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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13808/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. G. Marcello Tunno Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Iolanda Villano CP_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, dandosi atto che i medesimi hanno già provveduto a fissare distinti domicili, in ogni caso il SI. provvederà in tal senso. Pt_1
2. La casa coniugale sita in Torino via Pietro Cavazzale 12, di proprietà del SI. , viene Pt_1 assegnata alla SI.ra con tutti gli arredi che la compongono considerato che ivi CP_1 dimora il figlio che pur maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente. Il SI. Per_1
pagherà tutte le utenze connesse all'immobile, nessuna esclusa (a titolo esemplificativo e non Pt_1 esaustivo: riscaldamento, spese condominiali ordinarie e straordinarie, rifiuti, luce, gas e internet).
3. Per il figlio (maggiorenne ma non autosufficiente) il SI. verserà direttamente a Pt_1 Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 quale contributo a titolo di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali, oltre al 100% delle spese pagina 1 di 3 ordinarie e straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo;
abbigliamento, tasse universitarie, libri, materiale scolastico e didattico, spese mediche e visite specialistiche non coperte dal servizio sanitario, spese ricreative, nonché tutte le spese connesse alla gestione dell'autovettura in uso e/o proprietà di (bollo, assicurazione manutenzione ordinaria e straordinaria). Per_1
4. Il SI. verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore della SI.ra , quale Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento della stessa, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali.
5. Entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in TORINO in data Parte_1 CP_1
27/07/1996.
Dal matrimonio è nato il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Con ricorso depositato in data 26/07/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
In data 18/03/2025 si costituiva la SI.ra dichiarando che le parti avevano trovato un CP_1 accordo.
Il giudice assegnava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni nel termine loro assegnato.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Vi è accordo economico.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
DA' ATTO che hanno già provveduto a fissare distinti domicili, in ogni caso il SI. Pt_1 provvederà in tal senso.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino via Pietro Cavazzale 12, di proprietà del SI. , alla Pt_1 SI.ra con tutti gli arredi che la compongono considerato che ivi dimora il figlio CP_1
che pur maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente. Per_1
pagina 2 di 3 DA' ATTO che il SI. pagherà tutte le utenze connesse all'immobile, nessuna esclusa (a titolo Pt_1 esemplificativo e non esaustivo: riscaldamento, spese condominiali ordinarie e straordinarie, rifiuti, luce, gas e internet).
DISPONE per il figlio (maggiorenne ma non autosufficiente) che il SI. versi direttamente a Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 quale contributo a titolo di Per_1 mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali, oltre al 100% delle spese ordinarie e straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo;
abbigliamento, tasse universitarie, libri, materiale scolastico e didattico, spese mediche e visite specialistiche non coperte dal servizio sanitario, spese ricreative, nonché tutte le spese connesse alla gestione dell'autovettura in uso e/o proprietà di (bollo, assicurazione manutenzione ordinaria e straordinaria). Per_1
DISPONE che il SI. versi, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore della SI.ra , quale Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento della stessa, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali.
DA' ATTO che entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 4.6.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13808/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. G. Marcello Tunno Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Iolanda Villano CP_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, dandosi atto che i medesimi hanno già provveduto a fissare distinti domicili, in ogni caso il SI. provvederà in tal senso. Pt_1
2. La casa coniugale sita in Torino via Pietro Cavazzale 12, di proprietà del SI. , viene Pt_1 assegnata alla SI.ra con tutti gli arredi che la compongono considerato che ivi CP_1 dimora il figlio che pur maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente. Il SI. Per_1
pagherà tutte le utenze connesse all'immobile, nessuna esclusa (a titolo esemplificativo e non Pt_1 esaustivo: riscaldamento, spese condominiali ordinarie e straordinarie, rifiuti, luce, gas e internet).
3. Per il figlio (maggiorenne ma non autosufficiente) il SI. verserà direttamente a Pt_1 Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 quale contributo a titolo di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali, oltre al 100% delle spese pagina 1 di 3 ordinarie e straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo;
abbigliamento, tasse universitarie, libri, materiale scolastico e didattico, spese mediche e visite specialistiche non coperte dal servizio sanitario, spese ricreative, nonché tutte le spese connesse alla gestione dell'autovettura in uso e/o proprietà di (bollo, assicurazione manutenzione ordinaria e straordinaria). Per_1
4. Il SI. verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore della SI.ra , quale Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento della stessa, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali.
5. Entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in TORINO in data Parte_1 CP_1
27/07/1996.
Dal matrimonio è nato il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Con ricorso depositato in data 26/07/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
In data 18/03/2025 si costituiva la SI.ra dichiarando che le parti avevano trovato un CP_1 accordo.
Il giudice assegnava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le conclusioni nel termine loro assegnato.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Vi è accordo economico.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
DA' ATTO che hanno già provveduto a fissare distinti domicili, in ogni caso il SI. Pt_1 provvederà in tal senso.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino via Pietro Cavazzale 12, di proprietà del SI. , alla Pt_1 SI.ra con tutti gli arredi che la compongono considerato che ivi dimora il figlio CP_1
che pur maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente. Per_1
pagina 2 di 3 DA' ATTO che il SI. pagherà tutte le utenze connesse all'immobile, nessuna esclusa (a titolo Pt_1 esemplificativo e non esaustivo: riscaldamento, spese condominiali ordinarie e straordinarie, rifiuti, luce, gas e internet).
DISPONE per il figlio (maggiorenne ma non autosufficiente) che il SI. versi direttamente a Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 quale contributo a titolo di Per_1 mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali, oltre al 100% delle spese ordinarie e straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo;
abbigliamento, tasse universitarie, libri, materiale scolastico e didattico, spese mediche e visite specialistiche non coperte dal servizio sanitario, spese ricreative, nonché tutte le spese connesse alla gestione dell'autovettura in uso e/o proprietà di (bollo, assicurazione manutenzione ordinaria e straordinaria). Per_1
DISPONE che il SI. versi, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore della SI.ra , quale Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento della stessa, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali.
DA' ATTO che entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 4.6.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
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