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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 343/2023, avente ad oggetto “risarcimento danni”, promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Maria Maghernino Parte_1
-appellante-
c/ quale impresa designata per la gestione del Fondo di Controparte_1 garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Lucianetti
-appellata-
Conclusioni come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello e richiamate nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in atti
Motivazione
Con apposito atto di citazione, , chiamava in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Foggia, la nella qualità di impresa designata per la gestione dei sinistri Controparte_1 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguiti all'investimento, subito dal , ed addebitato all'auto Fiat Grande Punto, Pt_1 targata ED155XD, auto che, pur essendo stata identificata, risultava essere oggetto di furto e non coperta da garanzia assicurativa
Si deduceva che quanto occorso si era verificato a causa della condotta del conducente della autovettura suddetta, che aveva, in data 18/2/2014, alle ore 10:50 circa, in San Marco in Lamis
(FG), in via Damiano Chiesa, angolo via A. Cursio, investito il mentre stava attraversando Pt_1 la strada, cagionando le conseguenze dannose descritte in narrativa, che venivano dalla parte quantificate nella somma di € 510.066,91, o in quella maggiore o minore computabile.
La -nella qualità in atti- costituendosi, contestava la fondatezza della pretesa chiedendo il CP_1 rigetto della domanda, ed in via subordinata, ed in caso di accoglimento, di ridurre in misura proporzionale gli importi eventualmente riconosciuti a titolo risarcitorio, chiedendo anche
Pagina 1 accertarsi l'avvenuto pagamento dell'indennizzo spettante al , per la polizza infortuni Parte_1
“Universo Persona” (n. 74343489) stipulata dal predetto con la CP_1
Il Tribunale di Foggia, dopo l'espletamento dell'istruttoria con prova testi e ctu, pronunciava la sentenza n. 2166/2022 pubblicata il 12/9/2022, con la quale rigettava la domanda e condannava il al pagamento delle spese di lite, e di ctu. Pt_1
Il Giudice di prime cure, rilevando anche la genericità ed insufficiente descrizione della ricostruzione dell'occorso data nell'atto introduttivo, riteneva esser carente la prova sui fatti posti a fondamento della domanda, essendosi rivelate inattendibili le dichiarazioni dell'unico teste escusso.
Si riteneva che il teste aveva fornito una descrizione delle modalità dell'incidente, generica, imprecisa, ed incongruente rispetto a quanto risultante dai documenti versati in atti da parte attrice.
Si rilevava non avere il teste -e neppure l'attore- reso idonea e sufficiente descrizione anche sullo stato dei luoghi, non avendo precisato nulla sulla presenza di una o più corsie;
ed ancora che non erano evincibili indicazioni sulla posizione assunta dalla Fiat Grande Punto al momento dell'impatto, e sulla direzione di marcia dell'autoveicolo, oltre che sulla zona di attraversamento del , e sulla presenza di strisce pedonali. Pt_2
Considerava il Giudice di primo grado che, pur avendo il teste escusso, riferito che il era Pt_1 stato caricato sul cofano dell'auto, cadendo, poi, a terra, non era stata fornita alcuna indicazione sul punto di caduta, -e se la caduta si fosse verificata di lato (sinistro o destro) ovvero frontalmente rispetto alla macchina-.
Si constatava quindi che il teste si era limitato a riferire che il , dopo aver svoltato - Pt_1 unitamente al teste- sulla propria sinistra, con provenienza da via Cursio, ed immettendosi su via
Chiesa, era stato investito dalla Fiat Grande Punto, quasi al centro della carreggiata, e con la sua parte anteriore destra, che aveva colpito la gamba sinistra del . Pt_1
Veniva rilevata la mancata allegazione di foto riproducenti il luogo del sinistro, e che non erano state rese indicazioni sulle dimensioni della carreggiata, e precisazioni sull' allontanamento del veicolo e relativa direzione.
L'inattendibilità del teste veniva ritenuta anche -ed in particolare- perché il medesimo aveva in giudizio reso dichiarazioni difformi, rispetto a quanto riferito agli operatori del Pronto Soccorso.
Si considerava difatti che il teste aveva riferito agli operatori di PS di non essere in grado di fornire dati ai fini dell'identificazione del veicolo;
e che invece, e nel corso della espletata prova aveva dichiarato di avere nell'occorso memorizzato la targa del veicolo.
Si riteneva peraltro inverosimile che il teste, con il a terra e privo di sensi, avesse avuto Pt_1 modo e tempo di memorizzare la targa del veicolo che si allontanava.
Veniva inoltre considerato che non erano, nella specie, state allertate né le autorità sanitarie, né le autorità di pubblica sicurezza, non essendo stata sporta alcuna denuncia, e che inverosimile si appalesava quanto dichiarato sulla scelta di accompagnare il con la propria -del teste- Pt_1 auto in P.S.; tanto perché le condizioni dell' infortunato, che aveva perso conoscenza -e per più di
Pagina 2 mezz'ora, come indicato in atti-, e ed i rilevanti rischi per la salute, avrebbe dovuto comportare l'intervento del 118.
Si rilevava peraltro che non era neppure stato precisato dove, ed a che distanza, fosse stata parcheggiata l'auto del teste.
Il Giudice di primo grado riteneva inoltre che le risultanze della ctu medico-legale, non potevano assumere alcun valore di riscontro su quanto dedotto dall'attore, posto che la valutazione di compatibilità dei danni con l'investimento, oltre ad essere vaga, non poteva considerarsi constatazione confermativa sulla dinamica e modalità del sinistro.
Il , impugnava la sentenza chiedendone la riforma, con accoglimento della propria Pt_1 domanda risarcitoria, rideterminando e riducendo la richiesta nel quantum.
Venivano all'uopo addotti quali motivi:
1)La violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 111 Cost, 257 c.p.c., e 2697
c.c., per omesso esame di un fatto decisivo e per quanto ritenuto sulla attendibilità del teste
Contestando la erroneità della valutazione del Tribunale, sulla incongruenza ed inattendibilità delle dichiarazioni del teste, e chiedendo la nuova audizione del medesimo, e sostenendo che comunque il Giudice di primo grado avrebbe, a fronte dei dubbi insorti, potuto riconvocare il teste per rendere chiarimenti.
Asseriva l'appellante che le dichiarazioni rese dovevano ritenersi specifiche e rispondenti alle domande poste.
Si contestavano le valutazioni del Tribunale, riferite alla distanza tra il teste ed il al Pt_1 momento dell'impatto
E quanto rilevato sulla posizione dell'auto -se al centro della carreggiata-, e sul punto di caduta del in avanti, ma di lato rispetto all'auto-. Persona_1
Ed ancora su quanto ritenuto in merito alle informazioni date in pronto soccorso sulla targa dell'auto, in quanto non riconducibili al teste.
Anche quanto considerato sulle dichiarazioni concernenti lo stato di incoscienza del -e Pt_1 riferito alla relativa durata, indicata per circa mezz'ora- era oggetto di contestazione, rilevando che tali dichiarazioni non erano riconducibili al teste, perché non presente nella zona interna del
PS.
Si ribadiva che il teste aveva preferito accompagnare con la propria auto il , piuttosto Pt_1 che attendere l'arrivo di una ambulanza.
Sostenendo essere le dichiarazioni del teste ricche di particolari e genuine, si deduceva doversi dal Giudice, compiere una valutazione di tipo inferenziale, utilizzando i riscontri e riferimenti dati dal teste, per poi risalire alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
L' appellata costituendosi, eccepiva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., ed CP_2 invocava l'applicazione dell'art. 348bis c.p.c., contestando poi i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
****************************
L'appello deve ritenersi infondato.
Pagina 3 Quanto all'eccezione ex art. 342 c.p.c. -dovendo ritenersi superata quella ex art. 348bis c.p.c., e stante quanto chiarito dalla S.C. al riguardo (Cassazione civile , sez. III n. 10422/2019), essendo la controversia oggetto di approfondimento nel merito- occorre considerare che, alla stregua di quanto chiarito dalle SSUU della S.C. (S.U. n. 27199/2017), l'atto di appello risulta essere idoneamente e sufficientemente motivato, essendo state trasposti, e risultando esser ben evincibili i motivi di doglianza, le parti della sentenza oggetto di contestazione e le richieste formulate al riguardo.
Il Tribunale ha fondato la pronuncia di rigetto sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni dell'unico teste escusso, inidonee quindi a fornire supporto probatorio rispetto a quanto asserito dall'attore sulla dinamica del sinistro, e quindi sulla riconducibilità all'auto indicata in atti, rilevando peraltro la genericità descrittiva dello stesso atto introduttivo del giudizio.
Sono peraltro state considerate irrilevanti e non probanti le considerazioni rese dal Ctu medico, sulla compatibilità delle lesioni.
L'appellante asserisce, rispetto a quanto motivato nella sentenza impugnata, esser state formulate erronee valutazioni dal Giudice di prime cure, sostenendo essere le dichiarazioni del teste attendibili, specifiche e con indicazione dei particolari dell'accaduto, ed avere il teste reso risposte compiute, e rispondenti alle domande lui poste.
Il formula comunque richiesta di nuova audizione del teste de quo, al fine di chiarire i Pt_1 dubbi sorti sulle affermazioni rese.
In particolare l'appellante contesta le valutazioni del Tribunale, concernenti:
-Quanto rilevato con riferimento alla distanza tra il teste ed il al momento Pt_1 dell'impatto;
- Quanto rilevato sulla posizione dell'auto -se al centro della carreggiata-, e sul punto di caduta del -non in avanti, ma di lato rispetto all'auto-. Pt_1
- Ed ancora, per quanto ritenuto in merito alle informazioni date in pronto soccorso sulla targa dell'auto, deducendo non essere riconducibili al teste.
- Anche quanto considerato sulle dichiarazioni concernenti lo stato di incoscienza -per circa mezz'ora- contestando esser tali dichiarazioni riconducibili al teste, perché non presente nella zona interna del PS.
Tali essendo le specifiche censure poste a base dell'impugnazione, occorre procedere alla valutazione della motivazione resa dal Tribunale, alla stregua della verifica delle risultanze desumibili ex actis, per verificare se la ragione fondante la richiesta risarcitoria, id est
l'investimento dell'auto sopra descritta, possa trovare, o meno, riscontro negli elementi istruttori acquisiti, ed in particolare nelle dichiarazioni testimoniali de quibus.
Va in generale considerato che grava -e gravava- sull'attore l'onere, a fronte delle recise contestazioni di controparte, di dimostrare la dinamica degli accadimenti così come descritta in citazione, ed al fine di dar riscontro sulla riconducibilità dei danni lamentati al sinistro così come descritto nella originaria citazione.
Tale prova non può nella specie ritenersi raggiunta, e corrette e condivisibili risultano essere le valutazioni del Giudice di prime cure al riguardo.
Non sono difatti ravvisabili elementi idonei che possano far ritenere che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta -molto genericamente- dalla parte.
Pagina 4 Al riguardo va peraltro rilevato che essendo coinvolta in giudizio e destinataria della richiesta la
Compagnia che gestisce il fondo di garanzia, i correlati riscontri e valutazioni devono esser improntati a rigorosità nelle allegazioni e verifiche, e tanto in considerazione di quanto affermato reiteratamente da molteplici pronunce in materia.
Deve sì considerarsi che il danneggiato non può certo ritenersi assoggettato ad oneri probatori inesigibili, occorrendo comunque che il richiedente alleghi -a sostegno di quanto dedotto- elementi e/o indizi tali che complessivamente valutati possano consentire di verificare l'assunto difensivo (cfr. Cassazione civile sez. III , 24/03/2016 n. 5892) e che possano condurre a ritenere sufficiente -ed alla stregua di una verifica di idoneità e concordanza degli elementi valutati- il quadro probatorio di insieme e nel senso e termini prospettati dal richiedente.
Va inoltre rilevato che la Compagnia che gestisce il FGVS non ha la possibilità di poter addurre prove a confutazione rispetto a quanto asserito dal richiedente, e tanto rende vieppiù necessaria una verifica in termini rigorosi.
Il corredo istruttorio in atti non può, anche a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dalla , ritenersi idoneo supporto ai fini dell'integrazione della prova richiesta per la CP_1 dimostrazione della dinamica dell'accaduto, come indicata dall'appellante.
Le dichiarazioni dell'unico testimone diretto/oculare, escusso in giudizio, non possono esser ritenute utili al fine di poter trarre elementi -anche indiziari- sufficienti, che possano indurre a configurare la fondatezza degli assunti attorei.
Le chiare ed evidenti genericità descrittive riscontrabili, le incongruenze, anomalie rilevabili sui fatti narrati, minano in radice la attendibilità del teste de quo.
Le dichiarazioni testimoniali di specie non possono, pertanto, assumere valenza dimostrativa di quanto occorso, e sulla riconducibilità all' auto di cui sopra.
Va in primo luogo considerato che anche l'atto di citazione introduttivo del primo grado, è privo di descrittivita' sulla dinamica del sinistro.
L'attore si è, molto genericamente, limitato a dedurre di essere stato investito dall'auto in atti indicata, mentre attraversava una strada su una via ubicata ad angolo tra via Damiano Chiesa,
e via Cursio, in San Marco in Lamis.
Altro non è stato indicato sulle modalità dell'accadimento, non essendo desumibili utili elementi valutativi, anche al fine di consentire una disamina in chiave comparativa rispetto alle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso.
Non è stata peraltro allegata alcuna fotografia raffigurante lo stato dei luoghi, al fine di poter comprendere quanto asseritamente verificatosi in loco, e con specifici riferimenti alle posizioni del pedone e dell'auto, ed alle condizioni della strada ed al punto di impatto.
Quel che può quindi essere valutato, è la descrizione dell'accaduto data dall'attore, quella fornita dal teste, ed i relativi profili di incongruenza constatati dal Giudice di primo grado, dovendo, rispetto a tali risultanze, esser verificati i correlati motivi di censura oggetto dell'appello.
E' utile riportare le dichiarazioni rese dal testimone , che ha dichiarato: Testimone_1
«Confermo la circostanza n. 1 della memoria ex art. 183 6 comma n. 2 dell'avv. Maghernino e preciso di aver assistito all'investimento; accompagnavo il sig. , in quanto, Parte_1 all'epoca del sinistro, ero fidanzato con la sorella. Ci trovavamo a San Marco in Lamis a piedi, nei pressi delle Poste e precisamente da via Cursio ci siamo immessi nella strada
Pagina 5 perpendicolare. Il sig. si trovava poco avanti a me e stava attraversando la strada Pt_1 perpendicolare a via Cursio, allorquando una Fiat Grande Punto, di colore bianco, di cui ricordo la targa in parte e precisamente la “E” iniziale e la “XD” finale, ha investito il colpendolo Pt_1 con lo spigolo anteriore destro della macchina sulla gamba sinistra. A seguito dell'investimento, il andava a finire sul cofano della macchina e poi a terra. Pt_1
Sulla circostanza n. 2 confermo che il ha riportato varie lesioni, dopo aver perso Pt_1 conoscenza;
quando si è ripreso l'ho accompagnato al Pronto Soccorso di San Giovanni
ON, in quanto lamentava molti dolori, ed in particolare alla schiena, alla testa, alle gambe.
Sulla circostanza n. 4 preciso che il era più o meno al centro della carreggiata, quando Pt_1
è stato investito;
non ricordo se vi erano strisce pedonali.
Sulla circostanza n. 5, preciso che l'investitore, dopo aver investito il , si è fermato, Pt_1 senza scendere dalla macchina. Mi sono avvicinato al per vedere cosa si fosse fatto e in Pt_1 quel mentre l'investitore riprendeva la marcia dileguandosi.
Quando ho visto che l'investitore andava via, ho memorizzato l'intera targa che ora, per il tempo trascorso, ricordo solo in parte;
l'ho trascritta non appena sono entrato in macchina per accompagnare il al Pronto Soccorso. (…) Pt_1
Su domanda della convenuta, preciso che non abbiamo chiamato autoambulanza, ovvero
Autorità, in quanto ho preferito accompagnare il immediatamente al Pronto Soccorso. Pt_1
La strada dove è stato investito era un rettilineo, ma non so se fosse a senso unico o a doppio senso;
l'investimento è avvenuto subito dopo l'incrocio con via Cursio, nel senso che abbiamo svoltato sulla nostra sinistra, provenienti da via Cursio sulla strada perpendicolare, che ricordo essere via Chiesa;
dopo essere saliti sul marciapiede, stavamo attraversando la strada».
Tali dichiarazioni dovrebbero integrare, ad avviso dell'appellante, idoneo supporto probatorio sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo la parte sostenuto esser sufficientemente descrittive ed anche addebitabili.
Essendo stato escusso un unico teste, le relative dichiarazioni assumono rilievo fondamentale ai fini della verifica dei riscontri probatori, dovendosi valutare la correlata specificità, coerenza, precisione, congruità ed attendibilità.
Il Tribunale ha ritenuto la testimonianza connotata da genericità, a tratti imprecisa, ed incongruente rispetto ai documenti versati in atti da parte attrice.
E' stata constatata la mancanza di riscontri sulla descrizione dello stato dei luoghi data dal testimone, -oltre che la mancata allegazione di foto riproducenti i luoghi-, ritenendo inverosimile la descrizione della dinamica, in carenza di indicazioni sia sulle caratteristiche della strada, sia sulla posizione del veicolo al momento dell'impatto e sulla direzione di marcia dello stesso, oltre che sulla direzione di attraversamento del D'RI (se da destra verso sinistra o viceversa), ed al punto di caduta del medesimo.
Va in effetti rilevato che le dichiarazioni rese dal teste de quo, sono effettivamente carenti con riferimento ai riscontri, e per quanto oggetto di rilevato da parte del Giudice di prime cure - come poc'anzi indicato-.
Assume comunque, e principalmente, rilevanza, la verifica della attendibilità, che va condotta non solo alla stregua della valutazione delle carenze e genericità descrittive testè rilevate, ma anche in considerazione dell'esame degli ulteriori riscontri desumibili ex actis, che portano a
Pagina 6 ritenere l'inattendibilità del teste, potendo esser condivise le conclusioni al riguardo tratte dal
Giudice di prime cure.
La inattendibilità di specie, priva quindi la richiesta attorea di qualsivoglia supporto a sostegno, essendo le asserzioni del fondate su una descritta (genericamente) dinamica del Pt_1 sinistro, che il medesimo avrebbe dovuto riscontrare a mezzo della prova per testi, prova che nella specie non si appalesa, per le ragioni addotte ed ad addursi, idonea a tali fini.
Va al riguardo considerato che le dichiarazioni del teste, -che peraltro avrebbero anche dovuto sopperire alla carenza nella rappresentazione della dinamica (fornita in termini generici dall'attore)-, pur contenendo alcune specifiche indicazioni, non risultano tuttavia idoneamente e sufficientemente descrittive delle circostanze di luogo e modalità dell'occorso, non potendo, le affermazioni rese in sede di escussione, ritenersi utile riscontro probatorio ai fini della ricostruzione dell'accaduto.
Il teste non ha reso alcuna precisazione sulla presenza di una o più corsie, né sulla posizione assunta dall'auto investitrice al momento dell'impatto e sulla relativa direzione di marcia;
e neppure sulla zona di attraversamento del , e sulla presenza di strisce pedonali. Pt_2
Il teste de quo non ha neppure precisato le modalità e punto di caduta del (se di lato - Pt_1
e su quale lato-, o davanti all'auto-).
Unici dati specifici oggetto delle dichiarazioni sono quelli riferiti alla zona di investimento - quasi al centro della carreggiata- ed ai punti di contatto, tra la parte anteriore destra dell'auto, e la gamba sinistra del , che poi sarebbe stato caricato sul cofano, e quindi finito per terra;
Pt_1 null'altro è stato precisato.
Occorre al riguardo, e con riferimento alla richiesta di nuova audizione finalizzata a rendere precisazioni, considerare che il teste ha reso le richiamate dichiarazioni sulla scorta delle domande oggetto dell'articolato di prova formulato dalla parte;
l'insufficienza descrittiva non solo nella narrazione in fatto, ma anche delle correlate circostanze dell'articolato sottoposte al teste -e delle dichiarazioni del medesimo- non possono essere supplite a mezzo di una rinnovata escussione, volta a sopperire a tali carenze.
Avrebbe dovuto essere il teste, eventualmente anche sulla scorta di domande a chiarimento poste dalla parte -sulla quale gravava il relativo onere ed impulso-, rendere precisazioni e descrivere più nel dettaglio le circostanze di luogo e riferite alle modalità dell'occorso.
La richiesta di specie non può quindi esser recepita.
Va quindi precisato che le richiamate carenze descrittive non assumono, di per sé sole, rilievo ai fini della verifica della attendibilità, ma risultano esser comunque rilevanti, in quanto valutabili unitamente alle ulteriori anomalie desumibili dalle risultanze del fascicolo.
Va al riguardo, ed in primis, rilevata la manifesta anomalia desumibile dalla mancanza di qualsivoglia coinvolgimento delle Forze dell'Ordine nella vicenda.
Più specificamente si rileva che, pur essendovi stato un investimento di un pedone, con rilevanti conseguenze lesive, con relativa constatazione in sede ospedaliera, e con identificazione dell'auto investitrice, non sono state affatto coinvolte le Forze dell'Ordine, né nell'immediato, né dopo l'accesso in PS, e neppure con successiva ed apposita denuncia dell'accaduto.
Altrettanto anomalo è il mancato coinvolgimento dei presidi sanitari, e del 118, e la mancata richiesta di supporti, pur essendo l'investito rimasto privo di sensi, ed essendo stato Pt_1
Pagina 7 colpito alla gamba sinistra, sbalzato sul cofano, per poi cadere a terra, subendo i conseguenti traumi.
Va al riguardo osservato che risponde ad un atteggiamento di normale prudenza, chiedere l'ausilio di personale specializzato, onde evitare spostamenti e movimenti del danneggiato, che possano rivelarsi pericolosi e nocivi per la salute dello stesso.
Può al riguardo rilevarsi che certo il soccorritore de quo (il teste) non poteva conoscere la gravità delle condizioni del traumatizzato -nel caso di specie, peraltro privo di sensi-, ma avrebbe potuto apprezzarne la connotazione lesiva, in quanto desumibile dalla modalità -come descritte- dell'investimento e caduta.
Tante rendeva, per le ragioni innanzi evidenziate, necessario l'intervento dei sanitari.
Invece il teste, con scelta alquanto anomala, piuttosto che allertare il 118, avrebbe (per quanto desumibile dalle dichiarazioni rese in giudizio) finanche lasciato per terra il Pt_1 traumatizzato, allontanandosi per prendere l'auto, piuttosto che prestare assistenza fino all'arrivo dei soccorsi.
Tale descritto atteggiamento, appare, quindi, del tutto peculiare, e sempre non rispondente alla normale prudenza-.
Non è peraltro dato sapere a che distanza il teste avesse parcheggiato la propria auto, non potendo quindi desumersi, in mancanza di precisazioni al riguardo, per quanto tempo il Pt_1 sia rimasto da solo riverso per strada (e finanche privo di conoscenza) fino all'arrivo del teste con la propria auto.
Ulteriori dati anomali desumibili ex actis, e che assumono rilievo ai fini delle valutazioni del caso, sono quelli attinenti alle tempistiche di riferimento.
Tanto posto che si afferma che l'incidente si sarebbe verificato alle ore 10,50, in San Marco in
Lamis; che risulta che l'accesso in PS a San Giovanni ON, sia avvenuto alle ore 11,15, quindi 25 minuti dopo;
che il , è rimasto diversi minuti per terra, anche privo di Pt_1 conoscenza;
che il teste ha dapprima soccorso il , e poi ha dovuto impiegare del tempo - Pt_1 non si sa quanto- per raggiungere la propria auto, e quindi portarla sul luogo dell'incidente, per poi caricare sull'auto il , e quindi impiegare il tempo necessario per raggiungere il PS di Pt_1
San Giovanni ON (che dista circa 10/11 km da San Marco in Lamis, con tempi di percorrenza di 10 minuti circa); il tutto, si ribadisce, nel solo ristretto arco temporale di 25 minuti.
Va ancora, ed in particolare, considerato che non risultano esser stati rilevati traumi alla gamba sinistra del , pur essendo stato -dal teste- affermato che il medesimo era stato Pt_1 attinto su tale arto, e quindi sbalzato sul cofano dell'auto investitrice.
Si osserva al riguardo che, essendo -secondo le asserzioni attoree- il stato “sbalzato”, Pt_1
l'impatto con la gamba sinistra non può essere stato lieve, e che pertanto, in caso di collisione, si sarebbero dovuti riscontrare, da parte dei medici di PS, i relativi effetti lesivi/traumatici.
Tutto quanto innanzi rilevato, valutato unitamente alle carenze descrittive già richiamate, conferma la valutazione di inattendibilità, e quindi l'inidoneità delle dichiarazioni rese dal teste ai fini dei riscontri probatori del caso.
Non assumendo al riguardo rilevanza ulteriori profili valutativi, quali la rilevata contraddittorietà delle dichiarazioni rese sulla memorizzazione della targa dell'auto, e quant'altro oggetto di specifica censura con l'appello, così come sopra posto in evidenza.
Pagina 8 Al cospetto di tali considerazioni, le doglianze dell'appellante, in quanto attinenti alla idoneità probatoria delle dichiarazioni rese dal teste, e relativa specificità descrittiva, devono ritenersi infondate.
Irrilevanti si appalesano peraltro, le questioni attinenti alla distanza tra il teste ed il al Pt_1 momento dell'impatto, alla posizione dell'auto, ed al punto di caduta dell'appellante -già comunque oggetto di rilievo e valutazione- posto che le ragioni in precedenza evidenziate, risultano ex se sufficienti a giungere alla conclusione di inattendibilità.
Acclarata la inattendibilità del teste, viene in definitiva a mancare qualsivoglia utile elemento che possa anche indurre ad ipotizzare che possa essersi verificato il sinistro così come descritto dall' appellante.
Le asserzioni dell'appellante devono pertanto ritenersi mere ed indimostrate ipotesi che non trovano conforto neppure in chiave di ricostruzione induttiva, ed in termini di verosimiglianza.
Tali fondamentali carenze probatorie inducono a condividere le argomentazioni rese in prime cure, poste a sostegno della pronuncia di rigetto.
Quanto alle spese del giudizio di appello, si ritiene doversi disporre la condanna del soccombente al pagamento nella misura media dello scaglione di riferimento -individuato alla stregua della quantificazione della richiesta risarcitoria formulata con l'atto di appello-, con computo della fase di trattazione al minimo, non essendovi stata istruttoria.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2166/2022 pubblicata il 12/9/2022, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna , al pagamento delle spese di lite che si liquidano a Parte_1 favore della in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso forfettario, Cna ed CP_1
Iva come per legge;
Pa 3) Dichiara che è tenuto, per quanto previsto dall' art. 13 comma Parte_1
1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 26/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 343/2023, avente ad oggetto “risarcimento danni”, promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Maria Maghernino Parte_1
-appellante-
c/ quale impresa designata per la gestione del Fondo di Controparte_1 garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Lucianetti
-appellata-
Conclusioni come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello e richiamate nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in atti
Motivazione
Con apposito atto di citazione, , chiamava in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Foggia, la nella qualità di impresa designata per la gestione dei sinistri Controparte_1 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguiti all'investimento, subito dal , ed addebitato all'auto Fiat Grande Punto, Pt_1 targata ED155XD, auto che, pur essendo stata identificata, risultava essere oggetto di furto e non coperta da garanzia assicurativa
Si deduceva che quanto occorso si era verificato a causa della condotta del conducente della autovettura suddetta, che aveva, in data 18/2/2014, alle ore 10:50 circa, in San Marco in Lamis
(FG), in via Damiano Chiesa, angolo via A. Cursio, investito il mentre stava attraversando Pt_1 la strada, cagionando le conseguenze dannose descritte in narrativa, che venivano dalla parte quantificate nella somma di € 510.066,91, o in quella maggiore o minore computabile.
La -nella qualità in atti- costituendosi, contestava la fondatezza della pretesa chiedendo il CP_1 rigetto della domanda, ed in via subordinata, ed in caso di accoglimento, di ridurre in misura proporzionale gli importi eventualmente riconosciuti a titolo risarcitorio, chiedendo anche
Pagina 1 accertarsi l'avvenuto pagamento dell'indennizzo spettante al , per la polizza infortuni Parte_1
“Universo Persona” (n. 74343489) stipulata dal predetto con la CP_1
Il Tribunale di Foggia, dopo l'espletamento dell'istruttoria con prova testi e ctu, pronunciava la sentenza n. 2166/2022 pubblicata il 12/9/2022, con la quale rigettava la domanda e condannava il al pagamento delle spese di lite, e di ctu. Pt_1
Il Giudice di prime cure, rilevando anche la genericità ed insufficiente descrizione della ricostruzione dell'occorso data nell'atto introduttivo, riteneva esser carente la prova sui fatti posti a fondamento della domanda, essendosi rivelate inattendibili le dichiarazioni dell'unico teste escusso.
Si riteneva che il teste aveva fornito una descrizione delle modalità dell'incidente, generica, imprecisa, ed incongruente rispetto a quanto risultante dai documenti versati in atti da parte attrice.
Si rilevava non avere il teste -e neppure l'attore- reso idonea e sufficiente descrizione anche sullo stato dei luoghi, non avendo precisato nulla sulla presenza di una o più corsie;
ed ancora che non erano evincibili indicazioni sulla posizione assunta dalla Fiat Grande Punto al momento dell'impatto, e sulla direzione di marcia dell'autoveicolo, oltre che sulla zona di attraversamento del , e sulla presenza di strisce pedonali. Pt_2
Considerava il Giudice di primo grado che, pur avendo il teste escusso, riferito che il era Pt_1 stato caricato sul cofano dell'auto, cadendo, poi, a terra, non era stata fornita alcuna indicazione sul punto di caduta, -e se la caduta si fosse verificata di lato (sinistro o destro) ovvero frontalmente rispetto alla macchina-.
Si constatava quindi che il teste si era limitato a riferire che il , dopo aver svoltato - Pt_1 unitamente al teste- sulla propria sinistra, con provenienza da via Cursio, ed immettendosi su via
Chiesa, era stato investito dalla Fiat Grande Punto, quasi al centro della carreggiata, e con la sua parte anteriore destra, che aveva colpito la gamba sinistra del . Pt_1
Veniva rilevata la mancata allegazione di foto riproducenti il luogo del sinistro, e che non erano state rese indicazioni sulle dimensioni della carreggiata, e precisazioni sull' allontanamento del veicolo e relativa direzione.
L'inattendibilità del teste veniva ritenuta anche -ed in particolare- perché il medesimo aveva in giudizio reso dichiarazioni difformi, rispetto a quanto riferito agli operatori del Pronto Soccorso.
Si considerava difatti che il teste aveva riferito agli operatori di PS di non essere in grado di fornire dati ai fini dell'identificazione del veicolo;
e che invece, e nel corso della espletata prova aveva dichiarato di avere nell'occorso memorizzato la targa del veicolo.
Si riteneva peraltro inverosimile che il teste, con il a terra e privo di sensi, avesse avuto Pt_1 modo e tempo di memorizzare la targa del veicolo che si allontanava.
Veniva inoltre considerato che non erano, nella specie, state allertate né le autorità sanitarie, né le autorità di pubblica sicurezza, non essendo stata sporta alcuna denuncia, e che inverosimile si appalesava quanto dichiarato sulla scelta di accompagnare il con la propria -del teste- Pt_1 auto in P.S.; tanto perché le condizioni dell' infortunato, che aveva perso conoscenza -e per più di
Pagina 2 mezz'ora, come indicato in atti-, e ed i rilevanti rischi per la salute, avrebbe dovuto comportare l'intervento del 118.
Si rilevava peraltro che non era neppure stato precisato dove, ed a che distanza, fosse stata parcheggiata l'auto del teste.
Il Giudice di primo grado riteneva inoltre che le risultanze della ctu medico-legale, non potevano assumere alcun valore di riscontro su quanto dedotto dall'attore, posto che la valutazione di compatibilità dei danni con l'investimento, oltre ad essere vaga, non poteva considerarsi constatazione confermativa sulla dinamica e modalità del sinistro.
Il , impugnava la sentenza chiedendone la riforma, con accoglimento della propria Pt_1 domanda risarcitoria, rideterminando e riducendo la richiesta nel quantum.
Venivano all'uopo addotti quali motivi:
1)La violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 111 Cost, 257 c.p.c., e 2697
c.c., per omesso esame di un fatto decisivo e per quanto ritenuto sulla attendibilità del teste
Contestando la erroneità della valutazione del Tribunale, sulla incongruenza ed inattendibilità delle dichiarazioni del teste, e chiedendo la nuova audizione del medesimo, e sostenendo che comunque il Giudice di primo grado avrebbe, a fronte dei dubbi insorti, potuto riconvocare il teste per rendere chiarimenti.
Asseriva l'appellante che le dichiarazioni rese dovevano ritenersi specifiche e rispondenti alle domande poste.
Si contestavano le valutazioni del Tribunale, riferite alla distanza tra il teste ed il al Pt_1 momento dell'impatto
E quanto rilevato sulla posizione dell'auto -se al centro della carreggiata-, e sul punto di caduta del in avanti, ma di lato rispetto all'auto-. Persona_1
Ed ancora su quanto ritenuto in merito alle informazioni date in pronto soccorso sulla targa dell'auto, in quanto non riconducibili al teste.
Anche quanto considerato sulle dichiarazioni concernenti lo stato di incoscienza del -e Pt_1 riferito alla relativa durata, indicata per circa mezz'ora- era oggetto di contestazione, rilevando che tali dichiarazioni non erano riconducibili al teste, perché non presente nella zona interna del
PS.
Si ribadiva che il teste aveva preferito accompagnare con la propria auto il , piuttosto Pt_1 che attendere l'arrivo di una ambulanza.
Sostenendo essere le dichiarazioni del teste ricche di particolari e genuine, si deduceva doversi dal Giudice, compiere una valutazione di tipo inferenziale, utilizzando i riscontri e riferimenti dati dal teste, per poi risalire alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
L' appellata costituendosi, eccepiva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., ed CP_2 invocava l'applicazione dell'art. 348bis c.p.c., contestando poi i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
****************************
L'appello deve ritenersi infondato.
Pagina 3 Quanto all'eccezione ex art. 342 c.p.c. -dovendo ritenersi superata quella ex art. 348bis c.p.c., e stante quanto chiarito dalla S.C. al riguardo (Cassazione civile , sez. III n. 10422/2019), essendo la controversia oggetto di approfondimento nel merito- occorre considerare che, alla stregua di quanto chiarito dalle SSUU della S.C. (S.U. n. 27199/2017), l'atto di appello risulta essere idoneamente e sufficientemente motivato, essendo state trasposti, e risultando esser ben evincibili i motivi di doglianza, le parti della sentenza oggetto di contestazione e le richieste formulate al riguardo.
Il Tribunale ha fondato la pronuncia di rigetto sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni dell'unico teste escusso, inidonee quindi a fornire supporto probatorio rispetto a quanto asserito dall'attore sulla dinamica del sinistro, e quindi sulla riconducibilità all'auto indicata in atti, rilevando peraltro la genericità descrittiva dello stesso atto introduttivo del giudizio.
Sono peraltro state considerate irrilevanti e non probanti le considerazioni rese dal Ctu medico, sulla compatibilità delle lesioni.
L'appellante asserisce, rispetto a quanto motivato nella sentenza impugnata, esser state formulate erronee valutazioni dal Giudice di prime cure, sostenendo essere le dichiarazioni del teste attendibili, specifiche e con indicazione dei particolari dell'accaduto, ed avere il teste reso risposte compiute, e rispondenti alle domande lui poste.
Il formula comunque richiesta di nuova audizione del teste de quo, al fine di chiarire i Pt_1 dubbi sorti sulle affermazioni rese.
In particolare l'appellante contesta le valutazioni del Tribunale, concernenti:
-Quanto rilevato con riferimento alla distanza tra il teste ed il al momento Pt_1 dell'impatto;
- Quanto rilevato sulla posizione dell'auto -se al centro della carreggiata-, e sul punto di caduta del -non in avanti, ma di lato rispetto all'auto-. Pt_1
- Ed ancora, per quanto ritenuto in merito alle informazioni date in pronto soccorso sulla targa dell'auto, deducendo non essere riconducibili al teste.
- Anche quanto considerato sulle dichiarazioni concernenti lo stato di incoscienza -per circa mezz'ora- contestando esser tali dichiarazioni riconducibili al teste, perché non presente nella zona interna del PS.
Tali essendo le specifiche censure poste a base dell'impugnazione, occorre procedere alla valutazione della motivazione resa dal Tribunale, alla stregua della verifica delle risultanze desumibili ex actis, per verificare se la ragione fondante la richiesta risarcitoria, id est
l'investimento dell'auto sopra descritta, possa trovare, o meno, riscontro negli elementi istruttori acquisiti, ed in particolare nelle dichiarazioni testimoniali de quibus.
Va in generale considerato che grava -e gravava- sull'attore l'onere, a fronte delle recise contestazioni di controparte, di dimostrare la dinamica degli accadimenti così come descritta in citazione, ed al fine di dar riscontro sulla riconducibilità dei danni lamentati al sinistro così come descritto nella originaria citazione.
Tale prova non può nella specie ritenersi raggiunta, e corrette e condivisibili risultano essere le valutazioni del Giudice di prime cure al riguardo.
Non sono difatti ravvisabili elementi idonei che possano far ritenere che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta -molto genericamente- dalla parte.
Pagina 4 Al riguardo va peraltro rilevato che essendo coinvolta in giudizio e destinataria della richiesta la
Compagnia che gestisce il fondo di garanzia, i correlati riscontri e valutazioni devono esser improntati a rigorosità nelle allegazioni e verifiche, e tanto in considerazione di quanto affermato reiteratamente da molteplici pronunce in materia.
Deve sì considerarsi che il danneggiato non può certo ritenersi assoggettato ad oneri probatori inesigibili, occorrendo comunque che il richiedente alleghi -a sostegno di quanto dedotto- elementi e/o indizi tali che complessivamente valutati possano consentire di verificare l'assunto difensivo (cfr. Cassazione civile sez. III , 24/03/2016 n. 5892) e che possano condurre a ritenere sufficiente -ed alla stregua di una verifica di idoneità e concordanza degli elementi valutati- il quadro probatorio di insieme e nel senso e termini prospettati dal richiedente.
Va inoltre rilevato che la Compagnia che gestisce il FGVS non ha la possibilità di poter addurre prove a confutazione rispetto a quanto asserito dal richiedente, e tanto rende vieppiù necessaria una verifica in termini rigorosi.
Il corredo istruttorio in atti non può, anche a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dalla , ritenersi idoneo supporto ai fini dell'integrazione della prova richiesta per la CP_1 dimostrazione della dinamica dell'accaduto, come indicata dall'appellante.
Le dichiarazioni dell'unico testimone diretto/oculare, escusso in giudizio, non possono esser ritenute utili al fine di poter trarre elementi -anche indiziari- sufficienti, che possano indurre a configurare la fondatezza degli assunti attorei.
Le chiare ed evidenti genericità descrittive riscontrabili, le incongruenze, anomalie rilevabili sui fatti narrati, minano in radice la attendibilità del teste de quo.
Le dichiarazioni testimoniali di specie non possono, pertanto, assumere valenza dimostrativa di quanto occorso, e sulla riconducibilità all' auto di cui sopra.
Va in primo luogo considerato che anche l'atto di citazione introduttivo del primo grado, è privo di descrittivita' sulla dinamica del sinistro.
L'attore si è, molto genericamente, limitato a dedurre di essere stato investito dall'auto in atti indicata, mentre attraversava una strada su una via ubicata ad angolo tra via Damiano Chiesa,
e via Cursio, in San Marco in Lamis.
Altro non è stato indicato sulle modalità dell'accadimento, non essendo desumibili utili elementi valutativi, anche al fine di consentire una disamina in chiave comparativa rispetto alle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso.
Non è stata peraltro allegata alcuna fotografia raffigurante lo stato dei luoghi, al fine di poter comprendere quanto asseritamente verificatosi in loco, e con specifici riferimenti alle posizioni del pedone e dell'auto, ed alle condizioni della strada ed al punto di impatto.
Quel che può quindi essere valutato, è la descrizione dell'accaduto data dall'attore, quella fornita dal teste, ed i relativi profili di incongruenza constatati dal Giudice di primo grado, dovendo, rispetto a tali risultanze, esser verificati i correlati motivi di censura oggetto dell'appello.
E' utile riportare le dichiarazioni rese dal testimone , che ha dichiarato: Testimone_1
«Confermo la circostanza n. 1 della memoria ex art. 183 6 comma n. 2 dell'avv. Maghernino e preciso di aver assistito all'investimento; accompagnavo il sig. , in quanto, Parte_1 all'epoca del sinistro, ero fidanzato con la sorella. Ci trovavamo a San Marco in Lamis a piedi, nei pressi delle Poste e precisamente da via Cursio ci siamo immessi nella strada
Pagina 5 perpendicolare. Il sig. si trovava poco avanti a me e stava attraversando la strada Pt_1 perpendicolare a via Cursio, allorquando una Fiat Grande Punto, di colore bianco, di cui ricordo la targa in parte e precisamente la “E” iniziale e la “XD” finale, ha investito il colpendolo Pt_1 con lo spigolo anteriore destro della macchina sulla gamba sinistra. A seguito dell'investimento, il andava a finire sul cofano della macchina e poi a terra. Pt_1
Sulla circostanza n. 2 confermo che il ha riportato varie lesioni, dopo aver perso Pt_1 conoscenza;
quando si è ripreso l'ho accompagnato al Pronto Soccorso di San Giovanni
ON, in quanto lamentava molti dolori, ed in particolare alla schiena, alla testa, alle gambe.
Sulla circostanza n. 4 preciso che il era più o meno al centro della carreggiata, quando Pt_1
è stato investito;
non ricordo se vi erano strisce pedonali.
Sulla circostanza n. 5, preciso che l'investitore, dopo aver investito il , si è fermato, Pt_1 senza scendere dalla macchina. Mi sono avvicinato al per vedere cosa si fosse fatto e in Pt_1 quel mentre l'investitore riprendeva la marcia dileguandosi.
Quando ho visto che l'investitore andava via, ho memorizzato l'intera targa che ora, per il tempo trascorso, ricordo solo in parte;
l'ho trascritta non appena sono entrato in macchina per accompagnare il al Pronto Soccorso. (…) Pt_1
Su domanda della convenuta, preciso che non abbiamo chiamato autoambulanza, ovvero
Autorità, in quanto ho preferito accompagnare il immediatamente al Pronto Soccorso. Pt_1
La strada dove è stato investito era un rettilineo, ma non so se fosse a senso unico o a doppio senso;
l'investimento è avvenuto subito dopo l'incrocio con via Cursio, nel senso che abbiamo svoltato sulla nostra sinistra, provenienti da via Cursio sulla strada perpendicolare, che ricordo essere via Chiesa;
dopo essere saliti sul marciapiede, stavamo attraversando la strada».
Tali dichiarazioni dovrebbero integrare, ad avviso dell'appellante, idoneo supporto probatorio sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo la parte sostenuto esser sufficientemente descrittive ed anche addebitabili.
Essendo stato escusso un unico teste, le relative dichiarazioni assumono rilievo fondamentale ai fini della verifica dei riscontri probatori, dovendosi valutare la correlata specificità, coerenza, precisione, congruità ed attendibilità.
Il Tribunale ha ritenuto la testimonianza connotata da genericità, a tratti imprecisa, ed incongruente rispetto ai documenti versati in atti da parte attrice.
E' stata constatata la mancanza di riscontri sulla descrizione dello stato dei luoghi data dal testimone, -oltre che la mancata allegazione di foto riproducenti i luoghi-, ritenendo inverosimile la descrizione della dinamica, in carenza di indicazioni sia sulle caratteristiche della strada, sia sulla posizione del veicolo al momento dell'impatto e sulla direzione di marcia dello stesso, oltre che sulla direzione di attraversamento del D'RI (se da destra verso sinistra o viceversa), ed al punto di caduta del medesimo.
Va in effetti rilevato che le dichiarazioni rese dal teste de quo, sono effettivamente carenti con riferimento ai riscontri, e per quanto oggetto di rilevato da parte del Giudice di prime cure - come poc'anzi indicato-.
Assume comunque, e principalmente, rilevanza, la verifica della attendibilità, che va condotta non solo alla stregua della valutazione delle carenze e genericità descrittive testè rilevate, ma anche in considerazione dell'esame degli ulteriori riscontri desumibili ex actis, che portano a
Pagina 6 ritenere l'inattendibilità del teste, potendo esser condivise le conclusioni al riguardo tratte dal
Giudice di prime cure.
La inattendibilità di specie, priva quindi la richiesta attorea di qualsivoglia supporto a sostegno, essendo le asserzioni del fondate su una descritta (genericamente) dinamica del Pt_1 sinistro, che il medesimo avrebbe dovuto riscontrare a mezzo della prova per testi, prova che nella specie non si appalesa, per le ragioni addotte ed ad addursi, idonea a tali fini.
Va al riguardo considerato che le dichiarazioni del teste, -che peraltro avrebbero anche dovuto sopperire alla carenza nella rappresentazione della dinamica (fornita in termini generici dall'attore)-, pur contenendo alcune specifiche indicazioni, non risultano tuttavia idoneamente e sufficientemente descrittive delle circostanze di luogo e modalità dell'occorso, non potendo, le affermazioni rese in sede di escussione, ritenersi utile riscontro probatorio ai fini della ricostruzione dell'accaduto.
Il teste non ha reso alcuna precisazione sulla presenza di una o più corsie, né sulla posizione assunta dall'auto investitrice al momento dell'impatto e sulla relativa direzione di marcia;
e neppure sulla zona di attraversamento del , e sulla presenza di strisce pedonali. Pt_2
Il teste de quo non ha neppure precisato le modalità e punto di caduta del (se di lato - Pt_1
e su quale lato-, o davanti all'auto-).
Unici dati specifici oggetto delle dichiarazioni sono quelli riferiti alla zona di investimento - quasi al centro della carreggiata- ed ai punti di contatto, tra la parte anteriore destra dell'auto, e la gamba sinistra del , che poi sarebbe stato caricato sul cofano, e quindi finito per terra;
Pt_1 null'altro è stato precisato.
Occorre al riguardo, e con riferimento alla richiesta di nuova audizione finalizzata a rendere precisazioni, considerare che il teste ha reso le richiamate dichiarazioni sulla scorta delle domande oggetto dell'articolato di prova formulato dalla parte;
l'insufficienza descrittiva non solo nella narrazione in fatto, ma anche delle correlate circostanze dell'articolato sottoposte al teste -e delle dichiarazioni del medesimo- non possono essere supplite a mezzo di una rinnovata escussione, volta a sopperire a tali carenze.
Avrebbe dovuto essere il teste, eventualmente anche sulla scorta di domande a chiarimento poste dalla parte -sulla quale gravava il relativo onere ed impulso-, rendere precisazioni e descrivere più nel dettaglio le circostanze di luogo e riferite alle modalità dell'occorso.
La richiesta di specie non può quindi esser recepita.
Va quindi precisato che le richiamate carenze descrittive non assumono, di per sé sole, rilievo ai fini della verifica della attendibilità, ma risultano esser comunque rilevanti, in quanto valutabili unitamente alle ulteriori anomalie desumibili dalle risultanze del fascicolo.
Va al riguardo, ed in primis, rilevata la manifesta anomalia desumibile dalla mancanza di qualsivoglia coinvolgimento delle Forze dell'Ordine nella vicenda.
Più specificamente si rileva che, pur essendovi stato un investimento di un pedone, con rilevanti conseguenze lesive, con relativa constatazione in sede ospedaliera, e con identificazione dell'auto investitrice, non sono state affatto coinvolte le Forze dell'Ordine, né nell'immediato, né dopo l'accesso in PS, e neppure con successiva ed apposita denuncia dell'accaduto.
Altrettanto anomalo è il mancato coinvolgimento dei presidi sanitari, e del 118, e la mancata richiesta di supporti, pur essendo l'investito rimasto privo di sensi, ed essendo stato Pt_1
Pagina 7 colpito alla gamba sinistra, sbalzato sul cofano, per poi cadere a terra, subendo i conseguenti traumi.
Va al riguardo osservato che risponde ad un atteggiamento di normale prudenza, chiedere l'ausilio di personale specializzato, onde evitare spostamenti e movimenti del danneggiato, che possano rivelarsi pericolosi e nocivi per la salute dello stesso.
Può al riguardo rilevarsi che certo il soccorritore de quo (il teste) non poteva conoscere la gravità delle condizioni del traumatizzato -nel caso di specie, peraltro privo di sensi-, ma avrebbe potuto apprezzarne la connotazione lesiva, in quanto desumibile dalla modalità -come descritte- dell'investimento e caduta.
Tante rendeva, per le ragioni innanzi evidenziate, necessario l'intervento dei sanitari.
Invece il teste, con scelta alquanto anomala, piuttosto che allertare il 118, avrebbe (per quanto desumibile dalle dichiarazioni rese in giudizio) finanche lasciato per terra il Pt_1 traumatizzato, allontanandosi per prendere l'auto, piuttosto che prestare assistenza fino all'arrivo dei soccorsi.
Tale descritto atteggiamento, appare, quindi, del tutto peculiare, e sempre non rispondente alla normale prudenza-.
Non è peraltro dato sapere a che distanza il teste avesse parcheggiato la propria auto, non potendo quindi desumersi, in mancanza di precisazioni al riguardo, per quanto tempo il Pt_1 sia rimasto da solo riverso per strada (e finanche privo di conoscenza) fino all'arrivo del teste con la propria auto.
Ulteriori dati anomali desumibili ex actis, e che assumono rilievo ai fini delle valutazioni del caso, sono quelli attinenti alle tempistiche di riferimento.
Tanto posto che si afferma che l'incidente si sarebbe verificato alle ore 10,50, in San Marco in
Lamis; che risulta che l'accesso in PS a San Giovanni ON, sia avvenuto alle ore 11,15, quindi 25 minuti dopo;
che il , è rimasto diversi minuti per terra, anche privo di Pt_1 conoscenza;
che il teste ha dapprima soccorso il , e poi ha dovuto impiegare del tempo - Pt_1 non si sa quanto- per raggiungere la propria auto, e quindi portarla sul luogo dell'incidente, per poi caricare sull'auto il , e quindi impiegare il tempo necessario per raggiungere il PS di Pt_1
San Giovanni ON (che dista circa 10/11 km da San Marco in Lamis, con tempi di percorrenza di 10 minuti circa); il tutto, si ribadisce, nel solo ristretto arco temporale di 25 minuti.
Va ancora, ed in particolare, considerato che non risultano esser stati rilevati traumi alla gamba sinistra del , pur essendo stato -dal teste- affermato che il medesimo era stato Pt_1 attinto su tale arto, e quindi sbalzato sul cofano dell'auto investitrice.
Si osserva al riguardo che, essendo -secondo le asserzioni attoree- il stato “sbalzato”, Pt_1
l'impatto con la gamba sinistra non può essere stato lieve, e che pertanto, in caso di collisione, si sarebbero dovuti riscontrare, da parte dei medici di PS, i relativi effetti lesivi/traumatici.
Tutto quanto innanzi rilevato, valutato unitamente alle carenze descrittive già richiamate, conferma la valutazione di inattendibilità, e quindi l'inidoneità delle dichiarazioni rese dal teste ai fini dei riscontri probatori del caso.
Non assumendo al riguardo rilevanza ulteriori profili valutativi, quali la rilevata contraddittorietà delle dichiarazioni rese sulla memorizzazione della targa dell'auto, e quant'altro oggetto di specifica censura con l'appello, così come sopra posto in evidenza.
Pagina 8 Al cospetto di tali considerazioni, le doglianze dell'appellante, in quanto attinenti alla idoneità probatoria delle dichiarazioni rese dal teste, e relativa specificità descrittiva, devono ritenersi infondate.
Irrilevanti si appalesano peraltro, le questioni attinenti alla distanza tra il teste ed il al Pt_1 momento dell'impatto, alla posizione dell'auto, ed al punto di caduta dell'appellante -già comunque oggetto di rilievo e valutazione- posto che le ragioni in precedenza evidenziate, risultano ex se sufficienti a giungere alla conclusione di inattendibilità.
Acclarata la inattendibilità del teste, viene in definitiva a mancare qualsivoglia utile elemento che possa anche indurre ad ipotizzare che possa essersi verificato il sinistro così come descritto dall' appellante.
Le asserzioni dell'appellante devono pertanto ritenersi mere ed indimostrate ipotesi che non trovano conforto neppure in chiave di ricostruzione induttiva, ed in termini di verosimiglianza.
Tali fondamentali carenze probatorie inducono a condividere le argomentazioni rese in prime cure, poste a sostegno della pronuncia di rigetto.
Quanto alle spese del giudizio di appello, si ritiene doversi disporre la condanna del soccombente al pagamento nella misura media dello scaglione di riferimento -individuato alla stregua della quantificazione della richiesta risarcitoria formulata con l'atto di appello-, con computo della fase di trattazione al minimo, non essendovi stata istruttoria.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria per quanto previsto ex art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2166/2022 pubblicata il 12/9/2022, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna , al pagamento delle spese di lite che si liquidano a Parte_1 favore della in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso forfettario, Cna ed CP_1
Iva come per legge;
Pa 3) Dichiara che è tenuto, per quanto previsto dall' art. 13 comma Parte_1
1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 26/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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