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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/11/2024, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1327/22
da: Parte_1
ricorrente
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ivana Blonda, che lo rappresenta e difende per mandato depositato con l'atto introduttivo del giudizio;
contro
: Controparte_1
resistente
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefania Mazzarolo, che la rappresenta e difende per mandato depositato con la memoria difensiva.
IN PUNTO: licenziamento per mancato superamento del periodo di prova – licenziamento
disciplinare – risarcimento danni Tribunale di Treviso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.12.2022, l'odierno ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto alle dipendenze di dall'1.9.2022 con rapporto a tempo Controparte_1
pieno indeterminato ed inquadramento al livello B3 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica;
- di avere inizialmente creduto di essere stato assunto a termine e di avere avuto contezza dell'assunzione a tempo indeterminato soltanto in data 15.09.22, quando gli veniva fatto sottoscrivere e consegnata copia del contratto (contenente un patto di prova di 3 mesi);
- di essere incorso, non per sua colpa, in un sinistro stradale avvenuto in data 9.09.2022 (urto del raccordo di tangenziale sovrastante) dovuto al carico sporgente di un mezzo strada-rotaia ( , P_
il cui errato caricamento sarebbe da ricondursi alla mancanza di adeguata formazione ricevuta dall'azienda per tale tipologia di operazioni che, comunque, dovevano ritenersi estranee alle mansioni di autista;
- di aver ricevuto contestazione disciplinare in data 12.09.22 e di essersi giustificato con missiva del
16.09.22, riscontrata dal datore di lavoro negando la veridicità delle giustificazioni;
- di essere stato licenziato il 22.9.22 per mancato superamento della prova, con effetti al 30.09.22;
- di aver ricevuto un ulteriore provvedimento di licenziamento per giusta causa in data in cui si specificava che lo stesso rimaneva improduttivo di effetti in quanto assorbito dal primo recesso per mancato superamento del periodo di prova;
- di avere impugnato entrambi i licenziamenti in via stragiudiziale;
- di avere subito la trattenuta delle competenze per i giorni lavorati, di cui al cedolino paga di settembre 2022, a parziale ristoro dei danni patiti dal datore;
- di aver subito anche il mancato pagamento delle giornate lavorative che hanno fatto seguito al sinistro occorso, in quanto era stato sanzionato con la sospensione della patente di guida.
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Sostiene che il licenziamento in prova sarebbe illegittimo per assenza di idoneo patto di prova
(sottoscritto il 15.09.22 e non contestualmente all'inizio del rapporto) e che quello per giusta causa sarebbe illegittimo perché intimato dopo la cessazione del rapporto e, comunque, per mancanza di colpa e/o di negligenza in relazione alle condotte oggetto di addebito.
Chiede pertanto: condannarsi alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento Controparte_1
del risarcimento ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 23/2015 o, in subordine, al pagamento dell'indennità
risarcitoria ex art. 3, comma 1, per illegittimità del licenziamento in conseguenza della nullità del patto di prova, oltre al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, la restituzione della trattenuta operata in busta paga, per € 1.420,7 e il pagamento dello stipendio non percepito nel periodo di impossibilità della prestazione per carenza della patente di guida, per € 1.418,60.
Si costituiva la datrice di lavoro dimettendo memoria difensiva con domanda Controparte_1
riconvenzionale: sosteneva la validità ed efficacia del licenziamento “in prova” e comunque, in subordine, del licenziamento disciplinare per la gravità dei fatti contestati al lavoratore e a lui direttamente imputabili, richiamando anche le risultanze del rapporto della Polizia stradale. In via riconvenzionale, ha avanzato una richiesta di risarcimento per tutte le sanzioni pagate e per le spese sostenute in diretta conseguenza del sinistro occorso.
La causa, istruita documentalmente e tramite l'assunzione di prove testimoniali, è stata discussa e decisa all'udienza del 6.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con lettera del 22.09.2022 avente ad oggetto “Comunicazione licenziamento in periodo di prova”, la datrice di lavoro ha posto fine al rapporto lavorativo instaurato con il Controparte_1
ricorrente sin dall'1.09.2022 (con risoluzione dichiarata “operante dalla data di 30 settembre
2022”).
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In realtà, il patto di prova su cui si basa il predetto licenziamento (rectius, recesso in applicazione del patto di prova) è contenuto nel contratto di lavoro a tempo indeterminato che il ricorrente dichiara di aver sottoscritto solo in data 15.09.2022, ossia dopo 15 giorni dall'inizio effettivo della prestazione lavorativa in data 1.09.22 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente, ove è presente la dicitura
“ricevuto copia contratto il 15/09/2022” a firma del ricorrente).
Tale ricostruzione in fatto non viene smentita dalla difesa della resistente, che nella memoria di costituzione si limita ad affermare che il ricorrente avrebbe ricevuto copia del contratto il giorno precedente all'inizio della prestazione, approvandone (ma evidentemente non firmandone) il contenuto del patto di prova ivi contenuto: tale allegazione non viene però provata e, anzi, viene smentita dalla pec inviata in data 16.09.2022 dalla società al , con allegato il contratto Pt_2
firmato da entrambe le parti (cfr. doc. 22 ricorrente in cui, nella copia del contratto sottoscritta anche dal datore di lavoro, si rinviene l'annotazione scritta a penna relativa al ricevimento del testo del contratto da parte del ricorrente in data 15.09.2022). Il suddetto documento, con entrambe le sottoscrizioni, è certamente successivo a quello con la sola annotazione del , che fa Pt_2
riferimento alla consegna del 15.09, dicitura non contestata dalla che si limita ad Controparte_1
aggiungere la firma del datore di lavoro e a trasmettere il documento completo in data 16.09.22 a mezzo pec.
Anche nelle richieste di prova per testi, d'altro canto, la difesa della resistente si limita a chiedere di provare la consegna del contratto in data 31.08.22, ma non l'avvenuta sottoscrizione in pari data
(data in cui il ricorrente non avrebbe certamente potuto scrivere di aver ricevuto il contratto il 15.09,
ossia 15 giorni dopo).
Risulta, quindi, non provata la contestuale approvazione per iscritto del patto di prova rispetto all'inizio dell'attività lavorativa, con conseguente nullità dello stesso. Il patto di prova, infatti, deve essere redatto in forma scritta, in un momento antecedente o al massimo contestuale rispetto alla conclusione del contratto di lavoro ed è quindi nullo se la sottoscrizione del patto di prova avviene
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successivamente all'inizio del rapporto (essendo la forma scritta richiesta ad substantiam;
cfr. Cass.
sez. lav., n. 21758 del 22/10/2010).
Sulla base di tali premesse, va, quindi, dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova.
In merito al secondo licenziamento, questa volta avente natura disciplinare, comminato con lettera del 5.10.2022 (ed erroneamente denominato ancora una volta “Comunicazione licenziamento in
periodo di prova”, cfr. doc. 13 ricorrente) è la stessa datrice di lavoro a definirlo “improduttivo di
effetti, in quanto assorbito dal primo”.
Questo secondo licenziamento interviene a rapporto ormai cessato – seppur con provvedimento di recesso viziato – che, per quanto si andrà ora ad esporre, non può essere ricostituito con la tutela reintegratoria, essendo applicabile la sola tutela indennitaria: il rapporto si è quindi comunque risolto alla data del 30.09.2022 ed il secondo licenziamento di ottobre è conseguentemente improduttivo di effetti. D'altro canto, è la stessa società ad affermarlo nella lettera di licenziamento del 5.10.2022, lasciando chiaramente intendere che l'effetto solutorio del rapporto – cioè, l'effetto tipico del licenziamento – non si sarebbe realizzato sul presupposto della già intervenuta cessazione del rapporto all'esito del precedente licenziamento. Al più, questo secondo licenziamento avrebbe potuto trovare concreta applicazione ed efficacia solo nel caso di accertata nullità, inefficacia o inidoneità del precedente a determinare l'estinzione del rapporto di lavoro (cioè, nel caso di vizi per cui sarebbe applicabile la tutela reale).
Tuttavia, la tutela spettante nell'ipotesi di licenziamento ingiustificato poiché comminato in forza di un patto di prova invalido, come nel caso di specie, è quella di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.
23 del 2015 che, ferma l'estinzione del rapporto di lavoro, prevede esclusivamente un'indennità
risarcitoria in favore del lavoratore.
Sul punto si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte nell'analizzare questa fattispecie (Cass.
sez. lav., n. 20239 del 14/07/2023, le cui motivazioni devono intendersi qui richiamate anche ex art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.): “La nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la
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automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio ed il venir meno del regime di
libera recedibilità sancito dall'art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso "ad
nutum", intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento -
soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato
motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola
generale della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo
riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3,
nelle quali è prevista la reintegrazione”.
In applicazione dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2015, norma richiamata dal ricorrente in via subordinata, il rapporto di lavoro deve considerarsi estinto alla data del 30.09.2022 (come indicato nella lettera di recesso), con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità
non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, vista l'esiguità del periodo lavorato.
Risulta fondata anche la domanda volta ad ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso. Sul punto,
sia pur in riferimento alla diversa, ma per molti versi assimilabile, ipotesi del licenziamento illegittimo con applicazione della tutela indennitaria di cui all'art. 18, co. 5, l. n. 300/70, la Suprema
Corte ha statuito: “può quindi affermarsi […] che la tutela "indennitaria risarcitoria" sancita
dall'art.18 comma 5, 1. 300/70 modificato ex lege 28/6/2012 n.92, non escluda il diritto del
lavoratore a percepire anche l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato
illegittimo, non essendo venute meno anche all'esito della novella del 2012, quelle esigenze proprie
dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso volte a consentirle di fronteggiare la
situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale, né autorizzando la lettera e la
ratio ad essa sottesa della mentovata disposizione, la restrittiva opzione ermeneutica prospettata
dalla società” (Cass. sez. lav., n. 18508 del 21/09/2016; nello stesso senso Cass. sez. lav., n.
14192 del 04/06/2018; Cass. n. 3247 del 05/02/2024). Posto che l'indennità risarcitoria di cui all'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 – peraltro neppure denominata dal legislatore onnicomprensiva – è
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del tutto assimilabile, per ratio e funzione, a quella di cui all'art. 18, co. 5, l. n. 300/70, si deve concludere, in coerenza con i principi espressi dalla Suprema Corte, in merito alla spettanza e alla cumulabilità dell'indennità sostitutiva del preavviso. D'altro canto, già per i licenziamenti assistiti dalla tutela meramente obbligatoria di cui all'art.
8. L. n. 604/1966 il giudice di legittimità ha condivisibilmente affermato che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo: “conseguentemente non vi è incompatibilità fra le due
prestazioni, mentre sarebbe irragionevole sanzionare nello stesso modo due licenziamenti,
entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e l'altro in tronco” (cfr. Cass. sez.
lav., n. 23710 del 19/11/2015). L'ammontare dell'indennità, su cui vi è contrasto tra le parti, è pari alla somma indicata da parte resistente di Euro 956,24. In base all'art. 36 del CCNL applicato (doc.
26 res.), il preavviso per il personale viaggiante è pari a 15 giorni di calendario. L'indennità
sostitutiva, conseguentemente, è pari a metà della retribuzione mensile (nel caso di specie Euro
1.765,37 come previsto in contratto) e all'importo va aggiunto anche il rateo di TFR maturato,
atteso che il medesimo art. 36 CCNL dispone che “Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto”. Pertanto:
Euro 1.765,37 / 2 = 882,685 + Euro 73,557083 (rateo TFR corrispondente) = Euro 956,24.
2 - In merito alle responsabilità attribuite al ricorrente per gli illeciti commessi in data 9.09.2022, su cui si basa la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla resistente, oltre che la compensazione delle somme spettanti in busta paga ed il mancato pagamento della retribuzione per i giorni non lavorati - in conseguenza della sospensione della patente, si osserva quanto segue:
-Nel contratto di lavoro individuale, in merito all'inquadramento, livello e qualifica si afferma che
“La sua qualifica sarà di operaio con mansione di autista, inquadrato al livello B3 del sopracitato
C.C.N.L.”
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Come esemplificato dall'art. 6 sulla classificazione del personale, il livello B3 cui apparteneva il ricorrente si riferisce:
Qualifica 3: Parametro retributivo A-B-C
Conducenti in possesso di patente C - E che conducono veicoli per i quali è previsto il possesso
delle rispettive abilitazioni e dotati di apparato cronotachigrafo, che svolgono attività di guida e le
operazioni accessorie ai trasporti, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di
cui all'art. 11/Bis.
Profili esemplificativi
Conducenti adibiti a:
A: - Servizi di trasporto effettuati all'interno di aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche,
interportuali e cave;
- Servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa aerea e per le quali l'impegno
giornaliero termina presso lo stesso luogo di inizio del servizi.
B: - Servizi di trasporto in ambito Nazionale e Internazionale (non sottoposti a particolari
abilitazioni, es. container, casse mobili, groupage, centinati, etc.) per i quali spetta l'indennità di
trasferta di cui all'art. 62.
C: - Servizi di trasporlo merci in ambito Nazionale e Internazionale soggetti a specifiche normative
e abilitazioni professionali (ATP. ADR. IIACCP, trasporto animali vivi, etc.), per i quali spetta
l'indennità di trasferta di cui all'art. 62.
- Trasporti per i quali è necessario operare con specifiche attrezzature (es. bisarche, veicoli dotati
di apparati di sollevamento e gru di portata superiore a 20 tonnellate, cisterne dotate di
apparecchiature di carico e scarico pneumatico, frigoriferi, nonché i trasporti eccezionali”
Secondo il CCNL il ricorrente era tenuto a svolgere attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti, rientrando nella previsione dell'art. 11 bis previsto per i lavoratori discontinui (tipologia lavorativa caratterizzata da alternanza tra periodi pausa, di riposo o di inattività, dove il tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza).
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L'autotrasportatore, pertanto, se espressamente incaricato, può certamente occuparsi di tutte quelle attività “accessorie” al trasporto della merce, vi comprese quelle di carico e scarico della merce stessa.
- Ai sensi dell'Art. 30 del CCNL applicabile “Responsabilità dell'autista e del personale di scorta”
“Nell'ambito del proprio orario di lavoro così come definito dal presente CCNL, il conducente, ad
esclusione del riempimento e dello svuotamento del container, è tenuto all'effettuazione e/o alla
collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote,
trasportate o da trasportare, con il veicolo da lui condotto.
Il datore di lavoro è tenuto a garantire l'adeguata formazione e l'osservanza delle norme di
sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008, nonché la fornitura di idoneo vestiario, oltre la normale
dotazione dei Dpi e delle adeguate attrezzature necessarie.
Le modalità di esecuzione delle attività di cui sopra devono formare oggetto di verifica e confronto
a livello aziendale con le RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Fermo restando che i soggetti sindacali titolati alla verifica e al confronto sono le OO.SS. stipulanti
il presente CCNL, per le imprese aderenti alle associazioni datoriali dell'artigianato tali verifiche e
confronti dovranno essere effettuati in sede aziendale oppure, in alternativa, presso gli enti
bilaterali territoriali, con le modalità previste nella sezione artigiana del presente CCNL.
L'autista non deve essere comandato a svolgere attività di facchinaggio, intese quali diverse
movimentazioni della merce rispetto a quelle di cui al primo capoverso.”
La norma prevede, quindi, che l'autotrasportatore debba essere adeguatamente formato rispetto alle mansioni che è chiamato a svolgere.
Nel caso di specie è ben vero che il ricorrente abbia effettivamente lavorato solo 7 giorni, compreso il giorno del sinistro stradale (dal 1.09.22 al 9.09.22 esclusi i giorni di sabato 3 e domenica 4), ma in tale periodo risulta che sia stato affiancato da un dipendente più esperto che lo avrebbe formato
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proprio rispetto alla tipologia di carico e trasporto che gli veniva richiesta (caricatore strada-rotaia
Vaiacar).
In un arco temporale così limitato la resistente non ha certamente potuto attivare i corsi di informazione e formazione previsti, come del resto dichiarato dal datore di lavoro che ha ammesso
“non ci sono stati i tempi”, con dicitura aggiunta al documento di frequenza dei predetti corsi -che il ricorrente si è rifiutato di firmare- (cfr. doc. 22 ricorrente), ma dalle prove testimoniali assunte risulta che al ricorrente sia stata impartita una formazione specifica per il carico di un mezzo come il caricatore affidata al collega , operaio specializzato meccanico. P_ Per_1
Dall'istruttoria testimoniale risulta infatti che ci fu una “formazione” sul campo rispetto al carico di un modello di P_
Il collega riferisce. “Posso dire che se il giorno precedente il aveva già Testimone_1 Pt_1
caricato un mezzo Vaiacar anche quello del giorno seguente doveva essere uguale. Può cambiare il
peso ma il mezzo e le dimensioni sono le stesse. Anche il braccio è uguale. Posso dire che il sig.
aveva già fatto pratica con un mezzo Vaiacar simile a quello incidentato, con le stesse Pt_1
dimensioni anche per quanto riguarda il braccio. Non so dire però se fosse esattamente lo stesso
modello di quello incidentato”. Sub capitolo 7 di parte resistente: “confermo di aver dato istruzioni
al ricorrente che ha anche fatto delle prove di movimento e carico del mezzo In questo P_
momento non ricordo sei il modello fosse RF8S.”
Sub capitolo 20 di parte resistente: “confermo che quando abbiamo fatto pratica gli ho detto che il
braccio andava sempre disteso quando doveva essere trasportato.”
Il collega operaio escavatorista, pur non potendo confermare le esercitazioni nei Testimone_2
giorni precedenti per non essere stato presente in azienda: “Io solitamente lavoro nei cantieri, non
sono in azienda, quindi non so dire in merito a eventuali esercitazioni in azienda del ricorrente
sulla movimentazione dei mezzi Vaiacar. So che di solito viene fatta fare della pratica agli autisti
[…] Io ho presente il mezzo che è rimasto coinvolto nell'incidente. Non so dire se il sig. P_
si fosse esercitato nella movimentazione di questo modello Vaiacar.”, ha comunque Pt_1
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precisato che “I modelli Vaiacar mi risulta siano uguali per forma e dimensioni, varia il peso.
Anche i comandi interni sono gli stessi.”
Il teste , consigliere delegato della società senza incarichi di rappresentanza e Testimone_3
pertanto capace a testimoniare1, ha affermato: “Sub 7 – confermo il capitolo;
ricordo che il sig.
si è esercitato nel carico del mezzo Vaiacar RF8S. il mio ufficio è affacciato sul piazzale e Pt_1
ho visto da lì la manovra. I mezzi sono più o meno tutti uguali, fatta eccezione per l'ultimo P_
modello. Sono anche andato a sincerarmi di come stessero andando le prove.”. Neppure deve considerarsi inattendibile il teste in quanto la sua dichiarazione risulta sostanzialmente riscontrata da quanto affermato dal teste , che era presente e partecipe all'attività di formazione del Per_1
ricorrente.
Dalle emergenze istruttorie richiamate si ricava, dunque, lo svolgimento di un'attività di formazione specifica, avente ad oggetto il carico del mezzo Inoltre, quand'anche lo specifico modello P_
utilizzato durante la formazione non fosse stato esattamente lo stesso che il ricorrente si è trovato a movimentare il 9.09.2022, dalle testimonianze assunte emerge come i mezzi siano uguali P_
per forma e dimensioni ed anche i comandi interni siano gli stessi, con l'unica variabile legata al peso.
Sotto altro, concorrente, profilo, non è provato che il giorno del sinistro il ricorrente abbia chiesto aiuto o informato l'azienda delle difficoltà incontrate nel carico del mezzo La telefonata al P_
, infatti, non è confermata dallo stesso: “Sub 30 – non ricordo la telefonata”, “Sub 31 – Per_1
non mi risulta.”
È un dato di fatto, invece, che il ricorrente sia partito con un carico “fuori sagoma”, al punto da urtare il cavalcavia a causa del carico sporgente in altezza.
- 11 - Tribunale di Treviso
Aspetto dirimente si rivela, pertanto, il fatto che un autotrasportatore esperto, tanto da essere inquadrato al livello B3 (si veda il curriculum sub. doc. 3 resistente ed i corsi frequentati sub doc. 4
resistente), non sarebbe dovuto partire per il trasporto senza verificare che l'autoarticolato fosse “in sagoma”, ossia conforme ai dettami dell'art. 61 C.d.s., tenuto anche conto dell'assenza di autorizzazioni per trasporti eccezionali:
“Sagoma limite
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo
compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m;
nel computo di tale larghezza non sono comprese le
sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m;
per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di
linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30
m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei
semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i
retrovisori purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati
di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole
strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive stabilite con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri. I veicoli o complessi di
veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai
requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali
previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali
dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la
sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite
di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso
dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto
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intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20
cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi.
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi
di traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi
caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli
altri limiti stabiliti nel regolamento;
gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il
trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza
massima di 18 m;
gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in
conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2-bis Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono
raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura
controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori,
purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce
le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i
limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come
veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i
limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Per la
prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.”
- 13 - Tribunale di Treviso
La Vice Ispettrice della Polizia di TO , intervenuta in occasione del sinistro e Persona_2
sentita come testimone, ha dichiarato: “Sub 38 – il ricorrente non aveva un'autorizzazione al
trasporto eccezionale che sarebbe servita in quanto il veicolo era fuori sagoma perché su di esso
era caricato un escavatore che superava i limiti di sagoma del veicolo. Confermo le misurazioni
indicate nel capitolo di prova2 precisando che la larghezza è indicata sia per la motrice che per il
rimorchio. Anche le altre misure sono indicate sia per il primo veicolo motrice che per il secondo
veicolo rimorchio.
ADR quando sono arrivata sul posto il sinistro si era già verificato e l'escavatore era già sistemato
con il braccio in posizione tale da aver impattato contro il cavalcavia. Immagino che, se fosse stato
posizionato in maniera diversa, questo incidente non sarebbe avvenuto ma non conosco le
specifiche dell'escavatore e quindi non so dire se fosse possibile posizionarlo in modo migliore,
entro i limiti di sagoma del veicolo. Il problema della fuoriuscita dai limiti di sagoma era dato
dall'altezza rilevata, non dalla larghezza o dalla lunghezza.”
Anche la foto prodotta dalla resistente sub doc. 8, che rappresenta come il ricorrente avrebbe dovuto correttamente caricare un modello di Vaiacar RF8S, prova che il ricorrente non ha caricato il mezzo con le modalità che gli erano state impartite, ossia con il braccio elevatore disteso e non alzato
(come invece si vede dalle foto e dal filmato riferite al sinistro e come si evince dal verbale della
Polizia Stradale). Inoltre, in base all'art. 30 del CCNL “Agli effetti della responsabilità del
lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando
l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale
scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate”. Il
ricorrente non risulta che abbia segnalato alcuna anomalia nel carico, né in relazione alle 2 Dimensioni indicate nel capitolo di prova e confermate dal teste: lunghezza 5,970+13,450 m, tot. 19,42; altezza
4,50 m;
larghezza 2,550+2,450 m tot. 5.
- 14 - Tribunale di Treviso
dimensioni “fuori sagoma” ed ha comunque iniziato il trasporto in condizioni di non sicurezza e in violazione delle norme del codice della strada.
Alla luce di tutte le predette considerazioni, deve riconoscersi in capo al ricorrente la responsabilità
per il sinistro occorso in termini colposi di negligenza o imperizia.
La responsabilità per l'illecito occorso giustifica la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente e, del pari, l'avvenuta compensazione in busta paga delle somme dovute per i giorni effettivamente lavorati e il mancato pagamento della retribuzione per i giorni di sospensione della patente.
Parte ricorrente sostiene che la società non potrebbe chiedere il risarcimento del danno perché non sarebbe stato rispettato l'art. 32 CCNL laddove prevede che “L'impresa che intenda chiedere il
risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento
disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno”. Secondo la prospettazione attorea il licenziamento disciplinare sarebbe inidoneo a tal fine perché intimato dopo la già avvenuta risoluzione del rapporto all'esito del primo recesso per mancato superamento del periodo di prova.
Il secondo licenziamento, tuttavia, pur rimanendo assorbito nel primo sotto il profilo dell'efficacia estintiva del rapporto di lavoro, costituisce comunque la formalizzazione di una sanzione disciplinare, rimasta quiescente negli effetti, ma che può ritenersi idonea a integrare il requisito formale di cui all'art. 32 CCNL citato e ciò per un duplice motivo: a) la sanzione disciplinare è
stata, nella sostanza, adottata con efficacia condizionata all'eventuale inefficacia del primo licenziamento (sul punto si rileva che secondo la Suprema Corte “In tema di rapporto di lavoro
subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una
determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su
una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo.
Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo
della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo
nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente” – Cass. sez. lav., n. 1244 del
- 15 - Tribunale di Treviso
20/01/2011 e successive conformi. Giova solo rilevare che il secondo licenziamento – che è ben possibile intimare per motivi diversi dal primo – non è un atto giuridicamente inesistente ma si caratterizza per il fatto che la sua efficacia è condizionata dall'eventuale venir meno dell'effetto estintivo del rapporto derivante dal primo atto di recesso); b) il secondo licenziamento rappresenta comunque la conclusione di un procedimento disciplinare iniziato prima del recesso per mancato superamento del periodo di prova. La società ha inoltre tempestivamente indicato i danni da risarcire.
2.1 - I danni per il cui risarcimento agisce in via riconvenzionale la società possono dirsi provati per i seguenti importi:
- Euro 834,88 per sanzioni amministrative di cui al verbale della Polizia Stradale (doc. 22
resistente)
- Euro 10.180,00 per fattura MAF Autotrasporti s.r.l. con specifica: “trasporti effettuati per
vostro interesse e conto nel mese di settembre 2022” e dettaglio viaggi indicati in allegato alla fattura (cfr. doc. 23 resistente e conferma del capitolo 30 della resistente da parte del legale rappresentante della sentito come teste). La Controparte_3
necessità del ricorso a tale servizio è conseguenza del sinistro occorso, che ha portato al fermo del mezzo e alla sospensione della patente del (peraltro, unico autista alle Pt_2
dipendenze della resistente), come confermato da tutti i testi sentiti a conferma dei capitoli
30-31 di parte resistente.
- Euro 2.380,00 per fattura Centro dell'Auto di Sabino Grossi per intervento soccorso ACI e ricovero mezzi in seguito al sinistro (doc. 24 resistente)
- Euro 720,00 per riparazione in conseguenza della rottura delle cannette di P_
conduzione dell'olio per il braccio oleodinamico (l'intervento di riparazione emerge dal doc.
25 res. e non è stato oggetto di specifica contestazione né nella memoria di replica alla riconvenzionale, né in prima udienza).
- 16 - Tribunale di Treviso
Non risulta invece fondata la richiesta risarcitoria riferita all'importo di Euro 238,60 per rimborso assicurazione e tasse di proprietà pagate nel periodo di fermo in quanto spese che la società avrebbe dovuto sostenere in ogni caso, a prescindere dal fermo del mezzo. Parimenti non può trovare accoglimento la richiesta di rimborso della franchigia corrisposta da Controparte_1
all'assicurazione per il risarcimento versato ad inerente alla CP_4 Parte_4
rimessione in pristino del ponte autostradale danneggiato, atteso che dell'esistenza di tale franchigia non è stata fatta menzione nell'atto introduttivo (memoria difensiva con domanda riconvenzionale)
e dunque tale richiesta, avanzata con le note conclusive, costituisce una tardiva introduzione di un ulteriore titolo risarcitorio che era noto sin dal principio.
Il danno ammonta quindi ad un totale di euro 14.114,88, da ridursi al 75% in applicazione dell'art. 32 del CCNL che prevede “Laddove il danno superi l'importo di 3.500 euro la somma che potrà
essere posta a carico del lavoratore sarà limitata al 75% dell'importo del danno stesso, con un
massimo di 20.000 euro.” e così per euro 10.586,16.
La domanda del ricorrente di pagamento della somma compensata in busta paga è quindi da ritenersi assorbita e dal risarcimento dovuto alla resistente andranno detratti euro 1.193,00 come indicato in cedolino di settembre 20222 alla voce “7008 TRATT. RISARC. DANNI”. Residuano,
quindi, Euro 9.393,16.
Nemmeno la domanda avanzata dal ricorrente per il pagamento dei giorni non lavorati dopo il sinistro - in conseguenza della sospensione della patente - potrà essere accolta, in forza delle responsabilità da attribuirsi allo stesso per tutto quanto argomentato, con conseguente applicazione necessitata della sanzione della sospensione della patente (che, dunque, non è ascrivibile a responsabilità del datore di lavoro come prospettato in ricorso).
In merito a quest'ultima domanda, va anche evidenziato come l'art. 31 del CCNL applicabile (doc.
6 ric.) preveda una possibilità - ma non un onere - dell'azienda di adibizione dell'autista a cui sia stata ritirata la partente ad altri lavori, con diritto alla retribuzione per tali attività: “L'autista al
quale dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia ritirata la patente
- 17 - Tribunale di Treviso
per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza
percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori
ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio”.
Proseguendo nella lettura dell'articolo, si legge che “Nelle aziende che occupano più di 6
dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda potrà adibire l'autista a
qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito”
ma il ricorrente è stato assunto per svolgere la mansione di autista, dal suo curriculum (doc. 3 res.)
non emergono competenze ulteriori rispetto a quelle proprie di autista e neppure parte ricorrente ha prospettato delle possibili collocazioni alternative, tanto più che a distanza di pochi giorni dal sinistro stradale il rapporto è stato interrotto dal primo licenziamento.
3 - Per le ragioni tutte esposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto solo in punto impugnazione del primo licenziamento: il rapporto di lavoro deve considerarsi estinto alla data del
30.09.2022 con condanna della società datrice di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per calcolo del TFR ed al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad
Euro 956,24.
Deve essere accolta la domanda riconvenzionale di risarcimento per il minor importo di euro
9.393,16
4 - Le spese di lite vengono compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accertata la nullità del patto di prova, accerta e dichiara l'illegittimità del primo licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova e, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23
- 18 - Tribunale di Treviso
del 2015, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 30.09.2022 e condanna la società
resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad Euro 1.765,37
lordi mensili, oltre ratei di 13^ e 14^), nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso in misura pari ad Euro 956,24, ciascuna somma oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di licenziamento al saldo;
- dichiara assorbita la domanda di annullamento del secondo licenziamento di cui al punto 5 delle conclusioni del ricorso;
- rigetta per il resto il ricorso;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna il ricorrente a pagare in favore della resistente la somma di Euro 9.393,16 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Treviso, 6.11.2024
Il Giudice
dott. Filippo Giordan
- 19 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte con sentenza del 22 dicembre 2023. Tale testimonianza, è comunque liberamente valutabile quanto all'attendibilità, tenuto conto che è il figlio del legale Testimone_3 rappresentante . Parte_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1327/22
da: Parte_1
ricorrente
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ivana Blonda, che lo rappresenta e difende per mandato depositato con l'atto introduttivo del giudizio;
contro
: Controparte_1
resistente
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefania Mazzarolo, che la rappresenta e difende per mandato depositato con la memoria difensiva.
IN PUNTO: licenziamento per mancato superamento del periodo di prova – licenziamento
disciplinare – risarcimento danni Tribunale di Treviso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.12.2022, l'odierno ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto alle dipendenze di dall'1.9.2022 con rapporto a tempo Controparte_1
pieno indeterminato ed inquadramento al livello B3 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica;
- di avere inizialmente creduto di essere stato assunto a termine e di avere avuto contezza dell'assunzione a tempo indeterminato soltanto in data 15.09.22, quando gli veniva fatto sottoscrivere e consegnata copia del contratto (contenente un patto di prova di 3 mesi);
- di essere incorso, non per sua colpa, in un sinistro stradale avvenuto in data 9.09.2022 (urto del raccordo di tangenziale sovrastante) dovuto al carico sporgente di un mezzo strada-rotaia ( , P_
il cui errato caricamento sarebbe da ricondursi alla mancanza di adeguata formazione ricevuta dall'azienda per tale tipologia di operazioni che, comunque, dovevano ritenersi estranee alle mansioni di autista;
- di aver ricevuto contestazione disciplinare in data 12.09.22 e di essersi giustificato con missiva del
16.09.22, riscontrata dal datore di lavoro negando la veridicità delle giustificazioni;
- di essere stato licenziato il 22.9.22 per mancato superamento della prova, con effetti al 30.09.22;
- di aver ricevuto un ulteriore provvedimento di licenziamento per giusta causa in data in cui si specificava che lo stesso rimaneva improduttivo di effetti in quanto assorbito dal primo recesso per mancato superamento del periodo di prova;
- di avere impugnato entrambi i licenziamenti in via stragiudiziale;
- di avere subito la trattenuta delle competenze per i giorni lavorati, di cui al cedolino paga di settembre 2022, a parziale ristoro dei danni patiti dal datore;
- di aver subito anche il mancato pagamento delle giornate lavorative che hanno fatto seguito al sinistro occorso, in quanto era stato sanzionato con la sospensione della patente di guida.
- 2 - Tribunale di Treviso
Sostiene che il licenziamento in prova sarebbe illegittimo per assenza di idoneo patto di prova
(sottoscritto il 15.09.22 e non contestualmente all'inizio del rapporto) e che quello per giusta causa sarebbe illegittimo perché intimato dopo la cessazione del rapporto e, comunque, per mancanza di colpa e/o di negligenza in relazione alle condotte oggetto di addebito.
Chiede pertanto: condannarsi alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento Controparte_1
del risarcimento ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 23/2015 o, in subordine, al pagamento dell'indennità
risarcitoria ex art. 3, comma 1, per illegittimità del licenziamento in conseguenza della nullità del patto di prova, oltre al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, la restituzione della trattenuta operata in busta paga, per € 1.420,7 e il pagamento dello stipendio non percepito nel periodo di impossibilità della prestazione per carenza della patente di guida, per € 1.418,60.
Si costituiva la datrice di lavoro dimettendo memoria difensiva con domanda Controparte_1
riconvenzionale: sosteneva la validità ed efficacia del licenziamento “in prova” e comunque, in subordine, del licenziamento disciplinare per la gravità dei fatti contestati al lavoratore e a lui direttamente imputabili, richiamando anche le risultanze del rapporto della Polizia stradale. In via riconvenzionale, ha avanzato una richiesta di risarcimento per tutte le sanzioni pagate e per le spese sostenute in diretta conseguenza del sinistro occorso.
La causa, istruita documentalmente e tramite l'assunzione di prove testimoniali, è stata discussa e decisa all'udienza del 6.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con lettera del 22.09.2022 avente ad oggetto “Comunicazione licenziamento in periodo di prova”, la datrice di lavoro ha posto fine al rapporto lavorativo instaurato con il Controparte_1
ricorrente sin dall'1.09.2022 (con risoluzione dichiarata “operante dalla data di 30 settembre
2022”).
- 3 - Tribunale di Treviso
In realtà, il patto di prova su cui si basa il predetto licenziamento (rectius, recesso in applicazione del patto di prova) è contenuto nel contratto di lavoro a tempo indeterminato che il ricorrente dichiara di aver sottoscritto solo in data 15.09.2022, ossia dopo 15 giorni dall'inizio effettivo della prestazione lavorativa in data 1.09.22 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente, ove è presente la dicitura
“ricevuto copia contratto il 15/09/2022” a firma del ricorrente).
Tale ricostruzione in fatto non viene smentita dalla difesa della resistente, che nella memoria di costituzione si limita ad affermare che il ricorrente avrebbe ricevuto copia del contratto il giorno precedente all'inizio della prestazione, approvandone (ma evidentemente non firmandone) il contenuto del patto di prova ivi contenuto: tale allegazione non viene però provata e, anzi, viene smentita dalla pec inviata in data 16.09.2022 dalla società al , con allegato il contratto Pt_2
firmato da entrambe le parti (cfr. doc. 22 ricorrente in cui, nella copia del contratto sottoscritta anche dal datore di lavoro, si rinviene l'annotazione scritta a penna relativa al ricevimento del testo del contratto da parte del ricorrente in data 15.09.2022). Il suddetto documento, con entrambe le sottoscrizioni, è certamente successivo a quello con la sola annotazione del , che fa Pt_2
riferimento alla consegna del 15.09, dicitura non contestata dalla che si limita ad Controparte_1
aggiungere la firma del datore di lavoro e a trasmettere il documento completo in data 16.09.22 a mezzo pec.
Anche nelle richieste di prova per testi, d'altro canto, la difesa della resistente si limita a chiedere di provare la consegna del contratto in data 31.08.22, ma non l'avvenuta sottoscrizione in pari data
(data in cui il ricorrente non avrebbe certamente potuto scrivere di aver ricevuto il contratto il 15.09,
ossia 15 giorni dopo).
Risulta, quindi, non provata la contestuale approvazione per iscritto del patto di prova rispetto all'inizio dell'attività lavorativa, con conseguente nullità dello stesso. Il patto di prova, infatti, deve essere redatto in forma scritta, in un momento antecedente o al massimo contestuale rispetto alla conclusione del contratto di lavoro ed è quindi nullo se la sottoscrizione del patto di prova avviene
- 4 - Tribunale di Treviso
successivamente all'inizio del rapporto (essendo la forma scritta richiesta ad substantiam;
cfr. Cass.
sez. lav., n. 21758 del 22/10/2010).
Sulla base di tali premesse, va, quindi, dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova.
In merito al secondo licenziamento, questa volta avente natura disciplinare, comminato con lettera del 5.10.2022 (ed erroneamente denominato ancora una volta “Comunicazione licenziamento in
periodo di prova”, cfr. doc. 13 ricorrente) è la stessa datrice di lavoro a definirlo “improduttivo di
effetti, in quanto assorbito dal primo”.
Questo secondo licenziamento interviene a rapporto ormai cessato – seppur con provvedimento di recesso viziato – che, per quanto si andrà ora ad esporre, non può essere ricostituito con la tutela reintegratoria, essendo applicabile la sola tutela indennitaria: il rapporto si è quindi comunque risolto alla data del 30.09.2022 ed il secondo licenziamento di ottobre è conseguentemente improduttivo di effetti. D'altro canto, è la stessa società ad affermarlo nella lettera di licenziamento del 5.10.2022, lasciando chiaramente intendere che l'effetto solutorio del rapporto – cioè, l'effetto tipico del licenziamento – non si sarebbe realizzato sul presupposto della già intervenuta cessazione del rapporto all'esito del precedente licenziamento. Al più, questo secondo licenziamento avrebbe potuto trovare concreta applicazione ed efficacia solo nel caso di accertata nullità, inefficacia o inidoneità del precedente a determinare l'estinzione del rapporto di lavoro (cioè, nel caso di vizi per cui sarebbe applicabile la tutela reale).
Tuttavia, la tutela spettante nell'ipotesi di licenziamento ingiustificato poiché comminato in forza di un patto di prova invalido, come nel caso di specie, è quella di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.
23 del 2015 che, ferma l'estinzione del rapporto di lavoro, prevede esclusivamente un'indennità
risarcitoria in favore del lavoratore.
Sul punto si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte nell'analizzare questa fattispecie (Cass.
sez. lav., n. 20239 del 14/07/2023, le cui motivazioni devono intendersi qui richiamate anche ex art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.): “La nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la
- 5 - Tribunale di Treviso
automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio ed il venir meno del regime di
libera recedibilità sancito dall'art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso "ad
nutum", intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento -
soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato
motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola
generale della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo
riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3,
nelle quali è prevista la reintegrazione”.
In applicazione dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2015, norma richiamata dal ricorrente in via subordinata, il rapporto di lavoro deve considerarsi estinto alla data del 30.09.2022 (come indicato nella lettera di recesso), con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità
non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, vista l'esiguità del periodo lavorato.
Risulta fondata anche la domanda volta ad ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso. Sul punto,
sia pur in riferimento alla diversa, ma per molti versi assimilabile, ipotesi del licenziamento illegittimo con applicazione della tutela indennitaria di cui all'art. 18, co. 5, l. n. 300/70, la Suprema
Corte ha statuito: “può quindi affermarsi […] che la tutela "indennitaria risarcitoria" sancita
dall'art.18 comma 5, 1. 300/70 modificato ex lege 28/6/2012 n.92, non escluda il diritto del
lavoratore a percepire anche l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato
illegittimo, non essendo venute meno anche all'esito della novella del 2012, quelle esigenze proprie
dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso volte a consentirle di fronteggiare la
situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale, né autorizzando la lettera e la
ratio ad essa sottesa della mentovata disposizione, la restrittiva opzione ermeneutica prospettata
dalla società” (Cass. sez. lav., n. 18508 del 21/09/2016; nello stesso senso Cass. sez. lav., n.
14192 del 04/06/2018; Cass. n. 3247 del 05/02/2024). Posto che l'indennità risarcitoria di cui all'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 – peraltro neppure denominata dal legislatore onnicomprensiva – è
- 6 - Tribunale di Treviso
del tutto assimilabile, per ratio e funzione, a quella di cui all'art. 18, co. 5, l. n. 300/70, si deve concludere, in coerenza con i principi espressi dalla Suprema Corte, in merito alla spettanza e alla cumulabilità dell'indennità sostitutiva del preavviso. D'altro canto, già per i licenziamenti assistiti dalla tutela meramente obbligatoria di cui all'art.
8. L. n. 604/1966 il giudice di legittimità ha condivisibilmente affermato che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo: “conseguentemente non vi è incompatibilità fra le due
prestazioni, mentre sarebbe irragionevole sanzionare nello stesso modo due licenziamenti,
entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e l'altro in tronco” (cfr. Cass. sez.
lav., n. 23710 del 19/11/2015). L'ammontare dell'indennità, su cui vi è contrasto tra le parti, è pari alla somma indicata da parte resistente di Euro 956,24. In base all'art. 36 del CCNL applicato (doc.
26 res.), il preavviso per il personale viaggiante è pari a 15 giorni di calendario. L'indennità
sostitutiva, conseguentemente, è pari a metà della retribuzione mensile (nel caso di specie Euro
1.765,37 come previsto in contratto) e all'importo va aggiunto anche il rateo di TFR maturato,
atteso che il medesimo art. 36 CCNL dispone che “Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto”. Pertanto:
Euro 1.765,37 / 2 = 882,685 + Euro 73,557083 (rateo TFR corrispondente) = Euro 956,24.
2 - In merito alle responsabilità attribuite al ricorrente per gli illeciti commessi in data 9.09.2022, su cui si basa la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla resistente, oltre che la compensazione delle somme spettanti in busta paga ed il mancato pagamento della retribuzione per i giorni non lavorati - in conseguenza della sospensione della patente, si osserva quanto segue:
-Nel contratto di lavoro individuale, in merito all'inquadramento, livello e qualifica si afferma che
“La sua qualifica sarà di operaio con mansione di autista, inquadrato al livello B3 del sopracitato
C.C.N.L.”
- 7 - Tribunale di Treviso
Come esemplificato dall'art. 6 sulla classificazione del personale, il livello B3 cui apparteneva il ricorrente si riferisce:
Qualifica 3: Parametro retributivo A-B-C
Conducenti in possesso di patente C - E che conducono veicoli per i quali è previsto il possesso
delle rispettive abilitazioni e dotati di apparato cronotachigrafo, che svolgono attività di guida e le
operazioni accessorie ai trasporti, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di
cui all'art. 11/Bis.
Profili esemplificativi
Conducenti adibiti a:
A: - Servizi di trasporto effettuati all'interno di aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche,
interportuali e cave;
- Servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa aerea e per le quali l'impegno
giornaliero termina presso lo stesso luogo di inizio del servizi.
B: - Servizi di trasporto in ambito Nazionale e Internazionale (non sottoposti a particolari
abilitazioni, es. container, casse mobili, groupage, centinati, etc.) per i quali spetta l'indennità di
trasferta di cui all'art. 62.
C: - Servizi di trasporlo merci in ambito Nazionale e Internazionale soggetti a specifiche normative
e abilitazioni professionali (ATP. ADR. IIACCP, trasporto animali vivi, etc.), per i quali spetta
l'indennità di trasferta di cui all'art. 62.
- Trasporti per i quali è necessario operare con specifiche attrezzature (es. bisarche, veicoli dotati
di apparati di sollevamento e gru di portata superiore a 20 tonnellate, cisterne dotate di
apparecchiature di carico e scarico pneumatico, frigoriferi, nonché i trasporti eccezionali”
Secondo il CCNL il ricorrente era tenuto a svolgere attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti, rientrando nella previsione dell'art. 11 bis previsto per i lavoratori discontinui (tipologia lavorativa caratterizzata da alternanza tra periodi pausa, di riposo o di inattività, dove il tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza).
- 8 - Tribunale di Treviso
L'autotrasportatore, pertanto, se espressamente incaricato, può certamente occuparsi di tutte quelle attività “accessorie” al trasporto della merce, vi comprese quelle di carico e scarico della merce stessa.
- Ai sensi dell'Art. 30 del CCNL applicabile “Responsabilità dell'autista e del personale di scorta”
“Nell'ambito del proprio orario di lavoro così come definito dal presente CCNL, il conducente, ad
esclusione del riempimento e dello svuotamento del container, è tenuto all'effettuazione e/o alla
collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote,
trasportate o da trasportare, con il veicolo da lui condotto.
Il datore di lavoro è tenuto a garantire l'adeguata formazione e l'osservanza delle norme di
sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008, nonché la fornitura di idoneo vestiario, oltre la normale
dotazione dei Dpi e delle adeguate attrezzature necessarie.
Le modalità di esecuzione delle attività di cui sopra devono formare oggetto di verifica e confronto
a livello aziendale con le RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Fermo restando che i soggetti sindacali titolati alla verifica e al confronto sono le OO.SS. stipulanti
il presente CCNL, per le imprese aderenti alle associazioni datoriali dell'artigianato tali verifiche e
confronti dovranno essere effettuati in sede aziendale oppure, in alternativa, presso gli enti
bilaterali territoriali, con le modalità previste nella sezione artigiana del presente CCNL.
L'autista non deve essere comandato a svolgere attività di facchinaggio, intese quali diverse
movimentazioni della merce rispetto a quelle di cui al primo capoverso.”
La norma prevede, quindi, che l'autotrasportatore debba essere adeguatamente formato rispetto alle mansioni che è chiamato a svolgere.
Nel caso di specie è ben vero che il ricorrente abbia effettivamente lavorato solo 7 giorni, compreso il giorno del sinistro stradale (dal 1.09.22 al 9.09.22 esclusi i giorni di sabato 3 e domenica 4), ma in tale periodo risulta che sia stato affiancato da un dipendente più esperto che lo avrebbe formato
- 9 - Tribunale di Treviso
proprio rispetto alla tipologia di carico e trasporto che gli veniva richiesta (caricatore strada-rotaia
Vaiacar).
In un arco temporale così limitato la resistente non ha certamente potuto attivare i corsi di informazione e formazione previsti, come del resto dichiarato dal datore di lavoro che ha ammesso
“non ci sono stati i tempi”, con dicitura aggiunta al documento di frequenza dei predetti corsi -che il ricorrente si è rifiutato di firmare- (cfr. doc. 22 ricorrente), ma dalle prove testimoniali assunte risulta che al ricorrente sia stata impartita una formazione specifica per il carico di un mezzo come il caricatore affidata al collega , operaio specializzato meccanico. P_ Per_1
Dall'istruttoria testimoniale risulta infatti che ci fu una “formazione” sul campo rispetto al carico di un modello di P_
Il collega riferisce. “Posso dire che se il giorno precedente il aveva già Testimone_1 Pt_1
caricato un mezzo Vaiacar anche quello del giorno seguente doveva essere uguale. Può cambiare il
peso ma il mezzo e le dimensioni sono le stesse. Anche il braccio è uguale. Posso dire che il sig.
aveva già fatto pratica con un mezzo Vaiacar simile a quello incidentato, con le stesse Pt_1
dimensioni anche per quanto riguarda il braccio. Non so dire però se fosse esattamente lo stesso
modello di quello incidentato”. Sub capitolo 7 di parte resistente: “confermo di aver dato istruzioni
al ricorrente che ha anche fatto delle prove di movimento e carico del mezzo In questo P_
momento non ricordo sei il modello fosse RF8S.”
Sub capitolo 20 di parte resistente: “confermo che quando abbiamo fatto pratica gli ho detto che il
braccio andava sempre disteso quando doveva essere trasportato.”
Il collega operaio escavatorista, pur non potendo confermare le esercitazioni nei Testimone_2
giorni precedenti per non essere stato presente in azienda: “Io solitamente lavoro nei cantieri, non
sono in azienda, quindi non so dire in merito a eventuali esercitazioni in azienda del ricorrente
sulla movimentazione dei mezzi Vaiacar. So che di solito viene fatta fare della pratica agli autisti
[…] Io ho presente il mezzo che è rimasto coinvolto nell'incidente. Non so dire se il sig. P_
si fosse esercitato nella movimentazione di questo modello Vaiacar.”, ha comunque Pt_1
- 10 - Tribunale di Treviso
precisato che “I modelli Vaiacar mi risulta siano uguali per forma e dimensioni, varia il peso.
Anche i comandi interni sono gli stessi.”
Il teste , consigliere delegato della società senza incarichi di rappresentanza e Testimone_3
pertanto capace a testimoniare1, ha affermato: “Sub 7 – confermo il capitolo;
ricordo che il sig.
si è esercitato nel carico del mezzo Vaiacar RF8S. il mio ufficio è affacciato sul piazzale e Pt_1
ho visto da lì la manovra. I mezzi sono più o meno tutti uguali, fatta eccezione per l'ultimo P_
modello. Sono anche andato a sincerarmi di come stessero andando le prove.”. Neppure deve considerarsi inattendibile il teste in quanto la sua dichiarazione risulta sostanzialmente riscontrata da quanto affermato dal teste , che era presente e partecipe all'attività di formazione del Per_1
ricorrente.
Dalle emergenze istruttorie richiamate si ricava, dunque, lo svolgimento di un'attività di formazione specifica, avente ad oggetto il carico del mezzo Inoltre, quand'anche lo specifico modello P_
utilizzato durante la formazione non fosse stato esattamente lo stesso che il ricorrente si è trovato a movimentare il 9.09.2022, dalle testimonianze assunte emerge come i mezzi siano uguali P_
per forma e dimensioni ed anche i comandi interni siano gli stessi, con l'unica variabile legata al peso.
Sotto altro, concorrente, profilo, non è provato che il giorno del sinistro il ricorrente abbia chiesto aiuto o informato l'azienda delle difficoltà incontrate nel carico del mezzo La telefonata al P_
, infatti, non è confermata dallo stesso: “Sub 30 – non ricordo la telefonata”, “Sub 31 – Per_1
non mi risulta.”
È un dato di fatto, invece, che il ricorrente sia partito con un carico “fuori sagoma”, al punto da urtare il cavalcavia a causa del carico sporgente in altezza.
- 11 - Tribunale di Treviso
Aspetto dirimente si rivela, pertanto, il fatto che un autotrasportatore esperto, tanto da essere inquadrato al livello B3 (si veda il curriculum sub. doc. 3 resistente ed i corsi frequentati sub doc. 4
resistente), non sarebbe dovuto partire per il trasporto senza verificare che l'autoarticolato fosse “in sagoma”, ossia conforme ai dettami dell'art. 61 C.d.s., tenuto anche conto dell'assenza di autorizzazioni per trasporti eccezionali:
“Sagoma limite
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo
compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m;
nel computo di tale larghezza non sono comprese le
sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m;
per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di
linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30
m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei
semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i
retrovisori purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati
di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole
strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive stabilite con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri. I veicoli o complessi di
veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai
requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali
previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali
dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la
sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite
di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso
dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto
- 12 - Tribunale di Treviso
intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20
cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi.
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi
di traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi
caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli
altri limiti stabiliti nel regolamento;
gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il
trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza
massima di 18 m;
gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in
conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2-bis Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono
raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con
decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura
controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori,
purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce
le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i
limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come
veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i
limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Per la
prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.”
- 13 - Tribunale di Treviso
La Vice Ispettrice della Polizia di TO , intervenuta in occasione del sinistro e Persona_2
sentita come testimone, ha dichiarato: “Sub 38 – il ricorrente non aveva un'autorizzazione al
trasporto eccezionale che sarebbe servita in quanto il veicolo era fuori sagoma perché su di esso
era caricato un escavatore che superava i limiti di sagoma del veicolo. Confermo le misurazioni
indicate nel capitolo di prova2 precisando che la larghezza è indicata sia per la motrice che per il
rimorchio. Anche le altre misure sono indicate sia per il primo veicolo motrice che per il secondo
veicolo rimorchio.
ADR quando sono arrivata sul posto il sinistro si era già verificato e l'escavatore era già sistemato
con il braccio in posizione tale da aver impattato contro il cavalcavia. Immagino che, se fosse stato
posizionato in maniera diversa, questo incidente non sarebbe avvenuto ma non conosco le
specifiche dell'escavatore e quindi non so dire se fosse possibile posizionarlo in modo migliore,
entro i limiti di sagoma del veicolo. Il problema della fuoriuscita dai limiti di sagoma era dato
dall'altezza rilevata, non dalla larghezza o dalla lunghezza.”
Anche la foto prodotta dalla resistente sub doc. 8, che rappresenta come il ricorrente avrebbe dovuto correttamente caricare un modello di Vaiacar RF8S, prova che il ricorrente non ha caricato il mezzo con le modalità che gli erano state impartite, ossia con il braccio elevatore disteso e non alzato
(come invece si vede dalle foto e dal filmato riferite al sinistro e come si evince dal verbale della
Polizia Stradale). Inoltre, in base all'art. 30 del CCNL “Agli effetti della responsabilità del
lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando
l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale
scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate”. Il
ricorrente non risulta che abbia segnalato alcuna anomalia nel carico, né in relazione alle 2 Dimensioni indicate nel capitolo di prova e confermate dal teste: lunghezza 5,970+13,450 m, tot. 19,42; altezza
4,50 m;
larghezza 2,550+2,450 m tot. 5.
- 14 - Tribunale di Treviso
dimensioni “fuori sagoma” ed ha comunque iniziato il trasporto in condizioni di non sicurezza e in violazione delle norme del codice della strada.
Alla luce di tutte le predette considerazioni, deve riconoscersi in capo al ricorrente la responsabilità
per il sinistro occorso in termini colposi di negligenza o imperizia.
La responsabilità per l'illecito occorso giustifica la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente e, del pari, l'avvenuta compensazione in busta paga delle somme dovute per i giorni effettivamente lavorati e il mancato pagamento della retribuzione per i giorni di sospensione della patente.
Parte ricorrente sostiene che la società non potrebbe chiedere il risarcimento del danno perché non sarebbe stato rispettato l'art. 32 CCNL laddove prevede che “L'impresa che intenda chiedere il
risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento
disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno”. Secondo la prospettazione attorea il licenziamento disciplinare sarebbe inidoneo a tal fine perché intimato dopo la già avvenuta risoluzione del rapporto all'esito del primo recesso per mancato superamento del periodo di prova.
Il secondo licenziamento, tuttavia, pur rimanendo assorbito nel primo sotto il profilo dell'efficacia estintiva del rapporto di lavoro, costituisce comunque la formalizzazione di una sanzione disciplinare, rimasta quiescente negli effetti, ma che può ritenersi idonea a integrare il requisito formale di cui all'art. 32 CCNL citato e ciò per un duplice motivo: a) la sanzione disciplinare è
stata, nella sostanza, adottata con efficacia condizionata all'eventuale inefficacia del primo licenziamento (sul punto si rileva che secondo la Suprema Corte “In tema di rapporto di lavoro
subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una
determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su
una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo.
Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo
della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo
nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente” – Cass. sez. lav., n. 1244 del
- 15 - Tribunale di Treviso
20/01/2011 e successive conformi. Giova solo rilevare che il secondo licenziamento – che è ben possibile intimare per motivi diversi dal primo – non è un atto giuridicamente inesistente ma si caratterizza per il fatto che la sua efficacia è condizionata dall'eventuale venir meno dell'effetto estintivo del rapporto derivante dal primo atto di recesso); b) il secondo licenziamento rappresenta comunque la conclusione di un procedimento disciplinare iniziato prima del recesso per mancato superamento del periodo di prova. La società ha inoltre tempestivamente indicato i danni da risarcire.
2.1 - I danni per il cui risarcimento agisce in via riconvenzionale la società possono dirsi provati per i seguenti importi:
- Euro 834,88 per sanzioni amministrative di cui al verbale della Polizia Stradale (doc. 22
resistente)
- Euro 10.180,00 per fattura MAF Autotrasporti s.r.l. con specifica: “trasporti effettuati per
vostro interesse e conto nel mese di settembre 2022” e dettaglio viaggi indicati in allegato alla fattura (cfr. doc. 23 resistente e conferma del capitolo 30 della resistente da parte del legale rappresentante della sentito come teste). La Controparte_3
necessità del ricorso a tale servizio è conseguenza del sinistro occorso, che ha portato al fermo del mezzo e alla sospensione della patente del (peraltro, unico autista alle Pt_2
dipendenze della resistente), come confermato da tutti i testi sentiti a conferma dei capitoli
30-31 di parte resistente.
- Euro 2.380,00 per fattura Centro dell'Auto di Sabino Grossi per intervento soccorso ACI e ricovero mezzi in seguito al sinistro (doc. 24 resistente)
- Euro 720,00 per riparazione in conseguenza della rottura delle cannette di P_
conduzione dell'olio per il braccio oleodinamico (l'intervento di riparazione emerge dal doc.
25 res. e non è stato oggetto di specifica contestazione né nella memoria di replica alla riconvenzionale, né in prima udienza).
- 16 - Tribunale di Treviso
Non risulta invece fondata la richiesta risarcitoria riferita all'importo di Euro 238,60 per rimborso assicurazione e tasse di proprietà pagate nel periodo di fermo in quanto spese che la società avrebbe dovuto sostenere in ogni caso, a prescindere dal fermo del mezzo. Parimenti non può trovare accoglimento la richiesta di rimborso della franchigia corrisposta da Controparte_1
all'assicurazione per il risarcimento versato ad inerente alla CP_4 Parte_4
rimessione in pristino del ponte autostradale danneggiato, atteso che dell'esistenza di tale franchigia non è stata fatta menzione nell'atto introduttivo (memoria difensiva con domanda riconvenzionale)
e dunque tale richiesta, avanzata con le note conclusive, costituisce una tardiva introduzione di un ulteriore titolo risarcitorio che era noto sin dal principio.
Il danno ammonta quindi ad un totale di euro 14.114,88, da ridursi al 75% in applicazione dell'art. 32 del CCNL che prevede “Laddove il danno superi l'importo di 3.500 euro la somma che potrà
essere posta a carico del lavoratore sarà limitata al 75% dell'importo del danno stesso, con un
massimo di 20.000 euro.” e così per euro 10.586,16.
La domanda del ricorrente di pagamento della somma compensata in busta paga è quindi da ritenersi assorbita e dal risarcimento dovuto alla resistente andranno detratti euro 1.193,00 come indicato in cedolino di settembre 20222 alla voce “7008 TRATT. RISARC. DANNI”. Residuano,
quindi, Euro 9.393,16.
Nemmeno la domanda avanzata dal ricorrente per il pagamento dei giorni non lavorati dopo il sinistro - in conseguenza della sospensione della patente - potrà essere accolta, in forza delle responsabilità da attribuirsi allo stesso per tutto quanto argomentato, con conseguente applicazione necessitata della sanzione della sospensione della patente (che, dunque, non è ascrivibile a responsabilità del datore di lavoro come prospettato in ricorso).
In merito a quest'ultima domanda, va anche evidenziato come l'art. 31 del CCNL applicabile (doc.
6 ric.) preveda una possibilità - ma non un onere - dell'azienda di adibizione dell'autista a cui sia stata ritirata la partente ad altri lavori, con diritto alla retribuzione per tali attività: “L'autista al
quale dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia ritirata la patente
- 17 - Tribunale di Treviso
per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza
percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori
ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio”.
Proseguendo nella lettura dell'articolo, si legge che “Nelle aziende che occupano più di 6
dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda potrà adibire l'autista a
qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito”
ma il ricorrente è stato assunto per svolgere la mansione di autista, dal suo curriculum (doc. 3 res.)
non emergono competenze ulteriori rispetto a quelle proprie di autista e neppure parte ricorrente ha prospettato delle possibili collocazioni alternative, tanto più che a distanza di pochi giorni dal sinistro stradale il rapporto è stato interrotto dal primo licenziamento.
3 - Per le ragioni tutte esposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto solo in punto impugnazione del primo licenziamento: il rapporto di lavoro deve considerarsi estinto alla data del
30.09.2022 con condanna della società datrice di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per calcolo del TFR ed al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad
Euro 956,24.
Deve essere accolta la domanda riconvenzionale di risarcimento per il minor importo di euro
9.393,16
4 - Le spese di lite vengono compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accertata la nullità del patto di prova, accerta e dichiara l'illegittimità del primo licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova e, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23
- 18 - Tribunale di Treviso
del 2015, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 30.09.2022 e condanna la società
resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad Euro 1.765,37
lordi mensili, oltre ratei di 13^ e 14^), nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso in misura pari ad Euro 956,24, ciascuna somma oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di licenziamento al saldo;
- dichiara assorbita la domanda di annullamento del secondo licenziamento di cui al punto 5 delle conclusioni del ricorso;
- rigetta per il resto il ricorso;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna il ricorrente a pagare in favore della resistente la somma di Euro 9.393,16 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Treviso, 6.11.2024
Il Giudice
dott. Filippo Giordan
- 19 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte con sentenza del 22 dicembre 2023. Tale testimonianza, è comunque liberamente valutabile quanto all'attendibilità, tenuto conto che è il figlio del legale Testimone_3 rappresentante . Parte_3