Art. 53. (Prova d'uso) 1. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)) . 2. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)) . 3. Se l'opponente non fornisce ((la prova dell'uso)) entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la prova e' fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova e' fornita. 4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso e' registrato e sui quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.
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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
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Commentari • 44
- 1. Cedu e cultura giuridica italiana 13) Conversando con i penalisti su CEDU e dintorniMagi, Oscar|Manes, Vittorio|Militello, Vincenzo|Viganò, F · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 8 febbraio 2021
[…] Le domande 1) Diritto penale, CEDU e Costituzione: impossibile coabitazione fra le Carte, progressiva contaminazione o loro mutua alimentazione? 2) Quale peso gioca il giudice nazionale(costituzionale e non) nell'attuazione dei diritti fondamentali in materia penale per effetto del concentrico uso delle Carte dei diritti fondamentali? E quale il ruolo dell'Avvocato? 3) Quale ruolo sono destinati a giocare la Carta UE dei diritti fondamentali in materia penale rispetto alle Costituzione e alla CEDU e, con essa i giudici nazionali e quelli sovranazionali? 3. […]
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Giurisprudenza • 17
- 1. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 16/12/2019, n. 5953Provvedimento: […] Parte ricorrente, premesso il carattere assorbente delle censure di cui al primo motivo di ricorso, sostiene che, comunque, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche nel merito in quanto l'ente locale resistente avrebbe erroneamente ritenuto la richiesta per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una struttura sanitaria polivalente integrata in contrasto con l'art. 53, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, atteso che le NTA espressamente consentono nella zona F1 la realizzazione di attrezzature sanitarie.Leggi di più...
- rigetto del permesso di costruire·
- usucapione·
- violazione delle norme tecniche di attuazione·
- annullamento del provvedimento amministrativo·
- spese processuali·
- silenzio assenso·
- commissario ad acta·
- permesso di costruire·
- eccesso di potere·
- principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato