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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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23 aprile 2023
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Art. 254. Vigilanza e conservazione 1. Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa - ((Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa)) , che provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilita' dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d'accesso.
2. Il Ministero della difesa - ((Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa)) provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle localita' del fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle quali non e' stato collocato un particolare ricordo.
2. Il Ministero della difesa - ((Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa)) provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle localita' del fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle quali non e' stato collocato un particolare ricordo.
Commentari • 4
- 1. Ente locale in dissesto e provvedimento di acquisizione sanantePiluso, Giuseppe · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 5 giugno 2025 · 1
Sommario: 1. Premessa – 2.Analisi del quadro normativo – 3. L'orientamento “formale”: la competenza è della gestione ordinaria dell'Ente – 4. L'orientamento “sostanziale”: la competenza è dell'Organo Straordinario di Liquidazione – 5. L'orientamento che distingue la competenza amministrativa da quella contabile. 1. Premessa Il presente lavoro illustra la problematica concernente l'individuazione dell'organo competente ad adottare il provvedimento di “acquisizione sanante”, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, ove l'Ente locale abbia deliberato il dissesto finanziario e il fatto dell' “occupazione sine titulo” sia intervenuto in epoca antecedente. Per affrontare questo argomento …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 4828Provvedimento: N. 00039/2009 REG.RIC. N. 04828/2013REG.PROV.COLL. N. 00039/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 39 del 2009, proposto da: LO IG, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Sguanci, con domicilio eletto presso CA TE in Roma, piazza Annibaliano n. 18; contro Provincia di Napoli in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Scetta ed Aldo Di Falco, con domicilio eletto presso l'avvocato Brunello Mileto in Roma, Piazzale Clodio n. 22; per la riforma …Leggi di più...
- indebito arricchimento·
- art. 87, sesto comma, d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77·
- utilità della prestazione·
- liquidazione di ente pubblico·
- art. 7, comma primo bis, d.l. 29 marzo 2004, n. 80·
- ricorso gerarchico·
- diniego di ammissione al passivo·
- annullamento provvedimenti amministrativi·
- silenzio rigetto·
- tutela giurisdizionale·
- onere della prova