Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. n. 278 / 2025
N. 1383/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 3326/2024, estensore giudice DOTT. LUIGI PAZIENZA, discussa all'udienza del 26.3.2025 e promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIOVANNA FANTINI C.F._2
), elettivamente domiciliata in MILANO VIALE BIANCA C.F._3 ifensore avv. GIOVANNA FANTINI
APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
c io dell'avv. ROBERTO PESSI
), dell'avv. KATIA RANALLI ), C.F._4 C.F._5
FABOZZI E C.F._6
SIGILLO' MASSARA , elettivamente domiciliata in C.F._7
MILANO CORSO MONFO sori
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“riformare parzialmente la sentenza n. 3326 pubblicata in data 26.06.2024 del Tribunale del lavoro di Milano, giudizio R.G. n. 4516/2023 che per il resto va confermata e, per l'effetto accolga le seguenti CONCLUSIONI 1) Accerti e dichiari la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'inquadra-mento giuridico della
1
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. al riconoscimento, CP_1 della medesima, dell'inquadramento al 4° livello C.C.N.L. SIP a far data dal transito in Irite S.p.a. poi del 01.11.1993, attuale livello 6 Controparte_1
CCNL in vigore, con l'a ioni corrispondenti e con ogni conseguenza normativa, retributiva e previdenziale, ivi compreso il pagamento di tutte le differenze. La quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del dop-pio grado di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari. 3) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni”.
PER LA PARTE APPELLATA
““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa, respingere l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Dott. Pazienza, n. 3326 pubblicata in data 26.06.2024, R.G. n. 4516/2023, confermando il provvedimento impugnato per quanto di ragione;
Il tutto con il favore delle spese ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. di entrambi i gradi di giudizio per quanto anche in narrativa dedotto”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 20.12.2024, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO, in parziale accoglimento della domanda, dalla stessa avanzata in via subordinata nei confronti di , aveva Controparte_1 accertato il suo diritto all'inquadramento nel NL SIP (corrispondente al V livello del CCNL Telecomunicazioni 2000) a far tempo dal 1°.11.1993, mentre aveva respinto la richiesta relativa alle conseguenti differenze retributive, con integrale compensazione delle spese di lite.
Secondo quanto esposto nella sentenza, la ricorrente in primo grado aveva convenuto in giudizio la predetta società in qualità di ex dipendente dell' inquadrata nel VI livello di Parte_2 cui alla L. n.797/1981 come revisore amministrativo, poi transitata ex l. n. 58/1992 in TE, presso la quale le era stato assegnato il sesto livello retributivo del CCNL SIP in applicazione delle tabelle di equiparazione predisposte dalle parti sociali con accordo sindacale del 15 marzo 1993.
Il TRIBUNALE aveva rilevato come avesse contestato tale Parte_1 inquadramento, invocando la disapplicazione della tabella di equiparazione ed il conseguente inquadramento al IV – o in subordine al V livello del CCNL SIP – corrispondente al livello F del CCNL Telecomunicazioni del 1996 ed al livello 6° del CCNL Telecomunicazioni 2000.
2 Il primo Giudice aveva preliminarmente disatteso l'eccezione di prescrizione decennale dell'azione di accertamento del diritto al superiore inquadramento, avendo ritenuto il relativo termine decorrente da ogni giorno successivo a quello della prima realizzazione della situazione potenzialmente idonea a determinare l'insorgere del diritto, ancora in atto all'epoca del giudizio.
L'analoga eccezione era stata, invece, ritenuta dal TRIBUNALE fondata con riferimento alle conseguenti differenze retributive, limitatamente a quelle maturate anteriormente al quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, che aveva riformato l'art. 18 SL in senso limitativo della tutela reale.
Sotto l'aspetto normativo, nella motivazione era stato ricordato come la legge 58/92, nel disporre la soppressione di a far data dall'entrata in vigore Pt_2 della convenzione che aveva accompagnato l'atto di concessione esclusiva dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico ad una società costituita dall'IRI (poi TE) per un periodo di dieci anni, avesse previsto – all'art. 4 co. II – che la futura concessionaria si sarebbe avvalsa del personale dell'Amministrazione delle Poste e di che entro sei Parte_3 Pt_2 mesi non avesse optato per la pe im
Era stato, altresì, osservato dal TRIBUNALE come il successivo comma 5 dello stesso articolo avesse demandato a successivi accordi sindacali la definizione delle tabelle di equiparazione, garantendo “la tutela della professionalità acquisita e un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto”; inoltre, la convenzione tra Ministero ed TE (approvata con D.M. 29.12.92), all'art. 35 aveva previsto che il personale dipendente di ASST avrebbe conservato il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego “salvi -…. – i diritti acquisiti scaturenti da disposizioni contrattuali e gli effetti di leggi speciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente convenzione”.
In base al quadro normativo, così ripercorso, il primo Giudice aveva accertato il diritto della ricorrente alla conservazione delle posizioni acquisite nel periodo trascorso in ASST con riferimento alla retribuzione, alla professionalità ed all'inquadramento, con conseguente disapplicazione delle tabelle, in quanto non rispettose del criterio della tutela della professionalità acquisita, alla luce della verifica della corrispondenza in concreto tra le mansioni svolte ed il profilo assegnato.
Ad avviso del TRIBUNALE, l'inquadramento assegnato a era Parte_1 stato privo delle caratteristiche di responsabilità, proprie del livello di provenienza, in quanto riferito a mansioni implicanti competenze e responsabilità limitate alla specifica lavorazione, con la possibilità di svolgere coordinamento o supporto professionale di altri lavoratori.
Nella sentenza erano state esaminate le deposizioni acquisite in corso di causa: il teste , relativamente all'attività svolta dalla ricorrente per il servizio Tes_1
3 187 presso la sede TIM di Avellino dal 2020, aveva riferito come la stessa si fosse occupata di attività amministrativa in senso lato, ad esempio relativa alla
“partecipazione a progetti relativi ad imposizione di servitù”; il teste Tes_2 aveva esposto come, nel periodo marzo 2017 – giugno 2018, le mansioni della ricorrente fossero consistite nella “risposta al 187 e gestione dei reclami” relativamente alla “parte tecnica” (“quando riceveva la telefonata dal cliente, effettuava una diagnosi sui sistemi tecnici sia in back office sia in front end. La ricorrente cercava di risolvere i problemi che venivano posti dal client”); la teste , infine, pur avendo “affermato di non conoscere la ricorrente Tes_3
e di non aver mai lavorato con la stessa” aveva fornito – secondo il primo Giudice – “elementi probatori rilevanti ai fini di una corretta decisione della vicenda con riferimento all'organizzazione del lavoro ed alla attribuzione dei poteri dei revisori amministrativi di sesto livello”.
La deposizione di quest'ultima testimone era stata, di seguito, così riportata:
o ricordo che avevo un superiore gerarchico che coordinava il mio lavoro…Probabilmente la ricorrente lavorava con segretarie, dattilografe e commesse. Per elaborare i cedolini vi era una macchina da cui uscivano tabulati che erano i “fogli paga”. C'era un coordinatore che ci diceva le mansioni da svolgere relative ai cedolini paga. Io materialmente inserivo i dati nel computer che poi elaborava autonomamente la busta paga. Ricordo che il mio coordinatore era il Rag. , il quale, probabilmente, era Persona_1 inquadrato nel 7° livello. Io non ho mai coordinato o dato direttive a gruppi di lavoratori a me sottordinati. Io da Roma ricevevo una autorizzazione per sovvenzionare le richieste dei “capitoli di spesa” inerenti a cancelleria e tributi;
dopo aver ricevuto l'autorizzazione, compilavo i modelli “15/6” e chiamavo il commesso/usciere il quale andava in banca e portava questi modelli compilati. Io avevo un collaboratore che mi aiutava nello svolgimento dell'attività. In quel periodo ero inquadrata nell'ambito del 6° livello come “revisore amministrativo”>.
Alla luce di tali risultanze probatorie, il TRIBUNALE aveva considerato l'inquadramento nel sesto livello del CCNL SIP non rispettoso del contenuto professionale del livello di appartenenza della ricorrente, senza che fosse – tuttavia – emerso lo svolgimento di attività implicanti una valutazione discrezionale di opportunità o il compito di dirigere e coordinare altri lavoratori riconducibili ad organismi operativi di un certo rilievo, neppure indicati nominativamente nel ricorso.
L'inquadramento adeguato alle mansioni in concreto accertate era stato individuato dalla sentenza nel quinto livello del CCNL SIP, essendo il grado di responsabilità ed autonomia della ricorrente risultato riconducibile all'applicazione di programmi predefiniti, in difetto della discrezionalità di valutazione (parificabile alla direzione di una importante unità operativa) tipica del quarto livello.
Considerato l'avvenuto inquadramento di nel quinto livello a far Parte_1 tempo dal 1995 e l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive
4 maturate in epoca anteriore al 18.07.2007, la relativa domanda era stata rigettata.
Con un unico, articolato motivo di gravame, si denunciavano l'errata inversione degli oneri probatori ed il malgoverno delle prove, sottesi al rigetto della domanda principale, riferita al IV livello del CCNL SIP.
Ad avviso dell'appellante, dall'istruttoria non erano emersi elementi in ordine alle mansioni svolte, prima presso l' e, successivamente, all'esito della Pt_2 privatizzazione, queste ultime non contestate dalla controparte, sulla quale incombeva la prova del suo corretto inquadramento.
Nell'ottica del gravame, il TRIBUNALE aveva violato la L. 58/92, con particolare riguardo alla garanzia di conservazione della professionalità maturata presso lo Stato, la cui violazione emergeva dal raffronto fra le declaratorie del livello VI ASST (Revisore - Amministrativo) rispetto a quello attribuito all'atto del transito in TE, il 6° SIP (Lavoratore Addetto ad Attività impiegatizie di particolare rilievo concettuale).
Secondo l'appellante, “l'indagine andava e va fatta sulla base del raffronto delle diverse categorie e qualifiche”, dal quale emergeva come il presupposto del coordinamento fosse proprio del livello VI ASST e del 4° SIP, mancando invece nel livello 6°, implicante una professionalità inferiore.
A sostegno del difetto di corrispondenza tra il VI livello ASST ed il livello 6° del C.C.N.L. S.I.P., veniva evidenziata la diversità delle posizioni occupate dalle citate categorie professionali nelle rispettive scale gerarchiche: mentre, infatti, la qualifica di “Revisore” VI - livello ASST apparteneva alla “carriera di concetto”, suscettibile di sviluppo professionale a livelli dirigenziali, il 6° livello C.C.N.L. S.I.P. costituiva, invece, l'apice della “carriera esecutiva” senza possibilità di ulteriori passaggi automatici di livello.
evidenziava, poi, come fosse rimasta incontestata la perdita del Parte_1 coordinamento e della gestione del personale subalterno.
L'accoglimento della domanda principale avrebbe superato, secondo l'appellante, la prescrizione delle vantate differenze retributive, affermata in sentenza in ragione del riconoscimento del V livello dal 1995: la stessa sosteneva, infatti, di avere diritto al pagamento delle differenze dal 18.07.2007 tra il livello 6° dell'attuale contratto ed il 5° poi attribuitole nel 1995.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della Parte_1 gravata s asse l'illegittimità del suo inquadramento al 6° livello C.C.N.L. SIP, e, per l'effetto, condannasse al riconoscimento, CP_1 in favore della medesima, dell'inquadram C.C.N.L. SIP dal 01.11.1993 (attuale livello VI del CCNL in vigore), con l'adibizione a mansioni corrispondenti e con ogni conseguenza normativa, retributiva e previdenziale, compreso il pagamento di tutte le differenze retributive da quantificarsi in
5 separato giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le fasi processuali, oltre oneri e accessori di Legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 13.3.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza del 26.3.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Con ordinanza n. 24589/2024, la Corte di Cassazione, nell'ambito di controversia analoga a quella oggi sottoposta all'esame del Collegio, ha così statuito:
“3.come già osservato da questa Corte in precedenti pronunce alle quali il Collegio intende dare continuità, il passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico al settore privato, regolamentato dalla legge n. 58/1992 e dagli accordi sindacali indicati dalle parti, ha comportato che il raffronto tra l'inquadramento posseduto presso e quello conseguito con il Pt_2 passaggio a TE e poi alla SIP, a se sulla base di tabelle di equiparazione finalizzate a garantire il mantenimento della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, senza che il raffronto dovesse avvenire in base ad una corrispondenza meccanica e assoluta con le qualifiche di provenienza, ma attraverso un esame complessivo delle qualifiche o dei livelli di volta in volta presi in considerazione, in vista anche dell'esigenza di un raccordo tra i diversi sistemi di classificazione e di inquadramento propri del sistema pubblicistico dell' e, rispettivamente, delle società Pt_2 che ad essa per legge si sono sosti così Cass. n. 24231/2010);
4.la previsione di apposite tabelle di equiparazione non preclude la verifica circa l'effettiva equivalenza delle posizioni di lavoro, potendo il giudice disapplicare tali tabelle laddove – in base a un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta presi in considerazione - non riscontri corrispondenza tra la categoria di provenienza ed il nuovo livello attribuito in sede di passaggio all'impiego privato (Cass. n. 1249/2015; cfr. anche Cass. n. 6791/2018, n. 23140/2021, n. 3822/2021)”.
Secondo tale principio, condiviso dal Collegio e già recepito da questa stessa Corte relativamente a fattispecie coincidente con quella oggetto di causa, il raffronto volto all'attribuzione del livello idoneo alla salvaguardia della professionalità acquisita deve essere compiuto con riferimento al contenuto
6 delle qualifiche e dei livelli oggetto delle tabelle di equiparazione, onde valutarne l'effettiva equivalenza.
In particolare, con sentenza n. 119/2025 (Pres. Est. RAVAZZONI) è stato respinto l'appello avverso la sentenza con cui il TRIBUNALE di MILANO aveva riconosciuto il diritto della ricorrente – già inquadrata in modo conforme all'odierna appellante prima della privatizzazione – all'inquadramento al 4° livello C.C.N.L. SIP, poi livello F CCNL per le Aziende di Telecomunicazione 1996, attuale livello 6 CCNL 2000, in base al raffronto fra le declaratorie contrattuali, sulla scorta dei seguenti rilievi:
“deve ritenersi la necessità di applicazione del 4° livello C.C.N.L. SIP e non solo del quinto. Infatti, il V livello è previsto per i lavoratori “in possesso di particolare preparazione e capacità professionale che esplicano funzioni direttive caratterizzate da facoltà di decisione nell'ambito dei programmi previsti e nella conduzione di organismi operativi che svolgono funzioni specialistiche di elevato e particolare livello tecnico-professionale comportanti responsabilità ed autonomia di pari rilevanza”. Diversamente, il IV livello del C.C.N.L. Sip (poi livello F ed, infine, livello 6° del C.C.N.L. 2000) era attribuito ai lavoratori “(...) in possesso di particolare e consolidata preparazione e capacità professionale, coordinano, con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti organismi operativi, ovvero coloro che-anche supportando altri lavoratori-svolgono funzioni di livello tecnico- professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia equivalenti”. Ebbene, nel V livello difetta il necessario riconoscimento dell'attribuzione di responsabilità di direzione, di coordinamento e di controllo. Il livello quarto si attaglia al caso di specie, riconoscendosi, come nel livello precedentemente attribuito alla parte ricorrente, discrezionalità e autonomia. Inoltre, il livello quarto prevede una
“particolare e consolidata preparazione e capacità professionale”, dati sovrapponibili alla “qualificata preparazione professionale di settore” prevista dalla VI categoria professionale. Deve essere ulteriormente richiamata, ex art. 118 disp. att. c.p.c., la menzionata sentenza di primo grado, a completamento della motivazione dell'adottata decisione: “Una volta accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL SIP, giocoforza gli va riconosciuto il successivo inquadramento nel livello F, profilo di specialista. Questa corrispondenza è infatti effettuata già dalle tabelle di equiparazione allegate al CCNL aziende TLC del 1996 ove si legge appunto che la figura dell'esperto in attività specialistiche trova il suo corrispondente nel nuovo CCNL nell'ambito del livello F profilo di specialista. Allo stesso modo - riconosciuto il livello F ai sensi del CCNL aziende TLC del 96 – il ricorrente andava necessariamente inquadrato nel livello VI CCNL aziende TLC del 2000 in quanto questo prevede espressamente che il lavoratore inquadrato nel livello F profilo di specialista va inquadrato nel livello VI del nuovo contratto…”. Quanto alla specifica posizione di XXX il primo giudice rilevava che l'appellata era stata assunta dal nel 1988 a seguito Parte_4
7 di concorso con la qualifica funzionale di revisore amministrativo di VI livello L. 797/1981, che prevede: “lo svolgimento di attività amministrativo-contabile o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpiego, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sotto ordinate. Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e controllo ispettivo;
A seguito della soppressione dell'Azienda, XXX era transitata in TE con attribuzione dell'inquadramento al liv. 6° del CCNL SIP '92, riferito a quei
“lavoratori che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, spiccano con una piena responsabilità operativa attività concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione di insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori”.
Secondo quanto osservato nella citata pronuncia di questa Corte, “nel ricorso di primo grado XXX si doleva quindi di non essere stata correttamente inquadrata - anche per l'erroneità di quanto sancito dall'accordo collettivo del 15 marzo 1993 in ordine ai criteri di inquadramento per il personale proveniente dall' Il giudice ha rilevato che dal confronto tra le Pt_2 declaratorie eme amente la disomogeneità delle stesse dal momento che la prima chiede competenze e responsabilità maggiori: in particolare ha evidenziato che “le “attività amministrativo-contabile o tecniche” di prima, sono “attività di base” poi;
la “qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpiego, su apparati, attrezzature e impianti complessi”, è poi una “una visione di insieme nonché una completa conoscenza del ciclo del lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico”; le funzioni “caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sotto-ordinate”, si tramutano in mera possibilità di “attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori”.
Il precedente in esame proseguiva evidenziando che l'appellante, “con il secondo motivo critica la sentenza per avere il giudice ritenuto i diritti della XXX acquisiti e comunque per essersi pronunciato sulla base di un mero raffronto formale delle declaratorie, senza ammettere alcuna istruttoria e
8 senza considerare il percorso professionale della stessa, che ha raggiunto il 5° livello già dal 2019 e che, per sua scelta, dall'agosto 2003 si trova in regime di part time, regime incompatibile con un ruolo direttivo. La tesi dell'azienda in proposito è che il primo giudice aveva errato nel verificare l'equivalenza tra la categoria di provenienza e quella di destinazione attraverso una comparazione meramente formale delle due declaratorie, senza considerare, da un lato, l'insindacabilità delle tabelle medesime e, dall'altro, l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art.2112 c.c. e conseguentemente, come ribadito in modo ormai costante dalla giurisprudenza di legittimità, dell'art. 2103 c.c. che, nell'ottica della società, dovrebbe tradursi in un ambito di operatività del principio della professionalità acquisita previsto dall'art.4 L.58/92 diverso da quello della disposizione codicistica. In altri termini, la tutela della professionalità acquisita imporrebbe non tanto la corrispondenza tra l'inquadramento pregresso, di tipo pubblicistico, e quello privatistico previsto dalla contrattazione collettiva, quanto piuttosto la possibilità che il re- inquadramento assicuri ai lavoratori di continuare ad esercitare la professionalità acquisita. Inoltre, il tribunale avrebbe tralasciato il fatto che i diritti quesiti a cui si riferiva il Primo Giudice, potevano costituire semmai solo meri indizi, stante, in ogni caso, il breve periodo temporale (di soli 4 anni) di presunta professionalità della lavoratrice, tra l'altro, ad inizio carriera e dopo un periodo di 9 mesi di prova. Sul punto parte appellante evidenzia inoltre che l'espletamento di presunte attività direttive, di controllo e di coordinamento non può desumersi tout court dalla sola lettura/raffronto delle declaratorie senza una concreta verifica delle mansioni effettivamente espletate a mezzo istruttorio, stante la genericità delle stesse come dedotte nel ricorso ex art. 414 cpc e contestate: l'appellante critica dunque il riconoscimento alla lavoratrice del IV livello - la cui declaratoria prevede lo svolgimento di mansioni direttive e di coordinamento con funzioni di livello tecnico professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia decisionale – attribuita dal primo giudice, in assenza delle necessarie verifiche in concreto degli effettivi compiti dalla stessa espletati sia ante che post privatizzazione”.
Così sintetizzate le doglianze svolte, con riguardo al riconoscimento dell'invocato inquadramento, dalla società appellante, questa Corte, nel richiamato precedente n. 119/2025, affermava: “la Corte di Cassazione, con la richiamata ordinanza 24589/2024, ha respinto identico motivo di gravame con l'argomentazione che di seguito si riporta e a cui il Collegio ritiene di doversi attenere”.
A tale decisione, qui richiamata – in quanto pienamente condivisibile – ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si ritiene di dare in questa sede continuità, con conseguente riconoscimento, in base ai descritti criteri comparativi, del livello invocato da in primo grado in via principale. Parte_1
Né tale valutazione trova smentita – nel caso di specie – nelle risultanze probatorie acquisite durante la prima fase del giudizio, dalle quali non sono emersi specifici elementi in ordine alle mansioni svolte dall'odierna appellante nell'epoca antecedente la privatizzazione.
9 Elementi certamente non desumibili, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, dalla deposizione della teste , la quale nulla ha Tes_3 saputo riferire in ordine alla specifica posizione di , avendo Parte_1 dichiarato: “non ho mai lavorato a stretto gomito di Parte_1
Non ho mai conosciuto fisicamente . Parte_1
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, va condannata al riconoscimento, in favore CP_1 dell'appellante, dell'inquadramento al 4° livello C.C.N.L. SIP, corrispondente al livello 6 del CCNL attualmente in vigore, a far data dal 1°.11.1993, con l'adibizione a mansioni corrispondenti e con ogni conseguenza normativa e retributiva, nei limiti della prescrizione decorrente dal 18.07.2007.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del procedimento, seguono la soccombenza.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 5.000,00 per il giudizio svoltosi avanti al TRIBUNALE e di € 3.500,00 per il presente grado.
Le spese, così quantificate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 3326/2024 del Tribunale di MILANO, condanna al riconoscimento, in favore dell'appellante, Controparte_1 vello C.C.N.L. SIP, corrispondente al livello 6 del CCNL attualmente in vigore, a far data dal 1°.11.1993, con l'adibizione a mansioni corrispondenti e con ogni conseguenza normativa e retributiva, nei limiti della prescrizione decorrente dal 18.07.2007; condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 8.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario. Così deciso in Milano, 26/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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