Articolo 254 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 259Articolo 261
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26 febbraio 2014
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23 aprile 2023
Art. 254. Vigilanza e conservazione 1. Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa - ((Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa)) , che provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilita' dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d'accesso.
2. Il Ministero della difesa - ((Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa)) provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle localita' del fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle quali non e' stato collocato un particolare ricordo.
Entrata in vigore il 23 aprile 2023
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