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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Sezione Minorenni
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott.ssa Antonella Allegra Consigliere
dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore dott.ssa Stefania Caltieri Consigliere onorario dott. Aldo Baldassare Chiofalo Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 321 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da
C.F. nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...]3, rappresentata e difesa dall'Avv.
Susanna Zaccaria del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in
Bologna alla via Arienti n. 37;
appellante
nei confronti di
, funzionario delegato dal , quale tutore pro Controparte_1 Controparte_2
tempore della minore (C.F. ) Persona_1 C.F._2
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Pisapia del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via San
1 Domenico n. 7;
appellata con l'intervento di
(C.F. ) nato in [...] il [...] e Controparte_3 C.F._3
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Michelangelo Strammiello del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena al viale G. Verdi n. 48;
INTERVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
Avente ad oggetto: Procedimenti per la dichiarazione di adottabilità (artt. 8, 9, 11 e 12 L. n.
184/1983).
CONCLUSIONI: All'udienza del 24 gennaio 2025 l'appellante ha Parte_1
concluso come da atto di appello e dunque: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna - sez.
Minorenni - ogni contraria istanza disattesa, accogliere le seguenti CONCLUSIONI: -
revocare lo stato di adottabilità della minore , nata a [...]_1
(BO) il 21/07/2019, pronunciato con la sentenza oggi impugnata;
IN VIA PRINCIPALE: -
confermare il collocamento della minore presso la famiglia affidataria, fino al recupero totale
delle funzioni genitoriali della madre;
IN VIA SUBORDINATA: - anche Parte_1
qualora si voglia disporre l'adozione della minore pronunciare un provvedimento di Per_1
adozione “mite” che non interrompa definitivamente i rapporti tra madre e figlia e definire le
più opportune modalità di frequentazione tra le stesse con monitoraggio da parte del Servizio
Sociale competente”, la convenuta dott.ssa quale delegata alle funzioni di Controparte_1
tutore per il , ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla Controparte_2
comparsa di costituzione ovvero: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, Sez. per i
Minorenni, riunita in Camera di Consiglio, premesse le più opportune declaratorie di rito e di
merito, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione: - IN VIA
2 PRINCIPALE, E PRELIMINARMENTE, IN RITO: dichiararsi l'improcedibilità e/o
inammissibilità dell'atto di appello in quanto tardivo;
- SUBORDINATAMENTE, nel merito:
respingersi il ricorso in appello proposto dalla sig.ra in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, confermandosi in ogni sua parte, nel superiore interesse della
minore, l'impugnata sentenza del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna
n. 54/2023 emessa in data 19/10/2023 e depositata in data 18/12/2023, per i motivi esposti in
narrativa. - IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre al rimborso
delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da disporsi in favore
dello Stato”, chiedendo in via istruttoria l'audizione della famiglia affidataria, l'intervenuto ha concluso come da memoria di costituzione: “Voglia l'adita Corte di Controparte_3
Appello di Bologna IN VIA PRELIMINARE revocare lo stato di adottabilità della minore
nata a [...] il [...] pronunciato con la sentenza Persona_1
impugnata dall'appellante principale signora per il tramite dell'avvocato Parte_1
Susanna Zaccaria;
IN VIA PRINCIPALE: - Riformare annullandola la sentenza di primo
grado, statuire una adozione “mite”
all'interno del proprio nucleo familiare e per l'effetto e conseguentemente affidare e collocare
la minore presso lo zio e la di lui madre , impartendone Per_1 CP_3 Persona_2
modalità, e prescrizioni, pure in sinergia con il Servizio Sociale territorialmente competente,
come ritenute dovute e necessarie dall'Ecc.ma Corte Adita e questo fino al recupero totale
delle funzioni genitoriali della madre ” e il Procuratore Generale ha chiesto Parte_1
dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 54/2023 emessa in data 19.10.2023 e pubblicata il 18.12.2023, previa correzione di errore materiale dello 06.11.2023, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia
Romagna, visti gli artt. 8 e ss. della L. n. 184/1983, ha dichiarato lo stato di adottabilità della
3 minore nata a [...] il [...], e ha disposto la sua Persona_1
collocazione in famiglia scelta dal Tribunale a scopo adottivo.
Il Tribunale per i Minorenni, a sostegno della decisione adottata, ha, in particolare, rilevato che:
- con decreto del gennaio 2021, pronunciato nell'ambito di procedimento apertosi su ricorso per intervento sulla responsabilità genitoriale presentato dal allorquando Controparte_4
nel 2020 la madre e la bambina venivano trovate per strada con la madre in stato confusionale che dichiarava di avere subito abusi dal fratello convivente, accusa poi ritrattata, veniva disposto l'affidamento della minore al servizio sociale al fine di esplorare la situazione familiare e le capacità genitoriali, atteso che la madre presentava una importante fragilità psichica ed era priva di una rete familiare adeguata a prestarle un concreto aiuto;
- emergendo nel tempo situazioni di ulteriore e aggravato pregiudizio, nel marzo 2021 madre e figlia venivano inserite in comunità. Dopo pochi mesi, il Servizio Sociale di Cento riportava un aggravamento della situazione psichica della madre che aveva serie difficoltà nell'accudire la bambina, la situazione psichiatrica della Sig.ra era talmente grave e cronicizzata da Pt_1
rendere impossibile da parte del Servizio una concreta valutazione genitoriale e la rete parentale, pure esplorata, non pareva idonea;
nell'ultimo periodo in comunità la bambina addirittura rifiutava la madre, che la trascurava e la metteva in pericolo al punto tale che la bambina ne aveva a volte paura;
- su richiesta del P.M., con decreto del marzo 2022, il T.M. disponeva quindi l'apertura del procedimento di adottabilità della minore;
Persona_1
- dall'istruttoria espletata, emergeva che la madre ha una diagnosi ormai definita di disturbo psicotico Nas che inficia gravemente le responsabilità genitoriali, durante gli incontri con la figlia, quest'ultima la riconosce, tuttavia la Sig.ra è apatica e sofferente, necessitando di Pt_1
continue indicazioni e compiendo gesti meccanici, la terapia farmacologica aiuta ma non è
sufficiente, con gli zii materni non vi sono più contatti. Il Servizio Sociale riportava in conclusione che il ricongiungimento madre e figlia non risulta fattibile non essendovi
4 possibilità di recupero delle funzioni genitoriali e, ad oggi, non pare nemmeno possibile la prosecuzione degli incontri madre-figlia in quanto non significativi e potenzialmente disturbanti;
All'esito del procedimento, il Tribunale per i Minorenni, ritenuto che la minore si trovasse in stato di abbandono e che la situazione non risultasse modificabile in tempi idonei per le sue esigenze di crescita e rilevato che né la madre, per incapacità proprie, né i parenti valutati, per indisponibilità, risultavano invero idonei a crescere ed offrire alla stessa una situazione Per_1
accettabile, dichiarava lo stato di adottabilità della predetta minore, disponendo la sua collocazione presso famiglia scelta dal Tribunale a scopo adottivo.
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello madre Parte_1
di affidandolo ai seguenti motivi: Persona_1
I- Erroneità della sentenza laddove giunge alla conclusione che la minore si trovi in Per_1
stato di abbandono, non sussistendo invero i presupposti per una simile declaratoria, e ciò sia per quanto concerne le condizioni della madre, nel frattempo sensibilmente migliorate, sia per quanto attiene alla famiglia di origine, che non è assente e disinteressata, ma ha o oggettive difficoltà, abitando all'estero o dispone in Italia di una abitazione non adeguata, e ha formulato proposte per l'accudimento e il sostegno della minore e della di lei madre;
II- Errata applicazione della norma sullo stato di abbandono, atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, risultando necessario accertare la capacità
genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi.
ha quindi chiesto, in riforma della sentenza del Tribunale per i Parte_1
Minorenni dell'Emilia Romagna n. 54/2023 del 18 dicembre 2023, revocare lo stato di
5 adottabilità della minore confermando, in via principale, il Persona_1
collocamento della minore presso la famiglia affidataria, fino al recupero totale delle funzioni genitoriali della madre , in via subordinata, anche qualora si volesse disporre Parte_1
l'adozione della minore , pronunciare un provvedimento di adozione “mite” che non Per_1
interrompa definitivamente i rapporti tra madre e figlia, definendo quindi le più opportune modalità di frequentazione tra le stesse con monitoraggio da parte del Servizio Sociale
competente.
3- In data 10.07.2024 si è costituita la dott.ssa quale delegata alle funzioni di Controparte_1
tutore dal , eccependo preliminarmente in rito l'inammissibilità dell'appello Controparte_2
per sua tardività, posto che la sentenza di primo grado era regolarmente notificata di ufficio al
P.M. e alle altre parti presso il procuratore costituito in data 18.12.2023 e il ricorso per appello era depositato da solo in data 15.03.2024, dunque ben oltre il termine dei Parte_1
trenta giorni previsto dall'art. 17 L. n. 184/1983. Nel merito, il tutore ha resistito all'impugnazione, invocandone il rigetto. La sentenza pronunciata dal Tribunale per i
Minorenni di Bologna, frutto di un lungo periodo di osservazione della minore, della madre e della rete familiare da parte dei Servizi sociali, risulta corretta e legittima in ogni sua parte.
Quanto emerso dall'approfondita fase istruttoria espletata in occasione del procedimento de
potestate n. 2024/2020 R.G. Vol. e nel giudizio n. 12/2022 Minori dimostra inconfutabilmente l'irrecuperabilità delle funzioni genitoriali della madre della minore e la sussistenza dello stato di abbandono in cui versa la piccola, che da quando aveva appena 6 mesi è stata destinataria di provvedimenti a sua protezione. Con comparsa del 21.06.2024, è intervenuto anche il Sig.
, zio materno della minore, il quale ha chiesto, in via preliminare, Controparte_3
revocare lo stato di adottabilità della minore , pronunciando, in via Persona_1
principale, un'adozione “mite” all'interno del proprio nucleo familiare e per l'effetto affidare e collocare la minore presso lo zio e la di lui madre Per_1 CP_3 Persona_2
6 impartendone modalità e prescrizioni, pure in sinergia con il Servizio Sociale territorialmente competente, e ciò fino al recupero totale delle funzioni genitoriali della madre . Parte_1
4- All'udienza del 12.07.2024, sentite le parti, la Corte, ritenuto necessario disporre integrazione istruttoria, ha disposto c.t.u. al fine di verificare quale sia l'attuale situazione di equilibrio psico affettivo della minore, se la stessa possa dirsi ancora in stato di abbandono,
quale sia la sua relazione con la rete familiare esistente e se vi sia idoneità della rete familiare esistente ad una relazione surrogatoria rispetto a quella genitoriale, allo scopo nominando il dott. presente in udienza, il quale prestata la dichiarazione di rito, ha accettato Persona_3
l'incarico come da quesito indicato e chiesto termine di 120 giorni, comprensivo del contraddittorio tecnico, per il deposito della relazione finale. La Corte ha rinviato per il prosieguo;
l'elaborato peritale è stato regolarmente depositato in data 22.11.2024.
All'udienza da ultimo fissata per il 24.01.2025, la parte appellante, il tutore e l'intervenuto si sono riportati ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, il
P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, in subordine per il rigetto,
e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5- Fatte le superiori premesse, l'appello proposto da è tardivo e deve essere Parte_1
dichiarato inammissibile.
Orbene, nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, l'art. 15 comma 3 L.
n. 184/1983 dispone che la sentenza del Tribunale per i minorenni sia notificata per esteso ex
officio al PM ed alle altre parti e l'art. 17 della medesima legge stabilisce che il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione.
La notificazione del provvedimento impugnabile, tramite Pec presso il domicilio digitale del difensore di fiducia costituito risultante dal , determina quindi la decorrenza del CP_5
termine “breve” di impugnazione, ovvero 30 giorni dalla notifica. Nella fattispecie che occupa,
tenuto conto che la sentenza di primo grado, unitamente al provvedimento di correzione di
7 errore materiale, è stata notificata dalla Cancelleria in data 18.12.2023 presso il domicilio digitale del difensore di fiducia nominato della madre della minore, il termine per proporre l'impugnazione scadeva il 17.01.2024.
E' appena il caso di precisare come non sia prevista nella procedura di adottabilità una ulteriore notifica alla parte personalmente, come avvenuto nel caso in esame, nel quale era stato nominato un difensore di fiducia. In ogni caso, giusta il chiaro disposto di cui all'art. 170 c.p.c.,
dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni si fanno al procuratore costituito (vedasi al riguardo Cass. civ. II Sez. ord. 26.09.2022, n. 27995) e la successiva notificazione presso il domicilio/residenza della parte, avvenuta in data 18.02.2024, non può di certo far “rivivere” il termine di impugnazione già abbondantemente spirato. Ne deriva l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto in data 15.03.2024. Ogni ulteriore questione resta evidentemente assorbita.
Le spese di lite seguono integralmente il principio della soccombenza nel rapporto processuale tra appellante e appellato tutore e si liquidano nel dispositivo, avuto riguardo Parte_1
alla natura e valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per la fase di studio e minimo per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale). Le spese processuali sono integralmente compensate tra appellante e intervenuto Controparte_3
stante la non difformità delle domande dagli stessi proposte.
Le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico di tutte le parti in via solidale. Non
sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115, versandosi in ipotesi di procedimento esente da contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
I- DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da Parte_1
II- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore del Parte_1
TUTORE COMUNE DI CENTO, delle spese del presente grado che si liquidano in € 6.025,00
8 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III- COMPENSA le spese di lite tra l'appellante e Parte_1
l'intervenuto Controparte_3
IV- PONE le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti in via solidale.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Minorenni il 24 gennaio 2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De
Rosa)
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Anna Orlandi)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Sezione Minorenni
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott.ssa Antonella Allegra Consigliere
dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore dott.ssa Stefania Caltieri Consigliere onorario dott. Aldo Baldassare Chiofalo Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 321 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da
C.F. nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...]3, rappresentata e difesa dall'Avv.
Susanna Zaccaria del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in
Bologna alla via Arienti n. 37;
appellante
nei confronti di
, funzionario delegato dal , quale tutore pro Controparte_1 Controparte_2
tempore della minore (C.F. ) Persona_1 C.F._2
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Pisapia del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via San
1 Domenico n. 7;
appellata con l'intervento di
(C.F. ) nato in [...] il [...] e Controparte_3 C.F._3
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Michelangelo Strammiello del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena al viale G. Verdi n. 48;
INTERVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
Avente ad oggetto: Procedimenti per la dichiarazione di adottabilità (artt. 8, 9, 11 e 12 L. n.
184/1983).
CONCLUSIONI: All'udienza del 24 gennaio 2025 l'appellante ha Parte_1
concluso come da atto di appello e dunque: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna - sez.
Minorenni - ogni contraria istanza disattesa, accogliere le seguenti CONCLUSIONI: -
revocare lo stato di adottabilità della minore , nata a [...]_1
(BO) il 21/07/2019, pronunciato con la sentenza oggi impugnata;
IN VIA PRINCIPALE: -
confermare il collocamento della minore presso la famiglia affidataria, fino al recupero totale
delle funzioni genitoriali della madre;
IN VIA SUBORDINATA: - anche Parte_1
qualora si voglia disporre l'adozione della minore pronunciare un provvedimento di Per_1
adozione “mite” che non interrompa definitivamente i rapporti tra madre e figlia e definire le
più opportune modalità di frequentazione tra le stesse con monitoraggio da parte del Servizio
Sociale competente”, la convenuta dott.ssa quale delegata alle funzioni di Controparte_1
tutore per il , ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla Controparte_2
comparsa di costituzione ovvero: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, Sez. per i
Minorenni, riunita in Camera di Consiglio, premesse le più opportune declaratorie di rito e di
merito, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione: - IN VIA
2 PRINCIPALE, E PRELIMINARMENTE, IN RITO: dichiararsi l'improcedibilità e/o
inammissibilità dell'atto di appello in quanto tardivo;
- SUBORDINATAMENTE, nel merito:
respingersi il ricorso in appello proposto dalla sig.ra in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, confermandosi in ogni sua parte, nel superiore interesse della
minore, l'impugnata sentenza del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna
n. 54/2023 emessa in data 19/10/2023 e depositata in data 18/12/2023, per i motivi esposti in
narrativa. - IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre al rimborso
delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da disporsi in favore
dello Stato”, chiedendo in via istruttoria l'audizione della famiglia affidataria, l'intervenuto ha concluso come da memoria di costituzione: “Voglia l'adita Corte di Controparte_3
Appello di Bologna IN VIA PRELIMINARE revocare lo stato di adottabilità della minore
nata a [...] il [...] pronunciato con la sentenza Persona_1
impugnata dall'appellante principale signora per il tramite dell'avvocato Parte_1
Susanna Zaccaria;
IN VIA PRINCIPALE: - Riformare annullandola la sentenza di primo
grado, statuire una adozione “mite”
all'interno del proprio nucleo familiare e per l'effetto e conseguentemente affidare e collocare
la minore presso lo zio e la di lui madre , impartendone Per_1 CP_3 Persona_2
modalità, e prescrizioni, pure in sinergia con il Servizio Sociale territorialmente competente,
come ritenute dovute e necessarie dall'Ecc.ma Corte Adita e questo fino al recupero totale
delle funzioni genitoriali della madre ” e il Procuratore Generale ha chiesto Parte_1
dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 54/2023 emessa in data 19.10.2023 e pubblicata il 18.12.2023, previa correzione di errore materiale dello 06.11.2023, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia
Romagna, visti gli artt. 8 e ss. della L. n. 184/1983, ha dichiarato lo stato di adottabilità della
3 minore nata a [...] il [...], e ha disposto la sua Persona_1
collocazione in famiglia scelta dal Tribunale a scopo adottivo.
Il Tribunale per i Minorenni, a sostegno della decisione adottata, ha, in particolare, rilevato che:
- con decreto del gennaio 2021, pronunciato nell'ambito di procedimento apertosi su ricorso per intervento sulla responsabilità genitoriale presentato dal allorquando Controparte_4
nel 2020 la madre e la bambina venivano trovate per strada con la madre in stato confusionale che dichiarava di avere subito abusi dal fratello convivente, accusa poi ritrattata, veniva disposto l'affidamento della minore al servizio sociale al fine di esplorare la situazione familiare e le capacità genitoriali, atteso che la madre presentava una importante fragilità psichica ed era priva di una rete familiare adeguata a prestarle un concreto aiuto;
- emergendo nel tempo situazioni di ulteriore e aggravato pregiudizio, nel marzo 2021 madre e figlia venivano inserite in comunità. Dopo pochi mesi, il Servizio Sociale di Cento riportava un aggravamento della situazione psichica della madre che aveva serie difficoltà nell'accudire la bambina, la situazione psichiatrica della Sig.ra era talmente grave e cronicizzata da Pt_1
rendere impossibile da parte del Servizio una concreta valutazione genitoriale e la rete parentale, pure esplorata, non pareva idonea;
nell'ultimo periodo in comunità la bambina addirittura rifiutava la madre, che la trascurava e la metteva in pericolo al punto tale che la bambina ne aveva a volte paura;
- su richiesta del P.M., con decreto del marzo 2022, il T.M. disponeva quindi l'apertura del procedimento di adottabilità della minore;
Persona_1
- dall'istruttoria espletata, emergeva che la madre ha una diagnosi ormai definita di disturbo psicotico Nas che inficia gravemente le responsabilità genitoriali, durante gli incontri con la figlia, quest'ultima la riconosce, tuttavia la Sig.ra è apatica e sofferente, necessitando di Pt_1
continue indicazioni e compiendo gesti meccanici, la terapia farmacologica aiuta ma non è
sufficiente, con gli zii materni non vi sono più contatti. Il Servizio Sociale riportava in conclusione che il ricongiungimento madre e figlia non risulta fattibile non essendovi
4 possibilità di recupero delle funzioni genitoriali e, ad oggi, non pare nemmeno possibile la prosecuzione degli incontri madre-figlia in quanto non significativi e potenzialmente disturbanti;
All'esito del procedimento, il Tribunale per i Minorenni, ritenuto che la minore si trovasse in stato di abbandono e che la situazione non risultasse modificabile in tempi idonei per le sue esigenze di crescita e rilevato che né la madre, per incapacità proprie, né i parenti valutati, per indisponibilità, risultavano invero idonei a crescere ed offrire alla stessa una situazione Per_1
accettabile, dichiarava lo stato di adottabilità della predetta minore, disponendo la sua collocazione presso famiglia scelta dal Tribunale a scopo adottivo.
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello madre Parte_1
di affidandolo ai seguenti motivi: Persona_1
I- Erroneità della sentenza laddove giunge alla conclusione che la minore si trovi in Per_1
stato di abbandono, non sussistendo invero i presupposti per una simile declaratoria, e ciò sia per quanto concerne le condizioni della madre, nel frattempo sensibilmente migliorate, sia per quanto attiene alla famiglia di origine, che non è assente e disinteressata, ma ha o oggettive difficoltà, abitando all'estero o dispone in Italia di una abitazione non adeguata, e ha formulato proposte per l'accudimento e il sostegno della minore e della di lei madre;
II- Errata applicazione della norma sullo stato di abbandono, atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, risultando necessario accertare la capacità
genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi.
ha quindi chiesto, in riforma della sentenza del Tribunale per i Parte_1
Minorenni dell'Emilia Romagna n. 54/2023 del 18 dicembre 2023, revocare lo stato di
5 adottabilità della minore confermando, in via principale, il Persona_1
collocamento della minore presso la famiglia affidataria, fino al recupero totale delle funzioni genitoriali della madre , in via subordinata, anche qualora si volesse disporre Parte_1
l'adozione della minore , pronunciare un provvedimento di adozione “mite” che non Per_1
interrompa definitivamente i rapporti tra madre e figlia, definendo quindi le più opportune modalità di frequentazione tra le stesse con monitoraggio da parte del Servizio Sociale
competente.
3- In data 10.07.2024 si è costituita la dott.ssa quale delegata alle funzioni di Controparte_1
tutore dal , eccependo preliminarmente in rito l'inammissibilità dell'appello Controparte_2
per sua tardività, posto che la sentenza di primo grado era regolarmente notificata di ufficio al
P.M. e alle altre parti presso il procuratore costituito in data 18.12.2023 e il ricorso per appello era depositato da solo in data 15.03.2024, dunque ben oltre il termine dei Parte_1
trenta giorni previsto dall'art. 17 L. n. 184/1983. Nel merito, il tutore ha resistito all'impugnazione, invocandone il rigetto. La sentenza pronunciata dal Tribunale per i
Minorenni di Bologna, frutto di un lungo periodo di osservazione della minore, della madre e della rete familiare da parte dei Servizi sociali, risulta corretta e legittima in ogni sua parte.
Quanto emerso dall'approfondita fase istruttoria espletata in occasione del procedimento de
potestate n. 2024/2020 R.G. Vol. e nel giudizio n. 12/2022 Minori dimostra inconfutabilmente l'irrecuperabilità delle funzioni genitoriali della madre della minore e la sussistenza dello stato di abbandono in cui versa la piccola, che da quando aveva appena 6 mesi è stata destinataria di provvedimenti a sua protezione. Con comparsa del 21.06.2024, è intervenuto anche il Sig.
, zio materno della minore, il quale ha chiesto, in via preliminare, Controparte_3
revocare lo stato di adottabilità della minore , pronunciando, in via Persona_1
principale, un'adozione “mite” all'interno del proprio nucleo familiare e per l'effetto affidare e collocare la minore presso lo zio e la di lui madre Per_1 CP_3 Persona_2
6 impartendone modalità e prescrizioni, pure in sinergia con il Servizio Sociale territorialmente competente, e ciò fino al recupero totale delle funzioni genitoriali della madre . Parte_1
4- All'udienza del 12.07.2024, sentite le parti, la Corte, ritenuto necessario disporre integrazione istruttoria, ha disposto c.t.u. al fine di verificare quale sia l'attuale situazione di equilibrio psico affettivo della minore, se la stessa possa dirsi ancora in stato di abbandono,
quale sia la sua relazione con la rete familiare esistente e se vi sia idoneità della rete familiare esistente ad una relazione surrogatoria rispetto a quella genitoriale, allo scopo nominando il dott. presente in udienza, il quale prestata la dichiarazione di rito, ha accettato Persona_3
l'incarico come da quesito indicato e chiesto termine di 120 giorni, comprensivo del contraddittorio tecnico, per il deposito della relazione finale. La Corte ha rinviato per il prosieguo;
l'elaborato peritale è stato regolarmente depositato in data 22.11.2024.
All'udienza da ultimo fissata per il 24.01.2025, la parte appellante, il tutore e l'intervenuto si sono riportati ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, il
P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, in subordine per il rigetto,
e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5- Fatte le superiori premesse, l'appello proposto da è tardivo e deve essere Parte_1
dichiarato inammissibile.
Orbene, nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, l'art. 15 comma 3 L.
n. 184/1983 dispone che la sentenza del Tribunale per i minorenni sia notificata per esteso ex
officio al PM ed alle altre parti e l'art. 17 della medesima legge stabilisce che il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione.
La notificazione del provvedimento impugnabile, tramite Pec presso il domicilio digitale del difensore di fiducia costituito risultante dal , determina quindi la decorrenza del CP_5
termine “breve” di impugnazione, ovvero 30 giorni dalla notifica. Nella fattispecie che occupa,
tenuto conto che la sentenza di primo grado, unitamente al provvedimento di correzione di
7 errore materiale, è stata notificata dalla Cancelleria in data 18.12.2023 presso il domicilio digitale del difensore di fiducia nominato della madre della minore, il termine per proporre l'impugnazione scadeva il 17.01.2024.
E' appena il caso di precisare come non sia prevista nella procedura di adottabilità una ulteriore notifica alla parte personalmente, come avvenuto nel caso in esame, nel quale era stato nominato un difensore di fiducia. In ogni caso, giusta il chiaro disposto di cui all'art. 170 c.p.c.,
dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni si fanno al procuratore costituito (vedasi al riguardo Cass. civ. II Sez. ord. 26.09.2022, n. 27995) e la successiva notificazione presso il domicilio/residenza della parte, avvenuta in data 18.02.2024, non può di certo far “rivivere” il termine di impugnazione già abbondantemente spirato. Ne deriva l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto in data 15.03.2024. Ogni ulteriore questione resta evidentemente assorbita.
Le spese di lite seguono integralmente il principio della soccombenza nel rapporto processuale tra appellante e appellato tutore e si liquidano nel dispositivo, avuto riguardo Parte_1
alla natura e valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per la fase di studio e minimo per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale). Le spese processuali sono integralmente compensate tra appellante e intervenuto Controparte_3
stante la non difformità delle domande dagli stessi proposte.
Le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico di tutte le parti in via solidale. Non
sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115, versandosi in ipotesi di procedimento esente da contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
I- DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da Parte_1
II- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore del Parte_1
TUTORE COMUNE DI CENTO, delle spese del presente grado che si liquidano in € 6.025,00
8 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III- COMPENSA le spese di lite tra l'appellante e Parte_1
l'intervenuto Controparte_3
IV- PONE le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti in via solidale.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Minorenni il 24 gennaio 2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De
Rosa)
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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