Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/03/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.1707/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. DE LUCIA EMANUELE)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO)
- resistente -
Avente ad oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro
A seguito dell'udienza del 25.2.2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara che il ricorrente ha diritto ad essere sottoposto a verifica dell'attività svolta sino all'assunzione con contratto a tempo indeterminato del 16.12.2022, ai fini della attribuzione della fascia stipendiale relativa alla complessiva anzianità maturata con i contratti a termine stipulati dal
01.02.2018;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Premesso che con ricorso depositato in data 14.2.2023 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il chiedendo di “Accertare e dichiarare il diritto del Controparte_1 ricorrente di vedersi considerare, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato dal
01.02.2018 al 31.10.2022 alle dipendenze del , prima della sua Parte_2
Contr assunzione a tempo indeterminato come specificato in premessa;
2) condannare il a riconoscere al ricorrente l'intera anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato stipulati precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato e per l'effetto a ricostruire la carriera del ricorrente anche con riferimento alla fascia stipendiale da attribuire;
3) condannare il CNR a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate e maturande, oltre accessori in misura e con decorrenza di legge, da liquidarsi in separato giudizio”, col favore delle spese;
premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, il Controparte_1
Contr (d'ora in poi contestava l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso che, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
ritenuta la genericità della contestazione di parte convenuta, relativa alla diversità delle mansioni svolte dal ricorrente nel corso dei rapporti a tempo determinato e di quelle espletate a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, avendo invece il ricorrente dedotto che “durante l'intero periodo di lavoro a termine e dopo la sua immissione in ruolo, ha sempre svolto le medesime mansioni e/o mansioni equivalenti riconducibili al profilo professionale di ricercatore III livello nell'area della gestione intelligente dell'energia, dell'ottimizzazione e del machine learning” ed avendo dettagliatamente descritto le mansioni continuativamente espletate;
ritenuto di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni contenute nella pronuncia della Corte di Appello in atti, “la normativa contrattuale applicabile, nell'incontestato testo trascritto dal Tribunale, prevede, all'art. 4, sez. II del c.c.n.l.
5.3.1998 per
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, biennio economico 1996/1997, che: “in corrispondenza della acquisizione di esperienza scientifico-professionale, conseguente al regolare svolgimento nel tempo dell'attività prevista per il livello professionale di appartenenza, ai ricercatori e tecnologi è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali previste dalla tabella B”. Il successivo comma 6 dispone che “il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediata-mente superiore potrà essere acquisito, al termine dei periodi previsti dalla tabella B, sulla base di accertamento positivo, da parte dell'Ente, dell'attività svolta in tutto l'arco del periodo considerato. L'accertamento consiste nella verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati”.
Tali verifiche, in base alla norma pattizia, vengono compiute da appositi organismi scientifici entro il 30 aprile di ogni anno e concernono l'attività svolta da coloro che hanno maturato o nel corso dell'anno matureranno il periodo necessario al passaggio di posizione stipendiale (art. 4, commi 7 e 8).
Orbene la Corte di cassazione ha, in proposito, statuito che La clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall'altro, ad attivare, alla matura-zione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato.
La so-la circostanza che la progressione stipendiale presupponga anche la valutazione positiva non costituisce, peraltro, ragione oggettiva idonea a giustificare la diversità di trattamento fra assunto a tempo determinato e assunto a tempo indeterminato, secondo i criteri indicati dalla Corte di giustizia UE (causa C-652/19 del 17.3.2021, punto 60), e ad escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato;
in tal caso, poiché il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorge solo al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente prevista solo se la valutazione po- sitiva in questione sia già avvenuta, anche se ad altri fini;
altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dipendente ad essere valutato> ( Cass. n. 7584/2022)” (cfr. Corte di Appello di Palermo n. 49/2024).
Contr Orbene, considerato che il non ha dimostrato ragioni oggettive per giustificare la diversità di trattamento riservata al dipendente, computando anche i periodi di servizio svolti con i contratti a termine, avrebbe dovuto procedere alla valutazione dell'anzianità pregressa imposta dalla contrattazione collettiva che, se positiva, avrebbe conferito al ricorrente, unitamente all'anzianità maturata, il diritto agli aumenti stipendiali. Deve quindi affermarsi il diritto del ricorrente al computo dell'anzianità di servizio maturata per i plurimi contratti a termine dal 01.02.2018 al 31.10.2022 e, per l'effetto, il diritto ad essere sottoposto a verifica dell'attività svolta ai fini della attribuzione della fascia stipendiale relativa a tale complessiva anzianità; ritenuto, stante l'esito complessivo della lite, di compensare le spese tra le parti, avendo il ricorrente rifiutato una proposta proveniente dalla controparte e non dal Giudice come previsto dall'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno