Articolo 53 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 51Articolo 54
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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
Art. 53. (Prova d'uso) 1. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)) . 2. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)) . 3. Se l'opponente non fornisce ((la prova dell'uso)) entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la prova e' fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova e' fornita. 4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso e' registrato e sui quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
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