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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/10/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2441/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. PASSADORE SANDRA, elettivamente domiciliati come in atti,
E
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. BRAGA ALESSANDRO, elettivamente domiciliati come in atti,
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig. Parte_1
e dalla sig.ra in data 26.07.2022 a Adria, trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Adria nell'anno 2022 al n. 23 parte 1, del Comune di Adria;
2)
Dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale; 3) Spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23/07/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle
1 concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio non sono nati figli, precisando che con sentenza n. 53/2025 depositata il 25.1.2025, il Tribunale Ordinario di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, alla luce delle condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 13.12.2024.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato, al deposito del ricorso il termine di dodici mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 24.7.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 25.9.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore all'udienza del 3.10.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 12.3.2024 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza n. 53/2025.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
2 I ricorrenti, dalla cui unione non sono nati figli, hanno affermato di avere già definito tutti i rapporti economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
In assenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e, per gli esposti motivi, deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in ADRIA in data 26/07/2022 tra
[...]
, trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
ADRIA nell'anno 2022, al numero n. 23 parte 1;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3.10.2025
la Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
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