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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Gian Andrea MORBELLI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile d' appello iscritta al n.r.g. 1553/2021
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Elisa Calderara (C.F. ), con studio in Borgomanero, corso C.F._2
Garibaldi 130, presso la quale è elettivamente domiciliato APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...], residente a [...], frazione Controparte_1
Casalgiate, Strada Vicinale Torre n.2, c.f.: , elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliato in Torino, Via Morghen n.28, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Mollo del
Foro di Torino (c.f.: , che lo rappresenta e difende, unitamente e/o C.F._4 disgiuntamente all'Avv. Barbara Borgini del Foro di Novara (c.f.: C.F._5
), giusta procura speciale in atti
[...]
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
Udienza collegiale del 19.12.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“NEL MERITO
Accertare e dichiarare che il credito vantato dal OR nei confronti del Controparte_1 OR è infondato in fatto e in diritto. Parte_1
Conseguentemente, dichiarare nulla e/o illegittima e/o invalida e, comunque, riformare la sentenza impugnata del Giudice del Tribunale di Novara, n. 559/2021, depositata in data
10/8/2021 e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 878/2018, emesso inter partes dal Giudice del Tribunale di Novara in data 28/8/2018 e accertare e dichiarare che il OR è creditore nei confronti del fratello della Parte_1 Controparte_1
Pag. n. 1 di 14 somma complessiva di € 3.297,30 a fronte del pagamento delle competenze dell'avv.
Francesco Corica oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'opposto per aver Controparte_1 depositato, notificato e agito esecutivamente contro il OR con il Parte_1 decreto ingiuntivo de quo, senza usare la normale prudenza in palese violazione gli artt.
1175 c.c. e 88 e 92 c.p.c..
Conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il OR a Controparte_1 corrispondere al OR a titolo di risarcimento dei danni, la somma di Parte_1 euro 5000,00 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
IN VIA SUBORDINATA
Accertati e dichiarati i crediti eventualmente dovuti dalle parti operare la compensazione degli importi di cui al decreto con il credito del OR e condannare il Parte_1 OR al pagamento della eventuale differenza, oltre agli interessi legali Controparte_1 ed alla rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO
Condannare l'opposto al pagamento dei compensi professionali e delle spese di giudizio di primo e secondo grado compresa la fase cautelare di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni più ampia riserva istruttoria”.
Per l'appellato ed appellante incidentale
“Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino in via principale: accertato e dichiarato che il OR è debitore, nei confronti del OR Parte_1
della complessiva somma di € 17.985,00, rigettare l'appello promosso dal Controparte_1 OR con atto di citazione in appello 11.10.2021 notificato in data Parte_1
20.12.2021 e le domande tutte ivi avanzate, e, conseguentemente, confermare, nel merito, la sentenza n.559/2021 (rep. n.1016/2021) emessa nel giudizio R.G. n.2834/2018 dal
Tribunale di Novara, Giudice dott.ssa Lorena Casiraghi in data 9.08.2021, depositata in pari data, di conferma del decreto ingiuntivo n.878/2018 (R.G. n.2156/2018) emesso dal
Tribunale di Novara il 28.08.2018. in via di subordine: accertato e dichiarato che il OR è debitore, nei Parte_1 confronti del OR della complessiva somma di € 17.985,00, condannare Controparte_1 il medesimo al pagamento, in favore del OR , della Parte_1 Controparte_1 suddetta somma oltre interessi dalla domanda al saldo, o di quell'altra che risulterà eventualmente dovuta in corso di causa.””
Pag. n. 2 di 14 Inoltre, il OR , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, Controparte_1 con il presente atto intende proporre e propone appello incidentale parziale condizionato avverso la medesima sentenza n.559/2021 (rep. n.1016/2021) emessa nel giudizio R.G.
n.2834/2018 dal Tribunale di Novara, Giudice dott.ssa Lorena Casiraghi in data
9.08.2021, depositata in pari data e, conseguentemente, chiede accogliersi le seguenti conclusioni:
““Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, a parziale riforma della sentenza impugnata, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale di parte o tutte le domande di cui all'atto di appello proposto dal OR , previa eventuale istruttoria documentale e Parte_1 testimoniale se ritenuta opportuna, accertare e dichiarare, l'inesistenza di valida procura rilasciata in primo grado dall'attuale appellante, OR , al proprio Parte_1 difensore e, conseguentemente, dichiarare la nullità insanabile dell'atto di citazione in opposizione;
conseguentemente, dichiarata l'improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione, accertato e dichiarato, pertanto, l'intervenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n.878/2018 (R.G. n.2156/2018) emesso dal Tribunale di Novara, dott.ssa
Annalisa Boido, il 28.08.2018, confermare il decreto medesimo e condannare il OR
al pagamento, in favore del OR della complessiva Parte_1 Controparte_1 somma ingiunta, pari ad € 17.985,00.
Con condanna al ristoro integrale delle spese tutte di primo grado.”” in via istruttoria:
Voglia Codesta l'Ill.ma Corte d'Appello, qualora lo ritenga opportuno, in caso di accoglimento dell'appello incidentale condizionato e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ordinare alla Cancelleria Civile presso il Tribunale di Novara, di estrarre copia delle deleghe depositate da parte opponente nei giudizi di cui ampiamente esposto in atti, rubricati ai n.ri R.G. n.2834/2018, 1170/2018 e 2904/2018, già prodotti in copia.
Voglia, altresì, ordinare alla detta Cancelleria, in persona della dott.ssa di Persona_1 certificare se e quando la delega in originale depositata nel fascicolo R.G. n.2904/2018, veniva riconsegnata a mani dell'Avv. Elisa Calderara, eventualmente ammettendo la medesima dott.ssa a teste sui seguenti capitoli di prova: Per_1 cap. n.1: ““Vero che il legale del OR nel giudizio per ATP di cui al Parte_1
R.G. n.2904/2018, all'esito del giudizio stesso, richiedeva il rilascio dell'originale della delega alla medesima rilasciato””. cap. n.2: ““Vero che il documento fu restituito in data successiva, pendendo la richiesta del legale del OR di averne copia autentica””. Controparte_1
Pag. n. 3 di 14 Voglia, altresì, Codesta Ill.ma Corte ammettere, qualora lo ritenga opportuno, gli ulteriori seguenti capitoli di prova per testi: cap. n.3: ““Vero che il OR comunicava all'avv. Corica, in corso di Controparte_1 attività, che avrebbe saldato con fondi della nuova società costituenda Schiavenza di
” Controparte_2 Parte_2 cap. n.4: ““Vero che successivamente il OR dichiarò di aver saldato Parte_1 la parcella dell'avv. Corica con i fondi comuni ai due fratelli provenienti dalla società
e di cui entrambi erano soci.”” Parte_1 Parte_3 cap. n.5: ““Vero che il pagamento della nota dell'avv. Corica è stata pagata con assegno tratto sul conto corrente della società FE TO e UC s.s. (doc. n.15 di controparte)””
Si indicano a testi:
- presso studio Corica, in Novara, Via Ravizza n.3; Testimone_1
- Direttore della Filiale di Novara di Cariparma Credit Agricole, Via G. Galilei n.15.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e provare per testi.
In ogni caso, con conferma della condanna alle spese del giudizio di primo grado e con vittoria delle spese del presente giudizio, onorari compresi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto provvisoriamente esecutivo n. 878/2018 (rg. n. 2156/2018) con il quale il Tribunale di Novara gli aveva ingiunto il pagamento immediato, in favore di della somma di euro 17.985,00. Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito l'infondatezza del credito Parte_1 azionato in via monitoria evidenziando come nulla fosse più dovuto al fratello in CP_1 virtù del fatto che nell'atto notarile di scissione parziale mediante costituzione di una nuova società semplice del 19.10.2017 aveva espressamente dato atto di aver rinunciato CP_1 al conguaglio in denaro e ad ogni rendiconto patrimoniale della società ex art. 2506 e 2506 ter e ss cc., ed ha pertanto insistito per la sospensione della provvisoria esecuzione. ha inoltre svolto domanda riconvenzionale per il pagamento del maggior Parte_1 importo di euro 25.068,01 dal medesimo anticipato ed a lui dovuto dal fratello in relazione ai canoni di affitto dei terreni condotti in via esclusiva quest'ultimo.
Alla prima udienza fissata in citazione per il 18.12.2018 nessuno è comparso per CP_1
e, accertato il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.,
[...]
è stata dichiarata la nullità dell'atto introduttivo ed assegnato all'attore termine perentorio sino al 10.1.2019 per rinnovare la citazione e fissata nuova udienza al 9.5.2019.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, l'opponente ha proposto ricorso ex art. 649 e 669 sexies c.p.c. al fine di ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione
Pag. n. 4 di 14 concessa allegando che, nel frattempo, era intervenuta l'esecuzione a suo danno.
Fissata udienza per la sola discussione sull'istanza di sospensione, si è costituito in giudizio eccependo l'improcedibilità del ricorso proposto ex art. 669 sexies c.p.c. e Controparte_1 concludendo per il rigetto della sospensiva. si è successivamente costituito anche nel giudizio di opposizione Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inesistenza di una valida procura alle liti e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la sospensione della provvisoria esecutorietà e respinte le istanze istruttorie articolate dalle parti, all'udienza del 12.1.2021 sono state precisate le conclusioni, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
2. Con sentenza n. 559/2021, pubblicata in data 10/8/2021, il Tribunale di Novara rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite per un terzo, con la condanna di alla rifusione dei restanti 2/3 a Parte_1
Controparte_1
La sentenza non veniva notificata.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 interponeva tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha ritenuto la fondatezza del credito;
b) laddove ha omesso di pronunciarsi sul rimborso relativo al pagamento della fattura dell'avv. Corica.
4. Costituitosi ha chiesto il rigetto del gravame, con la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
Ha poi proposto appello incidentale parziale condizionato all'eventuale accoglimento di parte o tutte le domande dell'appellante, censurando la sentenza impugnata laddove ha disatteso l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in ragione dell'inesistenza della procura alle liti a favore del difensore dell'opponente.
5. Con ordinanza pubblicata in data 10.1.2023 la Corte
- rilevato che nel presente procedimento era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- considerato che le parti risultavano ritualmente costituite, e non avevano chiesto la celebrazione dell'udienza in presenza;
-viste le note depositate dalle parti, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali le parti avevano precisato le rispettive conclusioni;
- ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini
Pag. n. 5 di 14 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 10 marzo 2023 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
6. Con provvedimento pubblicato in data 6.6.2023, dato atto del trasferimento del
Cons. Relatore dott. Gian Paolo Macagno, la causa veniva riassegnata al Cons. Rel. dr.
OR OC e ne veniva disposta la rimessione in istruttoria per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2023, da tenersi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, poi differita al 19.12.2023, con provvedimento pubblicato in data 29.9.2023, con la riassegnazione al Giudice Ausiliario dr. Marco Leone Coccetti.
7. Con ordinanza pubblicata in data 27.12.2023 la Corte
- rilevato che nel presente procedimento era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;
- ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 16 febbraio 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
8.1 Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto provato il titolo del credito azionato.
Deduce l'appellante che i fratelli con diverse scritture private, (come quella oggetto CP_1 del presente giudizio) avevano deciso di dividere i beni immobili, la villa di Casalgiate
(due appartamenti), la cascina (stalla, magazzini, fienile, abitazione), la cascina CP_3
(stalla, fienile, magazzino e officina), l'essiccatoio di Casalgiate, i terreni Per_2 coltivabili, le numerose macchine agricole, i terreni che la famiglia coltivava pagando il canone di affitto e le cambiali agricole del valore di 530.000,00 euro.
Dato l'evidente ed ingente patrimonio dei fratelli, peraltro costituito da beni anche indivisibili, e dallo stretto legame in ambito agrario tra la persona fisica e la società di persone, i due fratelli hanno raggiunto svariati accordi prima di poter addivenire ad una vera e propria divisione.
Il Giudice di primo grado non avrebbe esaminato i singoli accordi, oltre a quello del presente giudizio.
Nell'atto di scissione il OT ha riportato solo il contenuto degli accordi raggiunti in
Pag. n. 6 di 14 ordine ai beni che per legge necessitavano del trasferimento mediante atto pubblico, ai fini dell'opponibilità ai terzi ed ai creditori.
La società è stata scissa ed è stata costituita una nuova società la CP_1 CP_4
alla quale è stata assegnata parte del patrimonio della società Controparte_5 scissa e cioè alcune macchine agricole, alcuni terreni da coltivare, e con separato atto notaio del 10/5/2016 sono stati assegnati a gli immobili. Per_3 CP_1
La scrittura oggetto del giudizio concerne diverse questioni, dai terreni, ai titoli pac, all'impianto fotovoltaico, ma si tratta di questioni che non necessitavano di un atto pubblico di trasferimento per ottenerne gli effetti.
In particolare, con la scissione alla neocostituita è stata assegnata la posizione Per_2 di conduttrice con riferimento ad una serie di fondi agricoli oggetto di contratti già esistenti con la FE TO e UC s.s., la posizione di comodataria con riferimento ad altri fondi agricoli già in comodato alla FE TO e UC s.s. e la titolarità di una serie di attrezzature agricole di proprietà e in uso alla FE TO e UC s.s..
La scissione ha avuto effetti ex art. 2506 quater c.c. il 30/10/2017, ultima iscrizione nel
Registro Imprese. non ha mai impugnato tale atto di scissione, e mai ha contestato tali Controparte_1 circostanze nel giudizio di primo grado.
Nel caso di scissione societaria, il procedimento consente infatti, non solo l'assegnazione di parte del patrimonio alla nuova società, ma anche un conguaglio di denaro ai sensi dell'art. 2506 c.c.: nel caso di specie, ha espressamente rifiutato tale Controparte_1 conguaglio dichiarandolo avanti il OT , né si è fatto avanti quale creditore Per_3 opponendosi alla scissione, ma è giunto alla decisione di uscire dalla società e di CP_1 fondare una nuova società in maniera libera e serena, avvalendosi per tutto il processo divisionale di un triumvirato di esperti da lui scelti.
Per tutto l'anno 2017 è stata avviata anche una gestione aziendale separata, prima della divisione formale davanti al notaio, gestione che ha consentito alle parti di fare ancora le opportune verifiche su quanto ottenuto: nei successivi incontri tra le parti, successivi alla firma della scrittura privata ma anche all'atto notarile, il OR non avrebbe mai CP_1 preteso alcuna somma di denaro.
Ragion per cui, la richiesta di pagamento di qualsivoglia somma antecedente alla scissione sarebbe, pertanto, inammissibile ed illegittima perché ridiscutere di questo importo implicherebbe il riesame di tutta la divisione, riesame precluso dalla mancata impugnazione dell'atto di divisione societario.
Il OR nulla potrebbe ora pretendere: ha rinunciato al conguaglio perché non CP_1 aveva altre pretese ed ha rinunciato al rendiconto perché era lui l'amministratore della società e ben era consapevole di quanto ricevuto.
Pag. n. 7 di 14 Nulla può essere preteso dal OR nei confronti della società o del fratello, CP_1 CP_1 in ordine ai rapporti pregressi alla scissione del 19.10.2017, né in ordine ai nuovi affari della società della quale non è più socio, non avendo mai impugnato l'atto di divisione.
Con l'atto notarile di scissione, il OR avrebbe espressamente dato atto di aver CP_1 rinunciato al conguaglio in denaro e di aver rinunciato ad ogni rendiconto patrimoniale ex art. 2506 e 2506 ter e ss cc. della società: ragion per cui, non potrebbe essere titolare di nessun credito contro il fratello relativo alla divisione, consolidatosi Pt_1 precedentemente al 19/10/2017.
Il decreto opposto oltre che infondato sarebbe anche illegittimo, in quanto il OR CP_1 in mala fede avrebbe agito giudizialmente violando apertamente gli artt. 1175 c.c.
[...]
e 88 e 92 c.p.c., sapendo già di essere debitore nei confronti del fratello di maggiori somme.
Nel caso de quo, inoltre, le discussioni sulle partite di dare e avere sono iniziate nel 2015
e il OR avrebbe già ricevuto ampie dimostrazioni della buona fede del fratello CP_1 nell'onorare i propri impegni.
8.1.1 Ritiene la Corte che la censura sia infondata e non meritevole di accoglimento.
Il Tribunale, dopo avere premesso alcune brevi considerazioni sul regime probatorio che caratterizza l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha delineato i termini della controversia precisando che aveva richiesto ed ottenuto l'emissione del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto per il pagamento della somma di euro 17.985,00 oltre interessi legali e spese sulla base della scrittura privata del 30.3.2017 con la quale si era Parte_1 riconosciuto debitore nei confronti del fratello dei seguenti importi: euro CP_1
10.000,00 come da scrittura privata del 18.3.2016; euro 4.850,00 in conseguenza della divisione del bestiame ed euro 6.710,00 quale conguaglio a seguito della divisione delle attrezzature. ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dal fratello Parte_1 Controparte_1 argomentando circa l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da quest'ultimo in via monitoria in quanto, a suo avviso, con l'atto notarile di scissione del 19.10.2017 - con il quale la società agricola FE TO e UC s.s. era stata scissa e costituita la società agricola - il fratello aveva rinunciato Controparte_6 CP_1 al conguaglio in denaro e ad ogni rendiconto patrimoniale della società ex art. 2506 e 2506 ter e ss cc. con la conseguenza che la richiesta di somme relative a fatti antecedenti alla scissione sarebbe contraria agli accordi raggiunti con l'atto di scissione stesso.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto tale assunto non condivisibile siccome Controparte_1 aveva provato il titolo del proprio credito rappresentato dal riconoscimento di debito del
30.3.2017 che risultava pacificamente sottoscritto dall'odierno appellante e da quest'ultimo mai impugnato nè contestato se non nella misura in cui, ad avviso
Pag. n. 8 di 14 dell'opponente, esso dovrebbe ritenersi “superato” dall'atto di scissione intervenuto il successivo 19.10.2017. Tuttavia secondo il Tribunale il contenuto letterale dell'atto notarile di scissione non consentiva di avallare l'interpretazione della difesa attorea dal momento che quest'ultimo atto ha regolamentato solo la costituzione della nuova società agricola e non conteneva alcun riferimento Controparte_6 espresso al fatto che precedenti accordi raggiunti tra le parti dovessero ritenersi superati dall'atto di scissione.
Né tale conclusione avrebbe potuto ritenersi quale implicita conseguenza dell'atto di scissione.
****
Il gravame non ha la forza di contrastare l'apparato motivazionale, preciso e lineare, della sentenza di prime cure: infatti le argomentazioni dell'appellante non appaiono tali da incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle contenute nella sentenza impugnata.
A fronte della prova documentale del credito vantato da ovvero il Controparte_1 riconoscimento di debito operato da la rinuncia al conguaglio nell'atto di Parte_1 scissione è inconferente ai fini di causa.
La scissione per cui è causa è “asimmetrica”: si è trattato quindi di una operazione in cui era previsto che ad uno o più soci della scissa non venissero attribuite partecipazioni della società risultante dall'operazione (tale fattispecie è disciplinata dall'art. 2506, secondo comma, secondo periodo, c.c.).
In sostanza si qualifica “asimmetrica” la scissione che produce una separazione anche parziale della compagine sociale originaria, scomponendola in due o più sub-compagini.
Nella scissione tipica le azioni o quote delle società risultanti da tale operazione (scissa e beneficiaria) sono attribuite ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione originaria.
Costituiscono eccezioni a tale principio la scissione non proporzionale e la scissione asimmetrica.
La prima è disciplinata dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 2506 bis c.c., e si concretizza ogni qualvolta il progetto di scissione preveda una assegnazione ai soci in misura non proporzionale, senza che tale disparità di trattamento sia interamente compensata con conguagli in denaro.
La scissione asimmetrica è invece disciplinata dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 2506 c.c., il quale prevede che con il consenso unanime dei soci sia possibile non assegnare ad alcuni di essi partecipazioni in una delle società beneficiarie, ma partecipazioni della scissa.
Secondo il tenore letterale delle norme si definisce “scissione non proporzionale” ogni scissione che adotti un criterio di distribuzione delle partecipazioni delle società risultanti
Pag. n. 9 di 14 diverso da quello proporzionale, in assenza di conguagli in denaro. La definizione di scissione asimmetrica fornita dal legislatore rientra in quella di scissione non proporzionale, ponendosi rispetto a quest'ultima in un rapporto di specie a genere integrando un'ipotesi particolare ed estrema di attribuzione non proporzionale delle partecipazioni delle società risultanti.
La scissione per cui è causa si configura dunque come scissione asimmetrica: il riferimento all'assenza di conguagli nell'atto di scissione ha regolato i rapporti tra le partecipazioni assegnate ai soci delle società, ma nessuna rilevanza può attribuirsi a tale circostanza nella dinamica dei rapporti personali tra le parti del presente giudizio.
Correttamente il Tribunale ha escluso che il riconoscimento di debito datato 30.3.2017, pacificamente sottoscritto dall'odierno appellante, potesse ritenersi “superato” dall'atto di scissione intervenuto il successivo 19.10.2017: in effetti si tratta di documenti che operano su piani ben differenti.
L'atto notarile di scissione ha regolamentato la costituzione della nuova società agricola e non contiene, né potrebbe contenere, alcun Controparte_6 riferimento ai precedenti accordi tra le parti del presente giudizio.
Né tale conclusione potrebbe ritenersi quale implicita conseguenza dell'atto di scissione, per i motivi sopra illustrati.
***
Alla luce di quanto sin qui dedotto, non si ravvisa la violazione degli artt. 1175 c.c. e 88 e
92 c.p.c. prospettata da parte appellante in relazione all'azione promossa da CP_1
dunque la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento.
[...]
8.2 Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha omesso l'esame della questione relativa al saldo, da parte di della quota Parte_1 di spettanza del fratello relativa alle competenze dell'avv. Francesco Corica, pari CP_1 ad € 3.297,30.
Deduce l'appellante di avere pagato la nota del legale perché sollecitato e comunque la circostanza non è contestata.
Dunque l'appellante chiede accertarsi che lui è creditore nei confronti del fratello CP_1 della somma complessiva di € 3.297,30 e chiede il pagamento di tale somma oltre
[...] agli interessi legali dal dovuto al saldo.
8.2.1. La censura è fondata.
Parte appellata non contesta il pagamento, che è documentato (cfr. doc. 16 fasc. appellante).
La circostanza eccepita da parte appellata secondo cui il pagamento sarebbe avvenuto con fondi provenienti dalla società FE s.s. è del tutto indimostrata.
****
Pag. n. 10 di 14 9. Sull'appello incidentale
9.1. ha proposto appello incidentale parziale condizionato Controparte_1 all'eventuale accoglimento di parte o tutte le domande dell'appellante.
Essendo risultato fondato il secondo motivo di gravame, occorre quindi delibare anche il gravame proposto da il quale censura la sentenza di primo grado laddove Controparte_1 ha disatteso l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per la prospettata inesistenza della procura alle liti in favore del difensore dell'opponente.
Deduce l'appellante incidentale l'inesistenza di valida procura alle liti a favore del difensore di attesa la coincidenza di procure conferite all'avv. Calderara: Parte_1 la procura prodotta in via telematica nel giudizio di opposizione sarebbe identica a quella già prodotta dalla controparte sia nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi avanti la dott.ssa (così come allegata all'opposizione ex art.617 C.P.C., cfr. doc. n.7 fasc. CP_7 primo grado , sia in sede di ricorso per ATP ex art. 696 C.P.C. ( cfr. doc. Controparte_1
n. 8 fasc. primo grado . Controparte_1
Secondo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stata Controparte_1 depositata la medesima procura depositata in precedenza nel giudizio per ATP, così che l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo di cui al presente giudizio sarebbe stato introdotto con vizio di delega totale.
Poiché non esisterebbero tre originali identici alla procura depositata in via telematica nei diversi giudizi, ma una soltanto utilizzata per tutti e tre, risulterebbe evidente che, essendosi avvalso di detta procura in sede di ATP, il giudizio in corso sarebbe stato Parte_1 instaurato senza mandato alcuno.
E con impossibilità di sanatoria stante l'inesistenza e non la nullità del mandato stesso.
L'appellante incidentale chiede la riforma della sentenza appellata sul punto, con eventuale conseguente remissione in istruttoria della causa, affinchè controparte esibisca l'originale delle procure relative ai tre giudizi sopra citati, al fine di verificare la legittimità stessa del giudizio di primo grado anche a mezzo CTU tecnica volta ad accertare la perfetta sovrapponibilità e coincidenza delle procure.
9.1.1. La censura è infondata.
Il Tribunale ha disatteso l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per inesistenza della procura alle liti in favore del difensore dell'opponente dal momento che, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza del 17.9.2020, parte opponente, nel termine assegnato, aveva depositato valida procura alle liti.
Rileva la Corte che nel giudizio di opposizione risulta essere stata depositata la procura conferita su supporto cartaceo, e quindi la copia informatica della stessa autenticata con firma digitale, secondo le prescrizioni di cui all'art. 83 cpc.
In particolare, la procura era stata allegata all'atto di citazione notificato a mezzo pec e
Pag. n. 11 di 14 depositata nel fascicolo telematico all'atto della costituzione.
Il ministero di un difensore implica di necessità il rilascio della procura, della quale si occupa l'art. 83 cpc, il quale al suo comma 1 scolpisce una tale correlazione: “Quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”.
Il comma due specifica che essa può essere generale o speciale e che, quanto alla forma, deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il comma tre indica i luoghi di apposizione, si premura di collegare la stessa a uno specifico atto processuale –
a margine o in calce – (citazione, ricorso, controricorso, comparsa di risposta, comparsa d'intervento precetto, domanda d'intervento in sede esecutiva, memoria di nomina di nuovo difensore), e, ove rilasciata su atto separato, mediante congiunzione.
Lo stesso comma tre prevede che: “se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
L'ostensione della procura alle liti, nel disegno legislativo, è proprio evenienza compenetrata al primo atto giudiziario redatto e depositato in adempimento del ministero difensivo assunto dall'avvocato col cliente, derivante da un contratto d'opera professionale intercorso tra il professionista e il cliente.
Dunque nel caso di specie non può parlarsi di inesistenza della procura.
Inoltre comparso all'udienza del 9/5/2019, ha confermato di aver conferito Parte_1 mandato al difensore per la redazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo di cui al presente giudizio: tale dichiarazione era di per sè dirimente.
In ogni caso, con successivo provvedimento del Giudice del 17/9/2020 veniva assegnato a parte opponente un termine per la rinnovazione della procura: la nuova procura è stata telematicamente depositata il 4/11/2020.
Dunque, anche nella prospettiva di Cass. Civ. SS. UU. n. 37434/2022, la rinnovazione elimina il vizio della procura, e ciò anche mediante il rilascio di una nuova procura.
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10. L'appello principale appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, parzialmente fondato, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la riforma sul punto della sentenza del Tribunale.
L'appello incidentale è invece totalmente infondato.
E' opportuno sottolineare che con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al debitore, il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.), tale essendo l'oggetto del giudizio (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 14486/2019): in sede di
Pag. n. 12 di 14 opposizione, è sufficiente che il creditore originario resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto.
Sulla scorta di tali principi, ed alla luce delle considerazioni svolte in narrativa, operata la compensazione tra le reciproche partite di dare avere, andrà condannato a Parte_1 pagare a la somma di € 14.687,70 (ovvero la differenza tra l'importo Controparte_1 ingiunto pari ad € 17.985,00 ed il controcredito opposto in compensazione pari ad €
3.297,30) oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
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Il parziale accoglimento del gravame principale comporta la revisione del regolamento spese dei due gradi, ed il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite: la Corte ritiene, sul punto, di compensare le spese di lite di entrambi i gradi per tre ottavi.
La riduzione dell'importo ingiunto con la revoca del provvedimento monitorio ed il rigetto delle eccezioni di rito svolte da comporta soccombenza reciproca che Controparte_1 giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di cui sopra, mentre la frazione residua delle stesse, pari a cinque ottavi, deve essere posta a carico di Parte_1
Dunque andrà condannato alla rifusione a favore di dei Parte_1 Controparte_1 cinque ottavi delle spese di lite di entrambi i gradi che, per la frazione, si liquidano, in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, quanto al primo grado tenuto conto del valore della causa (valore ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00), delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio: € 574,37#, per fase introduttiva € 485,62#, per fase istruttoria € 1050,00#, per fase decisoria € 1063,12# e così in complessivi € 3.173,11# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA, se non detraibile dalla parte vittoriosa e quanto al secondo grado, sulla base delle stesse considerazioni di cui sopra, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 ad
€ 26.000,00) nei seguenti importi: per fase di studio € 708,75#, per fase introduttiva €
575,62#, per fase decisoria € 1.194,37# e così in complessivi € 2.478,74# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
Pag. n. 13 di 14 definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale,
- respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza n. 559/2021 del Tribunale di Novara, pronunciata nella causa iscritta al n. 2834/2018 RG, pubblicata in data 10.8.2021, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 878/2018 (RG n. 2156/2018) emesso dal Tribunale di
Novara in data 28.8.2018;
- operata la compensazione tra le reciproche ragioni di dare avere come in parte motiva, dichiara tenuto e condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 14.687.70# oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di tre ottavi e dichiara tenuto e condanna a rimborsare a la restante quota di cinque ottavi delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del doppio grado che si liquidano, per la frazione, quanto al primo grado in €
3.173,11## per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%,, CPA e IVA
e, quanto al secondo grado, in € € 2.478,74# per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115, ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3.1.2025 della Sezione Prima Civile della Corte
d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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