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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6135/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Deli Luca Presidente
Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso c depositato in data 24/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. PIEROBON REGINA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. BOLZON MONICA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare la
1 separazione personale tra i coniugi, di modificare il calendario di visite tuttora in essere tra il padre ed il figlio minore, riservandosi di valutare la richiesta di un contributo al mantenimento alla luce delle risultanze istruttorie.
Il resistente ha rappresentato di svolgere il lavoro di portiere notturno, chiedendo di mantenere in essere il calendario di turni come già concordato, di poter mantenere direttamente il figlio e di mantenere presso di sé la residenza del minore.
All'udienza dell'8.5.25 le parti hanno raggiunto un accordo quanto al calendario di visite ed al mantenimento del figlio minore, senza riuscire ad accordarsi quanto alla residenza dello stesso;
è
stato quindi disposto un rinvio per poter consentire ai procuratori delle parti di verificare l'incidenza della residenza sull'importo dell'assegno unico.
Con note depositate in data 4.6.25 le parti hanno dichiarato di concordare a che la residenza sia trasferita presso la madre, collocataria prevalente del minore, così discutendo la causa e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui all'accordo.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
matrimonio contratto il 30/05/2014 e trascritto al n. 13, Parte I, Anno Controparte_1
2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO;
Affida il minore in via condivisa ai genitori, con collocazione e residenza presso la madre;
Dispone che i genitori possano vedere il figlio secondo il seguente calendario:
Settimana 1: il minore sarà con la madre il lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì mattina quando lo riporterà a scuola;
il padre lo andrà a prendere a scuola il mercoledì pomeriggio e lo
2 riporterà all'asilo venerdì mattina;
la madre lo riprenderà a scuola il venerdì pomeriggio e lo terrà
con sé il fine settimana, riportandolo a scuola il lunedì mattina;
Settimana 2: il padre andrà a prendere il figlio a scuola il lunedì pomeriggio e lo terrà fino alle 20,
quando lo riporterà a casa della madre;
la madre trascorrerà con il figlio dal lunedì alle 20 fino al mercoledì mattina, quando lo riporterà a scuola;
il padre andrà a prendere il figlio a scuola il mercoledì pomeriggio per riportarlo a scuola il venerdì mattina;
la madre lo andrà a prendere a scuola il venerdì pomeriggio e lo terrà con sé fino al sabato alle 14:00, quando il padre lo andrà a prendere per tenerlo nel fine settimana, fino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola.
Per le vacanze:
a) Metà delle vacanze natalizie, in modo tale che egli possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre, mentre con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza. Data la tenera età del figlio, il giorno di Natale
verrà diviso tra i genitori, di modo che il figlio trascorra con un genitore il pranzo e la cena con l'altro. Se il padre sarà impegnato al lavoro la madre garantirà la custodia del minore nella settimana di competenza del resistente.
b) Metà delle vacanze pasquali, di modo che il figlio possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua e dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore.
c) Ciascun genitore terrà con sé il figlio per tre settimane, anche non consecutive, nell'arco dell'anno Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno per le ferie estive, negli altri casi con un mese di anticipo.
d) Nel giorno del compleanno del minore questi trascorrerà qualche ora con ciascuno dei genitori;
la festa di compleanno verrà organizzata dall'uno e dall'altra ad anni alterni. Negli anni dispari la organizzerà la madre, negli anni pari il padre.
3 Per quanto riguarda il luogo in cui il padre e la madre dovranno prelevare il figlio, si evidenzia che in linea di principio si dovranno mantenere gli indirizzi di residenza delle parti per non causare continui cambiamenti e/o incomprensioni e/o disguidi. Le eventuali deroghe in circostanze eccezionali, come ad esempio in occasione di festività e/o pranzi, dovranno essere comunicate all'altra parte con congruo anticipo.
Ciascuno manterrà in via diretta il minore.
L'assegno unico verrà percepito interamente alla madre.
Le spese straordinarie come intese secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale saranno divise al 50% tra le parti.
Spese del giudizio compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
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