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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/11/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1920 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 8.10.2025 e vertente tra
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 [...]
pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_2
Riccardo E. Di Vizio
-opponente-
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(P.I. , rappresentati e difesi, in virtù
[...] P.IVA_2 di procura in atti, dagli avv.ti Roberta Petrillo e Andrea Vellozzi
-opposti-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 8.10.2025 le parti concludevano come da note sostitutive dell'udienza del 8.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 351/2022,
[...] emesso da questo Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di e la società della somma di euro Controparte_1 Controparte_2
24.446,26 ciascuno, oltre interessi moratori, eccependo la mancanza dell'impegno di spesa in relazione all'accordo bonario del 6.9.2011.
1 Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, mentre formulava rinuncia agli atti del Controparte_1 giudizio, la quale non veniva formalmente accettata dall'opponente.
La causa, istruita con prova orale e documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 8.10.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie di discussione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, in punto di diritto, si rileva che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass.
n. 13533/2001; Cass. 20073/2004; Cass. 9351/2007; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
Ebbene, la società Controparte_1 Controparte_2 hanno agito in giudizio per la condanna del al
[...] Parte_1 pagamento dell'importo di euro 40.057,86 ciascuno, comprensivo di interessi moratori.
A fondamento della domanda, i predetti hanno dedotto che in data 6.9.2011 veniva sottoscritto tra ed il Controparte_2
quale stazione appaltante, un verbale di accordo bonario, Parte_1 relativamente ai lavori appaltati con contratto del 14.11.2003, con il quale si era concordemente determinata in euro €.106.008,82, oltre iva 10%, pari ad euro
116.609,70, la somma complessivamente dovuta dal Gli Parte_1 opposti hanno, altresì, precisato che in esecuzione del suddetto accordo, nel novembre 2011, è stata corrisposta la minor somma di euro 43.261,90
2 (comprensiva di IVA al 10%) e che, in data 11.4.2014, i soci e Controparte_1 sono receduti dalla società con assegnazione a ciascuno di un Parte_3 ramo di azienda e ripartizione del credito in oggetto nel seguente modo: Pt_3
€ 24.446,26, € 24.446,26 e la ditta
[...] Controparte_1 Controparte_2
€ 24.446,28.
[...]
A tal riguardo, è importante osservare che, in forza dell'art. 31-bis, comma 1-ter,
l. n. 109/1994, applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio,
l'accordo bonario posto a fondamento della pretesa creditoria in oggetto ha natura di transazione.
Secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dal D.Lgs. n. 267 del
2000, art. 191. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione
(v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 24303-11, Cass. Sez. 1 n. 17465-13, Cass. Sez. 3 n.
33768-19)” (Cass. n. 9364/2023).
Da questa prospettiva, si è affermato che “anche per la transazione va affermato il principio, saldamente invalso e maturato sul filo di una regola procedimentale risalente (R.D. n. 383 del 1934, artt. 284 e 288, D.L. n. 66 del 1989, art. 23, come convertito, D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35), per cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità” (Cass. n. 9364/2023).
La nullità in questione è rilevabile d'ufficio.
Nel caso in esame, la questione relativa all'assenza dell'impegno di spesa è stata sollevata dal nell'atto di citazione in opposizione. Parte_1
L'esistenza dell'impegno di spesa collegato all'atto di transazione sotteso alla domanda di adempimento non risulta provata.
Inoltre, diversamente da quanto dedotto dalla parte opposta, con la delibera di
Giunta n. 170 del 25.11.2010, il non ha riconosciuto la Parte_1
3 legittimità del debito nei confronti dell'opposta ai sensi dell'art. 194, lettera e)
TUEL, ma ha approvato la proposta di accordo bonario sottoscritto successivamente in data 6.9.2011.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (52.000,01-
260.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale), con l'applicazione del valore minimo, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (cfr. art. 4
d.m. cit.), sono poste a carico degli opponenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 351/2022;
2) condanna gli opposti in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in euro 286,00 per spese vive e in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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