Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2021, n. 8327
CASS
Sentenza 24 novembre 2021

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Nel giudizio di cassazione, in presenza di vizi della motivazione della sentenza di appello e qualora si proceda contestualmente anche agli effetti civili, non è possibile dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi a escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., dal momento che il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena", sia agli effetti penali che a quelli civili, con conseguente trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2021, n. 8327
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8327
    Data del deposito : 24 novembre 2021

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