Sentenza 24 novembre 2021
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, in presenza di vizi della motivazione della sentenza di appello e qualora si proceda contestualmente anche agli effetti civili, non è possibile dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi a escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., dal momento che il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena", sia agli effetti penali che a quelli civili, con conseguente trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2021, n. 8327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8327 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2021 |
Testo completo
08327- 12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2560/2021 DOMENICO GALLO - Presidente - UP 24/11/2021 SERGIO DI PAOLA R.G.N. 35944/2020 MARIA DANIELA BORSELLINO Relatore SERGIO BELTRANI SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RE ME nata a [...] il [...] AR NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 23/07/2020 dalla CORTE di APPELLO di TRENTO, SEZ. BOLZANO. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) perché estinto per prescrizione, e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso dell'imputato AR limitatamente al reato di cui al capo 2), e, per la parte civile HOTEL PALACE GESTIONE s.r.l., dell'avv. MARCO MAYR, che ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi degli imputati, "e conseguentemente confermare la sentenza di condanna" impugnata, e tutte le statuizioni civili, condannando altresì gli imputati a rifondere alla parte civile le spese processuali del grado (come da nota spese che ha allegato). RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza emessa in data 01/03/2019: · ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AR VA e IA UR in ordine al reato di cui al capo 1) delle imputazioni (una truffa aggravata e continuata che il Tribunale afferma incidentalmente potere al più integrare gli estremi dell'appropriazione indebita aggravata e continuata), limitatamente alle condotte verificatesi fino al 18/03/2011, perché i reati sono estinti per prescrizione;
ha assolto AR VA e IA UR dal predetto reato, limitatamente alle condotte verificatesi in data successiva e fino all'aprile 2014, perché il fatto non sussiste;
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IA UR in ordine al reato di cui al capo 2) delle imputazioni (una ulteriore truffa aggravata e continuata riqualificata come appropriazione indebita aggravata e continuata), limitatamente alle condotte verificatesi fino al 21/04/2011, perché i reati sono estinti per prescrizione;
- ha dichiarato IA UR colpevole del predetto reato, come riqualificato, limitatamente alle condotte verificatesi in data successiva e fino al novembre 2012, perché il fatto non sussiste, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parte civile.
1.1. La Corte di appello di Trento, sez. Bolzano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado: - ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati contestati commessi fino al 02/07/2012; - ha dichiarato gli imputati colpevoli di concorso nel reato di cui al capo 1) - come originariamente contestato nel decreto di citazione a giudizio limitatamente alle condotte verificatesi nel periodo 03/07/2012 - 30/06/2013, condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie, nonché entrambi in solido agli effetti civili;
-ha confermato la condanna di IA UR in ordine al reato di cui al capo 2), come riqualificato dal Tribunale.
2. Contro la predetta decisione, gli imputati ricorrono disgiuntamente, deducendo i motivi che saranno enunciati, come previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. La parte civile Hotel Palace Gestione s.r.l. ha fatto pervenire, in data 08/11/2021, ampia memoria illustrativa delle ragioni poste a fondamento della richiesta di non accogliere i ricorsi degli imputati. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata va annullata: - limitatamente al reato di cui al capo 1), nei confronti di VA AR e UR IA, con rinvio alla Corte d'appello di Trento per nuovo giudizio;
- limitatamente al reato di cui al capo 2), nei confronti di UR IA, senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
1. I motivi di ricorso degli imputati, che saranno esaminati nei successivi §§ 5 ss., rendono necessarie alcune premesse in diritto.
2. L'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 66, legge 23 giugno 2017, n.103, stabilisce che, «Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso>>. La disposizione mira a rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, introducendo a tal fine nell'ordinamento un'ipotesi di rimessione obbligatoria alle Sezioni unite ogni qual volta una singola sezione non condivida un principio di diritto precedentemente enunciato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273549 01), senza, peraltro, introdurre vincoli interpretativi per le singole sezioni semplici, le quali, prima di essere chiamate a manifestare la propria opinione dissenziente rimettendo nuovamente la decisione della questione, con ordinanza, alle Sezioni unite, conservano, alternativamente, il potere-dovere: a) di valutare che la questione non rientri nell'ambito di operatività di un principio di diritto vincolante affermato dalle Sezioni unite;
b) decidere il ricorso sulla base della c.d. ragione più liquida».
2.1. In ordine all'individuazione dei principi di diritto vincolanti affermati dalle Sezioni Unite, parte della dottrina ritiene che il vincolo promani da tutti i principi di diritto affermati dalle Sezioni unite;
altra parte della dottrina ritiene, al contrario, che l'efficacia "rafforzata" prevista dall'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. vada riconosciuta esclusivamente ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione controversa devoluta all'esame delle Sezioni unite. Quale che sia l'opzione prescelta, non si dubita, come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Rv. 281501 - 01, in motivazione), che il vincolo per le Sezioni semplici sussista anche in tutti i casi in cui le Sezioni Unite modulino la questione loro sottoposta, delimitandone l'oggetto, i contorni, conformando il potere decisorio «in ragione della problematica interpretativa autonomamente ritenuta sussistente»>; non 3 diversamente accade quando «le Sezioni Unite nella definizione della questione affermano un principio di diritto che necessariamente presuppone l'affermazione di aspetti preliminari, ovvero implica enunciazioni conseguenziali, eventualmente necessarie per delimitare meglio la portata del principio»: in questi casi, il principio di diritto ha natura unitaria e perciò non consente una scomposizione atteso che, se ciò accadesse, ne conseguirebbe una indebita alterazione del significato di quanto affermato dalle Sezioni Unite. In presenza di un principio composito, si tradirebbe il senso della decisione lì dove si consentisse una sorta di "spacchettamento" del principio, enucleando quelle che sono le singole preposizioni dell'unitaria regula iuris».
2.1.1. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273549 01, in motivazione) hanno già chiarito che l'ipotesi di rimessione di cui all'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all'entrata in vigore della nuova disposizione: il tenore generale della norma e la ratio ispiratrice (...) consentono di ritenere, in mancanza tra l'altro di una apposita disciplina di carattere intertemporale, applicabile sin da subito la nuova disposizione posto che il valore di "precedente vincolante", tale da imporre obbligatoriamente alla sezione semplice la rimessione del ricorso, è identificabile con la sola peculiare fonte di provenienza della decisione, indipendentemente dalla collocazione temporale di quest'ultima, se cioè ante o post riforma».
2.2. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", enucleato dalla giurisprudenza di legittimità civile (Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014, Camps International Gmbh
contro
Portioli, Rv. 630490 - 01; conforme, più recentemente, Sez. 5, n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184-01), e desunto dagli artt. 24 e 111 Cost. (in un'ottica di economia processuale e ragionevolezza della durata del processo), si ritiene consentito alla singola sezione decidere con precedenza una questione, pur logicamente subordinata rispetto ad altra oggetto di contrasto giurisprudenziale, la cui soluzione appaia al contrario pacifica. Ad esempio, Sez. 1, n. 17850 del 12/01/2017, Castriotta, Rv. 270298 - 01 ha già ritenuto che, nel giudizio di legittimità, in ipotesi di accertato contrasto giurisprudenziale, la questione controversa non va rimessa alle sezioni unite ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato.
2.3. Fuori da questi casi, l'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. non consente alle singole sezioni di dissentire consapevolmente da un principio di diritto affermato dalle Sezioni unite. Ove ciò accada, pur in difetto di una sanzione processuale (ma all'uopo soccorre, pur sempre, la generale previsione di cui all'art. 124 cod. proc. pen., che obbliga magistrati ad osservare le norme processuali anche quando l'inosservanza non importi nullità od altra sanzione processuale, onerando altresì i dirigenti degli uffici della vigilanza sul rispetto delle relative norme «anche ai fini della responsabilità processuale»), potrebbe residuare l'evenienza di una connessa violazione dell'art. 6 Conv. EDU, suscettibile di incidere sulla legittimità del processo.
2.3.1. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU (Corte EDU, Sez. 3, 09/03/2006, caso YA c. Russia (dec.); Sez. 1, 30/07/2015, caso IR SA PA c. Portogallo;
Sez. 4, 12/01/2016, caso Borg c. Malta, § 107), infatti, se è vero che le differenze nelle interpretazioni della giurisprudenza costituiscono, per natura, la conseguenza intrinseca di qualsiasi sistema giudiziario che si basa su un insieme di tribunali che hanno autorità sulla loro giurisdizione territoriale e, pertanto, gli eventuali contrasti insorti nelle giurisprudenze dei tribunali non sono di per sé contrari alla Convenzione, discorso diverso va fatto per i contrasti emersi in seno alle Corti supreme di legittimità nazionali, il cui compito istituzionale è assicurare la "certezza del diritto". Nel valutare se le decisioni contrastanti delle predette Corti, che si pronunciano in ultima istanza, comportino, o meno, una violazione del diritto ad un processo equo, sancito dall'art. 6, § 1, Conv. EDU, la Corte EDU deve considerare: se si siano determinate "differenze profonde e persistenti" nella giurisprudenza della Corte suprema;
- se la legislazione nazionale preveda meccanismi volti a eliminare tali incoerenze ed, in caso affermativo, se tali meccanismi siano stati applicati e quali ne siano stati gli effetti sul caso di volta in volta in esame;
D'altro canto, il principio della certezza del diritto, che è implicito in tutti gli articoli della Convenzione e costituisce uno degli elementi fondamentali dello Stato di diritto, mira, in particolare, a garantire una certa stabilità delle situazioni giuridiche ed a promuovere la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario: il persistere di decisioni giudiziarie contrastanti potrebbe creare uno stato d'incertezza giuridica che potrebbe ridurre la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario, sebbene questa fiducia sia una delle componenti fondamentali dello stato di diritto;
la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento delle persone non comportano, peraltro, il diritto ad applicazioni giurisprudenziali costanti, poiché l'evoluzione della giurisprudenza non osta di per sé alla corretta amministrazione della giustizia, in quanto l'abbandono di un approccio dinamico ed evolutivo rischierebbe di ostacolare qualsiasi riforma o miglioramento e, d'altro 5 canto, la differenza di trattamento tra due controversie non può essere intesa di per sé come violativa dei principi del giusto processo, se è giustificata da una differenza nelle situazioni di fatto in questione. attraverso2.3.2. Le predette esigenze appaiono perseguite anche l'inserimento del nuovo comma 1-bis nell'art. 618 cod. proc. pen., ed, in verità, erano già avvertite dal codice di procedura penale del 1988 e, più in generale, nell'ordinamento italiano, da tempo risalente, atteso che l'art. 65 Ord. Giud. attribuisce alla Corte di cassazione la funzione nomofilattica. Come già chiarito (già prima della c.d. "riforma Orlando) dalla giurisprudenza, l'uniforme interpretazione della legge significa uguaglianza di trattamento dei cittadini di fronte alla legge, sicché la nomofilachia è diretta espressione di un principio della Costituzione, l'art.
3. L'art. 65 dell'ordinamento giudiziario attribuisce la funzione nomofilattica alla Corte di cassazione, ed essa appartiene ad ogni sezione della Corte medesima;
ma quando, essendovi decisioni in contrasto, intervengono le Sezioni Unite per mettere fine ad una incertezza interpretativa, la decisione delle Sezioni Unite costituisce una sorta di annuncio implicito di giurisprudenza futura determinante affidamento per gli utenti della giustizia in generale e per il cittadino in particolare: in tale ipotesi la funzione nomofilattica ha un peso dominante su altri valori e le sezioni semplici devono prenderne atto», salva la riproposizione della quaestio a norma dell'art. 172, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7455 del 23/02/1994, Rv. 198355 01, in 01; conforme, Sez. 2, n. 19716 del 06/05/2010, Rv. 247114 motivazione). D'altro canto, la Relazione al Progetto preliminare del vigente codice di rito dava atto che «viene meno l'effettiva uguaglianza davanti alla legge se nella sede giudiziaria situazioni uguali ricevono trattamenti diversi. Il contrasto tra le decisioni della Corte si è sottolineato - elude inoltre la richiesta di certezza, che - in materia penale è ancor più pressante e si ricollega al principio di stretta legalità, con il suo corollario di tassatività, che non consente di ritenere di volta in volta penalmente lecito o illecito lo stesso fatto o di ravvisare in esso reati diversi di ineguale gravità». La stessa giurisprudenza costituzionale non ha mancato di evidenziare che un gravemente caotico (la misura di tale gravità va apprezzata anche in relazione ai diversi tipi di reato) atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari>> può rendere inevitabile l'errore sul divieto e, conseguentemente, escludere la colpevolezza, incidendo sulla concreta possibilità di conoscenza della legge penale da parte d'ogni consociato (Corte cost., n. 364 del 1988), ed ha successivamente riconosciuto che divergenze profonde e persistenti nella giurisprudenza di una corte suprema circa l'interpretazione di una data norma possono potenzialmente 6 violare il diritto all'equo processo garantito dall'art. 6, § 1, Conv. EDU (Corte cost., n. 230 del 2012).
3. Deve ancora premettersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può porsi in sede di legittimità la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato di lesioni aggravate eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in presenza della totale inammissibilità del ricorso. Si è, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
3.1. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268965 - 01, Aiello ed altro) hanno anche chiarito, con orientamento condiviso e ribadito dal collegio, che, in presenza di un ricorso per cassazione "cumulativo" riguardante plurimi ed autonomi capi di imputazione, per i quali sia sopravvenuto il decorso dei termini di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di appello, l'ammissibilità del ricorso con riguardo ad uno o più capi, con conseguente estinzione dei reati per prescrizione, non comporta l'estinzione per prescrizione anche degli altri reati di cui ai distinti ed autonomi capi per i quali il ricorso risulti, al contrario, inammissibile;
l'operatività della prescrizione è, pertanto, preclusa per i reati in ordine ai quali il ricorso per cassazione risulti inammissibile.
3.2. In considerazione della rilevanza che conseguentemente può assumere la declaratoria di infondatezza o manifesta infondatezza dei motivi (quest'ultima costituente causa speciale d'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), ritiene il collegio che vanno compiutamente illustrati i parametri ai quali il giudice di legittimità deve attenersi ai fini della relativa valutazione, ribadendo l'orientamento già in proposito univocamente espresso da questa Corte (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Rv. 276916 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 – 01).
3.2.1. Invero, come la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, in motivazione) ha già avuto modo di osservare, il discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile», che diventa assai 7 impegnativa, proprio perché l'inammissibilità per manifesta infondatezza, secondo l'orientamento in atto dominante, risulta preclusiva del proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
3.2.2 Più recentemente, la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 25 del 2019) ha qualificato come "scivoloso" il crinale della distinzione tra manifesta infondatezza e mera infondatezza dei motivi di ricorso e della conseguente costituzione, o meno, del rapporto processuale di impugnazione.
3.2.3. La questione appare particolarmente delicata anche in considerazione delle sue possibili implicazioni in ordine al rispetto dei principi del processo equo, della presunzione d'innocenza ed, in definitiva, della certezza del diritto, garantiti dall'art. 6, §§ 1 e 2, Conv. EDU, oltre che dagli artt. 25, 27 e 111 della Costituzione, che potrebbero risultare violati da un sistema nel quale l'estinzione di un reato per prescrizione dovesse dipendere non soltanto dal decorso del tempo e dal susseguirsi degli eventi che possono sospenderla od interromperla, ma anche da una valutazione del giudice sulla fondatezza, o meno (ed in caso d'infondatezza, in qual misura), dei mezzi di ricorso, in ipotesi arbitraria, se non ancorata a parametri certi e predefiniti.
3.2.4. Il riferimento all'infondatezza (non mera, bensì) "manifesta" di una qualsivoglia prospettazione non può ritenersi nel vigente ordinamento occasionale: basti pensare alla disciplina prevista per le eccezioni d'incostituzionalità dagli artt. 26 e 29 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e dall'art. 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate il 7 ottobre 2008. In questo ambito, si ritiene, con orientamento ormai tradizionalmente consolidato (cfr., fra le tante, Corte cost. n. 32 del 1963, n. 37 del 1970 e n. 8 del 1971), che sia manifestamente infondata la questione che si riveli ictu oculi priva di ogni consistenza», ovvero che riproponga pedissequamente una questione già dichiarata non fondata in difetto «di nuovi motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione».
3.2.5. Analogo riferimento, e sempre come causa d'inammissibilità del ricorso, figurava nell'art. 524, comma 3, cod. proc. pen. 1930, nella cui vigenza la giurisprudenza era ferma nel ritenere che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, comportando l'inammissibilità del gravame, ex art. 524, ultimo comma, cit., non solo quando sia palesemente erroneo in diritto, ma anche quando affermi, sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali. Tale è il caso, in particolare, del motivo di ricorso che attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso dal contenuto reale» (Sez. II, n. 1828 del 21/03/1973, dep. 1974, Rv. 126313), o, comunque, che è inammissibile, perché 8 manifestamente infondato, «il motivo di ricorso per cassazione con cui si propone ancora una volta una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in 10871 del senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente» (Sez. 2, n. 04/07/1975, Rv. 131225).
3.2.6. Nella vigenza del codice di rito del 1988, il tema risulta compiutamente esaminato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., in motivazione. In quella occasione si chiarì che l'attributo "manifesta" evoca la significazione di palese inconsistenza delle censure», e che la "manifesta infondatezza" «si traduce nella proposizione di censure caratterizzate da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il più delle volte contrastata da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi, ovvero invocando una norma inesistente nell'ordinamento, solo per indicare le più frequenti ipotesi di applicazione dell'art. 606, comma 3, secondo periodo. Fino a profilare - sul piano funzionale come costante la pretestuosità del gravame, non importa se conosciuta o no dallo stesso ricorrente».
3.2.7. D'altro canto, la Relazione al Progetto preliminare del vigente codice di rito (n. 171) aveva, in proposito, evocato la nozione di «motivi che, pur essendo esposti in forma specifica, sono nondimeno manifestamente privi di qualsiasi base giuridica, come quando, ad esempio, si pretendesse di disconoscere l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge».
3.2.8. La stessa Corte costituzionale (sentenza n. 186 del 7 - 13 giugno 2000), nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 616 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della Cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha, in buona sostanza, ammesso che la manifesta infondatezza del motivo di ricorso può «essere contrassegnata, sempre sul piano funzionale, da una pretestuosità oggettiva, prescindente dalla deliberata volontà dell'interessato di ritardare la formazione del titolo esecutivo»> (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, cit., in motivazione).
3.2.9. Da queste condivise considerazioni, la giurisprudenza di questa Corte ha già correttamente desunto che il ricorso per cassazione, la cui definizione presupponga la risoluzione di problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile, sicché non preclude la rilevazione della prescrizione del reato maturata nelle more della sua discussione (Sez. 6, n. 35391 dell'11/07/2003, Rv. 226332). 9 3.2.10. Ciò premesso, si è affermato, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che il giudice di legittimità, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, lungi dall'essere chiamato ad una arbitraria delibazione quanto alla infondatezza (mera o manifesta) dei motivi, sia in realtà tenuto a valutare: A) con riferimento ai motivi che deducano inosservanza od erronea applicazione di leggi, se essi risultino caratterizzati da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade nei casi in cui: - si invochi una norma inesistente nell'ordinamento si pretenda di disconoscere l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge;
- si riproponga una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi;
B) con riferimento ai motivi che deducano vizi di motivazione [se consentiti e dotati della specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: in difetto, opererebbe una diversa e tassativa causa d'inammissibilità del ricorso], se essi muovano, sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come accade, ad esempio, nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.
4. Fatte queste premesse, è possibile esaminare i motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti.
5. AR VA deduce: - violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata (poiché la Corte di appello non avrebbe tenuto specificamente conto delle dichiarazioni rese dal dr. HE, che pure avevano costituito il fulcro delle argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della pronuncia assolutoria in primo grado); - violazione del principio del ragionevole dubbio;
- omessa rinnovazione dell'esame del dr. HE;
- errata qualificazione giuridica del reato di cui al capo 1), al più integrante gli estremi del reato di cui all'art. 646 cod. pen., come incidentalmente osservato dal Tribunale;
10 -erroneo calcolo del termine di prescrizione, dovuto ad errata ricostruzione della durata del periodo di sospensione previsto dalla normativa speciale emanata per fronteggiare l'emergenza COVID-19, asseritamente pari a giorni 41, e non 50, con la conseguenza dell'intervenuta estinzione per prescrizione di condotte ulteriori rispetto a quelle già dichiarate estinte per la medesima causa, ovvero di quelle tenute fino al 11/07/2020. In ordine a tutte le predette doglianze, la Corte di appello non avrebbe esaminato le argomentazioni prospettate dalla difesa (ff. 18 ss. del ricorso).
5.1. IA UR deduce, quanto al reato di cui al capo 1, contestato in concorso con la VA: - violazione dell'art. 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 6, § 3, lett. d), Conv. EDU, per mancata od incompleta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (in particolare, in difetto della rinnovazione dell'esame testimoniale del prof. HE); - violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata;
- violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen., nonché travisamento della prova e vizio della motivazione quanto all'individuazione, come artificio o raggiro costitutivo della truffa contestata, dell'alterazione dei codici di trattamento dei programmi gestionali. Le predette censure sono state espressamente formulate non soltanto agli effetti penali, ma anche agli effetti civili 5.1.1. Quanto al reato di cui al capo 2), IA UR deduce: -erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen. (in difetto del possesso del denaro che ne costituirebbe oggetto e del necessario dolo specifico, la condotta della cassiera non sarebbe illecita, o comunque penalmente perseguibile), nonché travisamento della prova e vizio della motivazione (sarebbe credibile la ricostruzione alternativa dei fatti offerta dalla difesa, ed incongruo il rilascio di una ricevuta di somme in ipotesi oggetto di appropriazione indebita;
la Corte di appello non ha considerato, infine, che il prof. HE avrebbe ammesso di aver ricevuto dallo UR le somme de quibus).
5.1.2. IA UR deduce, infine, in riferimento ad entrambi i capi di imputazione, violazione degli artt. 61, comma primo, n. 7 e n. 11 e 62-bis cod. pen., quanto, rispettivamente, alla ritenuta integrazione delle prime due circostanze aggravanti ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
6. I motivi riguardanti il reato di cui al capo 1), ascritto ad entrambi gli imputati in concorso sono fondati.
6.1. La giurisprudenza convenzionale ritiene tradizionalmente che la condanna emessa in grado di appello, in riforma di una pronuncia assolutoria emessa in 11 primo grado, non si pone, in linea astratta, in contrasto della Convenzione EDU (ed in particolare con il disposto dell'art. 6, § 1, Conv. EDU), purché essa, se determinata da una diversa valutazione di attendibilità di dichiarazioni testimoniali ritenute decisive, consegua all'esame diretto dei testimoni da parte del giudice del gravame: la rivisitazione dell'originario verdetto assolutorio non può, infatti, avere luogo correttamente, nel rispetto dei principi del giusto processo, senza una diretta valutazione delle prove fornite dai testimoni dell'accusa (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 07/07/1989, caso IC c. Belgio, §§ 83 ss., che ha ritenuto non equo un processo nel quale, in appello, il ricorrente era stato condannato sulla base di dichiarazioni rese dalla parte civile in primo grado, senza che gli fosse data l'opportunità di esaminarla dinanzi alla Corte chiamata a pronunciarsi sul gravame della Pubblica accusa, osservando che, in tali circostanze, non aver sentito la parte civile accusatrice come testimone viola l'art. 6, § 1; conformi, nel solco di un orientamento ormai consolidato, Corte EDU, Sez. 3, 21/09/2010, caso OS BA c. Spagna;
Corte EDU, Sez. 3, 05/07/2011, caso Dan c. Moldavia, § 33; Corte EDU, Sez. 3, 04/06/2013, caso NU c. Romania, § 39; Corte EDU, Sez. 3, 05/03/2013, caso HI c. Romania;
Corte EDU, Sez. 2, 05/07/2016, caso LA c. Moldavia, § 43). Nei casi in cui la Corte di appello non abbia riassunto innanzi a sé le testimonianze valorizzate al fine di ribaltare il verdetto assolutorio di primo grado, pur essendo possibile farlo, spetta alla Corte Suprema porre rimedio alla situazione, rinviando il caso alla Corte di appello per un nuovo esame delle testimonianze: in caso contrario, l'intervenuta riduzione del diritto di difesa del ricorrente integra una violazione dell'art. 6, § 1 (Corte EDU, caso NU c. Romania cit., §§ 40 s.). L'obbligo convenzionale di rinnovazione sussiste anche nei casi in cui né il ricorrente né il suo difensore ne abbiano fatto richiesta, perché, secondo la Corte EDU, il rilievo della violazione anche di ufficio rientra tra gli obblighi positivi che incombono sugli Stati che aderiscono alla Convenzione [Corte EDU, caso NU c. Romania cit., § 38: «la Corte ribadisce che i tribunali interni hanno l'obbligo di adottare misure positive a tale fine, anche nel caso in cui il ricorrente non ne faccia richiesta»; nel medesimo senso, successivamente, Corte EDU, Sez. 2, 10/11/2020, caso Dan c. Moldavia (n. 2), § 57].
6.1.1. I predetti principi sono stati ribaditi dalla Corte EDU anche nei confronti dell'Italia (Corte EDU, Sez. 1, 22/10/2020, caso ND c. Italia;
Corte EDU, Sez. 1, 29/06/2017, caso RE c. Italia).
6.2. Per adeguare la normativa interna all'interpretazione dell'art. 6 Conv. EDU accolta dalla Corte di AS (che, ai sensi dell'art. 32 Conv. EDU, vincola gli Stati che aderiscono alla Convenzione), la legge n. 103 del 2017 (c.d. "riforma 12 Orlando") ha inserito, all'interno dell'art. 603 cod. proc. pen. (che disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale), un nuovo comma 3-bis, a norma del quale, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».
6.2.1. Prima dell'entrata in vigore della novella, era assolutamente pacifico che il giudice d'appello, per riformare in peius una sentenza assolutoria emessa in primo grado, fosse obbligato - in base all'art. 6, § 1, Conv. EDU, come interpretato dalla giurisprudenza convenzionale alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in tutti i casi nei quali intendesse ritenere attendibile una prova testimoniale decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità ritenuta in primo grado non attendibile (Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Rv. 254623 - 01; Sez. 3, n. 28530 del 26/02/2014, Rv. 260271 - 01; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Rv. 262115 01/14); diversamente, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non era ritenuta necessaria quando, ai fini della riforma dell'originario verdetto assolutorio, la rivalutazione delle prove testimoniali assunte in primo grado non fosse decisiva (Sez. 2, n. 32368 del 17/07/2013, Rv. 255984 01), o comunque non fosse stato necessario rivalutare l'attendibilità di dichiarazioni testimoniali ritenute inattendibili dal Tribunale (Sez. 5, n. 14040 del 22/01/2014, Rv. 260400 - 01; Sez. 3, n. 44006 del 24/09/2015, Rv. 265124-01). I principi affermati dalla Corte EDU non erano ritenuti applicabili anche nei casi in cui il giudice di appello non fosse chiamato a procedere ad una mera rivalutazione delle dichiarazioni del teste, ma dovesse apprezzarle alla luce di ulteriori elementi trascurati dal primo giudice (Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Rv. 264682 - 01; Sez. 4, n. 7597 del 08/11/2013, dep. 2014, Rv. 259127 - 01), né con riguardo alle prove dichiarative cartolari acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. a seguito dell'accertamento della subornazione del testimone, a condizione che non sussistessero elementi ulteriori, indicativi di una successiva modifica della predette condizione del dichiarante (Sez. 2, n. 55068 del 26/09/2017, Rv. 271552-01).
6.2.2. Dopo l'entrata in vigore del nuovo comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che i motivi attinenti alla prova dichiarativa «sono non soltanto quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto (salvo che non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile) è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da 13 pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio"» (Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, Rv. 276987 - 01; conformi, Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Rv. 279146; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425 – 01). - La previsione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non impone, quindi, la rinnovazione di tutte le prove dichiarative, ma soltanto di quelle che, secondo le ragioni specificamente prospettate nell'atto d'impugnazione (Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 276318 02; Sez. 2, n. 5231 del - 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 276050-01; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425 01): - abbiano costituito oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado... - e siano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna". L'appello proposto dal pubblico ministero contro una decisione assolutoria, anche laddove sia incentrato sulla contestazione della valutazione di una prova dichiarativa compiuta dal giudice di primo grado, non comporta, peraltro, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. l'automatico obbligo del giudice d'appello di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, dovendo questi previamente verificare, dopo aver consentito l'instaurazione del contraddittorio tra le parti (non necessariamente in limine litis, ma anche all'esito della discussione): a) l'ammissibilità dei motivi d'appello, secondo i criteri indicati dall'art. 581 cod. proc. pen.; b) la decisività delle prove da riassumere, eventualmente indicate dall'appellante; c) la necessità della loro rinnovazione mirata, nella prospettiva della riforma in senso peggiorativo della decisione assolutoria (Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, Rv. 275997 01). Il giudice dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per ragioni attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non è, quindi, tenuto, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con riguardo a quelle prove che ritenga irrilevanti ai fini della decisione, pur se le stesse siano invece state ritenute rilevanti nella prospettazione della pubblica accusa appellante (Sez. 5, n. 5716 del 08/07/2019, dep. 2020, Rv. 278322 - 01; Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Rv. 281049 02). Come osservato dalla dottrina, conserva validità, e merita di essere accolto per la sua immediata efficacia, il principio affermato (sia pur con riferimento alla normativa previgente) dalle Sezioni unite, secondo le quali il giudice d'appello che 14 intenda procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata: - per omissione;
- per invenzione;
-- per falsificazione, in quanto in questo caso «la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante>> (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786 -01).
6.2.3. Un orientamento giurisprudenziale, in conformità con quanto affermato dalla giurisprudenza convenzionale, ritiene che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ove necessaria, va disposta d'ufficio, anche in difetto di una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte interessata, in considerazione dell'assoluta necessità probatoria implicita nell'impossibilità stabilita ex lege di un ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado se non a seguito di rinnovazione delle prove dichiarative che in quel giudizio avevano determinato, o contribuito a determinare, l'assoluzione dell'imputato; conseguentemente, proprio perché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge, sarebbe rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l'imputato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva (Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661 01; - conforme, Sez. 6, n. 18530 del 13/11/2019, dep. 2020, Rv. 279303 - 01, in un caso nel quale, in appello, le parti avevano concordemente dichiarato di rinunziare alla nuova audizione dei dichiaranti, ma l'imputato, nel successivo ricorso, ne aveva lamentato la mancata riaudizione).
6.2.3.1. Altro orientamento ritiene che non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora le parti abbiano concordemente rinunziato alla rinnovazione dinanzi al giudice di appello (Sez. 5, n. 2493 del 16/12/2019, dep. 2020, Rv. 278294-01).
6.2.3.2. In argomento, peraltro, le Sezioni unite (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 03) hanno affermato che l'omessa rinnovazione della prova acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza 15 dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime c.d. intermedio (ex art. 180 cod. proc. pen.) della sentenza, denunciabile, in sede di legittimità, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: ciò comporta, da un lato, che non sarebbe legittimato a dolersi della predetta nullità il soggetto processuale che, con la sua rinunzia, abbia contribuito a darvi causa, dimostrando altresì di non avere interesse all'osservanza della disposizione violata (cfr. art. 182, comma 1, cod. Proc. Pen.), dall'altro, che, nei predetti casi, il vizio non sarebbe rilevabile di ufficio in Cassazione.
6.2.3.3. Questo principio di diritto, riguardante aspetti processuali strettamente connessi alla questione controversa sottoposta all'esame delle Sezioni Unite e risolta dalla sentenza Pavan, esplica, a parere del collegio, la sopravvenuta efficacia vincolante di cui all'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. per le Sezioni semplici.
6.3. Per altro verso, questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01) è tradizionalmente orientata nel senso che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado (sia condannando l'imputato assolto, sia assolvendo l'imputato condannato) ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. Pertanto, a prescindere dalla rinnovazione o meno delle prove dichiarative, in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado sussiste in ogni caso un obbligo di motivazione per così dire "rafforzata"; la necessità di una motivazione "rafforzata" s'impone, peraltro, unicamente nei casi in cui la riforma in appello del verdetto pronunciato dal Tribunale fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite, non anche quando essa sia legittimata da una diversa e corretta valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità della valutazione del primo giudice.
6.4. Ciò premesso, osserva il collegio che, nel caso in esame, l'intervenuta riforma in appello del verdetto assolutorio pronunciato dal Tribunale in ordine al reato di cui al capol) ascritto agli imputati in concorso fonda su una mutata (ma soltanto parziale, e per tale ragione illegittima) valutazione delle prove acquisite.
6.4.1 Il Tribunale aveva essenzialmente valorizzato, a fondamento del conclusivo verdetto assolutorio (f. 21 ss. della sentenza di primo grado), il rilievo che il prof. HE, a partire dal novembre 2010, aveva autorizzato la dott. VA ad incassare direttamente i compensi per le proprie prestazioni 16 professionali (che l'Hotel Palace non era amministrativamente autorizzato ad effettuare): ciò emergeva da una dichiarazione sottoscritta dallo HE in data 08/07/2014, ed era stato confermato da quest'ultimo nel corso dell'espletato esame dibattimentale. Muovendo da tale premessa fattuale, il Tribunale aveva conclusivamente osservato (f. 3 della sentenza di primo grado) che "il denaro incassato dalla dott.ssa VA, in forza dell'autorizzazione all'incasso diretto, non aveva un vincolo di destinazione originario, in quanto provento dell'attività di medico estetico che la dott.ssa VA era stata incaricata ed autorizzata ad effettuare all'interno del Palace e che la dott.sa VA - ammettendo che l'Hotel Palace avesse diritto ad una percentuale del corrispettivo incassato - aveva solo l'obbligo civilistico di riversare all'Hotel Palace la quota di sua spettanza. Ne consegue che, non riversando all'Hotel Palace la quota di spettanza di quest'ultimo, stabilita in percentuale rispetto a quanto incassato direttamente dal cliente, la dott.ssa VA e IA UR, in quanto concorrente nel fatto non hanno - - commesso il reato di appropriazione indebita, per mancanza di altruità della cosa oggetto di appropriazione. Il fatto di avere trattenuto le somme incassate in violazione degli accordi contrattuali può integrare pertanto al più un illecito civilistico, ma non il reato di cui all'art. 646 cod. pen.", né quello di truffa aggravata (posto che i raggiri ed artifici eventualmente enucleabili non erano risultati strumentali all'appropriazione del denaro, ma unicamente ad occultare l'incasso alla contabilità dell'Hotel (f. 28 della sentenza di primo grado).
6.4.2. La Corte di appello (ff. 10 - 13 della sentenza impugnata) non ha in alcun modo considerato quanto risultante dai predetti elementi di prova, né esaminato e confutato le conclusioni che il Tribunale aveva ritenuto di trarne, ma si è limitata a valorizzare l'illegittimità della percezione da parte degli imputati delle somme di denaro de quibus (che, peraltro, il Tribunale non aveva negato, ma qualificato sulla base degli accordi intervenuti inter partes che riteneva essere risultati accertati come avente natura meramente civilistica) ed i raggiri - ed artifizi in realtà posti in essere, secondo il Tribunale, non per propiziare la percezione delle predette somme di denaro, bensì per occultare l'incasso alla contabilità dell'Hotel, senza nulla osservare anche in ordine a tale ultimo profilo.
6.4.3. Per tali ragioni, in difetto della necessaria motivazione rafforzata, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio.
6.4.3.1. Non essendo state tenute in alcuna considerazione le dichiarazioni rese nel corso dell'esame dibattimentale dal prof. HE (che la Corte di appello non ha considerato - diversamente dal Tribunale - inattendibili, non avendole tout court considerate), non assumono rilievo, allo stato, le questioni inerenti alla mancata rinnovazione del predetto esame: esse potranno rilevare soltanto nel 17 caso in cui, in sede di rinvio, la Corte di appello intenda formulare, rispetto ad esse, un giudizio di inattendibilità, in difformità rispetto a quello di attendibilità formulato dal Tribunale.
6.5. Tenuto conto della data di commissione dei reati di cui al capo 1) in ordine ai quali attualmente si procede, e nonostante le intervenute sospensioni [quantificate in sentenza in giorni 201: deve, peraltro, tenersi conto, ai fini del computo delle intervenute sospensioni-COVID, ammontanti secondo la Corte di appello a giorni 50, secondo la difesa degli imputati a giorni 41, che, con sentenza n. 140 del 2021, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020], in riferimento ai predetti reati risultano decorsi i termini di prescrizione. Si pone conseguentemente il problema della necessità o meno di dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione e, conseguentemente, dell'individuazione del giudice di rinvio.
6.5.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, NT, Rv. 244273) hanno esaminato il problema dell'ambito del sindacato, in sede di legittimità, sui vizi della motivazione, in presenza di cause di estinzione del reato, del quale avevano già avuto modo di occuparsi in passato (avevano, infatti, già affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'inevitabile rinvio della causa al giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento risulterebbe comunque incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato: Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino ed altri, Rv. 192471). In linea con l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza intervenuta successivamente sulla questione, il principio è stato ribadito (sostanzialmente nei medesimi termini, come è confermato dalle quasi speculari massime estratte dalle due citate decisioni delle Sezioni Unite) anche dalla sentenza NT, a parere della quale la Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta cause di estinzione del reato, ed 18 alla conseguente declaratoria;
ad analoghe conclusioni deve giungersi anche in presenza di mere cause di nullità di ordine generale, assolute ed insanabili, identica essendo la ratio, fondata sull'incompatibilità del rinvio per nuovo giudizio di merito con li principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. A conclusioni diverse dovrebbe giungersi, peraltro, nel caso in cui l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.
6.5.2. A conclusioni diverse deve, tuttavia, giungersi anche quando il giudice, nonostante la rilevabilità di una causa di estinzione del reato, debba contestualmente pronunciarsi in ordine alla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile. In proposito, la sentenza NT è stata così massimata: all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.». In motivazione, la Sezioni Unite hanno dichiarato di condividere l'orientamento (in precedenza conformemente espresso da Sez. 6, n. 1748 del 10/11/2005, dep. 2006, Bisci, n.m.; Sez. 4, n. 14863 del 03/02/2004, Micucci, Rv. 228597; Sez. 4, n. 33309 del 08/07/2008, Rizzato, Rv. 241962) a parere del quale «la valutazione approfondita a fini civilistici, che porti all'accertamento della evidenza della mancanza di responsabilità penale con una formula assolutoria ampia, possa incidere sulla decisione penale, pur in presenza di una causa estintiva, sebbene non risulti ab initio evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc.»; di conseguenza, «una eventuale assoluzione in luogo del proscioglimento per causa estintiva può avere luogo solo se l'esame ai fini civilistici porti ad affermare la applicabilità della relativa ampia formula assolutoria, e quindi senza pregiudizio per il principio di economia processuale, ma qualora non emerga che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., non potrà addivenirsi ad una pronuncia assolutoria. Pertanto, fuori dal caso in cui non opera il principio di economia processuale, dovendosi comunque valutare la responsabilità ex professo ai fini civilistici, l'unico modo per ottenere un esame più ୮ approfondito, in mancanza della evidenza che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., consisterà nel rinunciare alla causa estintiva». 19 Le Sezioni Unite hanno evidenziato che «non sussiste alcuna ragione per la quale, in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato: e ciò, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, posto che alcun ostacolo procedurale, né le esigenze di economia processuale (che, come più volte detto, costituiscono, con riferimento al principio della ragionevole durata del processo, la ratio ed il fondamento della disposizione di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.), possono impedire la piena attuazione del principio del favor rei con l'applicazione della regola probatoria di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito. In proposito giova evidenziare che, per quanto concerne specificamente la vicenda oggetto della sentenza Bisci sopra richiamata, appare riscontrabile una mancanza di omogeneità tra le statuizioni, penali e civili, adottate dalla Corte d'Appello con la decisione oggetto del ricorso: da un lato, la declaratoria di prescrizione sul versante penale, pronunciata sul rilievo di un compendio probatorio ambivalente (in ordine all'elemento psicologico del reato) che in quanto così valutato all'esito - di un completo ed approfondito esame delle prove, effettuato ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. senza i limiti imposti dal principio dell'economia processuale, come rilevato dalla stessa Corte territoriale - avrebbe dovuto comportare l'assoluzione nel merito, dovendo, in tal caso, trovare applicazione la regola probatoria di cui all'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.; dall'altro lato, la revoca delle statuizioni civili pronunciate dal primo giudice (il quale aveva condannato gli imputati), che avrebbe dovuto trovare il suo logico presupposto nella mancanza di responsabilità e, quindi, in una sentenza assolutoria>>. Hanno, pertanto, ritenuto che, pur in presenza di amnistia o prescrizione del reato, la valutazione approfondita a fini civilistici, che porti all'accertamento della mancanza di responsabilità penale civile può esplicare i suoi effetti anche sulla decisione penale, con la conseguenza che, in tal caso, potrà essere pronunciata la formula assolutoria nel merito, ed hanno conclusivamente enunciato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il seguente principio di diritto: allorquando, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova». Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che, fuori dal caso in cui non opera il principio di economia processuale di cui all'art. 129 cod. proc. pen. dovendo essere valutata la responsabilità ex professo ai fini civilistici -, l'unico modo per ottenere un esame più approfondito, in mancanza della evidenza che il fatto non 20 sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., consisterà, nel rinunciare alla causa estintiva. Hanno, infine, chiarito che «la naturale conseguenza di tutte le considerazioni dianzi svolte, e dei principi sopra enunciati, è che analoga soluzione deve essere evidentemente adottata anche qualora, pur in assenza della parte civile, ad un'assoluzione pronunciata in primo grado ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., impugnata dal P.M., sopravvenga una causa estintiva del reato ed il giudice di secondo grado ritenga infondato detto appello: ed invero, anche in tal caso, l'approfondimento della valutazione delle emergenze processuali reso necessario dall'impugnazione proposta dal P.M., risultata inidonea a mutare le connotazioni di ambivalenza riconosciute dal primo giudice alle prove raccolte - impone la conferma della pronuncia assolutoria in applicazione della regola probatoria, ispirata al favor rei, di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito». Queste considerazioni hanno legittimato l'affermazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., di un ulteriore principio di diritto: qualora ad una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'articolo 530, comma 2, cod. proc. pen., appellata dal P.M., sopravvenga una causa estintiva del reato ed il giudice di appello ritenga infondato nel merito l'appello del P.M., deve essere confermata la sentenza di assoluzione».
6.5.3. Per chiarire la portata delle innanzi riepilogate affermazioni di principio delle Sezioni Unite, basta por mente al conclusivo decisum della sentenza NT. Il Tribunale aveva assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato da uno dei fatti di appropriazione indebita ("limitatamente alla somma di lire 50 milioni") contestatigli, e lo aveva contestualmente dichiarato colpevole per la residua imputazione concernente altro episodio di appropriazione indebita 7 - condannandolo alla pena ritenuta di giustizia ed a risarcire il danno alle costituite parti civili, da liquidarsi in sede civile. La Corte d'Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili. La sentenza NT delle Sezioni Unite ha ritenuto che, in ordine al reato dal quale l'imputato era stato assolto in primo grado con la formula "perché il fatto non costituisce reato", pur a fronte dell'impugnazione del P.M. e dopo la disamina del quadro probatorio da parte del giudice del gravame, resa indispensabile dall'intervenuta prescrizione e dalla presenza della parte civile (ex art. 578 cod. proc. pen.), nonché dallo stesso appello incidentale del P.M., la situazione era rimasta immutata e, pertanto, la Corte di appello aveva errato nel riformare, agli 21 effetti penali, la decisione assolutoria del Tribunale, dichiarando l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato.
6.5.4. Nessuna contraria indicazione può trarsi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087, massimata come segue: nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen.». Detta decisione riguardava, infatti, un caso nel quale l'imputato aveva proposto ricorso ai soli effetti civili (avendo, con un unico motivo, dedotto la violazione degli artt. 578 e 125, comma 3, cod. proc. pen., ed impugnato la sentenza della Corte di appello «nei capi e nei punti in cui è stata affermata, sia pure a fini risarcitori, la responsabilità dell'imputato per i fatti di reato contestati»: così la sentenza Sciortino a 2), ed ha esaminato la questione (non esaminata dalla sentenza NT) relativa all'individuazione del giudice di rinvio in caso di vizi di motivazione sulla responsabilità civile in presenza di una declaratoria di estinzione del reato» (così inequivocabilmente la sentenza Sciortino a f. 7).
6.5.5. Il principio enunciato dalla sentenza NT ё stato successivamente ribadito, più o meno nei medesimi termini, dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in proposito: secondo Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Rv. 256625, «nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili»: la decisione riguardava un caso nel quale, essendo stato il ricorso presentato ai soli effetti penali, si è condivisibilmente ritenuto che trovasse applicazione la regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Sez. 6, n. 5888 del 21/01/2014, Rv. 258999, in motivazione (f. 4), ha ribadito che, in presenza dell'azione civile, ove il reato risulti estinto per prescrizione non trova applicazione la regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.: la decisione riguardava un caso nel quale si è ritenuto che il ricorso fosse stato presentato ai soli effetti civili, e, pertanto, a seguito del disposto annullamento è stato disposto il rinvio dianzi al giudice civile, in dichiarata adesione alla sentenza Sciortino, che, appunto, come appena premesso, riguardava un caso nel quale, diversamente da quello esaminato, l'imputato aveva proposto ricorso ai soli effetti civili;
22 - Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014, Rv. 260586, ha ribadito i principi affermarti dalla sentenza NT, in relazione ad un caso nel quale il ricorso era stato presentato ai soli effetti penali;
- Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Rv. 270322, in motivazione, dà atto del fatto che, correttamente, in appello vi era stata, nonostante l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto all'imputato, una valutazione a "cognizione piena", e non, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sommaria, in ordine ai motivi di gravame, poiché era stata contestualmente valutata la configurabilità della responsabilità dell'imputato agli effetti civili;
- Sez. 4, n. 20568 del 11/04/2018, Rv. 273259, ha affermato che «all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo il caso in cui il giudice, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, sia chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, senza limitarsi al criterio di economia processuale ex art. 129 cod. proc. pen.» la decisione riguardava un caso nel quale erano state le parti civili a ricorrere, erroneamente dolendosi del fatto che la Corte di appello non si fosse limitata ad escludere prima facie il ricorrere delle condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen., e dichiarare conseguentemente l'estinzione del reato per prescrizione, ma avesse valutato i motivi di gravame dell'imputato a "cognizione piena", assolvendolo per ragioni di merito, in quanto tale più ampio sindacato era doveroso in considerazione della necessità di valutare contestualmente le medesime doglianze dell'imputato ai fini della configurabilità della sua responsabilità agli effetti civili;
-Sez. 2, n. 53354 del 21/11/2018, Rv. 274497, ha ribadito il principio affermato dalla sentenza NT, ma in riferimento ad un caso nel quale, avendo nelle more del giudizio le parti civili revocato la costituzione, correttamente era stata applicata la regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
6.5.5.1. Non appare decisiva, in senso contrario, Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Rv. 267844, l'unica tra le tante abitualmente segnalate come difformi autenticamente contraria, che, peraltro, dichiara in motivazione di - volersi conformare al dictum della sentenza NT, considerandone e riportandone, tuttavia, soltanto le argomentazioni iniziali, non anche quelle effettivamente riguardanti il caso in cui il giudice si trovi contestualmente a decidere in ordine allo stesso reato agli effetti penali e civili, ed il reato sia estinto per prescrizione. 23 6.5.6. I principi di diritto affermati dalla sentenza NT sono stati più recentemente ribaditi da Sez. 2, n. 8935 del 21/01/2020, Pulcrano, Rv. 278588 - 01 (così massimata: «Nel giudizio di cassazione, qualora risulti che la sentenza di appello ha illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte non può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., poiché il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena", sia agli effetti penali che a quelli civili, con conseguente trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio») e da Sez. 5, n. 46780 del 20/09/2021, Nobile, Rv. 282380 01 (così massimata: «Nel giudizio di cassazione, qualora risulti che la sentenza di appello ha illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte non può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., poiché il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena", sia agli effetti penali che a quelli civili, con conseguente trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio»). -6.5.7. Una decisione (Sez. 5, n. 43690 del 10/09/2021, Singh, Rv. 282288 01, così massimata: «In tema di giudizio di cassazione, qualora la sentenza di appello abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte, ove abbia escluso la possibilità di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per mancata allegazione, da parte dell'imputato, di un concreto ed attuale interesse ad ottenere il proscioglimento nel merito, può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione e rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dall'attrazione dell'azione civile nel procedimento penale»), ha dichiarato, in motivazione (f. 3), di non condividere quanto affermato dalla sentenza Pulcrano.
6.5.7.1. In ordine a tale manifestata mancata condivisione occorre, peraltro, osservare che: 24 da un lato, la sentenza Pulcrano si limita a richiamare pedissequamente quanto affermato dalla sentenza NT delle Sezioni unite (riportandone ampi brani tra virgolette), senza aggiungervi alcuna considerazione, di tal che un eventuale orientamento dissenziente esprimerebbe, in realtà, mancata condivisione di un principio di diritto affermato ex art. 173, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. dalla sentenza NT delle Sezioni unite in relazione ad una questione controversa devoluta al proprio esame, ed incontrerebbe quindi i vincoli derivanti dal nuovo art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., in ordine ai quali si rinvia a quanto premesso sub §§ 2 ss.; - dall'altro, non è dato in realtà individuare in cosa si concretizzi la dichiarata non condivisione dei principi (in realtà soltanto ribaditi dalla sentenza Pulcrano, ma) affermati dalla sentenza delle Sezioni unite NT, atteso che la sentenza Singh si limita, in riferimento ad una fattispecie peculiare, a prendere atto, in applicazione del principio generale affermato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che, in accertata carenza d'interesse dell'imputato all'assoluzione con formula piena agli effetti penali, è possibile, ove sia maturato il termine di prescrizione, pronunziare l'estinzione del reato agli effetti penali e procedere al giudizio di rinvio unicamente agli effetti civili, questa volta necessariamente dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d'appello ex art. 622 cod. proc. pen. Principio, questo, assolutamente compatibile con quello affermato dalla sentenza NT (e soltanto ribadito dalla sentenza Pulcrano).
6.5.8. A parere del collegio, i principi di diritto affermati dalla sentenza NT vanno condivisi e ribaditi.
6.5.8.1. Deve, in primo luogo, evidenziarsi che essi sono stati di recente ulteriormente ribaditi dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01, in motivazione, § 10.2). La sentenza Cremonini, pur pronunciata su ricorso della parte civile, e quindi in relazione ad una fattispecie nella quale si procedeva ai soli effetti civili, ha dato atto del fatto che la sentenza NT, nel chiarire il rapporto tra il principio di economia processuale e la tutela dell'innocenza dell'imputato, esclude che la disciplina dell'art. 622 cod. proc. pen. si possa risolvere in un pregiudizio per l'imputato, osservando che «la linea argomentativa della sentenza NT si sviluppa sul duplice piano della economia processuale e del diritto alla prova dell'imputato; diritto che, in ipotesi di prescrizione, trova il giusto bilanciamento appunto nella rinuncia alla causa estintiva (rinuncia, da ritenersi anch'essa vero e proprio "diritto", come precisato nella sentenza NT). La decisione, dopo aver ribadito il principio che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere 25 immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (già, in questo senso, Sez. U, n. 1021/02 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511), opera il bilanciamento tra le diverse esigenze processuali in ragione della presenza della parte civile e dell'accertamento che questa presenza comporta nel processo penale». In quest'ultimo caso, l'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., a norma del quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, l'assoluzione nel merito prevale solo nel caso in cui risulti evidente l'innocenza dell'imputato, deve coordinarsi con la presenza della parte civile e con pronuncia di una condanna in primo grado. Il giudice dell'appello, infatti, nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado, è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., sull'azione civile: deve quindi necessariamente compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato, quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi». Sulla base di queste premesse, la sentenza Cremonini ha concluso che, pur in presenza di un'amnistia o della prescrizione del reato, «la valutazione approfondita a fini civilistici, che porti all'esclusione della responsabilità penale anche per l'insufficienza della valutazione del compendio probatorio, esplica i suoi effetti sulla decisione penale, con la conseguenza che deve essere pronunciata in tal caso la formula assolutoria ed il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova».
6.5.8.2. A ritenere il contrario, il vulnus arrecato all'interesse (se non insussistente, in presenza di un'impugnazione espressamente riguardante i soli effetti civili) dell'imputato all'assoluzione con formula piena dal reato ascrittogli, nel caso in cui si legittimi l'immediata declaratoria di estinzione del reato, ed il giudice civile del rinvio, investito dell'accertamento della responsabilità ai soli effetti civili, emani, a cognizione piena, una conclusiva pronunzia liberatoria, rigettando la domanda della parte civile, sarebbe evidente, ingiustificato ed irreversibile, sol che si consideri che tale ultimo verdetto (che in ipotesi neghi persino la sussistenza del fatto contestato), ed il contrasto di giudicati che ne conseguirebbe, non potrebbe legittimare una successiva istanza di revisione dell'imputato, in difetto dello status di "condannato" (cfr., in argomento, Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627 - 01, in motivazione, §§ 19 ss.). E non appare senza rilievo, ai fini de quibus, il fatto che la predetta sentenza Milanesi delle Sezioni unite abbia ritenuto ammissibile (anche agli effetti penali) la revisione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione (o per amnistia) che, decidendo, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., anche 26 sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno (od alle restituzioni) in favore della parte civile, riconoscendo, pertanto, persino in sede di impugnazione straordinaria, l'esistenza dell'interesse dell'imputato all'assoluzione con formula piena anche in un caso nel quale il suo status di "condannato", che legittima l'impugnazione straordinaria, riguardi soltanto gli effetti civili, in presenza della contestuale declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
6.5.8.3. Come osservato da Sez. 5, n. 46780 del 20/09/2021, Nobile, Rv. 282380 01, in motivazione, queste conclusioni non sono contrastate dalla sentenza n. 182 del 30/07/2021 della Corte costituzionale, «per l'assorbente ragione che, indipendentemente da un'approfondita valutazione degli esiti ricostruttivi di quest'ultima decisione e del significato extraprocessuale che si è ritenuto di assegnare al principio di presunzione di innocenza, alla stregua della giurisprudenza della Corte di AS (v., di recente, sulla scia di Corte europea dei diritti dell'uomo 12/07/2013, Allen c. Regno unito, le successive sentenze 20/10/2020, NI c. San Marino e 10/10/2020, OU c. Grecia), resta il fatto che siffatte garanzie sono destinate a realizzare un favor per l'imputato, che, invece, per effetto dell'eventuale rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., rischia di subire un pregiudizio, non potendo contare sulla possibilità di un proscioglimento pieno anche agli effetti penali, laddove le sue censure venissero accolte». Fuori dai casi in cui sia lo stesso imputato, nel suo ricorso per cassazione, a limitare espressamente l'oggetto dell'impugnazione alle sole statuizioni civili (come accaduto, anche secondo la sentenza Nobile, nel caso esaminato dalla sentenza Sciortino delle Sezioni unite), il maturare del termine di prescrizione del reato pone l'imputato contestualmente convenuto in giudizio, per il medesimo titolo, dalla parte civile, che non abbia rinunciato ad avvalersi della conseguente causa di estinzione del reato, di fronte alla seguente alternativa davanti al giudice penale del rinvio: a) se la sua impugnazione, diretta contro l'affermazione di responsabilità, avrà successo, potrà ottenere il proscioglimento pieno;
b) in caso contrario, potrà beneficiare della prescrizione e vedere circoscritta la condanna agli effetti civili. Come condivisibilmente affermato dalla sentenza Nobile, «un esito siffatto - sempre maggiormente rispondente, nonostante l'incertezza dell'epilogo decisorio nel giudizio del rinvio, all'interesse dell'imputato, rispetto al rinvio dinanzi al giudice civile, il quale certamente non potrà prosciogliere l'imputato - non richiede giudice penale, proprio perché quest'ultimo emerge dal contenuto obiettivamente f alcuna esplicitazione dell'interesse a conseguire l'esito più favorevole dinanzi al 27 -più vantaggioso - in ogni caso delle pronunce conseguibili, sia in caso di successo che in caso di insuccesso dell'impugnazione, rispetto a quelle che potrebbe emettere il giudice civile. Ne discende che il rinvio dinanzi a quest'ultimo può conseguire soltanto ad una univoca scelta processuale dell'imputato stesso».
6.5.8.4. Trattasi di conclusioni ancor più cogenti all'indomani dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».
6.6. Riepilogando in sintesi le conclusioni cui il collegio ritiene di dover pervenire, deve affermarsi, in continuità con il dictum della sentenza NT delle Sezioni unite, che, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in presenza di vizi della motivazione, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità imposta dall'art. 129 cod. proc. pen. soltanto quando, in sede di appello (od anche, per evidente identità di ratio, in sede di legittimità), pur essendo sopravvenuta una causa estintiva del reato, la presenza della parte civile imponga di valutare "a cognizione piena", e quindi senza i limiti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (disposizione ispirata ad una ratio di economia processuale che non può trovare applicazione quando si proceda contestualmente agli effetti penali e civili), il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili.
6.6.1. Nel caso di specie, in presenza della carenza della necessaria motivazione rafforzata, e procedendosi contestualmente anche agli effetti civili, non è possibile immediatamente dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto agli imputati, limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., dovendo le doglianze degli imputati, formulate in riferimento all'affermazione di responsabilità sia agli effetti penali che civili (di qui, l'impossibilità di argomentare la carenza di interesse di entrambi alla prosecuzione del giudizio anche agli effetti penali) essere esaminate, in sede di rinvio, "a cognizione piena", anche agli effetti penali, e quindi, necessariamente, dal giudice penale.
6.6.2. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello (penale) di Trento.
6.6.3. La statuizione che precede assorbe le doglianze dello UR inerenti, rispettivamente, alla ritenuta integrazione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, comma primo, n. 7 e n. 11 cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche anche con riguardo ai reati di cui al capo 1). 28 7. I motivi riguardanti il reato di cui al capo 2), ascritto al solo IA UR, sono, nel complesso, infondati: ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato limitatamente alla predetta imputazione perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
7.1. I motivi riguardanti l'asserita insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo 2) ascritto all'imputato UR sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. La Corte di appello (ff. 16 ss. della sentenza impugnata), richiamando le argomentazioni del Tribunale (ff. 37 ss. della sentenza di primo grado), avvalorate dalle acquisite risultanze documentali e testimoniali (in particolare, da un colloquio intercorso tra l'imputato ed il prof. HE, il cui audio risulta allegato agli atti con relativa trascrizione scritta, incensurabilmente interpretato, in difetto di documentati travisamenti, e dal quale si evince con immediata evidenza la responsabilità dello UR in ordine al reato ascrittogli come riqualificato, poiché la circostanza che l'imputato consegnasse, in tutto od in parte, le somme delle quali si appropriava mensilmente a chicchessia, non fa venir meno il reato commesso in danno della p.o., che è soggetto immateriale diverso, ovvero la - Hotel Palace Gestione s.r.l.), motivatamente ritenute attendibili, e corrette in diritto, e per tali ragioni condivise, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, ha conclusivamente affermato la responsabilità penale dell'imputato, «avendo egli, a prescindere dagli elementi cognitivi emergenti dalla conversazione, comunque commesso il delitto di appropriazione indebita, considerato il mancato ritorno del denaro prelevato a beneficio dell'Hotel Palace Gestione s.r.l. e la mancata prova dell'intento dello UR di impiegare il denaro nuovamente in favore della predetta società»>, ed emergendo dal predetto colloquio che lo stesso imputato richiama a propria discutibile difesa anche a prescindere dal proprio contributo concorsuale in ipotesi atipico che egli aveva trattenuto per sé parte delle somme delle quali mensilmente si appropriava;
né è risultato provato «che quella parte data a HE sia andata in qualche modo nuovamente a beneficio dell'Hotel Palace gestione s.r.l., né che con il denaro fossero stati saldati debiti della predetta società nei confronti di HE o delle sue società, né tanto meno che EN HE, ancorché presidente del consiglio di amministrazione, fosse legittimato ad ottenere i soldi ricevuti a proprio beneficio. Infine non è stato nemmeno provato che EN HE abbia mai detto allo UR di prelevare il denaro per il fine dichiarato dallo UR, ovvero per il saldo di spese extracontabili dell'Hotel Palace Gestione s.r.l., 29 per cui lo UR non può nemmeno sostenere di avere agito in tale convinzione. In definitiva, l'unica cosa che pare potersi ritenere dimostrata in base alla conversazione registrata è che i soldi siano stati presi dallo UR e che gli stessi siano andati a costituire un ingiusto profitto allo UR e/o a RI HE (cosa che è sufficiente per la sussistenza del reato ex art. 646 c.p., il quale, infatti, prevede che l'appropriazione debba avvenire per procurare a sé e [rectius, o] ad altri un ingiusto profitto), ma non a beneficio del legittimo proprietario Hotel Palace gestione s.r.l.» (così la Corte di appello a ff. 16 s. della sentenza impugnata). Incontestata essendo la materialità del reato (ovvero «che lo UR abbia ricevuto mensilmente, da marzo 2010 a novembre 2012, dalla Cassardo la busta contenente l'importo di euro 10.000»), la Corte di appello ha anche ribadito, sulla scia di quanto già posto in risalto dal Tribunale, che lo UR aveva il possesso del denaro altrui di cui si è appropriato, essendo amministratore delegato della società Hotel Palace Gestione s.r.l., ed avendo facoltà di disporre autonomamente di quelle somme purché in nome e per conto/nell'interesse della predetta società, senza quindi potersene appropriare (f. 19 della sentenza impugnata), ed era senz'altro animato dal necessario dolo (f. 20 della sentenza impugnata), avendo al più agito (come già efficacemente evidenziato dal Tribunale a f. 41 della sentenza di primo grado) d'intesa con EN HE, ma certamente non su autorizzazione della società proprietaria o dei suoi organi statutari.
7.2. Il motivo riguardante la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen. è manifestamente infondato. In giurisprudenza si è ritenuto che, per la configurazione della circostanza aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera, non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l'agente si sia avvalso della esistenza di tale relazione, nel senso che la esistenza del rapporto di prestazione d'opera gli abbia dato l'occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone la esecuzione;
la predetta circostanza aggravante è stata, conseguentemente, configurata in relazione ad una fattispecie in tema di appropriazione indebita nella quale l'imputato, abusando della sua qualità di amministratore (di una s.a.s.) si era appropriato di una ingente somma di denaro, occultandone le tracce con false appostazioni contabili (Sez. 5, n. 10460 del 24/06/1999, Rv. 214465 – 01).- Si è successivamente, e più in generale, osservato che l'abuso di relazioni di prestazioni d'opera, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen., è sempre configurabile in presenza di rapporti giuridici, anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo e quindi, a maggior ragione, nel caso di specie - comportino un vero e proprio obbligo, e non una mera facoltà, di "facere" (Sez. 2, n. 25912 del 02/03/2018, Rv. 272806 – 01). 30 7.2.1. Deve, per correttezza, precisarsi che, come già chiarito da questa Corte (Sez. 2, n. 50087 del 14/11/2013, Rv. 257646 - 01; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Rv. 254312-01), integrerebbe comunque il delitto di appropriazione indebita aggravato dall'abuso delle relazioni di ufficio ex art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., la condotta dell'amministratore di una società che si appropri di denaro della società stessa distraendolo dallo scopo cui è destinato.
7.3. Il motivo riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche è, a sua volta, privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativo di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, incensurabilmente valorizzando la insistita reiterazione delle condotte criminose, in difetto di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, tal non essendo apparsa la confessione resa, in quanto necessitata dalle già acquisite risultanze probatorie.
7.4. Il motivo riguardante la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen. è infondato.
7.4.1. L'imputato risponde di 33 condotte di indebita appropriazione di somme di denaro, di importo pari ad euro 10.000 al mese, per un totale di euro 330.000, poste in essere all'evidenza in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
7.4.2. Un orientamento di questa Corte ritiene che, ai fini della configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen. al reato continuato, la valutazione del danno di rilevante gravità deve essere operata non con riguardo al danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato, in quanto la considerazione unitaria del reato continuato è limitata ai soli effetti espressamente previsti dalla legge, mentre, ad ogni altro fine, la valutazione cumulativa può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo.
7.4.2.1. Il collegio è consapevole dell'esistenza di un diverso orientamento, secondo il quale, in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni (Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, Rv. 281866 -01).
7.4.2.2. Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 3286 del 27/1/2008, dep. 2009, Chiodi, in motivazione), chiamate a decidere "se, nel caso di reato continuato, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. e delle attenuanti di cui all'art. 62, nn. 4 e 6, cod. pen., debba tenersi conto del 31 danno complessivo ovvero di quello cagionato da ogni singolo reato", premesso che «il reato continuato si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo», hanno affermato il seguente principio di diritto: «i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti». Hanno, conseguentemente, ritenuto che, «rispetto all'aggravante della rilevanza economica del pregiudizio patrimoniale (art. 61, n. 7, cod. pen.) ed alle attenuanti della speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) e dell'intervenuto risarcimento (art. 62, n. 6, cod. pen.), l'entità del danno e l'efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione. Ciò incide, ad evidenza: sulla individuazione del reato più grave;
sulla determinazione della pena-base, nel caso in cui la sussistenza della circostanza riguardi la violazione ritenuta più grave;
sulla determinazione del "quantum" dei rispettivi aumenti di pena, in caso di circostanza inerente ad uno ovvero a più tra gli altri reati posti in continuazione».
7.4.2.3. Il principio di diritto, emesso in relazione alla questione controversa devoluta all'esame delle Sezioni unite, esplica senza alcun dubbio per le Sezioni semplici la sopravvenuta efficacia vincolante di cui all'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen.
7.4.3. La risoluzione del contrasto non assume, peraltro, rilievo nel caso di specie, avendo la Corte di appello con statuizione favorable non impugnata ritenuto configurabile la circostanza aggravante in esame in relazione (non all'ammontare dell'intera somma sottratta con le appropriazioni indebite continuate accertate, ammontante globalmente a circa 330.000 euro, bensì) all'ammontare della somma sottratta mensilmente, pari ad euro diecimila, osservando che, «anche se si volesse decurtare l'importo di volta in volta sottratto (euro 10.000) delle varie imposizioni fiscali citate dall'appellante, il danno patrimoniale cagionato, valutato secondo il criterio oggettivo, rimane pur sempre di rilevante gravità, essendo il medesimo quantificabile in svariate migliaia di euro», a nulla rilevando, di conseguenza, i profili di valutazione di natura soggettiva inerenti alla consistenza del patrimonio della persona offesa.
7.4.4. Questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico- 32 finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità; in applicazione del principio, ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante de qua, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato, con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, (Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Rv. 264543), ovvero con riferimento ad un danno indicato nel capo di imputazione per il reato di truffa nell'importo di euro 71.000 (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Rv. 268446 01).- 7.4.5. Correttamente conformandosi al predetto orientamento, la Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, e quindi incensurabile in questa sede, ha ritenuto che l'entità oggettiva del danno cagionato alla p.o., pari ad euro diecimila per ciascuna condotta appropriativa, sia tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità.
7.4.6. Peraltro, alla luce di quanto premesso nei §§ 3. ss., in presenza di orientamenti giurisprudenziali sul predetto punto della decisione non immediatamente riferibili - per ammontare della somma sottratta - alla fattispecie in esame, il motivo risulta meramente, e non manifestamente, infondato. Ciò comporta la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la decisione impugnata ma prima della presente decisione (quanto meno tra il 22/10/2019 ed il maggio 2020, oltre 151 giorni di sospensione, con conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di UR IA limitatamente al reato di cui al capo 2) perché il reato è estinto per prescrizione;
conferma le statuizioni civili. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di VA AR e UR IA limitatamente al reato di cui al capo 1) con rinvio alla Corte d'appello di Trento per nuovo giudizio. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Doshenico Gallo Sergio Beltrani Jones Galle решё DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 MAR. 2022 IL CANCELLIERE Claudia Pianely T P O 33