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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5866/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
Marine n. 429/F, codice fiscale rappresentato e difeso, C.F._1
dall'Avv. Nicolò Vella e dall'Avv. Carmelo Neri, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Agrigento, via Esseneto n. 76
Ricorrente
CONTRO
con sede legale in Roma, Controparte_1
Via Giuseppe Grezar n. 14, Codice fiscale e Partita Iva n. , in P.IVA_1
persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella
Salerno, elettivamente domiciliata in Ragusa via Archimede n. 17/a, presso il di lei studio
Resistente
Oggetto: impugnazione comunicazione di revoca degli effetti della procedura di “saldo e stralcio” di cui all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n.
145/2018
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA EX
ART. 127 TER CPC DEL 02.05.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: dichiara illegittima la decadenza dalla definizione agevolata e la revoca degli effetti connessi alla procedura di saldo e stralcio di cui all'art. 1, commi da 184 a
198, della legge n. 145/2018; compensa tra le parti le spese di lite.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
Con ricorso depositato il g. 15.04.2024 impugnava la Parte_1
comunicazione di revoca degli effetti della procedura di “saldo e stralcio” di cui all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018, chiedendo di accertare l'esatto adempimento degli obblighi ivi previsti e il diritto ad ottenere l'effetto estintivo dei debiti derivanti dagli avvisi e dalle cartelle di pagamento inseriti nella domanda di saldo e stralcio trasmessa a in data Controparte_2
30.7.2019 con conseguente illegittimità ed infondatezza del provvedimento con cui l' gli aveva comunicato la revoca degli Controparte_1
effetti connessi alla definizione agevolata. In subordine chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e di “dichiarare che il ricorrente, in ragione del ricalcolo, non è decaduto dalla procedura di saldo e stralcio e deve corrispondere la differenza economica tra il primo calcolo delle somme dovute e il secondo. In ogni caso condannare l' al pagamento delle Controparte_3
spese di lite”.
A sostegno di quanto richiesto rappresentava di avere avanzato in data 30.07.2019 istanza di adesione alla procedura di “saldo e stralcio” di cui alla L. 145/2018, relativamente alla cartella di pagamento n. 96-2011-0009974056-000 ed agli avvisi di addebito per contributi aventi n. 596-2011-2000571826-000, 596- CP_4
2012-0001951160-000, 596-2012-0007380239-000, 596-2013-0002166962-000,
596-2013-0004943319-000, 596-2014-0001179327-000, 596-2014-0003927271-
000, 596-2014-0007939619-000, 596-2015-0002635160-000, 596-2016-
0002362918-000, 596-2016-0007246024-000, 596-2016-0009487627-000, 596- 2017-0004111907-000 e di avere ricevuto, in data 17.10.2019, da
[...]
la comunicazione di accoglimento della domanda con indicazione CP_2
dell'importo dovuto e con il numero di rate da versare, le relative scadenze ed i bollettini per i versamenti, di avere provveduto al pagamento della prima rata in data 26.11.2019. In data 3.7.2020, gli trasmetteva una Controparte_2
comunicazione con la quale, a causa di un “errore tecnico” rettificava gli importi dovuti ai fini dell'estinzione, indicando le ulteriori somme dovute ed allegando ulteriori bollettini.
Ritenendo la comunicazione mera riproduzione della prima stante che erano riportati lo stesso numero di pratica, lo stesso protocollo e lo stesso riferimento all'istanza, non se ne curava, salvo ricevere nel mese di novembre 2023
l'intimazione di pagamento n. 296-2023-90297229-82/000 con la quale CP_5
richiedeva il versamento dell'importo di €. 42.247,99 relativo alla cartella di pagamento n. 296201600091347000 e all' avviso di addebito n. 596-2017-
0005236391-000, già inserito nella domanda di saldo e stralcio del 30.7.2019.
Nessun effetto sortiva l'istanza di annullamento avanzata ed anzi l'odierna convenuta gli comunicava la decadenza parziale dalla definizione agevolata.
Si costituiva in giudizio che insisteva per il rigetto del ricorso legittima CP_5
essendo la comunicazione di revoca degli effetti della procedura di saldo e stralcio attesa la decadenza per il mancato versamento delle ulteriori somme richieste con la lettera di rettifica.
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate, viene decisa come in epigrafe.
^ ^ ^
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente va osservato che il ricorrente ha promosso il presente giudizio al fine di sentire dichiarare illegittima la revoca degli effetti della definizione agevolata avente tra l'altro ad oggetto contributi previdenziali per i quali competente è il giudice del lavoro. Ne deriva pertanto che correttamente il giudizio è stato promosso davanti a questo giudice.
Sempre preliminarmente con il presente giudizio non si oppongono gli avvisi di addebito né si incardina un giudizio di opposizione agli atti esecutivi e neppure di opposizione all'esecuzione, esperibile in ogni tempo, ma si chiede di accertare l'illegittimità della revoca degli effetti della procedura di saldo e stralcio ex L.
145/2018. Ne discende l'ammissibilità del ricorso.
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Al fine di dirimere la controversia appare opportuno richiamare la normativa relativa alla “definizione agevolata dei carichi affidati all' della CP_6
riscossione” di cui alla Legge di Bilancio n. 145/2018.
All'art. 1 commi 185 e ss. è stabilito: “Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell con esclusione di CP_4
quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.
186. Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000.
87. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:
a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari: 1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500; 2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500; 3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500; b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 188. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà' economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n.
3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3. 189. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019 (poi prorogata, con L. 58/2019 di conv. del Decreto Crescita, al 31.07.2019) apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190.
190. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo
2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021. 191.
In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 190, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29settembre 1973, n. 602.
192. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185”.
La norma prevede quindi sia il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di adesione che il termine per il pagamento rateale e fissa la prima scadenza al 30 novembre 2019 e ciò in quanto l'agente della riscossione ha tempo sino al 31 ottobre 2019 per accogliere la domanda indicando l'ammontare complessivo delle somme dovute.
Tutti i termini devono ritenersi perentori ed infatti la stessa norma prevede la decadenza qualora il pagamento non avvenga alle scadenze fissate, stabilendo altresì l'ammissione del lieve inadempimento, quale il ritardo nella corresponsione delle somme non oltre il 5^ giorno dalla scadenza.
Nella fattispecie il ricorrente, dopo avere inoltrato la domanda di definizione agevolata nel termine del 30 luglio 2019 (giusta proroga L. 58/2019), ricevuto l'accoglimento entro il 31 ottobre successivo, ha correttamente adempiuto al pagamento delle rate come indicate dall'Agente di Riscossione che, con l'accoglimento della domanda, ha esaurito ogni suo adempimento.
Non può infatti revocarsi in dubbio che l'Agente di Riscossione, come dallo stesso dichiarato, per avendo commesso un errore nell'indicazione delle somme dovute, ha provveduto alla rettifica oltre il termine ad esso concesso e pertanto in palese violazione dell'art. 1 comma 192 L. 145/2018.
Ne deriva che la comminata decadenza e la revoca dai benefici derivanti dalla adesione alla definizione agevolata non può avere effetto e pertanto va dichiarata illegittima la comunicazione del 04.03.2024.
Sussistono giusti motivi, connessi alla novità e complessità della fattispecie, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito della trattazione scritta del 02.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente