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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9921 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione I
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23914 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, promossa con ricorso
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. AMBROSINO DANIELA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. MURO LUIGI presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, che ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con la figlia minore in conformità agli accordi raggiunti dalle stesse in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/11/2024, premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio con n DA (NA) il 21/06/2001; CP_1
1 che dal matrimonio erano nate due figlie: il 4.7.2003, e il 29.5.2008; Per_1 Per_2
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa n. 1376 del 16.02.2018;
che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso delle figlie, la loro collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla stessa, e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che perdurava lo stato di separazione;
Ciò premesso, rappresentando tra l'altro che la figlia maggiorenne, non era Per_1 economicamente autosufficiente, ma che la stessa svolgeva attività lavorativa di cameriera nel periodo estivo, era in cerca di un'occupazione stabile e viveva ancora con lei, chiedeva a questo
Tribunale: “1) dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 21/06/2001 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di DA atto n. 22 parte II, S.A. dell'anno 2001, tra la sig.ra
ed il sig. ; Parte_1 CP_1
2) modificare i provvedimenti assunti in sede di separazione con omologa del Tribunale di Napoli in tal modo:
- determinare la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne
, non economicamente autosufficiente, così come previsto nell'omologa di separazione;
Per_1
- determinare la somma di € 500,00, quale contributo mensile al mantenimento della figlia minore , tenuto conto che la stessa ha maggiori esigenze vista l'età adolescenziale Per_2
e l'espressa volontà di proseguire gli studi;
- oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche
e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
3) Inoltre si chiede di condannare a versare, in favore dell'ex coniuge, la CP_1 somma di € 300,00, dovuta a titolo di mantenimento delle figlie, dal mese di Ottobre 2024 sino ad una diversa decisione dell'Autorità Giudiziaria adita;
4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
2 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e ss c.p.c.
Si costituiva il resistente, il quale, senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status, deduceva come in atti, in particolare in ordine allo svolgimento di attività lavorativa da parte della figlia e chiedeva a questo Tribunale: “1) dichiarare la cessazione degli Per_1 effetti civili del matrimonio dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
2) disporre l'affido condiviso della minore con dimora prevalente Persona_3 presso la residenza materna;
3) per quanto concerne gli incontri tra il genitore non collocatario e la ricorrente di chiede di regolamentare tali rapporti secondo le modalità di seguito indicate:
a) le decisioni nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori così come previsto dall'affidamento condiviso e, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori dovranno avere la facoltà di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza presso le reciproche dimore e, sempre previa preventiva comunicazione all'altro genitore;
b) il padre dovrà avere il diritto/dovere di incontrare i propri figli e trattenerli con sé – compatibilmente con gli impegni scolastici e gli eventuali problemi di salute – secondo il seguente calendario:
c) nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 (h. 21.00 nel periodo estivo) e, nei fine settimana alternati dal sabato alle 17.00 alla domenica alle 20.00 (h. 21.00 nel periodo estivo) con pernottamento;
d) alternativamente di anno in anno il giorno della domenica di Pasqua o del lunedì in
Albis dalle ore 10:00 alle ore 20:00;
e) durante le vacanze di Natale il giorno 24/12 con la madre ed il giorno 25/12 dalle 11.00 fino alle h. 19.00 del 26/12 con il padre;
ed alternativamente da concordare di anno in anno il
31/12 oppure il 01/01 dalle 11.00 alle 19.00, epifania di anno in anno alternata;
f) durante le vacanze estive per almeno sette giorni consecutivi nei mesi di luglio o di agosto, da concordare preventivamente con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno;
g) la minore trascorrerà con la mamma la giornata della festa della mamma (anche se dovesse ricadere nei giorni di visita del padre) e con il papà il giorno della festa del papà nonché il giorno dell'onomastico e del compleanno, alternativamente con l'uno o l'altro genitore;
3 h) entrambi i genitori dovranno essere obbligati a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, nonché eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé la figlia, senza limitare i diritti di uno dei genitori e, senza creare allo stesso figlio disagio o turbamento.
3) Nel merito, porre a carico del sig. a titolo di mantenimento un assegno CP_1 mensile di euro 350/00 per la figlia minore, oltre ISTAT e spese straordinarie nella misura del
50 %. Nulla per la figlia maggiorenne . Per_1
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore antistatario.”
All'udienza del 25/09/2025, le parti comparivano personalmente, assistite dai difensori.
Veniva disposta l'audizione delle parti, dichiarando la sig.ra , tra l'altro, che la figlia Pt_1 maggiorenne lavora ed è economicamente autosufficiente.
A questo punto, rilevando quindi che emergeva incontestata la dedotta (inizialmente dal resistente) raggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne della coppia, il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c.; le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa del Giudice, che disponeva conformemente in via provvisoria.
La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del
P.M.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti, aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del
25.09.2025, hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre e conferma dell'assegnazione della casa coniugale, con previsione del diritto del padre di tenerla con sé 2 pomeriggi a settimana liberamente scelti anche considerando l'età della minore, che attualmente ha 17 anni, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 e due fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 20,00; la minore trascorrerà con il padre 15 giorni anche non continuativi durante il periodo estivo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno , ad anni alterni il giorno del 24, 25 dicembre, il 31 dicembre e 1
4 gennaio, pasqua e lunedì in Albis e ogni altro giorno rosso di calendario;
la minore starà con il padre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà così come starà con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma;
la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno preferibilmente con entrambi i genitori in caso di disaccordo ad anni alterni;
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, l'importo mensile di € 400,00 mediante bonifico bancario per il mantenimento della figlia minore;
tale importo sarà rivalutato annualmente, a partire dall'anno prossimo, in base Per_2 alle variazioni Istat;
- il sig. resta onerato a provvedere al 50% delle eventuali spese CP_1 straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA;
- l'assegno unico per la minore verrà percepito interamente dalla sig.ra Per_2 Pt_1
;
[...]
- rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
In ordine agli accordi intervenuti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario stante l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Passando infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto da Pt_1
e in DA (NA) il 21/06/2001 (atto n. 22, parte II, s. A, Reg. Atti
[...] CP_1
5 di Matrimonio dell'anno 2001);
• disciplina le condizioni accessorie del divorzio come da condizioni di cui alla proposta conciliativa accettata dalle parti, riportate in parte motiva;
• prende atto delle pattuizioni aventi carattere esclusivamente obbligatorio;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di PROCIDA (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito Dott. Raffaele Sdino
6
Sezione I
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23914 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, promossa con ricorso
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. AMBROSINO DANIELA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. MURO LUIGI presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, che ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con la figlia minore in conformità agli accordi raggiunti dalle stesse in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/11/2024, premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio con n DA (NA) il 21/06/2001; CP_1
1 che dal matrimonio erano nate due figlie: il 4.7.2003, e il 29.5.2008; Per_1 Per_2
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa n. 1376 del 16.02.2018;
che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso delle figlie, la loro collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla stessa, e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che perdurava lo stato di separazione;
Ciò premesso, rappresentando tra l'altro che la figlia maggiorenne, non era Per_1 economicamente autosufficiente, ma che la stessa svolgeva attività lavorativa di cameriera nel periodo estivo, era in cerca di un'occupazione stabile e viveva ancora con lei, chiedeva a questo
Tribunale: “1) dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 21/06/2001 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di DA atto n. 22 parte II, S.A. dell'anno 2001, tra la sig.ra
ed il sig. ; Parte_1 CP_1
2) modificare i provvedimenti assunti in sede di separazione con omologa del Tribunale di Napoli in tal modo:
- determinare la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne
, non economicamente autosufficiente, così come previsto nell'omologa di separazione;
Per_1
- determinare la somma di € 500,00, quale contributo mensile al mantenimento della figlia minore , tenuto conto che la stessa ha maggiori esigenze vista l'età adolescenziale Per_2
e l'espressa volontà di proseguire gli studi;
- oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche
e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
3) Inoltre si chiede di condannare a versare, in favore dell'ex coniuge, la CP_1 somma di € 300,00, dovuta a titolo di mantenimento delle figlie, dal mese di Ottobre 2024 sino ad una diversa decisione dell'Autorità Giudiziaria adita;
4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
2 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e ss c.p.c.
Si costituiva il resistente, il quale, senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status, deduceva come in atti, in particolare in ordine allo svolgimento di attività lavorativa da parte della figlia e chiedeva a questo Tribunale: “1) dichiarare la cessazione degli Per_1 effetti civili del matrimonio dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
2) disporre l'affido condiviso della minore con dimora prevalente Persona_3 presso la residenza materna;
3) per quanto concerne gli incontri tra il genitore non collocatario e la ricorrente di chiede di regolamentare tali rapporti secondo le modalità di seguito indicate:
a) le decisioni nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori così come previsto dall'affidamento condiviso e, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori dovranno avere la facoltà di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza presso le reciproche dimore e, sempre previa preventiva comunicazione all'altro genitore;
b) il padre dovrà avere il diritto/dovere di incontrare i propri figli e trattenerli con sé – compatibilmente con gli impegni scolastici e gli eventuali problemi di salute – secondo il seguente calendario:
c) nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 (h. 21.00 nel periodo estivo) e, nei fine settimana alternati dal sabato alle 17.00 alla domenica alle 20.00 (h. 21.00 nel periodo estivo) con pernottamento;
d) alternativamente di anno in anno il giorno della domenica di Pasqua o del lunedì in
Albis dalle ore 10:00 alle ore 20:00;
e) durante le vacanze di Natale il giorno 24/12 con la madre ed il giorno 25/12 dalle 11.00 fino alle h. 19.00 del 26/12 con il padre;
ed alternativamente da concordare di anno in anno il
31/12 oppure il 01/01 dalle 11.00 alle 19.00, epifania di anno in anno alternata;
f) durante le vacanze estive per almeno sette giorni consecutivi nei mesi di luglio o di agosto, da concordare preventivamente con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno;
g) la minore trascorrerà con la mamma la giornata della festa della mamma (anche se dovesse ricadere nei giorni di visita del padre) e con il papà il giorno della festa del papà nonché il giorno dell'onomastico e del compleanno, alternativamente con l'uno o l'altro genitore;
3 h) entrambi i genitori dovranno essere obbligati a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, nonché eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé la figlia, senza limitare i diritti di uno dei genitori e, senza creare allo stesso figlio disagio o turbamento.
3) Nel merito, porre a carico del sig. a titolo di mantenimento un assegno CP_1 mensile di euro 350/00 per la figlia minore, oltre ISTAT e spese straordinarie nella misura del
50 %. Nulla per la figlia maggiorenne . Per_1
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore antistatario.”
All'udienza del 25/09/2025, le parti comparivano personalmente, assistite dai difensori.
Veniva disposta l'audizione delle parti, dichiarando la sig.ra , tra l'altro, che la figlia Pt_1 maggiorenne lavora ed è economicamente autosufficiente.
A questo punto, rilevando quindi che emergeva incontestata la dedotta (inizialmente dal resistente) raggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne della coppia, il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c.; le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa del Giudice, che disponeva conformemente in via provvisoria.
La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del
P.M.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti, aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del
25.09.2025, hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre e conferma dell'assegnazione della casa coniugale, con previsione del diritto del padre di tenerla con sé 2 pomeriggi a settimana liberamente scelti anche considerando l'età della minore, che attualmente ha 17 anni, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 e due fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 20,00; la minore trascorrerà con il padre 15 giorni anche non continuativi durante il periodo estivo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno , ad anni alterni il giorno del 24, 25 dicembre, il 31 dicembre e 1
4 gennaio, pasqua e lunedì in Albis e ogni altro giorno rosso di calendario;
la minore starà con il padre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà così come starà con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma;
la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno preferibilmente con entrambi i genitori in caso di disaccordo ad anni alterni;
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, l'importo mensile di € 400,00 mediante bonifico bancario per il mantenimento della figlia minore;
tale importo sarà rivalutato annualmente, a partire dall'anno prossimo, in base Per_2 alle variazioni Istat;
- il sig. resta onerato a provvedere al 50% delle eventuali spese CP_1 straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA;
- l'assegno unico per la minore verrà percepito interamente dalla sig.ra Per_2 Pt_1
;
[...]
- rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
In ordine agli accordi intervenuti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario stante l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Passando infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto da Pt_1
e in DA (NA) il 21/06/2001 (atto n. 22, parte II, s. A, Reg. Atti
[...] CP_1
5 di Matrimonio dell'anno 2001);
• disciplina le condizioni accessorie del divorzio come da condizioni di cui alla proposta conciliativa accettata dalle parti, riportate in parte motiva;
• prende atto delle pattuizioni aventi carattere esclusivamente obbligatorio;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di PROCIDA (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito Dott. Raffaele Sdino
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