Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 169/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Francesca DE MARCO
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CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Mirella ARLOTTA
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FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 17.1.2019, parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione (nei quaranta giorni ai sensi dell'art. 24 comma 5 D. lgs. n. 46/1999) avverso l'avviso di addebito n.
33420180004639836000, notificato in data 14.12.2018, intimante il pagamento della somma complessiva di € 10.869,66 a titolo di contributi IVS coltivatori diretti per l'anno 2017 e somme aggiuntive, lamentando preliminarmente, la decadenza ex art 25 d.lgs. 46/1999, e l'illegittimità della iscrizione alla gestione agricola lavoratori autonomi e associati per l'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' , si è costituito deducendo l'infondatezza CP_2 dell'opposizione, con conseguente conferma dell'atto opposto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'avviso di addebito opposto nel presente giudizio ha ad oggetto la contribuzione richiesta a titolo di
“gestione agricola lavoratori autonomi ed associati” per il periodo dal 01/2017 al 12/2017, a seguito dell'iscrizione d'ufficio nella gestione agricola come coltivatore diretto.
Occorre, pertanto, verificare se ricorrano o meno nella fattispecie in esame i presupposti previsti per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti e la conseguente insorgenza dell'obbligazione contributiva.
La disciplina di riferimento, richiamata anche dall'ente previdenziale, si rinviene nell'art. 2 della L.
n. 1047/1957, secondo cui “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame.”.
L'art. 2 della L.
9.01.1963 n. 9 stabilisce, inoltre, che “è condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri o coloni e per quello all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni dei fondi o per
l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito dell'abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame (…), si ritiene sussistente quando i soggetti indicati (…) si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggiore fonte di reddito.”.
In punto di diritto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui: “presupposti per la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto, ai fini del godimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, sono: a) esercizio effettivo dell'attività di coltivatore diretto, che ricorre allorché la coltivazione dei campi costituisce l'occupazione prevalente e la maggior fonte di reddito del soggetto;
b) lavorazione del fondo richiedente un fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate annue, da intendere anche come numero minimo di giornate prestate dal coltivatore;
c) effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo.” (Cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav.
9.06.2003 n. 9208; nel medesimo senso, Cass. Sez. Lav.
n. 8508 del 22.06.2000, nonché Cass. SS. UU. n. 616 dell'1.09.1999).
Ed ancora, “ai fini dell'applicazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n.
1047 del 1957 e 2 e 3 della l. n. 9 del 1963, sicché è necessario che sia svolta una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché
l'interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente, nel senso che
l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito.” […] “Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo”. (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 30261 del
14.10.2022; Cass. Sez. Lav. n. 15869 del 26.06.2017; Cass. Sez. Lav. n. 13938 del 16.06.2006). Di conseguenza, per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto (di cui manca nell'ordinamento una nozione di carattere generale) ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione obbligatoria IVS, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché
c) fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue (limite fissato dall'art. 3 della medesima legge) (cfr. Cass. Sez. Lav. n.
15869 del 26.06.2017).
Ciò chiarito nell'ambito delle opposizioni a ruolo esattoriale, a decreto ingiuntivo o ad avviso di addebito, che danno luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo incombe sull'ente previdenziale che, nel giudizio di opposizione, pur rivestendo formalmente la qualità di convenuto, assume la veste sostanziale di attore, mentre incombe sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito. Su quest'ultimo aspetto, giova evidenziare che l' non ha fornito prova di tutti i necessari requisiti CP_2 per la legittima iscrizione della parte ricorrente all'assicurazione dei coltivatori diretti.
A sostegno della pretesa contributiva fornisce Verbale Unico di Accertamento e Notificazione CP_2
n. 2500000353743 del 26.6.2013.
Si evidenza in primis che il verbale ispettivo allegato dall' riguarda un periodo diverso da quello CP_2 cui si riferiscono i contributi di cui all'avviso di addebito impugnato in questa sede. Ed infatti l'accertamento ha riguardato il periodo dal 1.9.2008 al 31.12.2012, mentre la pretesa contributiva riguarda l'anno 2017, e dunque è intervenuta dopo oltre cinque anni da tale accertamento che pure assume come presupposto.
L' , pertanto, fonda la sua pretesa non su un accertamento condotto in concreto sull'attività CP_1
svolta dal ricorrente, ma su fatti presuntivi limitandosi a richiamare il verbale ispettivo, senza tuttavia fornire alcuna prova della persistenza dei già menzionati presupposti. Manca la prova della diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, né tanto meno
è stata provata la sussistenza di una prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame. Manca, inoltre, un accertamento fattuale che attesti la perdurante disponibilità dei fondi e dunque che consenta di ritenere fondata la stima del fabbisogno lavorativo nella misura di cui al verbale in atti.
Unico requisito provato dalla resistente è quello reddituale, in quanto dalla dichiarazione dei redditi fornita da per l'anno 2017 risulta una prevalenza del reddito agricolo rispetto a quello da lavoro CP_2
dipendete.
Tuttavia, il fatto che il reddito dichiarato derivi per buona parte dall'attività agricola è certamente elemento sintomatico della prevalenza di tale attività, ma da sola non può dirsi sufficiente a dimostrare l'abitualità del lavoro agricolo.
Inoltre, pacifico è che per l'anno 2017 parte ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della società occupandosi di servizi di pulizia di edifici. Dai documenti versati in CP_3 atti risulta che l'inizio di tale attività è da far risalire al 3.7.2017 (cfr. ricevuta di assunzione nei documenti di parte ricorrente e comunicazione Unilav in allegati di entrambe le parti).
Alla luce di ciò, non risulta raggiunta la prova piena del fatto che la coltivazione dei fondi praticata dal ricorrente possa essere ritenuta “abituale”. Non è stato adeguatamente dimostrato, infatti, che il ricorrente si sia dedicato a tali attività in modo esclusivo o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito. Pertanto, in mancanza di prova che la parte resistente aveva l'onere di fornire di tutti i requisiti e presupposti legittimanti le pretese previdenziali azionate, il ricorso deve essere accolto.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela Esposito, in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione di merito di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese dall' nell'avviso di addebito oggetto di opposizione;
CP_1
- condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865 CP_2
a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Castrovillari, 3.6.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.