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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/11/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 371/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso disgiuntamente dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VI AN (C.F. – EC e C.F._2 Email_1 dall'Avv. Chiara Delia Molinaro (C.F. – EC C.F._3
, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in San Email_2
Giovanni in Fiore (Cs) alla Via Panoramica, 144
Appellante
E
P.I. ), in persona del curatore Dott. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro De Salvo (C.F. Controparte_2
– EC , elettivamente domiciliato C.F._4 Email_3 presso il di lui studio in Rose (CS) alla Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 37/D, previa autorizzazione del G.D. al fallimento con provvedimento del 15.04.2024
Appellato
Conclusioni
Per Parte_1 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o correzione della sentenza appellata, rigettata ogni istanza, eccezione e difesa avversa, così provvedere:
- Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- Confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di appalto tra le parti e per l'effetto dichiarare che nulla l'appellante deve all'appellato, con ogni consequenziale provvedimento di legge, in particolare condanna dell'appellato a restituire quanto pagato dall'appellante a titolo di corrispettivo;
- In subordine, accertare e dichiarare risolto il rapporto contrattuale sorto, per grave inadempimento della e per l'effetto condannare la società convenuta al Controparte_1 risarcimento malamente dei danni patiti da e certamente in una somma non Parte_1 inferiore a € 188.000/00; dichiarare che l'appellante nulla deve all'appellato e condannare
l'appellato a restituire quanto pagato dall'appellante a titolo di corrispettivo;
- In ogni caso, rigettare la pretesa dell'appellato per i motivi indicati in narrativa e dichiarare che nulla l'appellante deve all'appellato;
- In estremo subordine, condannare l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della minor somma di € 13.874,32, iva compresa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condannare l'appellato al pagamento di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, nonché spese di ctu.”
Per Controparte_1
“Tanto dedotto, rilevato ed eccepito, il comparente come innanzi rappresentato e CP_1 difeso,
CONCLUDE perché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro Voglia, respinta ogni contraria istanza eccezione
e deduzione:
• In via preliminare dichiarare inammissibili per i motivi esposti tutte le domande dell'appellante rivolte ad ottenere somme dalla procedura fallimentare a qualsiasi titolo;
• Nel merito rigettare totalmente l'appello proposto perché assolutamente non fondato e non provato e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1716/2019;
• Condannare parte opponente a corrispondere al Fallimento spese e competenze di lite, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 febbraio 2020, ha Parte_1 proposto appello avvero la sentenza n. 1716/2019, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 17 agosto 2019, pubblicata in pari data e non notificata, con la quale – accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 958/2010, reso ai suoi danni dal Tribunale di Cosenza in data 24 luglio 2010 in favore di per la complessiva somma di € 62.000,00, portata da tre fatture emesse Controparte_1
a titolo di prezzo per le opere realizzate – è stata disposta la sua condanna al pagamento del minor importo di € 21.363,62, oltre accessori1.
Giova osservare che il Tribunale, valorizzati gli elementi forniti dagli accertamenti tecnici disposti e dalle prove testimoniali raccolte, è giunto alla predetta determinazione a fronte:
- di lavori accertati per un importo complessivo pari ad euro 205.674,10, IVA esclusa;
- del pagamento di € 158.000,00, per come documentato per tabulas, di € 30.000,00 in contanti, provato tramite testimonianza del coniuge;
- della stima in euro 37.445.50 del valore delle opere non legittime – in quanto afferenti ad opere prive di valido titolo abilitante – e dunque rese in ragione di un contratto di appalto in parte qua nullo;
- dell'analitico computo delle rispettive obbligazioni.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto quattro ampi motivi (sui quali più ampiamente, infra), così rubricati:
1) “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c. Travisamento dei fatti. Nullità totale del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative in materia urbanistica”; con esso, l'appellante ha denunciato l'errore commesso dal
Tribunale in rapporto al mancato rilievo della nullità totale del contratto, stante la gravità e strutturalità delle difformità delle opere edilizie realizzate (soprattutto in uno dei due corpi di fabbrica) tali da rendere l'intera opera abusiva e non sanabile, con la conseguenza dell'inesistenza del diritto al corrispettivo da parte dell'odierna appellata;
2) “Inosservanza dei principî sull'onere della prova in tema di inadempimento. Violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 1218 (responsabilità del debitore), 1453 (risolubilità del contratto per inadempimento), 1460 (eccezione d'inadempimento), 1659 (variazioni concordate del progetto), 1667 e 1668 (difformità e vizi dell'opera)”;
3) “Inosservanza delle regole sull'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”: ha sostenuto che avrebbe errato il primo Giudice nel ritenere gravato dell'onere probatorio dell'inadempimento il committente, assumendo inoltre che in ragione della mancata corretta esecuzione del contratto, avrebbe dovuto essere dichiara la risoluzione del rapporto e disposta la restituzione delle somme già versate;
4) “Errore macroscopico di conteggio. erronea applicazione dell'iva. difetto di motivazione e illogicità”: ha lamentato l'errore aritmetico commesso dal Giudice di prime cure in punto di computo dell'IVA e connessa determinazione dell'effettivo importo dovuto.
Si è costituita la resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il Controparte_1 rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
La Corte, con ordinanza del 30 settembre 2020, in esito all'udienza del 22 settembre 2020, ha accolto l'istanza inibitoria, sospendendo l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per gli importi eccedenti la somma di euro 13.874,32 oltre interessi, e rinviato all'udienza del 10 ottobre
2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa depositata in data 15 maggio 2024, si è costituito il
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere Controparte_1 somme dalla procedura fallimentare e, nel merito, l'infondatezza dell'appello proposto.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per l'8 ottobre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note sostitutive e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termini di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Nel termine assegnato, le parti perdurantemente costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
In via del tutto preliminare deve essere valutata la “ammissibilità” della domanda avanzata dall'appellante e tesa ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, la condanna prima della e oggi della Curatela del Fallimento della alla Controparte_1 Controparte_1 restituzione in favore di delle somme percepite a titolo di corrispettivo del contratto Parte_1 di appalto stipulato inter partes, in ragione della sua invocata totale nullità.
Deve osservare il Collegio che la domanda si profila nuova rispetto a quanto consacrato negli atti di primo grado.
Merita infatti di essere rilevato che
- in seno all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, per quanto qui in rilievo, il Pt_1 aveva chiesto “di accertare e dichiarare risolto il rapporto contrattuale sorto, per grave inadempimento della e per l'effetto condannare la società Controparte_1 convenuta al risarcimento dei danni tutti patiti da , come da accertamenti Parte_1 tecnici che saranno richiesti in istruttoria e certamente in una somma non inferiore ad euro
188.000”;
- le conclusioni non sono state modificate con le memorie ex art. 183 c.p.c.;
- all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 marzo 2019, il procuratore del , Pt_1 chiese “pronunciarsi la nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica con pronunce consequenziali”.
Si è dunque a cospetto – non potendo valere l'invocata emissione “di pronunce consequenziali” quale istanza di ripetizione delle somme specificamente versate nel corso del rapporto contrattuale – di domanda nuova e come tale inammissibile ai sensi dell'articolo 345 c.p.c.
D'altro canto ove pure fosse ritenuta ammissibile la domanda, verrebbe in rilievo il dettato dell'art. 52 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (L. F.) – applicabile in ragione del fatto che la è stata dichiarata fallita con sentenza n. 29/2022 del Tribunale di Controparte_1
Cosenza a seguito di risoluzione del concordato preventivo omologato in data 9 giugno 2014 – a mente del quale “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V [92-103], salvo diverse disposizioni della legge.
Ne discende che “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes" (Cass. Civ. Sez, III, 4 ottobre
2018 n. 24156; Cass. Civ. Sez. I, 22 maggio 2020 n. 9461).
Posto che il fallimento della si è verificato durante la pendenza del Controparte_1 giudizio di appello, si sarebbe a cospetto di domanda improcedibile.
§2
Quanto precede, d'altro canto, vale a delineare il thema decidendum, circoscritto, in definitiva, alla critica mossa alla decisione di primo grado in rapporto alla ritenuta solo parziale irregolarità delle opere realizzate dalla – e la domanda è da ritenere Controparte_1 procedibile in questa sede alla luce della costituzione in prosecuzione della Curatela del fallimento nelle more intervenuto – e di cui alle fatture poste a base dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo.
Non v'è dubbio che quanto richiesto con il ricorso monitorio costituisca l'immutabile – e non mutato – petitum dell'azione.
D'altro canto, il peculiare delinearsi delle domande – evidentemente dato dalla richiesta di pagamento CP_ delle residue somme dovute per i lavori commessi in appalto dal alla Pt_1 CP_1
–
[...]
e la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure – che ha sostanzialmente preso in esame l'intero ammontare del compenso dovuto sulla scorta delle opere realizzate – impongono di procedere in adesione al metodo utilizzato: individuare cioè quale sia il valore dei lavori eseguiti, detrarre i pagamenti effettuati, verificare la sussistenza del credito azionato, determinare l'importo residuo eventualmente dovuto.
In ragione di tanto – e non solo – trattazione unitaria meritano i primi motivi di gravame, per come sopra indicato relativi alla radicale critica della decisione assunta in ordine alla dedotta radicale nullità dell'intero rapporto contrattuale (con connessa infondatezza di ogni richiesta di pagamento), alla inosservanza dei principî sull'onere della prova in tema di inadempimento e vizi dell'opera, alla declinazione dell'onere probatorio nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
La trattazione unitaria delle prime tre doglianze si rende necessaria stante la generale e segmentata critica mossa nelle 28 pagine dell'atto di appello, segnate dalla atomistica parcellizzazione di questioni che possono esser risolte solo all'esito di una lettura globale della vicenda. In questo quadro, merita allora di essere evidenziata in prima battuta la novità della domanda di dichiarazione della nullità dell'intero rapporto contrattuale;
del resto, in seno all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo era stata avanzata dall'opponente la tesi dell'inadempimento del contratto e, in via riconvenzionale, proposta domanda tesa ad ottenere la dichiarazione di risoluzione e la condanna dell'opposta al risarcimento del danno per inadempimento: richieste evidentemente in radicale ed insanabile contrasto con la tesi della nullità dell'intero rapporto.
D'altro canto, il tema della nullità del contratto è stato messo in risalto soltanto dal Giudice all'esito della valutazione della relazione dell'elaborato del CTU nominato in corso di causa;
chiamato a determinare e quantificare le opere realizzate l'ausiliario del Giudice, aveva rilevato che:
“1. nell'abitazione “principale”, ossia quella dalle dimensioni maggiori, il progetto approvato prevede sia per le fondazioni che per i piani seminterrato e terra due rientranze del solaio di calpestio che invece nella realizzazione dell'edificio sono state eliminate con il conseguente aumento della superficie dei due solai e delle fondazioni (e quindi con l'aumento dei costi di realizzazione delle singole voci che concorrono nel realizzare tali opere).Inoltre tre rampe di accesso alle quattro abitazioni previste in progetto sono state realizzate in posizioni differenti rispetto al progetto approvato (allegati 11, 12, 13).
2. il progetto approvato per l'abitazione di dimensioni minori prevedeva la realizzazione di un solo livello al piano terra (allegati 14 e 15) mentre di fatto la struttura è stata realizzata su due livelli, con un piano seminterrato, un piano terra e relativo solaio di copertura (allegati 16,
17, 18) planimetricamente differenti rispetto al progetto approvato, realizzando in tal modo una struttura di superficie maggiore rispetto a quanto progettato ed approvato (e quindi con l'aumento dei costi di realizzazione delle singole voci che concorrono nel realizzare tali opere).
Al punto F del contratto di appalto sono espressamente previste le “variazioni e aggiunte in corso d'opera” ma le variazioni rilevate sui luoghi di causa non sono state assentite con i due permessi edilizi già citati, né sono state oggetto di ulteriori varianti presso il Comune di Mendicino
e pertanto risultano non autorizzate;
non trovano neanche riscontro, come specificato al punto F del contratto di appalto, in alcuna comunicazione scritta da parte dell'esecutore dei lavori o del direttore dei lavori e controfirmata per accettazione dal committente” (pag. 5 della prima relazione).
A tanto occorre poi aggiungere che in sede di elaborato integrativo, il CTU aveva fissato le seguenti affermazioni: “Con il precedente computo metrico delle opere realizzate, il sottoscritto
CTU aveva provveduto a quantificare l'intero ammontare dei lavori relativi alla realizzazione dei due manufatti, quindi sia le parti di edificio autorizzate con le concessioni edilizie citate, sia le parti di edificio in difformità. Il totale della lavorazioni, con riferimento ai prezzi unitari ed alle singole categorie dei lavori specificati al punto a) descrizione dei lavori da eseguire del contratto
d'appalto stipulato tra parte attrice e parte convenuta in data 10 luglio 2008 nonché al preventivo numero 08-08 del 7 luglio 2008 richiamato il punto g) dello stesso contratto d'appalto (che comunque riporta in copia la descrizione dei lavori da eseguire indicati al punto A al contratto
d'appalto), risultava pari ad euro 205.674,10. Facendo riferimento ai prezzi ed alle categorie dei lavori indicati nel citato contratto di appalto stipulato tra le parti ed alle difformità rilevate con la relazione di perizia precedente, il sottoscritto CTU ha realizzato un nuovo computo metrico relativo ai costi delle sole quantità di opere realizzate in difformità. Tale computo metrico risulta pari ad euro 37.445,50” (pagina 5 della relazione integrativa).
Ed è su tale affermazione che si è fondata la decisione del Tribunale: “Il ctu ha, conseguentemente, quantificato in € 37.445,50, IVA esclusa le opere eseguite in difformità secondo prezzi unitari e delle categorie di lavori riportati nel contratto di appalto stipulato. In definitiva, l'indagine tecnica ha asseverato il compimento di un abuso edilizio, che non appare idoneo a travolgere l'intera pattuizione contrattuale, non apparendo provato che il committente non conoscesse le variazioni progettuali che hanno condotto alla realizzazione dell'abuso o che lo stesso ne abbia impedito l'esecuzione: tale circostanza esula dal thema probandum ed in ogni caso dalla prova orale è risultata la continua presenza del Sig. in cantiere ed è altresì Pt_1 emerso che l'avanzamento dei lavori veniva constatato di volta in volta nel contraddittorio delle parti, alla presenza del direttore dei lavori”.
In disparte il tema legato alla consapevolezza o meno del circa l'esecuzione di Pt_1 lavori non assentiti – il relativo tema, infatti, non intercetta la questione della nullità del contratto
– ciò che è stato messo in evidenza è che solo una parte delle opere non fosse stata autorizzata in via amministrativa.
Data per non contestata la sanzione della nullità per gli accordi volti all'esecuzione di opere irregolari sotto il profilo edilizio ovvero urbanistico – e dovendo darsi per scontata la conclusione tra le parti di un contratto tanto avente ad oggetto – è evidente che si sia a cospetto di una nullità solo parziale, per come rilevato dal Tribunale.
L'argomento secondo il quale si sarebbe dinanzi alla nullità dell'intero rapporto si profila del tutto sfornito di fondamento.
In questo contesto, la presunta radicale insanabilità degli abusi e la connessa impossibilità di utilizzazione dei manufatti si presentano come affermazioni al più utili a sostenere la tesi di un eventuale inadempimento ma non già a determinare la dichiarazione di nullità dell'intera operazione negoziale, in guisa tale da paralizzare la richiesta di pagamento della residua somma dovuta, una volta detratto l'importo delle opere indebitamente concordate ed eseguite.
Ferma dunque la dichiarazione di nullità parziale del rapporto - stante anche la mancata impugnazione del relativo capo di decisione da parte della società appaltatrice - del tutto correttamente il primo giudice è giunto a decurtare dell'intera somma dovuta quella afferente alle opere illegittime.
E tanto sulla scorta di dati che la diffusa critica mossa dall'appellante non scalfisce.
Invero, posta la tesi impugnatoria, ciò che avrebbe dovuto essere dimostrato è la nullità del contratto in ragione dell'assoluta illegittimità di tutto l'intervento edilizio concordato dalle parti.
Ma tanto non ricorre.
Le diffuse critiche di cui v'è traccia nell'atto di gravame, al più, potrebbero avere rilievo ai fini dell'inadempimento – le cui misura non è stata specificamente e adeguatamente aggettivata e che comunque non appare tale da condurre ad una eventuale risoluzione del contratto in ragione della marginalità delle violazioni – ma non già ai fini della dichiarazione di nullità.
Ineccepibile, e dunque meritevole di condivisione, si profila poi l'argomentazione del
Tribunale in punto di parziale rilevanza delle difformità, in particolare (pag. 6) per ciò che concerne la ritenuta consapevolezza di quanto in corso di realizzazione da parte del committente:
“In definitiva, l'indagine tecnica ha asseverato il compimento di un abuso edilizio, che non appare idoneo a travolgere l'intera pattuizione contrattuale, non apparendo provato che il committente non conoscesse le variazioni progettuali che hanno condotto alla realizzazione dell'abuso o che lo stesso ne abbia impedito l'esecuzione: tale circostanza esula dal thema probandum ed in ogni caso dalla prova orale è risultata la continua presenza del Sig. in cantiere ed è altresì emerso Pt_1 che l'avanzamento dei lavori veniva constatato di volta in volta nel contraddittorio delle parti, alla presenza del direttore dei lavori. Conseguentemente non appare seriamente revocabile in dubbio che il non avesse assentito la realizzazione di un altro piano del secondo fabbricato o il Pt_1 diverso posizionamento delle scale di accesso”.
Ne consegue che correttamente è stato escluso di essere a cospetto delle condizioni onde travolgere – verosimilmente in punto di inadempimento grave – il contratto, sì da determinarne la risoluzione, avuto riguardo alla ritenuta comune determinazione circa le opere da compiere.
Tale statuizione prescinde dalla concreta declinazione dell'onere probatorio, essendo stata rilevata – in maniera convincente – l'intervenuta perfezione di un accordo in relazione alle opere effettivamente realizzate. Merita altresì di essere evidenziata la carenza di dimostrazione circa la assoluta insanabilità delle opere eseguite dalla società appaltatrice.
Quanto premesso assorbe ogni doglianza esplicitata nei primi tre motivi di gravame, in parte anche esulanti dal thema decidendum.
§3
Rimane da valutare il quarto ed ultimo motivo.
Con esso, l'appellante ha denunciato l'errore commesso dal Tribunale in relazione alla quantificazione delle somme dovute.
Così ha motivato il primo Giudice: “Dovendo, in definitiva, procedere alla ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le odierne parti, sulla scorta (della) degli esiti peritali, occorre, quindi, sottrarre all'importo totale del valore delle opere eseguite e pari ad € 205.674,10 +IVA al
20% il valore computato dal CTU per le opere difformi e pari ad € 37.445,50 iva esclusa - non risultando corrisposte tali somme – per un totale di € 209,363,42.
A tale importo deve sottrarsi quanto già corrisposto dal committente, pari ad € 188.000,00, di talchè residua un credito in favore della società opposta di € 21.363,62.
Pertanto, il d.i. opposto deve essere revocato e, previa declaratoria parziale di nullità del contratto di appalto, la società opponente deve essere condannata a pagare il minor importo di €
21.363,62, oltre iva se dovuta, ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo”.
A fronte di tanto, l'appellante ha sostenuto che “Il conteggio effettuato contiene un macroscopico errore, che consiste nell'inserimento dell'iva nel primo termine della sottrazione
(minuendo) oppure nel mancato inserimento dell'iva nel secondo termine della sottrazione
(sottraendo)”.
La tesi è fondata.
Invero, sulla scorta delle determinazioni rese dal Tribunale, l'imponibile effettivo è pari
168.228,60, cui devono essere aggiunti euro 33.645,72 € per iva al 20%.
Dalla somma così ragguagliata pari ad euro 201.674,32, devono essere detratti euro
188.000 incontestabilmente versati.
Ne discende che la somma residua dovuta è pari ad euro 13.674,32.
La misura di condanna deve dunque essere ridotta sino a tale somma.
Le determinazioni accessorie
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese del giudizio devono essere poste a carico del sia per il primo che per il secondo grado del giudizio nella misura della metà; vengono Pt_1 rideterminate come da dispositivo, con riferimento a quanto dettato dal DM 55/2014 e dal DM
147/2022, parametro medio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2020, avverso la Parte_1 sentenza n. 1716/2019, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 17 agosto 2019, pubblicata in pari data, non notificata, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_3 della somma di euro 13.674,32 con maggiorazione di interessi dalla data della domanda al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
oggi delle spese del primo grado
[...] Controparte_3 di giudizio, che, già ridotte nella misura della metà, liquida
2.a - in euro 2.538 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% IVA e CPA come per legge per il primo grado;
2.b - in euro 2.905,50 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per il secondo grado.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 26 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: in via preliminare dichiara la nullità parziale del contratto di appalto inter partes per le ragioni di cui in parte motiva;
in accoglimento parziale dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 21.363,62, oltre iva se dovuta ed interessi legali dalla domanda al saldo, come quantificata in parte motiva;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente le spese di ctu al 50% a carico di ciascuna parte;
dà mandato alla Cancelleria di trasmettere gli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza.”
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 371/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso disgiuntamente dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VI AN (C.F. – EC e C.F._2 Email_1 dall'Avv. Chiara Delia Molinaro (C.F. – EC C.F._3
, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in San Email_2
Giovanni in Fiore (Cs) alla Via Panoramica, 144
Appellante
E
P.I. ), in persona del curatore Dott. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro De Salvo (C.F. Controparte_2
– EC , elettivamente domiciliato C.F._4 Email_3 presso il di lui studio in Rose (CS) alla Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 37/D, previa autorizzazione del G.D. al fallimento con provvedimento del 15.04.2024
Appellato
Conclusioni
Per Parte_1 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o correzione della sentenza appellata, rigettata ogni istanza, eccezione e difesa avversa, così provvedere:
- Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- Confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di appalto tra le parti e per l'effetto dichiarare che nulla l'appellante deve all'appellato, con ogni consequenziale provvedimento di legge, in particolare condanna dell'appellato a restituire quanto pagato dall'appellante a titolo di corrispettivo;
- In subordine, accertare e dichiarare risolto il rapporto contrattuale sorto, per grave inadempimento della e per l'effetto condannare la società convenuta al Controparte_1 risarcimento malamente dei danni patiti da e certamente in una somma non Parte_1 inferiore a € 188.000/00; dichiarare che l'appellante nulla deve all'appellato e condannare
l'appellato a restituire quanto pagato dall'appellante a titolo di corrispettivo;
- In ogni caso, rigettare la pretesa dell'appellato per i motivi indicati in narrativa e dichiarare che nulla l'appellante deve all'appellato;
- In estremo subordine, condannare l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della minor somma di € 13.874,32, iva compresa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condannare l'appellato al pagamento di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, nonché spese di ctu.”
Per Controparte_1
“Tanto dedotto, rilevato ed eccepito, il comparente come innanzi rappresentato e CP_1 difeso,
CONCLUDE perché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro Voglia, respinta ogni contraria istanza eccezione
e deduzione:
• In via preliminare dichiarare inammissibili per i motivi esposti tutte le domande dell'appellante rivolte ad ottenere somme dalla procedura fallimentare a qualsiasi titolo;
• Nel merito rigettare totalmente l'appello proposto perché assolutamente non fondato e non provato e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1716/2019;
• Condannare parte opponente a corrispondere al Fallimento spese e competenze di lite, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 febbraio 2020, ha Parte_1 proposto appello avvero la sentenza n. 1716/2019, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 17 agosto 2019, pubblicata in pari data e non notificata, con la quale – accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 958/2010, reso ai suoi danni dal Tribunale di Cosenza in data 24 luglio 2010 in favore di per la complessiva somma di € 62.000,00, portata da tre fatture emesse Controparte_1
a titolo di prezzo per le opere realizzate – è stata disposta la sua condanna al pagamento del minor importo di € 21.363,62, oltre accessori1.
Giova osservare che il Tribunale, valorizzati gli elementi forniti dagli accertamenti tecnici disposti e dalle prove testimoniali raccolte, è giunto alla predetta determinazione a fronte:
- di lavori accertati per un importo complessivo pari ad euro 205.674,10, IVA esclusa;
- del pagamento di € 158.000,00, per come documentato per tabulas, di € 30.000,00 in contanti, provato tramite testimonianza del coniuge;
- della stima in euro 37.445.50 del valore delle opere non legittime – in quanto afferenti ad opere prive di valido titolo abilitante – e dunque rese in ragione di un contratto di appalto in parte qua nullo;
- dell'analitico computo delle rispettive obbligazioni.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto quattro ampi motivi (sui quali più ampiamente, infra), così rubricati:
1) “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c. Travisamento dei fatti. Nullità totale del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative in materia urbanistica”; con esso, l'appellante ha denunciato l'errore commesso dal
Tribunale in rapporto al mancato rilievo della nullità totale del contratto, stante la gravità e strutturalità delle difformità delle opere edilizie realizzate (soprattutto in uno dei due corpi di fabbrica) tali da rendere l'intera opera abusiva e non sanabile, con la conseguenza dell'inesistenza del diritto al corrispettivo da parte dell'odierna appellata;
2) “Inosservanza dei principî sull'onere della prova in tema di inadempimento. Violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 1218 (responsabilità del debitore), 1453 (risolubilità del contratto per inadempimento), 1460 (eccezione d'inadempimento), 1659 (variazioni concordate del progetto), 1667 e 1668 (difformità e vizi dell'opera)”;
3) “Inosservanza delle regole sull'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”: ha sostenuto che avrebbe errato il primo Giudice nel ritenere gravato dell'onere probatorio dell'inadempimento il committente, assumendo inoltre che in ragione della mancata corretta esecuzione del contratto, avrebbe dovuto essere dichiara la risoluzione del rapporto e disposta la restituzione delle somme già versate;
4) “Errore macroscopico di conteggio. erronea applicazione dell'iva. difetto di motivazione e illogicità”: ha lamentato l'errore aritmetico commesso dal Giudice di prime cure in punto di computo dell'IVA e connessa determinazione dell'effettivo importo dovuto.
Si è costituita la resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il Controparte_1 rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
La Corte, con ordinanza del 30 settembre 2020, in esito all'udienza del 22 settembre 2020, ha accolto l'istanza inibitoria, sospendendo l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per gli importi eccedenti la somma di euro 13.874,32 oltre interessi, e rinviato all'udienza del 10 ottobre
2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa depositata in data 15 maggio 2024, si è costituito il
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere Controparte_1 somme dalla procedura fallimentare e, nel merito, l'infondatezza dell'appello proposto.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per l'8 ottobre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note sostitutive e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termini di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Nel termine assegnato, le parti perdurantemente costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
In via del tutto preliminare deve essere valutata la “ammissibilità” della domanda avanzata dall'appellante e tesa ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, la condanna prima della e oggi della Curatela del Fallimento della alla Controparte_1 Controparte_1 restituzione in favore di delle somme percepite a titolo di corrispettivo del contratto Parte_1 di appalto stipulato inter partes, in ragione della sua invocata totale nullità.
Deve osservare il Collegio che la domanda si profila nuova rispetto a quanto consacrato negli atti di primo grado.
Merita infatti di essere rilevato che
- in seno all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, per quanto qui in rilievo, il Pt_1 aveva chiesto “di accertare e dichiarare risolto il rapporto contrattuale sorto, per grave inadempimento della e per l'effetto condannare la società Controparte_1 convenuta al risarcimento dei danni tutti patiti da , come da accertamenti Parte_1 tecnici che saranno richiesti in istruttoria e certamente in una somma non inferiore ad euro
188.000”;
- le conclusioni non sono state modificate con le memorie ex art. 183 c.p.c.;
- all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 marzo 2019, il procuratore del , Pt_1 chiese “pronunciarsi la nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica con pronunce consequenziali”.
Si è dunque a cospetto – non potendo valere l'invocata emissione “di pronunce consequenziali” quale istanza di ripetizione delle somme specificamente versate nel corso del rapporto contrattuale – di domanda nuova e come tale inammissibile ai sensi dell'articolo 345 c.p.c.
D'altro canto ove pure fosse ritenuta ammissibile la domanda, verrebbe in rilievo il dettato dell'art. 52 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (L. F.) – applicabile in ragione del fatto che la è stata dichiarata fallita con sentenza n. 29/2022 del Tribunale di Controparte_1
Cosenza a seguito di risoluzione del concordato preventivo omologato in data 9 giugno 2014 – a mente del quale “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V [92-103], salvo diverse disposizioni della legge.
Ne discende che “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes" (Cass. Civ. Sez, III, 4 ottobre
2018 n. 24156; Cass. Civ. Sez. I, 22 maggio 2020 n. 9461).
Posto che il fallimento della si è verificato durante la pendenza del Controparte_1 giudizio di appello, si sarebbe a cospetto di domanda improcedibile.
§2
Quanto precede, d'altro canto, vale a delineare il thema decidendum, circoscritto, in definitiva, alla critica mossa alla decisione di primo grado in rapporto alla ritenuta solo parziale irregolarità delle opere realizzate dalla – e la domanda è da ritenere Controparte_1 procedibile in questa sede alla luce della costituzione in prosecuzione della Curatela del fallimento nelle more intervenuto – e di cui alle fatture poste a base dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo.
Non v'è dubbio che quanto richiesto con il ricorso monitorio costituisca l'immutabile – e non mutato – petitum dell'azione.
D'altro canto, il peculiare delinearsi delle domande – evidentemente dato dalla richiesta di pagamento CP_ delle residue somme dovute per i lavori commessi in appalto dal alla Pt_1 CP_1
–
[...]
e la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure – che ha sostanzialmente preso in esame l'intero ammontare del compenso dovuto sulla scorta delle opere realizzate – impongono di procedere in adesione al metodo utilizzato: individuare cioè quale sia il valore dei lavori eseguiti, detrarre i pagamenti effettuati, verificare la sussistenza del credito azionato, determinare l'importo residuo eventualmente dovuto.
In ragione di tanto – e non solo – trattazione unitaria meritano i primi motivi di gravame, per come sopra indicato relativi alla radicale critica della decisione assunta in ordine alla dedotta radicale nullità dell'intero rapporto contrattuale (con connessa infondatezza di ogni richiesta di pagamento), alla inosservanza dei principî sull'onere della prova in tema di inadempimento e vizi dell'opera, alla declinazione dell'onere probatorio nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
La trattazione unitaria delle prime tre doglianze si rende necessaria stante la generale e segmentata critica mossa nelle 28 pagine dell'atto di appello, segnate dalla atomistica parcellizzazione di questioni che possono esser risolte solo all'esito di una lettura globale della vicenda. In questo quadro, merita allora di essere evidenziata in prima battuta la novità della domanda di dichiarazione della nullità dell'intero rapporto contrattuale;
del resto, in seno all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo era stata avanzata dall'opponente la tesi dell'inadempimento del contratto e, in via riconvenzionale, proposta domanda tesa ad ottenere la dichiarazione di risoluzione e la condanna dell'opposta al risarcimento del danno per inadempimento: richieste evidentemente in radicale ed insanabile contrasto con la tesi della nullità dell'intero rapporto.
D'altro canto, il tema della nullità del contratto è stato messo in risalto soltanto dal Giudice all'esito della valutazione della relazione dell'elaborato del CTU nominato in corso di causa;
chiamato a determinare e quantificare le opere realizzate l'ausiliario del Giudice, aveva rilevato che:
“1. nell'abitazione “principale”, ossia quella dalle dimensioni maggiori, il progetto approvato prevede sia per le fondazioni che per i piani seminterrato e terra due rientranze del solaio di calpestio che invece nella realizzazione dell'edificio sono state eliminate con il conseguente aumento della superficie dei due solai e delle fondazioni (e quindi con l'aumento dei costi di realizzazione delle singole voci che concorrono nel realizzare tali opere).Inoltre tre rampe di accesso alle quattro abitazioni previste in progetto sono state realizzate in posizioni differenti rispetto al progetto approvato (allegati 11, 12, 13).
2. il progetto approvato per l'abitazione di dimensioni minori prevedeva la realizzazione di un solo livello al piano terra (allegati 14 e 15) mentre di fatto la struttura è stata realizzata su due livelli, con un piano seminterrato, un piano terra e relativo solaio di copertura (allegati 16,
17, 18) planimetricamente differenti rispetto al progetto approvato, realizzando in tal modo una struttura di superficie maggiore rispetto a quanto progettato ed approvato (e quindi con l'aumento dei costi di realizzazione delle singole voci che concorrono nel realizzare tali opere).
Al punto F del contratto di appalto sono espressamente previste le “variazioni e aggiunte in corso d'opera” ma le variazioni rilevate sui luoghi di causa non sono state assentite con i due permessi edilizi già citati, né sono state oggetto di ulteriori varianti presso il Comune di Mendicino
e pertanto risultano non autorizzate;
non trovano neanche riscontro, come specificato al punto F del contratto di appalto, in alcuna comunicazione scritta da parte dell'esecutore dei lavori o del direttore dei lavori e controfirmata per accettazione dal committente” (pag. 5 della prima relazione).
A tanto occorre poi aggiungere che in sede di elaborato integrativo, il CTU aveva fissato le seguenti affermazioni: “Con il precedente computo metrico delle opere realizzate, il sottoscritto
CTU aveva provveduto a quantificare l'intero ammontare dei lavori relativi alla realizzazione dei due manufatti, quindi sia le parti di edificio autorizzate con le concessioni edilizie citate, sia le parti di edificio in difformità. Il totale della lavorazioni, con riferimento ai prezzi unitari ed alle singole categorie dei lavori specificati al punto a) descrizione dei lavori da eseguire del contratto
d'appalto stipulato tra parte attrice e parte convenuta in data 10 luglio 2008 nonché al preventivo numero 08-08 del 7 luglio 2008 richiamato il punto g) dello stesso contratto d'appalto (che comunque riporta in copia la descrizione dei lavori da eseguire indicati al punto A al contratto
d'appalto), risultava pari ad euro 205.674,10. Facendo riferimento ai prezzi ed alle categorie dei lavori indicati nel citato contratto di appalto stipulato tra le parti ed alle difformità rilevate con la relazione di perizia precedente, il sottoscritto CTU ha realizzato un nuovo computo metrico relativo ai costi delle sole quantità di opere realizzate in difformità. Tale computo metrico risulta pari ad euro 37.445,50” (pagina 5 della relazione integrativa).
Ed è su tale affermazione che si è fondata la decisione del Tribunale: “Il ctu ha, conseguentemente, quantificato in € 37.445,50, IVA esclusa le opere eseguite in difformità secondo prezzi unitari e delle categorie di lavori riportati nel contratto di appalto stipulato. In definitiva, l'indagine tecnica ha asseverato il compimento di un abuso edilizio, che non appare idoneo a travolgere l'intera pattuizione contrattuale, non apparendo provato che il committente non conoscesse le variazioni progettuali che hanno condotto alla realizzazione dell'abuso o che lo stesso ne abbia impedito l'esecuzione: tale circostanza esula dal thema probandum ed in ogni caso dalla prova orale è risultata la continua presenza del Sig. in cantiere ed è altresì Pt_1 emerso che l'avanzamento dei lavori veniva constatato di volta in volta nel contraddittorio delle parti, alla presenza del direttore dei lavori”.
In disparte il tema legato alla consapevolezza o meno del circa l'esecuzione di Pt_1 lavori non assentiti – il relativo tema, infatti, non intercetta la questione della nullità del contratto
– ciò che è stato messo in evidenza è che solo una parte delle opere non fosse stata autorizzata in via amministrativa.
Data per non contestata la sanzione della nullità per gli accordi volti all'esecuzione di opere irregolari sotto il profilo edilizio ovvero urbanistico – e dovendo darsi per scontata la conclusione tra le parti di un contratto tanto avente ad oggetto – è evidente che si sia a cospetto di una nullità solo parziale, per come rilevato dal Tribunale.
L'argomento secondo il quale si sarebbe dinanzi alla nullità dell'intero rapporto si profila del tutto sfornito di fondamento.
In questo contesto, la presunta radicale insanabilità degli abusi e la connessa impossibilità di utilizzazione dei manufatti si presentano come affermazioni al più utili a sostenere la tesi di un eventuale inadempimento ma non già a determinare la dichiarazione di nullità dell'intera operazione negoziale, in guisa tale da paralizzare la richiesta di pagamento della residua somma dovuta, una volta detratto l'importo delle opere indebitamente concordate ed eseguite.
Ferma dunque la dichiarazione di nullità parziale del rapporto - stante anche la mancata impugnazione del relativo capo di decisione da parte della società appaltatrice - del tutto correttamente il primo giudice è giunto a decurtare dell'intera somma dovuta quella afferente alle opere illegittime.
E tanto sulla scorta di dati che la diffusa critica mossa dall'appellante non scalfisce.
Invero, posta la tesi impugnatoria, ciò che avrebbe dovuto essere dimostrato è la nullità del contratto in ragione dell'assoluta illegittimità di tutto l'intervento edilizio concordato dalle parti.
Ma tanto non ricorre.
Le diffuse critiche di cui v'è traccia nell'atto di gravame, al più, potrebbero avere rilievo ai fini dell'inadempimento – le cui misura non è stata specificamente e adeguatamente aggettivata e che comunque non appare tale da condurre ad una eventuale risoluzione del contratto in ragione della marginalità delle violazioni – ma non già ai fini della dichiarazione di nullità.
Ineccepibile, e dunque meritevole di condivisione, si profila poi l'argomentazione del
Tribunale in punto di parziale rilevanza delle difformità, in particolare (pag. 6) per ciò che concerne la ritenuta consapevolezza di quanto in corso di realizzazione da parte del committente:
“In definitiva, l'indagine tecnica ha asseverato il compimento di un abuso edilizio, che non appare idoneo a travolgere l'intera pattuizione contrattuale, non apparendo provato che il committente non conoscesse le variazioni progettuali che hanno condotto alla realizzazione dell'abuso o che lo stesso ne abbia impedito l'esecuzione: tale circostanza esula dal thema probandum ed in ogni caso dalla prova orale è risultata la continua presenza del Sig. in cantiere ed è altresì emerso Pt_1 che l'avanzamento dei lavori veniva constatato di volta in volta nel contraddittorio delle parti, alla presenza del direttore dei lavori. Conseguentemente non appare seriamente revocabile in dubbio che il non avesse assentito la realizzazione di un altro piano del secondo fabbricato o il Pt_1 diverso posizionamento delle scale di accesso”.
Ne consegue che correttamente è stato escluso di essere a cospetto delle condizioni onde travolgere – verosimilmente in punto di inadempimento grave – il contratto, sì da determinarne la risoluzione, avuto riguardo alla ritenuta comune determinazione circa le opere da compiere.
Tale statuizione prescinde dalla concreta declinazione dell'onere probatorio, essendo stata rilevata – in maniera convincente – l'intervenuta perfezione di un accordo in relazione alle opere effettivamente realizzate. Merita altresì di essere evidenziata la carenza di dimostrazione circa la assoluta insanabilità delle opere eseguite dalla società appaltatrice.
Quanto premesso assorbe ogni doglianza esplicitata nei primi tre motivi di gravame, in parte anche esulanti dal thema decidendum.
§3
Rimane da valutare il quarto ed ultimo motivo.
Con esso, l'appellante ha denunciato l'errore commesso dal Tribunale in relazione alla quantificazione delle somme dovute.
Così ha motivato il primo Giudice: “Dovendo, in definitiva, procedere alla ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le odierne parti, sulla scorta (della) degli esiti peritali, occorre, quindi, sottrarre all'importo totale del valore delle opere eseguite e pari ad € 205.674,10 +IVA al
20% il valore computato dal CTU per le opere difformi e pari ad € 37.445,50 iva esclusa - non risultando corrisposte tali somme – per un totale di € 209,363,42.
A tale importo deve sottrarsi quanto già corrisposto dal committente, pari ad € 188.000,00, di talchè residua un credito in favore della società opposta di € 21.363,62.
Pertanto, il d.i. opposto deve essere revocato e, previa declaratoria parziale di nullità del contratto di appalto, la società opponente deve essere condannata a pagare il minor importo di €
21.363,62, oltre iva se dovuta, ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo”.
A fronte di tanto, l'appellante ha sostenuto che “Il conteggio effettuato contiene un macroscopico errore, che consiste nell'inserimento dell'iva nel primo termine della sottrazione
(minuendo) oppure nel mancato inserimento dell'iva nel secondo termine della sottrazione
(sottraendo)”.
La tesi è fondata.
Invero, sulla scorta delle determinazioni rese dal Tribunale, l'imponibile effettivo è pari
168.228,60, cui devono essere aggiunti euro 33.645,72 € per iva al 20%.
Dalla somma così ragguagliata pari ad euro 201.674,32, devono essere detratti euro
188.000 incontestabilmente versati.
Ne discende che la somma residua dovuta è pari ad euro 13.674,32.
La misura di condanna deve dunque essere ridotta sino a tale somma.
Le determinazioni accessorie
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese del giudizio devono essere poste a carico del sia per il primo che per il secondo grado del giudizio nella misura della metà; vengono Pt_1 rideterminate come da dispositivo, con riferimento a quanto dettato dal DM 55/2014 e dal DM
147/2022, parametro medio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2020, avverso la Parte_1 sentenza n. 1716/2019, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 17 agosto 2019, pubblicata in pari data, non notificata, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_3 della somma di euro 13.674,32 con maggiorazione di interessi dalla data della domanda al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
oggi delle spese del primo grado
[...] Controparte_3 di giudizio, che, già ridotte nella misura della metà, liquida
2.a - in euro 2.538 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% IVA e CPA come per legge per il primo grado;
2.b - in euro 2.905,50 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per il secondo grado.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 26 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: in via preliminare dichiara la nullità parziale del contratto di appalto inter partes per le ragioni di cui in parte motiva;
in accoglimento parziale dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 21.363,62, oltre iva se dovuta ed interessi legali dalla domanda al saldo, come quantificata in parte motiva;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente le spese di ctu al 50% a carico di ciascuna parte;
dà mandato alla Cancelleria di trasmettere gli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza.”