CM proponeva appello.
Nella resistenza della , con atto depositato in data 28/1/2025 CM dichiarava di rinunciare CP_1
all'azione e all'appello.
Assegnati i termini per note di trattazione scritta fino al 28/1/2025, all'esito la causa è stata decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
"Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato" (così Cass. sez. II ord.
821/22 in motivazione, con numerosi precedenti citati).
Alla fattispecie si applica (Cass. sez. VI-II ord. 5250/2018) l'art. 306 c.p.c., e pertanto il processo va dichiarato estinto (comma 1).
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, proprio perché la rinuncia ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, determina una soccombenza virtuale (cfr. Cass.
12953/2014, Cass. 18255/2004 e Cass. 23749/2011).
Tuttavia, l'applicazione di detto principio non esclude la possibilità di valorizzare, ove sussistenti, elementi idonei a suffragare una possibile compensazione.
Nella specie lo stesso appellante ha opportunamente rilevato come la materia della retribuzione del lavoro straordinario nel pubblico impiego sia andata incontro ad un'evoluzione nella giurisprudenza di legittimità, con progressivo affievolimento di un orientamento originariamente assai rigoroso a sfavore dei lavoratori. Tale circostanza, rilevante ai sensi dell'art. 92 c.p.c., consente di compensare le spese di questo grado in ragione di metà. La liquidazione va fatta in termini di poco superiori ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara estinto l'appello e condanna l'appellante a rimborsare all'appellata metà delle spese di lite, liquidate in 500,00 euro, compensando la restante frazione e disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Massimiliano Panarello.
Messina, 29/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Concetta Zappalà Dott. Beatrice Catarsini