Sentenza 1 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/07/2004, n. 12012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12012 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHIABRERA 115, presso lo studio dell'avvocato IC AN, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ME NG, NA ET O MA ET, ME IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato CESARE ROMANO CARELLO, difesi dall'avvocato LUIGI MONTANELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 751/00 del Tribunale di CASSINO, depositata il 14/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/01/04 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato HE AN, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 13.6.88, HE AN - premesso d'avere ricevuto in locazione dalla proprietaria TO ON, dal 1.12.83, un appartamento in S. Giorgio a Liri, corso Achille Spaluzzi, con promessa di successiva disponibilità d'un garage e pattuizione della facoltà di parcheggiare medio tempore nel cortile antistante i garages;
d'avere in seguito costantemente esercitato tale facoltà;
d'avere inopinatamente trovato, il 30.4.88, il cancello d'accesso serrato da catena con lucchetto ed occupato da altro veicolo il posto da lui abitualmente utilizzato;
d'avere inutilmente contestato tale immutazione nella preesistente situazione di fatto goduta sia all'originaria proprietaria dell'appartamento, sia ad GE ET attuale proprietaria, sia a IN ET proprietario del detto veicolo - chiedeva al pretore di Cassino la reintegrazione nel possesso del posto-auto.
L'adito pretore disponeva la reintegrazione con decreto 2 6.7.88;
quindi, istruita la causa in contraddittorio dei convenuti TO ON, GE ET e IN ET, i quali costituendosi avevano contestato in fatto ed in diritto l'avversa pretesa, con sentenza del 18.10.96 dichiarava cessata la materia del contendere, per avere nel frattempo l'attore rilasciato l'appartamento locato, ponendo, tuttavia, a carico dell'attore stesso le spese di giudizio, in ordine alla quali la controversia era proseguita, sulla base della ritenuta sua soccombenza virtuale.
Avverso tale decisione HE AN proponeva appello cui resistevano GE ET, IN ET ed TO ON. Decidendo con sentenza 14.11.00, il tribunale di Cassino respingeva il gravame sulla considerazione, per quanto ancora interessa in questa sede, che l'accertamento della soccombenza virtuale, ai fini della decisione sulle spese fosse stato correttamente operato dal primo giudice in ragione della mancanza, in favore dell'istante, sia d'un titolo abilitante all'uso del parcheggio, sia della prova d'una situazione di possesso tutelabile, donde anche la non ravvisabilità dello spossessamento nell'occupazione da parte di terzi d'uno spazio saltuariamente utilizzato senza titolo dall'istante medesimo. HE AN impugnava, quindi, la decisione di secondo grado con ricorso per Cassazione fondato su sei motivi.
Resistevano con controricorso GE ET, TO ON e IN ET.
Entrambe le parti depositavano memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 174 C.P.C. e 120 d.a. C.P.C. - si duole che, nel corso del giudizio di primo grado, più giudici si siano succeduti nella trattazione della causa, alla fine decisa da un giudice rimasto estraneo all'istruttoria, e che, in quello di secondo grado, sia stato sostituito il giudice istruttore ed al collegio giudicante abbia partecipato quale relatore ed estensore un diverso giudice, senza che ricorresse assoluto impedimento dei giudici naturali o si fossero verificate gravi esigenze di servizio. Il motivo - della rinunzia al quale, dichiarata in memoria, non può tenersi conto in quanto parziale e, comunque, non ritualmente comunicata alla controparte - non merita accoglimento. Quanto al preteso vizio della sentenza di primo grado, questo, anche ammessane ma non concessane la sussistenza (cfr. in seguito), in quanto non dedotto con l'appello e non rilevabile d'ufficio non vertendosi comunque in tema di nullità assoluta, non può essere sottoposto a vaglio in sede di legittimità per il principio d'assorbimento delle nullità nel mezzo d'impugnazione che comporta, in caso di mancata deduzione della nullità del giudizio di primo grado nell'atto d'appello, la formazione del giudicato sulla regolarità formale del giudizio stesso.
Quanto al preteso vizio della sentenza di secondo grado, questo non sussiste, in quanto il difetto di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 del codice di rito è ravvisabile unicamente quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persone estranee all'ufficio e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni previste dal C.P.C. ovvero dalle norme sull'ordinamento giudiziario, costituendo l'inosservanza del disposto dell'art. 174 dello stesso codice e dell'art. 79 delle relative disposizioni d'attuazione, in difetto d'un'espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza;
d'altra parte, in base al disposto dell'art. 276/1 C.P.C., l'identità della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra chi assiste alla discussione e chi decide, mentre la mancanza d'analoga norma rispetto all'istruzione della causa e la possibilità di sostituzione dell'istruttore (art. 174 C.P.C.) escludono che abbia rilievo la differenza tra la persona fisica che istruisce la causa e quella che la decide (Cass. 13.6.02 n. 8442, 12.11.01 n. 14006, 6.7.00 n. 9052, 13.12.99 n. 13980). Con il secondo motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 703 e 705 C.P.C. in relazione all'art. 1168 C.C. - si duole che il tribunale, come già il pretore, abbia deciso la causa sulla base della situazione di diritto, così arbitrariamente trasformando un giudizio possessorio in petitorio. Il motivo non merita accoglimento.
Nell'agire ex art. 1168 C.C. il ricorrente impropriamente ha denunziato una lesione al possesso ai sensi del primo comma laddove, in ragione di quanto dallo stesso dedotto quale presupposto dell'esperita azione, avrebbe dovuto denunziare una lesione della detenzione qualificata ai sensi del secondo comma, dacché non ha mai assunto che la pretesa situazione di fatto per la quale invocava la tutela giudiziaria avesse i connotati del possesso, id est dell'esercizio di poteri quali quelli esercitabili dal titolare d'un corrispondente diritto di proprietà o d'altro diritto reale, ma sempre ha affermato che l'utilizzazione dello spazio per parcheggio gli fosse consentita in forza della locazione dell'appartamento e di specifico consenso del locatore.
Di conseguenza, corretto è stato l'iter logico seguito dal giudice del merito ai fini della decisione laddove ha ricercato la prova del titolo per il quale il denunziante fosse legittimato alla detenzione qualificata della quale assumeva essere stato spogliato, il che non significa affatto (e non se ne vede il senso) trasformare il giudizio possessorio in giudizio petitorio.
È, infatti, principio da questa Corte ripetutamente affermato, che, quando venga proposta azione di reintegrazione allegandosi dall'attore la propria situazione di detentore qualificato del bene in ordine al quale assuma essere intervenuto il denunziato spoglio, il giudice del merito, a fronte della contestazione del convenuto, non possa omettere l'accertamento del titolo della pretesa detenzione, ma debba, anzi, necessariamente procedere alla verifica del rapporto dedotto - quanto alla sua sussistenza, alla sua validità, alla sua efficacia ed alle particolari sue connotazioni - e della corrispondenza tra il contenuto di esso ed il rapporto di fatto in concreto posto in essere dall'attore, ponendo l'onere della relativa prova a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2697/1 CC;
ciò in quanto la posizione lato sensu possessoria del soggetto che assuma essere detentore qualificato non ha una sua rilevanza oggettiva, che l'ordinamento le riconosca come autonoma ed indipendente rispetto al diritto personale d'origine contrattuale dal quale essa deriva, ma è al rapporto contrattuale necessariamente connessa;
traendone la propria legittimità ed il proprio contenuto sia sotto il profilo della qualificazione giuridica sia sotto quello della materiale estensione (Cass. 22.10.98 n. 10477, 7.2.98 n. 1299, 3.3.94 n. 2111, 9.10.91 n. 10606). Nella specie, pertanto, la conclusione cui è pervenuto il tribunale di Cassino - ritenendo che la mancanza di prova del titolo della detenzione precludesse l'invocata tutela possessoria - rappresenta il risultato d'un giudizio conforme al sopra riportato indirizzo giurisprudenziale e d'una valutazione di merito che, in quanto correttamente ed adeguatamente motivata, non può formare oggetto di riesame in questa sede di legittimità.
Con il terzo motivo il ricorrente - denunziando "Sussistenza dell'atto di violenza e di arbitrarietà, costituente lo spossessamento denunciato - Illiceità dell'azione posta in essere dai resistenti, che hanno violato la norma penale di cui all'art. 392 C.P. ed altresì la norma di cui all'art. 610 C.P." - assume che l'illecito denunziato sarebbe stato rilevabile d'ufficio quale notitia criminis ed avrebbe dovuto trovare la giusta valutazione e decisione con la punizione della condotta violenta dei resistenti. Il motivo non merita accoglimento.
In difetto d'una situazione stricto sensu possessoria mai asserita e d'una situazione di detenzione. qualificata non provata, la possibilità di parcheggiare saltuariamente, come accertato in fatto dal giudice del merito, da parte dell'istante, non altrimenti era da qualificare se non come detenzione semplice o precario, che si traduce in mera disponibilità materiale del bene, per ragioni di servizio o di ospitalità o, come sembra nella specie, per tolleranza del possessore, situazione di fatto in relazione alla quale l'ordinamento non riconosce alcun interesse autonomamente tutelabile nè sul piano civile ne', tanto meno, su quello penale, al quale ultimo riguardo non può omettersi di rilevare come il reato ex art. 392 C.P. sia procedibile solo a querela, nella specie non proposta, e come del reato ex art. 610 C.P., procedibile d'ufficio, manchi all'evidenza l'elemento costitutivo della violenza o minaccia alla persona.
Con il quarto motivo il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 41 L. 1150/ 42, 18 L. 765/65, 26 L. 47/85, rilevate dall'istruttore in appello e comunque rilevabili d'ufficio - si duole che il tribunale abbia omesso d'esaminare la questione "trattata e dibattuta nel giudizio d'appello come è documentato dall'ordinanza del GI Di Giacomo che riteneva fondata tale eccezione".
Il motivo non merita accoglimento.
Perché, infatti, possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio d'omessa pronunzia, è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un'eccezione (nella specie uno o più motivi di censura avverso la sentenza di primo grado) autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto o per inammissibile rinvio ob relationem agli atti del giudizio di merito, nel ricorso per Cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale d'udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi;
ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell'art. 112 C.P.C., ciò che configura un'ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità d'esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio d'autosufficienza del ricorso per Cassazione che non consente, tra l'altro, come già detto, il rinvio ob relationem agli atti della fase di merito, dell'onere d'indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica.
Nel motivo in esame, per contro, non solo non è espressamente dedotto il vizio della sentenza impugnata ex artt. 112 e 360 n. 4 C.P.C., ma neppure è dedotto che con l'atto d'appello fossero state mosse censure, sull'argomento, alla sentenza di primo grado, ond'è che la censura d'omessa pronunzia risulta del tutto inadeguata all'onere di specificità sopra richiamato, imposto dall'art. 366 n. 4 C.P.C. in relazione al principio d'autosufficienza del ricorso e,
pertanto, sotto il profilo in esame, evidentemente inammissibile. Non senza, sia pur brevemente, considerare che la prospettata questione attiene alla tutela del diritto del conduttore al parcheggio, da far valere con autonoma azione contrattuale ove non riconosciuto dal locatore, e non alla tutela del godimento di fatto del parcheggio da parte del conduttore che questi abbia invocata, come nella specie, in sede possessoria.
Con il quinto motivo, il ricorrente - denunziando "inosservanza degli artt. 115 e 116 C.P.C. ed errata applicazione delle norme processuali" - si duole che il tribunale abbia erroneamente ritenuto non desumibile dalle deposizioni dei testimoni assunti la prova dell'avvenuta stipulazione d'un accordo per il godimento dello spazio da lui utilizzato per il parcheggio.
Il motivo non merita accoglimento.
La violazione dell'art. 115 C.P.C. può, infatti, essere imputata al giudice del merito sotto due distinti profili: da un lato, ove, nell'esercizio del suo potere discrezionale quanto alla scelta ed alla valutazione degli elementi probatori - donde la mancanza d'un dovere d'esame di tutte le risultanze e di confutazione dettagliata delle singole argomentazioni svolte dalle parti, del che meglio in seguito - ometta tuttavia di valutare quelle risultanze delle quali la parte abbia espressamene te dedotto la decisività, salvo ad escluderne la rilevanza in concreto indicando, sia pure succintamente, le ragioni del suo convincimento, il difetto della quale indicazione ridonda, peraltro, in vizio della motivazione;
dall'altro, ove, in contrasto con i principi della disponibilità e del contraddittorio delle parti sulle prove, ponga a base della decisione o fatti ai quali erroneamente attribuisca il carattere della notorietà o la propria scienza personale, cosi dando ingresso a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne' discussi ai quali non può essere riconosciuto, in legittima deroga ai richiamati principi, il carattere dell'universalità della conoscenza e, quindi, dell'autonoma sussumibilità nel materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione.
È, dunque, solo l'esorbitanza da tali limiti ad essere suscettibile di sindacato in sede di legittimità per violazione dell'art. 115 C.P.C., sindacato che, con riferimento a tale norma, non può essere,
invece, esteso all'apprezzamento espresso dal giudice del merito in esito alla valutazione delle prove ritualmente acquisite, il quale è regolato dal successivo art. 116/1 C.P.C.. L'art. 116/1 C.P.C. sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e con la formula del "prudente apprezzamento" vi si allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova, che va compiuta tramite l'impiego di massime d'esperienza; onde la doglianza con la quale si denunzi che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento" nella valutazione della prova si risolve in una doglianza non sulla violazione della norma de qua ma sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti entro i quali è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza. A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini d'una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d'una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché proprio a norma dell'art. 116/1 C.P.C. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l'individuare le fonti del proprio convincimento, il valutare all'uopo le prove, il controllarne l'attendibilità e la concludenza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti.
Nella specie, il giudice a quo, confermando l'opinione già espressa dal primo giudice, ha escluso che dalle risultanze istruttorie emergesse la prova, essenziale ai fini dell'accertamento della situazione di fatto quale detenzione qualificata secondo l'assunto del conduttore, della conclusione d'un accordo inter partes in ordine all'utilizzazione da parte del conduttore stesso d'uno spazio per parcheggio all'interno dell'area di pertinenza del fabbricato;
sul quale rilievo nulla il ricorrente ha idoneamente controdedotto ne', per il vero, avrebbe potuto controdedurre, dacché, in effetti, dalle stesse deposizioni riportate in ricorso risulta solo la saltuaria e non sempre incontrastata utilizzazione di fatto che quegli aveva posta in essere, ma non anche la sussistenza d'un accordo che a ciò lo legittimasse.
Unico teste che all'accordo preteso dal ricorrente abbia fatto riferimento è la moglie del ricorrente stesso, ma di costei il giudice a quo ha ritenuta l'inattendibilità - non in quanto congiunta della parte ma in quanto la sua deposizione era in patente contrasto con le numerose altre contrarie - con autonomo capo di decisione non espressamente impugnato in questa sede e, quindi, passato in giudicato.
D'altra parte, il risultato della prova non basandosi sul rapporto strettamente numerico dei testi e delle relative contrapposte asserzioni, ma sul dato obiettivo di tale contrapposizione, ostativa al conseguimento della certezza necessaria alla decisione, la pronunzia reiettiva della domanda è necessitata dall'assenza d'elementi di valutazione tali da consentire un giudizio di preferenza per l'una piuttosto che per l'altra tesi risultanti dalle difformi deposizioni e può essere evitata solo ove la tesi della parte onerata della prova possa trovare idoneo avallo in altre e diverse emergenze istruttorie, nella specie neppure dedotte dall'interessato.
Con il sesto motivo, il ricorrente si duole della condanna alle spese assumendosi parte vincitrice sulla ritenuta fondatezza delle svolte censure.
Il motivo, in ragione della precedente reiezione di tali censure, va consequenzialmente disatteso.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Possono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2004