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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4374 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 81/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 17.9.2025 e vertente
TRA
(c.f. e P.IVA , quale titolare Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dell'omonima azienda floricola, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce all'atto introduttivo, dall'avv. ANTONIO LEONE (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio, sito in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Matteotti n. 30;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites, dall'avv. MICHELE CIOFFI (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 3.11.2020, , nella qualità di titolare Parte_1
1 dell'omonima azienda floricola iscritta nel Registro delle Imprese al n. SA394670, conveniva in giudizio la onde sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - Controparte_1 quantificati, a mezzo CTP, in € 67.580,00 - arrecati, a seguito dell'esondazione del Rio
Sguazzatorio, avvenuta in data 3.11.2019, ai fondi da lui condotti, siti nel Comune di Angri (SA) alla via Avagliana, riportati in catasto al foglio 1, p.lle nn. 76, 77, 346, e 1502 (a seguito di frazionamento delle particelle riportate nel contratto di affitto), della totale estensione di circa mq
7.000. Assumeva il ricorrente che, detti fondi, ove risultavano presenti impianti serricoli per la produzione di coltivazioni orticole e floricole, a seguito della suddetta esondazione, erano stati integralmente invasi da una grande quantità di acqua, melma e detriti, che avevano distrutto le colture ivi esistenti, provocando, altresì, danni connessi alle opere necessarie per il ripristino della produttività del fondo e degli impianti serricoli. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte, a firma del dott. agr. , richiamata in ricorso, nonché visure catastali, Persona_1 atti di provenienza dell'unità immobiliare in oggetto, documentazione fotografica e certificato camerale inerente la ditta individuale.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva in favore del , e, nel Controparte_2 merito, il carattere eccezionale dell'evento, la genericità della domanda e la mancanza di prova in ordine al verificarsi dell'inquinamento del fondo e ai danni subiti;
deduceva, altresì, il mancato rispetto dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine.
Espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 17.9.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, la quale, oltre a non essere stata contestata dall'Ente convenuto, risulta sia dai documenti in atti (cfr. contratto di affitto di fondo rustico dell'1.5.2005, registrato in data 10.2.2005 presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio di
Pagani (SA) al n. 900, serie 3 N, nonché visure catastali per tutte le particelle di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e , i quali, hanno dichiarato che il Testimone_1 Testimone_2 ricorrente, all'epoca dell'esondazione, coltivava, quale titolare della omonima azienda individuale, i terreni indicati nel ricorso.
La legittimazione passiva dell'Ente resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente convenuto a fronte del
2 pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla resistente in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba, quindi, inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 3.11.2019 il Rio Sguazzatorio esondava, provocando l'allagamento integrale dei fondi coltivati dal ricorrente.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo A) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato che al momento dei fatti il Rio Sguazzatorio si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di detriti, erbacce e piante selvatiche.
3 Né può essere accolta l'eccezione formulata dalla in ordine all'eccezionalità CP_1 dell'evento per cui è causa, attesa la genericità della stessa, priva di riferimenti specifici a dati pluviometrici e ai tempi di ritorno e fondata esclusivamente sul richiamo a sentenze di questo
Tribunale antecedenti l'evento per cui è causa.
Ad ogni modo, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso presso questo Tribunale -, in mancanza dei dati pluviometrici specifici indicati sopra, esclude la natura eccezionale dell'evento e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, il ricorrente, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (basilico, spinaci, fresie e viole), nonché danni in ragione “delle opere occorrenti per il ripristino della produttività del fondo e degli impianti serricoli”; nella descrizione e quantificazione dei danni stessi si è, poi, richiamato integralmente alla perizia depositata, quantificandoli in complessivi €
67.580,00.
Osserva, tuttavia, il collegio che la quantificazione anzidetta è riferita nella consulenza di parte ai soli danni alle colture orticole e floreali, atteso che nella perizia non è contenuta nessuna descrizione e valutazione economica dei danni, pur lamentati nell'atto introduttivo, alla fertilità del terreno e alle serre.
Giova evidenziare, preliminarmente, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Ciò posto in linea generale, va osservato che, nel caso di specie, il consulente di parte non è stato indicato dal ricorrente come testimone e, quindi, la perizia da lui redatta ed allegata al ricorso
4 è inutilizzabile ai fini della prova dei danni che la parte assume di aver subito.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte (pure confermata dai testi escussi come rispondente allo stato dei luoghi al momento dell'evento), da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Non può, inoltre, trascurarsi che la valutazione economica del danno alle colture compiuta dal perito di parte è stata determinata a titolo di mancato reddito netto, tenendo conto dei “prezzi medi di mercato” delle colture presenti al momento dell'evento, senza specificare le fonti da cui è stato rilevato il prezzo medio indicato, con indicazione approssimativa delle quantità medie di prodotto realizzabile da ciascuna piantina o bulbo floricolo e, infine, senza nessun supporto documentale attestante le porzioni di fondo occupate da ciascuna coltura, i periodi di semina genericamente indicati dal CTP e le quantità di bulbi e semi piantati al momento dell'evento per cui è causa.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi, invece, emerge sia l'integrale allagamento dei fondi, sia il danneggiamento delle piante e dei fiori ivi presenti a causa dell'acqua ristagnata sul terreno, che ne ha determinato l'integrale copertura. Tuttavia, le dichiarazioni rese si sono limitate ad un generico riscontro dei danni, senza fornire nessuna indicazione puntuale circa il quantitativo delle colture effettivamente preesistenti e di quelle irrimediabilmente compromesse in conseguenza dell'evento alluvionale (cfr. le dichiarazioni dei testi e i quali su domanda del giudice istruttore Tes_1 Pt_1 hanno espressamente riferito di non sapere quanta parte del fondo era coltivata a fiori e quanta a piante ortive, aggiungendo, in modo contrastante con quanto indicato persino nella perizia di parte,
“circa metà e metà”).
La valutazione dei danni contenuta nella perizia, quindi, - basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza
5 nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle singole colture presenti - unita alle generiche dichiarazioni dei testi, prive di specificazione circa le quantità di prodotto presenti sul fondo, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia e rivendicati nell'atto introduttivo, dei beni effettivamente presenti sul fondo, della loro tipologia e dell'effettiva quantità al momento dell'allagamento.
Inoltre, sebbene il ricorrente si qualifichi espressamente “imprenditore agricolo individuale iscritto al Registro delle Imprese”, non risulta prodotta in atti nessuna prova documentale inerente l'attività svolta, l'acquisto dei bulbi e dei semi, nonché il fatturato realizzato negli anni precedenti l'evento: manca, infatti, agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti e ciò soprattutto in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività esercitata dal ricorrente, così come qualificata nello stesso ricorso introduttivo.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lasso temporale, pari ad oltre un anno, intercorrente tra la data della domanda (notificata il 3.11.2020 e iscritta a ruolo il 7.1.2021) e quella di verificazione dell'evento (3.11.2019).
Il Collegio, invece, attesa la prova dell'integrale allagamento dei fondi con un ristagno di acqua per circa 40 cm (in tal senso si vedano le dichiarazioni di entrambi i testi) ritiene di riconoscere in favore del ricorrente il risarcimento legato al danneggiamento del terreno e, in particolare, il danno legato ai costi per la sua pulizia, da ritenersi realizzata in economia, tenuto conto della mancanza di ulteriore specificazione degli effettivi danni subiti alla fertilità o alle caratteristiche agronomiche.
Per tale danno, considerate le carenze probatorie già evidenziate e l'estensione dei terreni (di poco inferiore a mq. 7000), il Collegio ritiene congruo riconoscere un risarcimento pari ad € 3.500,00.
Non può, invece, essere riconosciuto al ricorrente il danno lamentato per il danneggiamento delle serre, attesa la sua generica deduzione nell'atto introduttivo e il mancato riferimento a danni riportati all'impianto serricolo nelle dichiarazioni dei testi, che hanno fatto esclusivo riferimento ai danni alle coltivazioni.
6 Va anche precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del riconosciuto danno al terreno, non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo risarcitorio debba rispondere la attesi i principi già espressi da questo Tribunale Controparte_1
(cfr. sentenza n. 5672/2019), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi CP_ argomenti da parte dell' resistente.
Sul punto osserva il Collegio che il Rio Sguazzatorio, così come l'Alveo Comune Nocerino, fa parte dei Colatori di Pianura Principali del comprensorio di bonifica dell' ed è parte CP_4 integrante delle opere costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione scolante irrigua.
Il Rio Sguazzatorio, così come i limitrofi Canale Buonaiuto e Rio Mannara, non costituisce un'opera idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del R.D. n.
215/1993. Esso rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua, per cui alla compete CP_1
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2, comma 2, lett. b) R.D. n. 215/1933 e 1, lett. h) D.P.R.
11/1972), mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale CP_2
7 (cfr. art. 3, comma 4, L.R. n. 23/1985 e art. 2, comma 3, lett. b) dello Statuto del CP_1
approvato con delibera della del 26.11.1986 n. 239/2). CP_2 Controparte_1
Pertanto, la legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso CP_1 controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria CP_2 delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ha in più occasioni ritenuto che “la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di CP_1 manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi CP_5 dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23 dell'11 aprile 1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2003.
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, infatti, permane Controparte_1 certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque, nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori (quali quelli in oggetto), salva solo la prova della materiale perdita di disponibilità dei beni (che nel caso di specie manca)
(cfr., in tal senso, Cass. SS.UU.25928/11).
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va, quindi, condannata al Controparte_1 risarcimento del danno nella misura complessiva di € 3.500,00 in favore di . Parte_1
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (3.11.2019) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della
8 al rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in ragione Controparte_1 della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Leone, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 3.500,00, oltre rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (3.11.2019) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento del restante 1/3, che si liquidano in € 262,00 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Leone per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 81/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 17.9.2025 e vertente
TRA
(c.f. e P.IVA , quale titolare Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dell'omonima azienda floricola, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce all'atto introduttivo, dall'avv. ANTONIO LEONE (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio, sito in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Matteotti n. 30;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites, dall'avv. MICHELE CIOFFI (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 3.11.2020, , nella qualità di titolare Parte_1
1 dell'omonima azienda floricola iscritta nel Registro delle Imprese al n. SA394670, conveniva in giudizio la onde sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - Controparte_1 quantificati, a mezzo CTP, in € 67.580,00 - arrecati, a seguito dell'esondazione del Rio
Sguazzatorio, avvenuta in data 3.11.2019, ai fondi da lui condotti, siti nel Comune di Angri (SA) alla via Avagliana, riportati in catasto al foglio 1, p.lle nn. 76, 77, 346, e 1502 (a seguito di frazionamento delle particelle riportate nel contratto di affitto), della totale estensione di circa mq
7.000. Assumeva il ricorrente che, detti fondi, ove risultavano presenti impianti serricoli per la produzione di coltivazioni orticole e floricole, a seguito della suddetta esondazione, erano stati integralmente invasi da una grande quantità di acqua, melma e detriti, che avevano distrutto le colture ivi esistenti, provocando, altresì, danni connessi alle opere necessarie per il ripristino della produttività del fondo e degli impianti serricoli. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte, a firma del dott. agr. , richiamata in ricorso, nonché visure catastali, Persona_1 atti di provenienza dell'unità immobiliare in oggetto, documentazione fotografica e certificato camerale inerente la ditta individuale.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva in favore del , e, nel Controparte_2 merito, il carattere eccezionale dell'evento, la genericità della domanda e la mancanza di prova in ordine al verificarsi dell'inquinamento del fondo e ai danni subiti;
deduceva, altresì, il mancato rispetto dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine.
Espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 17.9.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, la quale, oltre a non essere stata contestata dall'Ente convenuto, risulta sia dai documenti in atti (cfr. contratto di affitto di fondo rustico dell'1.5.2005, registrato in data 10.2.2005 presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio di
Pagani (SA) al n. 900, serie 3 N, nonché visure catastali per tutte le particelle di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e , i quali, hanno dichiarato che il Testimone_1 Testimone_2 ricorrente, all'epoca dell'esondazione, coltivava, quale titolare della omonima azienda individuale, i terreni indicati nel ricorso.
La legittimazione passiva dell'Ente resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente convenuto a fronte del
2 pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla resistente in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba, quindi, inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 3.11.2019 il Rio Sguazzatorio esondava, provocando l'allagamento integrale dei fondi coltivati dal ricorrente.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo A) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato che al momento dei fatti il Rio Sguazzatorio si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di detriti, erbacce e piante selvatiche.
3 Né può essere accolta l'eccezione formulata dalla in ordine all'eccezionalità CP_1 dell'evento per cui è causa, attesa la genericità della stessa, priva di riferimenti specifici a dati pluviometrici e ai tempi di ritorno e fondata esclusivamente sul richiamo a sentenze di questo
Tribunale antecedenti l'evento per cui è causa.
Ad ogni modo, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso presso questo Tribunale -, in mancanza dei dati pluviometrici specifici indicati sopra, esclude la natura eccezionale dell'evento e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, il ricorrente, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (basilico, spinaci, fresie e viole), nonché danni in ragione “delle opere occorrenti per il ripristino della produttività del fondo e degli impianti serricoli”; nella descrizione e quantificazione dei danni stessi si è, poi, richiamato integralmente alla perizia depositata, quantificandoli in complessivi €
67.580,00.
Osserva, tuttavia, il collegio che la quantificazione anzidetta è riferita nella consulenza di parte ai soli danni alle colture orticole e floreali, atteso che nella perizia non è contenuta nessuna descrizione e valutazione economica dei danni, pur lamentati nell'atto introduttivo, alla fertilità del terreno e alle serre.
Giova evidenziare, preliminarmente, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Ciò posto in linea generale, va osservato che, nel caso di specie, il consulente di parte non è stato indicato dal ricorrente come testimone e, quindi, la perizia da lui redatta ed allegata al ricorso
4 è inutilizzabile ai fini della prova dei danni che la parte assume di aver subito.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte (pure confermata dai testi escussi come rispondente allo stato dei luoghi al momento dell'evento), da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Non può, inoltre, trascurarsi che la valutazione economica del danno alle colture compiuta dal perito di parte è stata determinata a titolo di mancato reddito netto, tenendo conto dei “prezzi medi di mercato” delle colture presenti al momento dell'evento, senza specificare le fonti da cui è stato rilevato il prezzo medio indicato, con indicazione approssimativa delle quantità medie di prodotto realizzabile da ciascuna piantina o bulbo floricolo e, infine, senza nessun supporto documentale attestante le porzioni di fondo occupate da ciascuna coltura, i periodi di semina genericamente indicati dal CTP e le quantità di bulbi e semi piantati al momento dell'evento per cui è causa.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi, invece, emerge sia l'integrale allagamento dei fondi, sia il danneggiamento delle piante e dei fiori ivi presenti a causa dell'acqua ristagnata sul terreno, che ne ha determinato l'integrale copertura. Tuttavia, le dichiarazioni rese si sono limitate ad un generico riscontro dei danni, senza fornire nessuna indicazione puntuale circa il quantitativo delle colture effettivamente preesistenti e di quelle irrimediabilmente compromesse in conseguenza dell'evento alluvionale (cfr. le dichiarazioni dei testi e i quali su domanda del giudice istruttore Tes_1 Pt_1 hanno espressamente riferito di non sapere quanta parte del fondo era coltivata a fiori e quanta a piante ortive, aggiungendo, in modo contrastante con quanto indicato persino nella perizia di parte,
“circa metà e metà”).
La valutazione dei danni contenuta nella perizia, quindi, - basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione del fondo, senza
5 nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle singole colture presenti - unita alle generiche dichiarazioni dei testi, prive di specificazione circa le quantità di prodotto presenti sul fondo, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia e rivendicati nell'atto introduttivo, dei beni effettivamente presenti sul fondo, della loro tipologia e dell'effettiva quantità al momento dell'allagamento.
Inoltre, sebbene il ricorrente si qualifichi espressamente “imprenditore agricolo individuale iscritto al Registro delle Imprese”, non risulta prodotta in atti nessuna prova documentale inerente l'attività svolta, l'acquisto dei bulbi e dei semi, nonché il fatturato realizzato negli anni precedenti l'evento: manca, infatti, agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti e ciò soprattutto in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività esercitata dal ricorrente, così come qualificata nello stesso ricorso introduttivo.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lasso temporale, pari ad oltre un anno, intercorrente tra la data della domanda (notificata il 3.11.2020 e iscritta a ruolo il 7.1.2021) e quella di verificazione dell'evento (3.11.2019).
Il Collegio, invece, attesa la prova dell'integrale allagamento dei fondi con un ristagno di acqua per circa 40 cm (in tal senso si vedano le dichiarazioni di entrambi i testi) ritiene di riconoscere in favore del ricorrente il risarcimento legato al danneggiamento del terreno e, in particolare, il danno legato ai costi per la sua pulizia, da ritenersi realizzata in economia, tenuto conto della mancanza di ulteriore specificazione degli effettivi danni subiti alla fertilità o alle caratteristiche agronomiche.
Per tale danno, considerate le carenze probatorie già evidenziate e l'estensione dei terreni (di poco inferiore a mq. 7000), il Collegio ritiene congruo riconoscere un risarcimento pari ad € 3.500,00.
Non può, invece, essere riconosciuto al ricorrente il danno lamentato per il danneggiamento delle serre, attesa la sua generica deduzione nell'atto introduttivo e il mancato riferimento a danni riportati all'impianto serricolo nelle dichiarazioni dei testi, che hanno fatto esclusivo riferimento ai danni alle coltivazioni.
6 Va anche precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del riconosciuto danno al terreno, non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo risarcitorio debba rispondere la attesi i principi già espressi da questo Tribunale Controparte_1
(cfr. sentenza n. 5672/2019), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi CP_ argomenti da parte dell' resistente.
Sul punto osserva il Collegio che il Rio Sguazzatorio, così come l'Alveo Comune Nocerino, fa parte dei Colatori di Pianura Principali del comprensorio di bonifica dell' ed è parte CP_4 integrante delle opere costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione scolante irrigua.
Il Rio Sguazzatorio, così come i limitrofi Canale Buonaiuto e Rio Mannara, non costituisce un'opera idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del R.D. n.
215/1993. Esso rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua, per cui alla compete CP_1
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2, comma 2, lett. b) R.D. n. 215/1933 e 1, lett. h) D.P.R.
11/1972), mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale CP_2
7 (cfr. art. 3, comma 4, L.R. n. 23/1985 e art. 2, comma 3, lett. b) dello Statuto del CP_1
approvato con delibera della del 26.11.1986 n. 239/2). CP_2 Controparte_1
Pertanto, la legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso CP_1 controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria CP_2 delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ha in più occasioni ritenuto che “la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di CP_1 manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi CP_5 dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23 dell'11 aprile 1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2003.
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, infatti, permane Controparte_1 certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque, nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori (quali quelli in oggetto), salva solo la prova della materiale perdita di disponibilità dei beni (che nel caso di specie manca)
(cfr., in tal senso, Cass. SS.UU.25928/11).
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va, quindi, condannata al Controparte_1 risarcimento del danno nella misura complessiva di € 3.500,00 in favore di . Parte_1
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (3.11.2019) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della
8 al rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in ragione Controparte_1 della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Leone, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 3.500,00, oltre rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (3.11.2019) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento del restante 1/3, che si liquidano in € 262,00 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Leone per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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