Versione
19 aprile 1942
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10 novembre 1944
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9 dicembre 2000
9 dicembre 2000
Art. 2196.
(Iscrizione dell'impresa).
Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza e la razza; (3)
2) la ditta;
3) l'oggetto dell'impresa;
4) la sede dell'impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340))
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
----------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell' art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 , gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile , nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice".
(Iscrizione dell'impresa).
Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza e la razza; (3)
2) la ditta;
3) l'oggetto dell'impresa;
4) la sede dell'impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340))
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
----------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell' art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 , gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile , nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice".
Commentari • 20
- 1. Imprenditore commerciale: chi è, requisiti e lo statutoChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 5 agosto 2023 · 26.788185
[…] indicando una serie di elementi come nome e cognome, oggetto e sede dell'impresa; deve chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi indicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano (art. 2196 c.c.); deve indicare negli atti e nella corrispondenza il registro presso il quale è iscritto (art.2199 c.c.); deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari (art. 2214 c.c.);deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (art. 2214 c.c.); […]
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Giurisprudenza • 173
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 362Provvedimento: […] -nell'interesse di Ricorrente_1, appellante: si chiede alla On.le CTR, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del presente appello, con le seguenti conclusioni: a- accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata per violazione e mancata osservanza dell'art. 2196 c.c., dell'art. 2191 c.c., dell'art. 3 D.M. 11.05.2001 n.Leggi di più...
- art. 57 D. Lgs. n. 546/92·
- art. 1375 c.c.·
- art. 3 D.M. 11.05.2001 n. 359·
- art. 2196 c.c.·
- inammissibilità appello·
- spese processuali·
- art. 2191 c.c.·
- art. 10 legge n. 212/00·
- iscrizione Registro delle Imprese·
- cancellazione Registro delle Imprese·
- art. 1175 c.c.·
- diritto annuale CCIAA