Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2001, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
E ESENTE DA REGISTRAZIONE N IO Z A R T 010 4 6 0 0/0 1046 REPUBBLICA ITALIANA IS G E R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE decreto ingentiv Conciliatore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 17600/98 S - Cron.9858 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 18/12/00 Dott. Italo PURCARO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. -SQLE 24.QRE per diritti L. 3000 LA FIDUCIARIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA, con sede 11 29 MAR 2001 IL CANCELLIERE in Bologna, in persona del suo Amm.re Delegato Sergio BEDINI, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DEI COLLI PORTUENSI 94, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO VITI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI CLEMENTE BRUNA TITOLARE DELL'AUTOSCUOLA DEL SOLE;
- intimata avverso la sentenza n. 126/97 del Giudice conciliatore di BOLOGNA, emessa il 04/06/97 e depositata il 2000 14/07/97 (R.G. 1370/92); 2085 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Michele udienza del 18/12/00 dal VARRONE;
udito l'Avvocato Alfredo VITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso della FIDUCIARIA COMPAGNIA di ASS.ni e RIASS.ni s.p.a. il Giudice Conciliatore di Bologna pronunciava decreto in data 20/7/92 con il quale ingiungeva a BRUNA DI CLEMENTE il pagamento della somma di L. 141.500 ed accessori per la rata di premio scaduta il 13/3/92 relativa alla polizza n. 569/020793. L'opposizione proposta dall'ingiunta ed alla quale aveva resistito la Compagnia era però accolta dal suddetto Giudice con sentenza 14 luglio 1997, che dichiarava non dovuto il premio assicurativo de quo e conseguentemente revocava il decreto opposto, condannando la FIDUCIARIA alle spese processuali e affermando: che la contestuale sottoscrizione del contratto di durata decennale e dell'appendice di durata annuale consentiva di ritenere che la polizza era sorta per un anno;
che per il combinato disposto degli artt. 1903, 2205 e 2197 c.c. le limitazioni apposte alla procura rilasciata all'agente (FORTUNE AGENCY) non erano opponibili ai terzi in buona fede, mancando tra l'altro la pubblicazione della procura anche presso il Tribunale di Milano, o C sede legale ed operativa dell'agente; che nessun addebito per carenza di diligenza poteva essere formulato nei confronti dell'assicurato. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la FIDUCIARIA s.p.a., affidandolo a cinque motivi di censura. L'intimato non si è costituita in questo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1704, 1388 e 1903 c.c. nonché il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che il Giudice Conciliatore abbia ritenuto irrilevante il disconoscimento della sottoscrizione, da parte della Comp. La Fiduciaria, dell'appendice di polizza derogativa della durata, con ciò dichiarandone implicitamente la validità, per la contestualità, ritenuta assorbente e data per pacifica della sottoscrizione di tale atto e del simplo polizza, con la conclusione che il contratto di assicurazione sarebbe stato stipulato, ab origine, tra le parti di durata annuale. Secondo il Giudicante ciò rende addirittura "irrilevante qualsiasi indagine in ordine alla pretesa carenza di poteri in capo all'agente circa lo storno delle polizze e/o la riduzione della durata". Con il secondo motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1903, 2203, 2204 e 2205 (con riferimento all'art. 12 preleggi e 1742 ss. e 1753 c.c.) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il Giudice Conciliatore bolognese nel ritenere applicabile alla "pubblicità della procura" di cui all'art. 1903 c.c., in mancanza di espressa previsione e con ricorso ai criteri di cui all'art. 12 delle preleggi, gli artt. 2205 ss. c.c., abbia omesso di inquadrare il rapporto tra Compagnia Assicurativa ed Agente richiamando, sia esplicitamente che implicitamente, la sola normativa sulla preposizione institoria. Ed infatti nessun riferimento il giudicante ha fatto agli artt. 1742 ss., in particolare agli artt. 1744 e 1752, in virtù del richiamo di cui all'art. 1753, così da rappresentare la vera natura giuridica del rapporto di che trattasi;
omissione da cui era conseguita la mancata distinzione tra agente di assicurazione così detto a "gestione libera", tipica del rapporto nascente dal contratto di agenzia, ed agente "ad economia", che si realizza nella figura dell'institore, cioè del preposto. Con il terzo motivo, si duole il ricorrente della violazione e della falsa applicazione degli artt. 113, 2° co., c.p.c., 2197 c.c., in relazione agli artt. 1903, 1742 e ss. e 1753 c.c., lamentando che il richiamo analogico operato dal Giudice Conciliatore, nei termini più sopra illustrati, aveva, per necessaria conseguenza, determinato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2197 c.c., con l'ulteriore conseguenza di gravare la Compagnia dell'onere dell'iscrizione anche nel registro delle imprese ove trovasi la sede legale ed operativa dell'agente. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, 1903, 2205, 2206, 2196 e 2197 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., approfondisce la precedente censura, contestando che l'Agente de quo possa considerarsi institore e/o rappresentante di essa FIDUCIARIA e la sua sede quale sede secondaria della stessa Compagnia. Con il quinto ed ultimo mezzo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 113, 2° co., c.p.c. e del principio dell'apparenza del diritto, nonché l'insufficienza della motivazione su altro punto decisivo della controversia (il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che il Giudice Conciliatore abbia violato il principio fondamentale dell'onere della prova, esonerando l'assicurato dal provare di aver confidato in buona fede nell'apparenza dei poteri dell'agente, attraverso la dimostrazione di avere usato la normale diligenza nella verifica dei poteri di costui. Chiariti così i termini delle censure proposte, si pone preliminarmente il problema dell'ammissibilità del ricorso, essendo noto che dopo la fondamentale sentenza 15 giugno 1991 n. 6794 delle S.U. di questa Corte, il giudizio di equità comunque formulato e, quindi, anche mediante applicazione di norme di legge la cui conformità all'equità deve ritenersi 1implicita è censurabile in cassazione, oltre the per violazione delle norme processuali, per violazione di norme della Costituzione, o di principi fondamentali dell'ordinamento e di quelli regolatori della materia (e, cioè, quelle norme che costituiscono le linee essenziali della disciplina giuridica del rapporto dedotto in causa, realizzandone la configurazione tipica). Ora non è chi non veda come le censure proposte con i primi quattro motivi esulino dall'ambito della ricorribilità in cassazione testé delineato, dal momento che non riguardano né le norme costituzionali, né i principi fondamentali dell'ordinamento e neppure, infine, i principi regolatori della materia che, pur nella loro inevitabile elasticità, concernono pur sempre le linee-guida dei singoli istituti e non - come nella specie - la loro specifica articolazione. Resta tuttavia l'ultimo mezzo che, attenendo ai principi dell'apparenza del diritto e della ripartizione dell'onere probatorio, riguarda indubbiamente dei principi fondamentali dell'ordinamento. Ma il suo esame, ammissibile in linea astratta, non lo è nel caso concreto, alla stregua del seguente rilievo, già sottolineato da questa Corte (sentenze 11 ottobre 2000 nn. 13532 e 13540), esaminando due ricorsi analoghi proposti avverso sentenze motivate in maniera identica alla presente: che, cioè, il Giudice Conciliatore ha statuito che "la contestualità dei due atti, che costituisce fatto pacifico, consente di affermare che il contratto, evidentemente nell'ambito della trattativa intercorsa tra le parti nel giorno della sua stipulazione, nacque di durata annuale. In tale situazione, è chiaramente irrilevante qualsiasi indagine in ordine alla pretesa carenza di poteri in capo all'agente circa lo storno delle polizze e/o la riduzione della durata". Poi lo stesso Giudice ha anche escluso che tale carenza di poteri nell'agente fosse opponibile all'assicurato, ma così facendo ha fondato la sua pronuncia su due ragioni, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a giustificare da sola la decisione adottata, cosicché l'incensurabilità di una di esse rende ultroneo l'esame delle censure proposte nei confronti dell'altra, posto che neppure la loro fondatezza potrebbe mai condurre alla cassazione della sentenza. Ora nel caso di specie, la prima di tali ragioni – quella relativa alla - ritenuta durata annuale della polizza - è stata impugnata con il primo motivo di ricorso che per quanto sopra detto è stato ritenuto inammissibile;
con la - conseguenza che restando in piedi tale ratio, diviene inammissibile anche la censura proposta con il quinto mezzo nei confronti dell'altra ratio decidendi. Tirando i fili del discorso e concludendolo, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTĘ Адлять WA تا Depositato in Cancelleria OGGI, 9 MOR 2061 01 IL CANCEL Concerta Ammendola IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E N (Concetta Ammendola) IO ISTRAZ EG R DA ESENTE