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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10768/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10768/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Vassallo, c.f. , presso il cui studio C.F._2
in Mugnano di AP (NA), Via AP n. 143, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Esposito, c.f. , presso il cui C.F._4
studio in Casavatore (NA), Via D. Morelli n. 16, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa. Il P.M. ha apposto il visto in data 30.05.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08.12.2023, il ricorrente premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con in data 13.10.1969 in Controparte_1
AP (NA), e che da tale unione erano nati quattro figli: (il 06.04.1970), Per_1 Per_2
Per (il 25.03.1971), (il 27.08.1972) e (il 09.10.1979), tutti maggiorenni ed Per_4
economicamente autosufficienti;
- che a seguito di una crisi coniugale che aveva determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, il Tribunale di AP con sentenza n. 4511/1995 aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, disponendo tra le altre cose un assegno mensile a carico del di Lire 800.000 (di cui Lire 500.000 per il mantenimento della moglie e Lire Pt_1
300.000 per il mantenimento della figlia;
Per_4
- che la figlia era maggiorenne, economicamente autosufficiente e con un proprio Per_4
nucleo familiare;
- che la aveva intrapreso una relazione sentimentale stabile con il Sig. CP_1 Pt_2
sin dal 1996/1997, con il quale aveva successivamente convissuto dal 2008 al
[...]
2021 presso la propria abitazione in Casandrino (NA);
- che la resistente aveva lavorato per decenni presso un calzaturificio ad Arzano (NA) unitamente al nuovo compagno e che all'attualità svolgeva lavori autonomi di rifilatura di calzature presso la propria abitazione;
- che il ricorrente si trovava in gravi difficoltà economiche che lo costringevano a vivere dei propri piccoli risparmi;
- che la aveva promosso un pignoramento presso terzi nei suoi confronti (R.G. CP_1
3452/2023 Tribunale di AP) per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione.
Pertanto, ribadita la permanenza della separazione e l'impossibilità di riconciliazione, chiedeva:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- revocare l'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_4
- revocare l'assegno di mantenimento in favore della resistente;
- condannare la resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore anticipatario.
Si costituiva in giudizio in data 26.04.2024 la resistente la quale, pur non Controparte_1
opponendosi alla domanda di divorzio e aderendo alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia deduceva che il non aveva mai corrisposto Per_4 Pt_1
integralmente gli importi stabiliti in sede di separazione né per lei né per la figlia. Esponeva inoltre di essersi da sempre dedicata alla cura della casa e dei quattro figli, rinunciando d'accordo con il marito all'attività lavorativa e di aver provveduto, dopo la separazione, da sola ai bisogni dei figli con lavori saltuari;
che vi era disparità economica tra le parti in quanto il percepiva una Pt_1
pensione di circa euro 1.824,00 mensili e aveva incassato un cospicuo TFR nel 2017, trasferendosi poi in Thailandia dove il costo della vita è inferiore, mentre lei – ultrasettantenne - percepiva unicamente il reddito di inclusione di euro 740,00 mensili, insufficiente a coprire le spese di affitto
(circa euro 400,00 mensili) e utenze;
negava di aver intrattenuto una relazione sentimentale stabile con il Sig. , affermando che la coabitazione con quest'ultimo, durata fino al 2021, Parte_2
era stata motivata esclusivamente dalla necessità di dividere le spese di affitto e di gestione della casa, a causa delle sue precarie condizioni economiche che l'avevano portata a subire anche due procedure di sfratto per morosità; contestava infine di aver mai lavorato stabilmente presso un calzaturificio e affermava che a causa dell'età e patologie non era più in grado di lavorare.
Chiedeva pertanto:
- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno divorzile di euro 400,00 mensili, con ordine di pagamento diretto da parte dell' ; CP_2
- condannare il ricorrente alle spese di lite, con attribuzione al difensore.
Con memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., il ricorrente deduceva di essere padre di altri due figli,
e nati da una successiva relazione, e di essere conseguentemente Persona_5 Persona_6
gravato da ulteriore assegno di mantenimento in loro favore, come disposto dal Tribunale di AP
Nord nel giudizio R.G. n. 330/2018 V.G..
All'udienza del 28.05.2024 fissata per la comparizione personale delle parti, il procuratore del ricorrente riferiva l'assenza del suo assistito per motivi di salute ed il Giudice procedeva pertanto all'audizione della sola resistente.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice delegato, con ordinanza resa nella medesima data, a parziale modifica delle condizioni della separazione revocava l'assegno di mantenimento per la figlia e riduceva il mantenimento a carico del ricorrente per Persona_7
la resistente ad euro 80,00 mensili.
Ammessa ed espletata la prova per testi, depositate note scritte per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
################################## La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia la sentenza n.
4511/1995 pubblicata dal Tribunale di AP il 15.05.1995, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi nel procedimento recante n. R.G. 59167/1993.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dall'udienza del 27.09.1993 dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quel che concerne le statuizioni economiche, il ricorrente ha innanzitutto chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico con la sentenza di separazione n. 4511/1995 a titolo di contributo al mantenimento della figlia (nata il [...]). Orbene, è Per_4
circostanza pacifica tra le parti che la predetta figlia (oggi di anni 46) abbia da tempo raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica, avendo altresì formato un proprio nucleo familiare. La resistente ha peraltro aderito con la propria comparsa a tale richiesta di revoca.
Si reiterano pertanto le considerazioni già rese nell'ordinanza del 28.05.2024, e pertanto va revocato, a parziale modifica della sentenza di separazione, l'assegno posto a carico di
[...]
per il mantenimento della figlia Parte_1 Per_4
Quanto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, va premesso che, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (cfr. Cass.
9144/23).
Tale orientamento ha sostanzialmente confermato quanto affermato dalle Sezioni Unite nel noto arresto secondo cui “il riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”, precisando che “la situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale, così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”
(cfr. Cass., SS.UU., n. 18287 dell'11/07/2018).
Si è quindi, affermato che l'assegno di divorzio, che assume una duplice funzione, assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare (cfr. Cass. ord. 7126/2025; Cass. ord. 18056/2024); l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (cfr. Cass. civ. sent. n. 4215 del 17/02/2021; Cass. civ. sent. n. 35434 del 19/12/2023).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono intervenute, poi, a definire la questione inerente alla sorte dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole, qualora questo instauri una stabile convivenza more uxorio, statuendo che tale circostanza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto al predetto assegno. La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad altra persona, tuttavia, alla luce del principio di autoresponsabilità, importa il venir meno del diritto alla liquidazione della componente assistenziale dell'assegno, persistendo quello alla liquidazione della componente compensativa, purché il coniuge beneficiario provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o di quello personale dell'ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio (Cass. SS.UU., 5 novembre 2021, n.32198).
In tale fondamentale arresto si è infatti statuito che "l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno". Tuttavia, ove sia accertata tale stabile convivenza, "può ritenersi che cessi, in conseguenza del nuovo progetto di vita intrapreso, che indubbiamente costituisce una cesura col passato, […] il diritto alla componente assistenziale dell'assegno", poiché il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si presume sostitutivo del precedente.
La Suprema Corte ha poi avuto modo di precisare, sempre ai fini del diritto all'assegno divorzile, che la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del predetto diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (cfr. Cass. 3645/2023).
Ciò posto, venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che difettano i presupposti per la corresponsione dell'invocato assegno divorzile nella sua triplice componente.
La resistente, a sostegno della pretesa, ha dedotto la disparità economica rispetto all'ex coniuge, il contributo offerto alla famiglia durante la lunga vita matrimoniale e il suo attuale stato di difficoltà economica;
ha, inoltre, negato che la sua coabitazione con il Sig. , protrattasi sino Parte_2
al 2021, avesse i caratteri di una relazione sentimentale stabile, qualificandola come mera condivisione di spese dettata da necessità contingenti. Il ricorrente, di contro, ha eccepito l'instaurazione da parte della di una relazione con il Sig. , connotata da stabilità e CP_1 Pt_2
durata, nonché l'asserita, seppur non continuativa, capacità lavorativa della resistente, allegando altresì le proprie difficoltà economiche, aggravate peraltro dall'onere di mantenimento per altri due figli nati da una successiva unione.
Orbene, nel caso di specie, le risultanze istruttorie convergono nel dimostrare che ha CP_1
effettivamente instaurato una stabile convivenza more uxorio con il Sig. per un Parte_2
periodo significativo, successivo alla separazione personale dal Palermo.
Sebbene infatti la abbia cercato di qualificare tale rapporto come una mera coabitazione al CP_1
solo fine di dividere le spese, le prove testimoniali e documentali depongono in senso contrario.
Il teste (fratello del ricorrente), escusso all'udienza del 28.03.2025, ha fornito una Testimone_1 testimonianza diretta e circostanziata, riferendo che “la stessa mi presentò il sig. CP_1 [...]
come suo nuovo compagno dopo la separazione, dicendo che aveva finalmente trovato Pt_2
una brava persona, un uomo lavoratore con il quale ha vissuto che io sappia fino al 2021". Ha inoltre riferito di un invito ricevuto "a casa loro a Casandrino, dopo la morte della madre della
perché andai a farle le condoglianze. Lei in quella occasione, mi presentò anche la mamma CP_1 ed i familiari del nuovo compagno”. Ha affermato altresì che “La lavorava con il CP_1 compagno anche nella fabbrica di scarpe che poi so che ha chiuso”.
Anche il teste (nipote del ricorrente), escusso all'udienza del 21.03.2025, ha riferito Testimone_2
di aver visto più volte la in compagnia "sempre dello stesso uomo" in occasione di visite ai CP_1
familiari di lei.
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 13175 del 14 maggio 2024 ha affermato che il giudice deve procedere all'accertamento della stabile convivenza more uxorio “tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale” (cfr. anche Cass. Sez. I, Ord. n. 14151 del
04/05/2022; Cass. civ., sez. I, 19.4.2023, n. 10451).
Nel caso in esame, la convivenza, oltre che confermata dalla stessa che ha riferito circa il CP_1
protrarsi della coabitazione con il fino all'anno 2021 (pur contestandone la natura affettiva ai Pt_2
fini della qualificazione come "nuova convivenza"), è altresì documentalmente riscontrata attraverso i certificati anagrafici depositati in atti che hanno attestato la presenza anagrafica del Sig.
nello stesso nucleo familiare della quanto meno fino al 2018, con residenza presso Pt_2 CP_1
l'abitazione della in Casandrino (NA) alla Via Marinaro n. 68. CP_1
L'insieme di tali elementi – la prolungata coabitazione (risultante dai certificati anagrafici per il periodo 2002-2018 e ammessa dalla resistente comunque sino al 2021), le dichiarazioni testimoniali sulla presentazione del Sig. come "compagno" e sulla condivisione di aspetti di vita (come la Pt_2
comune attività lavorativa nella fabbrica di scarpe) – integra sufficientemente i caratteri della relazione stabile e duratura con un progetto di vita comune.
La formazione di tale nuova e stabile convivenza da parte della protrattasi per lungo CP_1
periodo comporta, conformemente ai principi espressi dalle Sezioni Unite, la cessazione del diritto alla componente assistenziale dell'assegno divorzile, avendo ella intrapreso un nuovo progetto di vita che implica una nuova rete di solidarietà affettiva ed economica.
Resta, dunque, da valutare se possa residuare una componente compensativa dell'assegno.
Infatti, alla luce delle Sezioni Unite n. 18287/2018 e n. 32198/2021, la ricostruzione dell'assegno divorzile sulla base di un criterio non più soltanto assistenziale, ma anche compensativo- perequativo comporta un temperamento del principio della perdita "automatica ed integrale" del diritto all'intero assegno di divorzio all'instaurarsi di una nuova convivenza.
Se, dunque, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, qualora sia accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa;
il richiedente dovrà però a tal fine
“fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare;
della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio;
dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge" (Cass. SS.UU.,
5 novembre 2021, n.32198).
Nel caso di specie, la pur avendo allegato di essersi dedicata alla famiglia e ai quattro figli CP_1
durante il matrimonio (contratto nel 1969) e di aver rinunciato ad attività lavorativa, non ha fornito elementi probatori specifici e sufficienti a dimostrare la rinuncia a concrete e realistiche opportunità professionali o di carriera, né che tale rinuncia – se avvenuta secondo modalità concordate e causalmente rilevanti – abbia determinato un suo definitivo pregiudizio reddituale non altrimenti bilanciato e meritevole di compensazione a distanza di quasi trent'anni dalla separazione.
La separazione personale dei coniugi è intervenuta nel 1995, quando la resistente aveva 42 anni.
Non risulta peraltro agli atti che la dopo la separazione, si sia iscritta a liste di collocamento CP_1
o abbia intrapreso percorsi formativi specifici volti a un suo qualificato reinserimento nel mondo del lavoro, tali da far ritenere che pregresse e significative potenzialità professionali, sacrificate per la vita matrimoniale, non abbiano potuto trovare alcuno sbocco per cause a lei non imputabili e direttamente connesse ai sacrifici endomatrimoniali. Le generiche allegazioni della ricorrente - unitamente alla circostanza della percezione del reddito di inclusione - non assolvono l'onere probatorio richiesto dalla Suprema Corte per il riconoscimento della componente compensativa dell'assegno divorzile, la quale presuppone la dimostrazione di un nesso causale tra i sacrifici professionali compiuti durante il matrimonio e l'attuale rilevante sperequazione economica, non giustificata da altre vicende personali quale la formazione di un nuova e più che decennale convivenza. Il lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione (1995) e la successiva e prolungata convivenza intrapresa dalla richiedente rendono ancor più evanescente la prova di quel nesso causale e di quel sacrificio specifico che potrebbe oggi fondare una pretesa compensativa. Per tutte le suesposte ragioni, ritenuta provata la stabile convivenza more uxorio di
[...]
con per un lungo periodo successivo alla separazione, con CP_1 Parte_2
conseguente venir meno della componente assistenziale dell'assegno divorzile, e non avendo la resistente fornito prova sufficiente dei presupposti per il riconoscimento della componente compensativa, va revocato l'assegno provvisorio di euro 80,00 mensili disposto con l'ordinanza del
28.05.2024 e la domanda di assegno divorzile da lei formulata deve essere rigettata.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AP (NA) il
13.10.1969 tra (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ); CP_1 C.F._3
- revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di per la figlia Parte_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_4
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AP (NA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 460,
Parte II, Serie A, sez. X, anno 1969);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del 19.05.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10768/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Vassallo, c.f. , presso il cui studio C.F._2
in Mugnano di AP (NA), Via AP n. 143, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Esposito, c.f. , presso il cui C.F._4
studio in Casavatore (NA), Via D. Morelli n. 16, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa. Il P.M. ha apposto il visto in data 30.05.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08.12.2023, il ricorrente premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con in data 13.10.1969 in Controparte_1
AP (NA), e che da tale unione erano nati quattro figli: (il 06.04.1970), Per_1 Per_2
Per (il 25.03.1971), (il 27.08.1972) e (il 09.10.1979), tutti maggiorenni ed Per_4
economicamente autosufficienti;
- che a seguito di una crisi coniugale che aveva determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, il Tribunale di AP con sentenza n. 4511/1995 aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, disponendo tra le altre cose un assegno mensile a carico del di Lire 800.000 (di cui Lire 500.000 per il mantenimento della moglie e Lire Pt_1
300.000 per il mantenimento della figlia;
Per_4
- che la figlia era maggiorenne, economicamente autosufficiente e con un proprio Per_4
nucleo familiare;
- che la aveva intrapreso una relazione sentimentale stabile con il Sig. CP_1 Pt_2
sin dal 1996/1997, con il quale aveva successivamente convissuto dal 2008 al
[...]
2021 presso la propria abitazione in Casandrino (NA);
- che la resistente aveva lavorato per decenni presso un calzaturificio ad Arzano (NA) unitamente al nuovo compagno e che all'attualità svolgeva lavori autonomi di rifilatura di calzature presso la propria abitazione;
- che il ricorrente si trovava in gravi difficoltà economiche che lo costringevano a vivere dei propri piccoli risparmi;
- che la aveva promosso un pignoramento presso terzi nei suoi confronti (R.G. CP_1
3452/2023 Tribunale di AP) per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione.
Pertanto, ribadita la permanenza della separazione e l'impossibilità di riconciliazione, chiedeva:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- revocare l'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_4
- revocare l'assegno di mantenimento in favore della resistente;
- condannare la resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore anticipatario.
Si costituiva in giudizio in data 26.04.2024 la resistente la quale, pur non Controparte_1
opponendosi alla domanda di divorzio e aderendo alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia deduceva che il non aveva mai corrisposto Per_4 Pt_1
integralmente gli importi stabiliti in sede di separazione né per lei né per la figlia. Esponeva inoltre di essersi da sempre dedicata alla cura della casa e dei quattro figli, rinunciando d'accordo con il marito all'attività lavorativa e di aver provveduto, dopo la separazione, da sola ai bisogni dei figli con lavori saltuari;
che vi era disparità economica tra le parti in quanto il percepiva una Pt_1
pensione di circa euro 1.824,00 mensili e aveva incassato un cospicuo TFR nel 2017, trasferendosi poi in Thailandia dove il costo della vita è inferiore, mentre lei – ultrasettantenne - percepiva unicamente il reddito di inclusione di euro 740,00 mensili, insufficiente a coprire le spese di affitto
(circa euro 400,00 mensili) e utenze;
negava di aver intrattenuto una relazione sentimentale stabile con il Sig. , affermando che la coabitazione con quest'ultimo, durata fino al 2021, Parte_2
era stata motivata esclusivamente dalla necessità di dividere le spese di affitto e di gestione della casa, a causa delle sue precarie condizioni economiche che l'avevano portata a subire anche due procedure di sfratto per morosità; contestava infine di aver mai lavorato stabilmente presso un calzaturificio e affermava che a causa dell'età e patologie non era più in grado di lavorare.
Chiedeva pertanto:
- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno divorzile di euro 400,00 mensili, con ordine di pagamento diretto da parte dell' ; CP_2
- condannare il ricorrente alle spese di lite, con attribuzione al difensore.
Con memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., il ricorrente deduceva di essere padre di altri due figli,
e nati da una successiva relazione, e di essere conseguentemente Persona_5 Persona_6
gravato da ulteriore assegno di mantenimento in loro favore, come disposto dal Tribunale di AP
Nord nel giudizio R.G. n. 330/2018 V.G..
All'udienza del 28.05.2024 fissata per la comparizione personale delle parti, il procuratore del ricorrente riferiva l'assenza del suo assistito per motivi di salute ed il Giudice procedeva pertanto all'audizione della sola resistente.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice delegato, con ordinanza resa nella medesima data, a parziale modifica delle condizioni della separazione revocava l'assegno di mantenimento per la figlia e riduceva il mantenimento a carico del ricorrente per Persona_7
la resistente ad euro 80,00 mensili.
Ammessa ed espletata la prova per testi, depositate note scritte per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
################################## La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia la sentenza n.
4511/1995 pubblicata dal Tribunale di AP il 15.05.1995, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi nel procedimento recante n. R.G. 59167/1993.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dall'udienza del 27.09.1993 dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quel che concerne le statuizioni economiche, il ricorrente ha innanzitutto chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico con la sentenza di separazione n. 4511/1995 a titolo di contributo al mantenimento della figlia (nata il [...]). Orbene, è Per_4
circostanza pacifica tra le parti che la predetta figlia (oggi di anni 46) abbia da tempo raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica, avendo altresì formato un proprio nucleo familiare. La resistente ha peraltro aderito con la propria comparsa a tale richiesta di revoca.
Si reiterano pertanto le considerazioni già rese nell'ordinanza del 28.05.2024, e pertanto va revocato, a parziale modifica della sentenza di separazione, l'assegno posto a carico di
[...]
per il mantenimento della figlia Parte_1 Per_4
Quanto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, va premesso che, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (cfr. Cass.
9144/23).
Tale orientamento ha sostanzialmente confermato quanto affermato dalle Sezioni Unite nel noto arresto secondo cui “il riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”, precisando che “la situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale, così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”
(cfr. Cass., SS.UU., n. 18287 dell'11/07/2018).
Si è quindi, affermato che l'assegno di divorzio, che assume una duplice funzione, assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare (cfr. Cass. ord. 7126/2025; Cass. ord. 18056/2024); l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (cfr. Cass. civ. sent. n. 4215 del 17/02/2021; Cass. civ. sent. n. 35434 del 19/12/2023).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono intervenute, poi, a definire la questione inerente alla sorte dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole, qualora questo instauri una stabile convivenza more uxorio, statuendo che tale circostanza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto al predetto assegno. La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad altra persona, tuttavia, alla luce del principio di autoresponsabilità, importa il venir meno del diritto alla liquidazione della componente assistenziale dell'assegno, persistendo quello alla liquidazione della componente compensativa, purché il coniuge beneficiario provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o di quello personale dell'ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio (Cass. SS.UU., 5 novembre 2021, n.32198).
In tale fondamentale arresto si è infatti statuito che "l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno". Tuttavia, ove sia accertata tale stabile convivenza, "può ritenersi che cessi, in conseguenza del nuovo progetto di vita intrapreso, che indubbiamente costituisce una cesura col passato, […] il diritto alla componente assistenziale dell'assegno", poiché il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si presume sostitutivo del precedente.
La Suprema Corte ha poi avuto modo di precisare, sempre ai fini del diritto all'assegno divorzile, che la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del predetto diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (cfr. Cass. 3645/2023).
Ciò posto, venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che difettano i presupposti per la corresponsione dell'invocato assegno divorzile nella sua triplice componente.
La resistente, a sostegno della pretesa, ha dedotto la disparità economica rispetto all'ex coniuge, il contributo offerto alla famiglia durante la lunga vita matrimoniale e il suo attuale stato di difficoltà economica;
ha, inoltre, negato che la sua coabitazione con il Sig. , protrattasi sino Parte_2
al 2021, avesse i caratteri di una relazione sentimentale stabile, qualificandola come mera condivisione di spese dettata da necessità contingenti. Il ricorrente, di contro, ha eccepito l'instaurazione da parte della di una relazione con il Sig. , connotata da stabilità e CP_1 Pt_2
durata, nonché l'asserita, seppur non continuativa, capacità lavorativa della resistente, allegando altresì le proprie difficoltà economiche, aggravate peraltro dall'onere di mantenimento per altri due figli nati da una successiva unione.
Orbene, nel caso di specie, le risultanze istruttorie convergono nel dimostrare che ha CP_1
effettivamente instaurato una stabile convivenza more uxorio con il Sig. per un Parte_2
periodo significativo, successivo alla separazione personale dal Palermo.
Sebbene infatti la abbia cercato di qualificare tale rapporto come una mera coabitazione al CP_1
solo fine di dividere le spese, le prove testimoniali e documentali depongono in senso contrario.
Il teste (fratello del ricorrente), escusso all'udienza del 28.03.2025, ha fornito una Testimone_1 testimonianza diretta e circostanziata, riferendo che “la stessa mi presentò il sig. CP_1 [...]
come suo nuovo compagno dopo la separazione, dicendo che aveva finalmente trovato Pt_2
una brava persona, un uomo lavoratore con il quale ha vissuto che io sappia fino al 2021". Ha inoltre riferito di un invito ricevuto "a casa loro a Casandrino, dopo la morte della madre della
perché andai a farle le condoglianze. Lei in quella occasione, mi presentò anche la mamma CP_1 ed i familiari del nuovo compagno”. Ha affermato altresì che “La lavorava con il CP_1 compagno anche nella fabbrica di scarpe che poi so che ha chiuso”.
Anche il teste (nipote del ricorrente), escusso all'udienza del 21.03.2025, ha riferito Testimone_2
di aver visto più volte la in compagnia "sempre dello stesso uomo" in occasione di visite ai CP_1
familiari di lei.
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 13175 del 14 maggio 2024 ha affermato che il giudice deve procedere all'accertamento della stabile convivenza more uxorio “tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale” (cfr. anche Cass. Sez. I, Ord. n. 14151 del
04/05/2022; Cass. civ., sez. I, 19.4.2023, n. 10451).
Nel caso in esame, la convivenza, oltre che confermata dalla stessa che ha riferito circa il CP_1
protrarsi della coabitazione con il fino all'anno 2021 (pur contestandone la natura affettiva ai Pt_2
fini della qualificazione come "nuova convivenza"), è altresì documentalmente riscontrata attraverso i certificati anagrafici depositati in atti che hanno attestato la presenza anagrafica del Sig.
nello stesso nucleo familiare della quanto meno fino al 2018, con residenza presso Pt_2 CP_1
l'abitazione della in Casandrino (NA) alla Via Marinaro n. 68. CP_1
L'insieme di tali elementi – la prolungata coabitazione (risultante dai certificati anagrafici per il periodo 2002-2018 e ammessa dalla resistente comunque sino al 2021), le dichiarazioni testimoniali sulla presentazione del Sig. come "compagno" e sulla condivisione di aspetti di vita (come la Pt_2
comune attività lavorativa nella fabbrica di scarpe) – integra sufficientemente i caratteri della relazione stabile e duratura con un progetto di vita comune.
La formazione di tale nuova e stabile convivenza da parte della protrattasi per lungo CP_1
periodo comporta, conformemente ai principi espressi dalle Sezioni Unite, la cessazione del diritto alla componente assistenziale dell'assegno divorzile, avendo ella intrapreso un nuovo progetto di vita che implica una nuova rete di solidarietà affettiva ed economica.
Resta, dunque, da valutare se possa residuare una componente compensativa dell'assegno.
Infatti, alla luce delle Sezioni Unite n. 18287/2018 e n. 32198/2021, la ricostruzione dell'assegno divorzile sulla base di un criterio non più soltanto assistenziale, ma anche compensativo- perequativo comporta un temperamento del principio della perdita "automatica ed integrale" del diritto all'intero assegno di divorzio all'instaurarsi di una nuova convivenza.
Se, dunque, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, qualora sia accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa;
il richiedente dovrà però a tal fine
“fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare;
della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio;
dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge" (Cass. SS.UU.,
5 novembre 2021, n.32198).
Nel caso di specie, la pur avendo allegato di essersi dedicata alla famiglia e ai quattro figli CP_1
durante il matrimonio (contratto nel 1969) e di aver rinunciato ad attività lavorativa, non ha fornito elementi probatori specifici e sufficienti a dimostrare la rinuncia a concrete e realistiche opportunità professionali o di carriera, né che tale rinuncia – se avvenuta secondo modalità concordate e causalmente rilevanti – abbia determinato un suo definitivo pregiudizio reddituale non altrimenti bilanciato e meritevole di compensazione a distanza di quasi trent'anni dalla separazione.
La separazione personale dei coniugi è intervenuta nel 1995, quando la resistente aveva 42 anni.
Non risulta peraltro agli atti che la dopo la separazione, si sia iscritta a liste di collocamento CP_1
o abbia intrapreso percorsi formativi specifici volti a un suo qualificato reinserimento nel mondo del lavoro, tali da far ritenere che pregresse e significative potenzialità professionali, sacrificate per la vita matrimoniale, non abbiano potuto trovare alcuno sbocco per cause a lei non imputabili e direttamente connesse ai sacrifici endomatrimoniali. Le generiche allegazioni della ricorrente - unitamente alla circostanza della percezione del reddito di inclusione - non assolvono l'onere probatorio richiesto dalla Suprema Corte per il riconoscimento della componente compensativa dell'assegno divorzile, la quale presuppone la dimostrazione di un nesso causale tra i sacrifici professionali compiuti durante il matrimonio e l'attuale rilevante sperequazione economica, non giustificata da altre vicende personali quale la formazione di un nuova e più che decennale convivenza. Il lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione (1995) e la successiva e prolungata convivenza intrapresa dalla richiedente rendono ancor più evanescente la prova di quel nesso causale e di quel sacrificio specifico che potrebbe oggi fondare una pretesa compensativa. Per tutte le suesposte ragioni, ritenuta provata la stabile convivenza more uxorio di
[...]
con per un lungo periodo successivo alla separazione, con CP_1 Parte_2
conseguente venir meno della componente assistenziale dell'assegno divorzile, e non avendo la resistente fornito prova sufficiente dei presupposti per il riconoscimento della componente compensativa, va revocato l'assegno provvisorio di euro 80,00 mensili disposto con l'ordinanza del
28.05.2024 e la domanda di assegno divorzile da lei formulata deve essere rigettata.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AP (NA) il
13.10.1969 tra (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ); CP_1 C.F._3
- revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di per la figlia Parte_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_4
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AP (NA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 460,
Parte II, Serie A, sez. X, anno 1969);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del 19.05.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa Alessandra Tabarro