Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/05/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda in composizione monocratica in persona del giudice Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n 5573 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 25.02.2025 e vertente
TRA
Attore
RA , rappresentata e difesa dall'avv. Davide Trabucco., giusta CP_1
delega in atti:
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Ester Balduini e Simonetta De CP_2
Carolis, giusta delega in atti, ele.tte domiciliata, viale Italia n.7;
Convenuta
Signore in proprio e n.q. di procuratrice speciale di Controparte_3 Pt_1
, e , eredi del Dott. (convenuto
[...] Controparte_4 Controparte_5 Persona_1
originario), rappresentate e difese dagli Avv.ti Silvio Figliozzi e Simona Poli, giusta delega in atti;
Convenute
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosaria Villano e Parte_2
Luigi Cacciatore Terza chiamata
OGGETTO: azione risarcitoria per responsabilità medica.
Motivi della decisione.
Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum delle presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria per responsabilità medica proposta da i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di trattamenti Controparte_6
sanitari ricevuti ( tre interventi chirurgici e relativi trattamenti accessori) , presso l'
ICOT di Latina, a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi in data 21.11.2012 in Pomezia, all' interno del Capannone Ceva Loigistcs Italia spa, all' esito del quale le veniva diagnosticata un' ernia discale da sforzo che necessitava di intervento chirurgico.
In particolare, l' attrice nel libello introduttivo, ripercorso il complesso iter clinico seguito concludeva chiedendo: “Piaccia al Giudice adito accertare e dichiarare che
il 21.11.2012 presso il magazzino di Pomezia CP_1 Controparte_7
– soc. appaltante – dove l'istante lavorava come addetta all'assemblaggio e movimentazione merci della quale socia lavoratrice della Sirio Controparte_8
Soc, Coop.a.r.l. – soc. appaltatrice – ha patito infortunio sul lavoro per le cui complicanze e conseguenze è stata fatta oggetto sia nel febbraio 2013 che nel novembre 2013 a ripetuti ricoveri ed interventi chirurgici presso l'ICOT di Latina, che le hanno provocato “gravissime lesioni”. Voglia il Giudice accertare e dichiarare che a seguito di quanto occorsole, come descritto dettagliatamente nella CP_1
premessa del presente atto, ha sofferto menomazione alla propria integrità psico- fisica con postumi permanenti invalidanti non inferiori al 30%, con grave incidenza sulla propria capacità lavorativa specifica, secondo quanto argomentato in proposito dalla perizia redatta sull'istante dal Consulente medico di parte dott. Persona_2 di Latina. Voglia altresì il Giudice Unico dell'adito Tribunale accertare e dichiarare responsabili dei gravi danni fisici con postumi invalidanti di seria entità sofferti dall'istante a seguito ed in conseguenza degli interventi operatori effettuati presso
l'ICOT di Latina, meglio descritti nella premessa del presente atto, in solido tra loro sia la quale società proprietaria della struttura sanitaria ICOT di Latina CP_2
che il dott. quale medico che ha effettuato ripetuti interventi chirurgici Persona_1 sulla persona dell'istante operando con colpa e grave negligenza professionale.
Conseguentemente Voglia il Giudice adito condannare i convenuti tutti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali, etc. subiti da parte attrice secondo la quantificazione specifica descritta nel presente atto sulla base dei postumi invalidanti individuati dal proprio CTP e fissati nella misura minima del 30%. Oltre a quanto previsto dalla quantificazione del danno andranno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione dall'evento sino al soddisfo, anch'essi costituenti danno patrimoniale che andrà risarcito alla parte istante. […]”.
Instaurato il contraddittorio nei confronti della Struttura Sanitaria convenuta e del dott.
sanitario autore materiale dei trattamenti sanitari ricevuti e chiamata in Persona_1 manleva da quest' ultimo la AG assicurativa , Parte_2
interrotto il giudizio per decesso del convenuto dott. la causa è stata Persona_1
ritualmente riassunta e, espletata CTU medico-legale sulla responsabilità sanitaria,
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc .
Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato che la responsabilita' dell'ente ospedaliero, sia esso pubblico o privato, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha, in ogni caso, natura contrattuale di tipo professionale, mentre quella del sanitario è, qualificabile come di natura extracontrattuale.
Sul punto va richiamato il recente intervento chiarificatore da parte del legislatore all'
l'articolo 7 della Legge Gelli – Bianco ( legge n. 24/2017), che seppur non trovando applicazione al caso di specie, in quanto norma sostanziale non retroattiva, essendosi verificati i fatti in data antecedente la sua entrata in vigore, tuttavia costituisce un valido spunto interpretativo anche nel caso di specie ai fini dell' inquadramento della natura della responsabilità dei convenuti, attraverso la “ codificazione” di un indirizzo giurisprudenziale c.d. “diritto vivente” , seppur non maggioritario con riferimento alla responsabilità extracontrattuale del sanitario al momento dell' entrata in vigore della legge.
Sul punto va rappresentato che è prevista una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria. In particolare la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del o, delle loro condotte dolose o colpose. La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. In altre parole, la struttura sanitaria risponderà dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile: il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni, il danneggiato dovrà semplicemente provare il titolo da cui deriva l'obbligazione (ad es. c.d. contratto di spedalità) rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile, ed il danno risarcibile è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che in caso di dolo.
L'esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie non essendo stato allegato alcun contratto), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, che prevedono – per quanto qui di interesse – un termine prescrizionale di "soli" cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà non solo allegare ma provare il fatto illecito, il danno, l'elemento soggettivo ed il nesso eziologico tra condotta ed evento.
Va inoltre considerato che con riferimento alla posizione del Sanitario, la limitazione di responsabilita' professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art 2236
c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta' che trascendono la preparazione media (Cass. civ. 4152/'95), o perche' la particolare complessità discende dal fatto che il caso non e' stato ancora studiato a sufficienza o perché non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cass 5945/2000; 8045/'95; 4152/'95).
Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono tenuto conto delle risultanze della CTU medico-legale allegata e dalla copiosa documentazione in atti, ( relazione medico legale di parte, cartelle cliniche, referti e certificati medici), ritiene questo giudicante che può essere affermata la responsabilità tanto della che del CP_2 dott. in relazione al danno iatrogeno differenziale riconosciuto all' attrice _1
a seguito dei trattamenti sanitari ricevuti CP_1 In particolare, va rilevato che in base alla consulenza tecnica d'ufficio, logicamente motivata in base ad argomentazioni scientifiche e condivisibile nelle conclusioni, la condotta del primo chirurgo operante nell' occasione presso il presidio ICOT non fu, nell' esecuzione dell' intervento, conforme alle leges artis ed alle linee guida temporalmente vigenti.
In particolare, l' ausiliare del giudice evidenzia che la lacerazione della dura madre
(durotomia) con fuoriuscita di liquido cerebro-spinale dal canale rachideo è evento accidentale della chirurgia vertebrale e viene generalmente considerata una complicanza intraoperatoria non addebitabile specificamente a colpa medica
Tuttavia nel caso in oggetto è possibile ravvisare una responsabilità professionale per colpa medica nella non adeguata gestione post-operatoria di tale complicanza (lesione dura madre con fistola liquorale) avvenuta nel corso di un intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale che aveva peraltro una corretta indicazione.
Si può affermare infatti che sia stata sottostimata l'infezione e la fistola liquorale prodotta dalla lacerazione durale.
Da tale condotta è ' residuato però un danno neurogeno periferico da radicolopatia di
L5 e di S1 sn, associato a disturbo della sensibilità genitale, che è documentato dall'esame EMG arti inferiori del 24.06.14 e confermato dal referto degli esami strumentali (EMG e Potenziali Evocati) di giugno e luglio del suddetto anno.Il disturbo è inquadrabile in manifestazioni lievi e prevalentemente sensitive di una
“sindrome parziale della cauda equina” (consistenti in ipoestesia gamba e piede sinistro, ipo-anestesia della regione perineale con ipovalidità achilleo e medio- piantare sin.), che può quindi essere considerata quale “maggior danno” di natura iatrogena.
Circa la valutazione medico-legale del maggior danno o danno differenziale iatrogeno,
− per quanto riguarda l'invalidità temporanea, va considerato che tutto il periodo antecedente all'intervento chirurgico del novembre 2013, nel corso del quale si é verificata la lesione della dura con fistola liquorale, va correlato interamente all'evento infortunistico lavorativo del 21 novembre 2012; i giorni intercorrenti tra le date dal 05/11/2013 (data di ingresso all'ICOT per il 2° intervento chirurgico di laminectomia e stabilizzazione vertebrale) al 02/04/ 2015 (data di chiusura della temporanea sono in tutto 513, di cui si possono stimare: 60 giorni di CP_9
INVALIDITA' TEMPORANEA TOTALE per degenza ospedaliera;
160 giorni di
INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE AL 50%, calcolati tenendo conto anche delle certificazioni allegate e degli accertamenti clinici effettuati successivamente alle dimissioni ospedaliere;
293 giorni di INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE
AL 25% calcolati presuntivamente sul periodo rimanente
Per quanto riguarda invece i postumi permanenti costituenti danno biologico,
l'invalidità va valutata considerando la lieve entità della sindrome parziale della cauda equina, provocata dal danno neurogeno periferico da radicolopatia di L5 e di S1 sn e caratterizzata da sintomi prevalentemente sensitivi quali l'ipoanestesia sellare e l'ipoestesia gamba e piede sinistro, in assenza di deficit di forza degli arti inferiori e di disturbi sfinterici;
pertanto, applicando un criterio analogico sulla base delle tabelle
SIMLA, il maggior danno può valutato intorno al 7% (sette per cento).
Invero, il CTU ha indicato il maggior danno iatrogeno nella insorgenza e inemendabilità di un postumo costituito da “manifestazioni lievi e prevalentemente senstivive di una «sindrome parziale della cauda equina» (consistenti in ipoestesia gamba e piede sinistro, ipo-anestesia della regione perineale con ipovalidità achilleo e medio-piantare sin.)”
Ad avviso di questo giudicante pur riconducendo la responsabilità del sanitario nell' ambito dell' illecito aquiliano, l' attrice, alla luce della CTU in atti e delle allegazioni documentali, hanno assolto l' onere probatorio di cui era gravata ex art 2697 c.c., dando dimostrazione tanto della colposa condotta illecita del dott. quanto del _1 danno subito nonché del nesso causale tra la condotta e l' evento.
Con riferimento alla quantificazione del danno va osservato che in termini monetari, quanto dovuto all' attrice per il risarcimento del danno non patrimoniale è la somma appresso quantificata:
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 10.961,21
Invalidità temporanea totale € 3.314,40
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.419,20
Invalidità temporanea parziale al 25% € 4.046,33
Totale danno biologico temporaneo € 11.779,93
TOTALE GENERALE: € 22.741,14 Per un totale complessivo di danno non patrimoniale ( biologico in senso stretto) di €
22.741,14.
Il danno biologico da invalidità permanente riportato dall'attrice viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d.liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. Gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.I nuovi importi decorrono dal mese di Aprile 2024.)
Va evidenziato che, oltre ai danni da “circolazione”, l'art. 7 comma IV della L.
24/2017 (c.d. Legge Gelli ) ha esteso l'applicazione delle tabelle di cui all'art. Per_3
139 del Codice delle Assicurazioni al risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria, nella fattispecie può trovare applicazione la suddetta previsione normativa essendo applicabile l' art 139 citato anche ai fatti antecedenti la sua entrata in vigore come da consolidato orientamento della S. C..
Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di
Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso
(inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dalla recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo Tribunale,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico
– tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del
30.10.2007).
Nella fattispecie, l' attrice non ha dimostrato alcun concreto pregiudizio agli aspetti dinamico-relazionali della vita, quale conseguenza del trattamento sanitario ricevuto e del conseguenziale danno iatrogeno, non avendo articolato sul punto alcuna prova testimoniale a riguardo ( cfr II memoria ex art 183 VI comma cpc).
Dunque, nulla le spetterà a titolo di danno morale e personalizzazione del danno non patrimoniale (danno esistenziale) atteso che in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale ( Cass. Civ. n. 6444/2023).
Nella fattispecie il danno iatrogeno differenziale è stato quantificato nella misura del
7% ( micropermanente) con la conseguenze che non può inferirsi in via presuntiva ed automatica la sussistenza di un danno non patrimoniale morale ed esistenziale quale conseguenza diretta del danno alla salute in senso stretto, tanto più che lo stesso CTU in replica alle note critiche del CTP di parte attrice lo ha escluso evidenziando che “Nel caso specifico tuttavia la sindrome è parziale e di lieve entità, non sono presenti disturbi sfinterici (“residuo post-minzionale assente” e “indici uroflussometrici regolari” alle prove urodininamiche e “muscolo sfintere anale esterno con attività tonica e fasica conservata” all'esame elettromiografico) ed è assente documentazione sanitaria a riscontro di un “danno alla vita sessuale” o di uno “stato ansioso- depressivo […]”.
Analogamente, nessun riscontro probatorio ha avuto la domanda dell' attrice di risarcimento del danno patrimoniale sub specie di lesione alla capacità lavorativa specifica in assenza di allegazione e dimostrazione di una contrazione dei propri redditi a decorrere dai trattamenti sanitari di cui è causa ed in assenza di alcun riscontro specifico nella CTU depositata in merito a tale voce di danno.
Sul punto va osservato che il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare ( Cass. Civ. n.
15737/2018).
Nella fattispecie, manca in atti qualsiasi idonea allegazione finalizzata alla quantificazione dell' eventuale danno patrimoniale, in ogni caso, non provato nemmeno nell' an, in assenza di riscontri medico-legali sul punto e vertendosi in tema di postumi permanenti di non rilevante entità ( 7%), dai quali non può inferirsi presuntivamente un danno alla capacità lavorativa specifica.
Ora, va osservato che nel corso del giudizio, in ragione della circostanza che le lesioni sono originate da un infortunio sul lavoro, è emerso all' esito di reiterate istanze ex art 213 cpc , che l' ha corrisposto all' attrice, a titolo di indennizzo per CP_9
incapacità lavorativa temporanea assoluta, per il periodo 25.11.2012 – 01.04.2015
(858 giorni), un importo complessivo di euro 38.466,03.
Mentre successivamente a seguito di una diversa valutazione del caso, una rendita vitalizia calcolata sulla base di un grado di menomazione dell'integrità pisco-fisica pari al 20% (cfr. Nota di Deposito Giomi spa del 03.06.2021 e Note di Trattazione
Scritta per l'udienza del 19.04.2022). La rendita è stata costituita in data 11.10.2019, con decorrenza 02.04.2015 ovverosia al termine del periodo di invalidità temporanea assoluta precedentemente accertata e allorquando il quadro clinico presentato dalla paziente era ormai cristallizzato. Nello specifico, secondo quanto trasmesso dall' alla Cancelleria del Tribunale di Latina in data 25.10.2024, è risultato che, CP_9
alla data del 01.10.2024, la RA ha percepito la somma complessiva di € CP_1
29.820,90, corrispondente a ratei mensili di rendita pari ad € 286,66. Ne consegue che, rapportando la somma annua della rendita erogata dall' di € 3.439,92 CP_9 all'aspettativa di vita, che secondo l'Istat per le donne è stabilita in 85 anni, risulta che l'importo complessivo liquidato dall' a titolo di danno biologico in favore CP_9 dell'odierna attrice è pari ad € 161.676,24 (si precisa che l'aspettativa di vita (47 anni)
è stata calcolata a partire dal 02.04.2015, data di costituzione della rendita allorquando l'attrice aveva 38 anni), senza voler considerare la rivalutazione annuale alla quale è soggetta la quota di rendita. Come sopra evidenziato, oltre al predetto importo,
l' ha inoltre provveduto a corrispondere alla RA la somma di € CP_9 CP_1
38.466,03 a titolo di inabilità assoluta per i giorni di malattia e così per un totale di €
200.192,95.
Dunque, , l' importo complessivamente liquidato a titolo di danno biologico permanente dall' Assicuratore Sociale è sicuramente superiore rispetto a quello civilisticamente liquidato in questa sede per l' omologa voce di danno , dunque nulla sarà dovuto a tale titolo all' attrice.
Così come nulla sarà dovuto a titolo di personalizzazione del danno ed a titolo di danno morale, in quanto seppur voci non ricomprese nella copertura assicurativa pubblica, le stesse non sono state dimostrate in questa sede per le ragioni sopra esposte.
Analoghe conclusioni si perviene in merito alla liquidazione del differenziale patrimoniale, atteso che tale danno non è stato dimostrato.
Diversamente, deve essere liquidato il danno da invalidità temporanea sopra liquidato in € 11.779,93 in quanto non coperto dalle prestazioni assicurative liquidate dall'
e dunque per il principio del calcolo del differenziale secondo poste omogenee CP_9
deve essere interamente riconosciuto in questa sede ( Cass. Civ.
n. 9112 del 02/04/2019).
Sulla somma così derivante andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno( cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato giusti indici ISTAT anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, e determinato nella fattispecie negli interessi legali, presumendosi in assenza di prova contraria, il deposito delle somma su un conto corrente;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi. Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Con riferimento all' azione di rivalsa sollevata dalla nei confronti degli CP_2
eredi del dott. la stessa è infondata e non meritevole di accoglimento atteso _1
che in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati. ( Cass civ. n. 29001/2021).
Gli esiti della CTU medico-legale espletata non hanno dato conto di una condotta anomala del medico idonea ad elidere il nesso di causalità tra l' evento e la condotta della per conto della quale ha operato sia pur nell' ambito di un rapporto di CP_10
collaborazione continuata e non di un rapporto di dipendenza atteso la sostanziale correttezza degli interventi e la riconduzione di un danno differenziale a colpa medica nella sola gestione della fase post-operatoria, circostanze che escludono la colpa grave.
Invero, il complesso degli elementi istruttori acquisiti porta ad escludere che la condotta del medico, sebbene caratterizzata da profili di colpa, possa qualificarsi come eccezionale e del tutto imprevedibile devianza del sanitario dal programma di tutela della salute condiviso con la struttura ospedaliera. Non vi sono pertanto i presupposti per la qualificazione come colpa grave e, in via definitiva, per il legittimo esercizio dell'azione di rivalsa.
Dunque, nei rapporti interni tra i convenuti in solido, la responsabilità tra la CP_2
e ed il dott. (oggi suoi eredi) si accerta nella misura pro quota del 50% per
[...] _1
ciascuna parte.
Con riferimento all' azione di manleva proposta dal nei confronti dell' _1
, va accolta la preliminare eccezione della AG di Parte_2 inoperatività della polizza in quanto stipulate in “ secondo rischio” ex art 16 comma
3 Condizioni di Polizza (All 2 fascicolo della AG).
Invero, è' incontestato che nella fattispecie, la prestazione sia stata resa in regime di
“inframoenia” in forza di una collaborazione cooordinata e continuata tra la
Struttura ed il tale da comportare la responsabilità solidale di entrambi i _1
soggetti in relazione alle condotte illecite del sanitario nell' esecuzione dei trattamenti sanitari effettuati per conto dell' ente;
sul punto la stessa ha allegato alla II CP_2
memoria 183 il contratto di collaborazione che impegnava il sanitario e la struttura.
Sul punto dal chiaro tenore della previsione contrattuale sopra richiamata emerge che, quando l'attività sia svolta all'interno di ASL, Casa di Cura o struttura sanitaria tenuta egualmente in responsabilità nei confronti dei pazienti, la polizza opera a secondo rischio, oltre il massimale assicurato dalla polizza dell'Ente operante anche in favore del medico o, in assenza di copertura della struttura sanitaria, solo in ipotesi di insolvenza dell'Ente stesso;
infine, sempre per quanto riguarda l'attività svolta all'interno di struttura sanitaria tenuta egualmente in responsabilità, la copertura assicurativa opera in primo rischio rispetto all'azione di rivalsa per colpa grave esercitata dall'Ente o dal suo assicuratore ( nella fattispecie, domanda non accolta).
Nel caso in esame, dunque, non essendo dimostrata l' insolvenza dell' Ente, unica evenienza contrattuale che prevede la copertura assicurativa “ a primo rischio” in caso di assenza di primaria copertura effettuata da altra AG ( nella fattispecie non allegata dalla , la domanda di manleva deve essere rigettata. CP_2 Tale circostanza rende del tutto irrilevante la scelta organizzative dell' ente che, in relazione alla posizione di propri collaboratori non legati da un rapporto di lavoro dipendente, ha agito in regime autoritenzione del rischio e gestiva in proprio i sinistri, non disponendo di alcuna copertura assicurativa.
Alla luce di quanto sopra la domanda di garanzia del nei confronti della _1
deve essere rigettata. Parte_2
Assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di giudizio, liquidate nei limiti del decisum tra gli attori e la CP_2
nonché eredi seguiranno la soccombenza e sono poste, nei limiti del _1
“decisum” in solido a carico dei convenuti nella misura del 50%, stante l' accoglimento parziale della domanda.
Con riferimento ai restanti rapporti processuali, la complessità in fatto delle questioni affrontate necessitanti di un approfondito esame tecnico (CTU medica) ed la peculiarità delle eccezioni sollevate dalla in relazione all' insussistenza Parte_2
di copertura del sinistro, giustifica la compensazione delle spese di causa.
Le spese di CTU graveranno sulla ed eredi in solido in ragione del CP_2 _1
riconoscimento della responsabilità sanitaria
PQM
il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accerta l' esclusiva responsabilità del dott. e della in relazione ai _1 CP_2 danni subiti da , per l' effetto, accoglie per quanto di ragione la Persona_4
domanda risarcitoria proposta da nei confronti della e delle Persona_4 CP_2
Signore in proprio e n.q. di procuratrice speciale di Controparte_3 Pt_1
, e , eredi del Dott. (convenuto
[...] Controparte_4 Controparte_5 Persona_1
originario);
2) Per l' effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 11.779,93 oltre lucro cessante ed interessi come in Per_4 motivazione a titolo di danno differenziale iatrogeno, già detratto quanto erogato dall'
per le medesime lesioni, ed interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
CP_9 2) Rigetta l' azione di regresso proposta dalla nei confronti degli eredi CP_2
del dott. accertando un concorso di responsabilità dei convenuti in pari misura _1 nella determinazione del danno subito dall' attrice;
3) Rigetta la domanda di manleva proposta dagli eredi del dott. nei confronti _1
per inoperatività della polizza in quanto a secondo rischio;
Parte_2
4 ) Assorbita ogni altra domanda;
5) Condanna la e la RA , in proprio e n.q. di CP_2 Controparte_3
procuratrice speciale di , e , eredi del Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
Dott. (convenuto originario) al pagamento del 50% delle spese legali in Persona_1 favore del procuratore antistatario di parte attrice, quota liquidate in € 3100,00 per competenze € 290,00 per esborsi documentati, oltre accessori di legge;
5) Compensa per il resto le spese di causa.
6) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Latina il 23.05.2025
IL GIUDICE
Dott.Alfonso PICCIALLI