Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2204.
(Poteri dell'institore).
L'institore puo' compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non puo' alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non e' stato a cio' espressamente autorizzato.
L'institore puo' stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.
(Poteri dell'institore).
L'institore puo' compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non puo' alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non e' stato a cio' espressamente autorizzato.
L'institore puo' stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.
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- 1. L'institore nel diritto commercialeAccesso limitatohttps://www.ratio.it/ · 4 giugno 2026 · 232.17099
Giurisprudenza • 231
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2018, n. 15857Provvedimento: […] Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 2203 e 2204 c.c., e degli artt. 12, comma 1, 18, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, giacché la CTR non ha considerato che i singoli consiglieri di amministrazione, essendo stati preposti all'esercizio dell'impresa (art.2203 c.c.), dispongono dei poteri dell'institore (art. 2204 c.c.), tra cui quello di stare in giudizio in nome del preponente. […]Leggi di più...
- art. 2384 c.c.·
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- delega poteri gestionali·
- principio di collegialità·
- D.Lgs. n. 546 del 1992·
- legittimazione processuale·
- art. 2380 c.c.·
- art. 2381 c.c.·
- rappresentanza societaria·
- art. 2475 c.c.