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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/08/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 498/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 498/2023 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
nata a [...] il [...] ( ) residente in [...], elett. dom.ta presso lo studio dell'Avv. Antonio Giannone, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato Ragusa il 23.02.1964 ) residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Croce Camerina, Contrada Piano Spinazza n. 246;
RESISTENTE -contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 5.3.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1 Controparte_1 che ha esposto di aver contratto matrimonio in data 20.7.1991, in Ragusa, con atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ragusa al n. 85, parte II, serie A, con il resistente, dall'unione con la quale sono nate due figlie, (Ragusa 24.02.1993) e (Ragusa il Per_1 Per_2
04.03.1998); che ha assunto come sin dagli albori della vita coniugale il marito abbia condotto uno stile di vita poco consono ai doveri coniugali, essendo dedito al vizio del gioco ed essendo sempre assente dall'abitazione e dalla vita familiare, deducendo che per oltre dieci anni era solito trascorrere l'intera settimana preso un'altra abitazione sita in Santa Croce Camerina, luogo in cui svolgeva la propria attività lavorativa, facendo rientro presso l'abitazione familiare esclusivamente il sabato sera per poi ripartire la domenica mattina, giustificando il proprio distacco dalle esigenze domestiche e l'assenza dal rapporto coniugale con esigenze lavorative che gli rendevano difficoltoso fare ritorno a casa tutti i giorni. Ha dedotto la ricorrente che il 9.7.2015 il ha CP_1 definitivamente abbandonato il tetto coniugale per non farvi più ritorno. che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, assegnazione a sé della casa familiare in quanto ancora punto di riferimento per le figlie, sebbene maggiorenni e studentesse fuori sede e di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento delle due figlie con un assegno mensile di euro 600,00 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie. che non potendo darsi luogo al tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso, sebbene regolarmente citato, all'udienza di comparizione dei coniugi, questi sono stati autorizzati a vivere separati e il giudizio è proseguito nel merito, mentre con separata ordinanza è stata disposta l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e disposto l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento della secondogenita (Ragusa il Per_2
04.03.1998), maggiorenne, ma ancora studentessa universitaria, con il versamento di un assegno di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre nulla è stato previsto in favore della prima figlia (Ragusa 24.02.1993), in quanto stabilmente residente già da tre anni in Per_1
Germania, percettrice di una borsa di dottorato;
che sulla sola base della documentazione acquisita in giudizio, la causa all'udienza del 5.3.2025 sostituita da note scritte, è stata rimessa in decisione con concessione -per come richiesto- dei termini di legge per la conclusionale: che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi Controparte_1 in giudizio benché regolarmente citato;
che la domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi risalente nel tempo, come reso palese anche dalla riscontrata diversa residenza, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente resosi irreperibile, la mancata costituzione dello stesso nel presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata da diversi anni;
che tuttavia la responsabilità per la separazione non può addebitarsi al resistente, stante che nessuna attività istruttoria è stata svolta, non essendo state avanzate istanze istruttorie a prova del fatto che l'allontanamento dalla casa familiare sia stato deciso unilateralmente dal resistente e che non vi fosse la preesistenza di una crisi coniugale, posto che già in ragione delle stesse circostanze riportate in seno al ricorso l'unione coniugale risultava problematica, non essendo le sole allegazioni di parte sufficienti a fondare un giudizio di addebito. che relativamente alla richiesta di parte ricorrente di mantenimento da parte del padre della figlia maggiore , peraltro oggi trentaduenne, non può che rilevarsi il difetto di legittimazione Per_1 attiva in capo alla madre, stante che, per come è emerso già in sede di udienza di comparizione dei coniugi, già da tre anni la stessa era residente in [...], e percettrice di una borsa di dottorato,
e comunque, e non rilevando in ordine a tale profilo un eventuale (e peraltro allegato solo in seno alla comparsa conclusionale) ritorno presso la casa di famiglia, e solo per completezza osservandosi che attesa l'età già raggiunta dalla primogenita della coppia, deve ritenersi esaurito ogni dovere di educazione ed istruzione cui si collega l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori anche dopo la maggiore età, considerata l'età adulta, il completamento del proprio percorso formativo cui conseguono concrete prospettive d'indipendenza economica e alla luce del principio di autoresponsabilità; che, diversamente, sussiste l'obbligo in capo al di mantenimento della figlia CP_1 Per_2 ancora ventisettenne, la quale risulta essere ancora studentessa universitaria a Catania e per la quale può confermarsi quanto già valutato in sede di assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti, in difetto di ulteriori elementi e dovendosi basare sulle dichiarazioni rese dalla ricorrente, la quale ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa 1.000,00 euro, mentre il resistente, che abita in casa di proprietà, è titolare di terreni da cui ricava reddito per le coltivazioni ivi esistenti, nonché svolge attività di autotrasportatore, prevedendo che il padre contribuisca al suo mantenimento con un assegno da versarsi direttamente alla figlia di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori;
che, analogamente, può trovare conferma, anche in questa definitiva sede, il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla ricorrente per abitarla insieme alla figlia Per_2 In relazione alla natura della controversia, le spese processuali possono compensarsi tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di che benché ritualmente citato non si è costituito in Controparte_1 giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data in data 20.7.1991, in Ragusa, con atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ragusa al n. 85, parte II, serie A anno 1991;
Dichiara il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente in ordine alla domanda avanzata di mantenimento della prima figlia;
Per_1
Dispone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_2 tramite versamento diretto alla stessa, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di euro
250,00, da rivalutarsi secondo gli indici istat.
Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire per il 50% alle spese straordinarie in favore della figlia Per_2
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 23.07.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 498/2023 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
nata a [...] il [...] ( ) residente in [...], elett. dom.ta presso lo studio dell'Avv. Antonio Giannone, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato Ragusa il 23.02.1964 ) residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Croce Camerina, Contrada Piano Spinazza n. 246;
RESISTENTE -contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 5.3.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1 Controparte_1 che ha esposto di aver contratto matrimonio in data 20.7.1991, in Ragusa, con atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ragusa al n. 85, parte II, serie A, con il resistente, dall'unione con la quale sono nate due figlie, (Ragusa 24.02.1993) e (Ragusa il Per_1 Per_2
04.03.1998); che ha assunto come sin dagli albori della vita coniugale il marito abbia condotto uno stile di vita poco consono ai doveri coniugali, essendo dedito al vizio del gioco ed essendo sempre assente dall'abitazione e dalla vita familiare, deducendo che per oltre dieci anni era solito trascorrere l'intera settimana preso un'altra abitazione sita in Santa Croce Camerina, luogo in cui svolgeva la propria attività lavorativa, facendo rientro presso l'abitazione familiare esclusivamente il sabato sera per poi ripartire la domenica mattina, giustificando il proprio distacco dalle esigenze domestiche e l'assenza dal rapporto coniugale con esigenze lavorative che gli rendevano difficoltoso fare ritorno a casa tutti i giorni. Ha dedotto la ricorrente che il 9.7.2015 il ha CP_1 definitivamente abbandonato il tetto coniugale per non farvi più ritorno. che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, assegnazione a sé della casa familiare in quanto ancora punto di riferimento per le figlie, sebbene maggiorenni e studentesse fuori sede e di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento delle due figlie con un assegno mensile di euro 600,00 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie. che non potendo darsi luogo al tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso, sebbene regolarmente citato, all'udienza di comparizione dei coniugi, questi sono stati autorizzati a vivere separati e il giudizio è proseguito nel merito, mentre con separata ordinanza è stata disposta l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e disposto l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento della secondogenita (Ragusa il Per_2
04.03.1998), maggiorenne, ma ancora studentessa universitaria, con il versamento di un assegno di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre nulla è stato previsto in favore della prima figlia (Ragusa 24.02.1993), in quanto stabilmente residente già da tre anni in Per_1
Germania, percettrice di una borsa di dottorato;
che sulla sola base della documentazione acquisita in giudizio, la causa all'udienza del 5.3.2025 sostituita da note scritte, è stata rimessa in decisione con concessione -per come richiesto- dei termini di legge per la conclusionale: che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi Controparte_1 in giudizio benché regolarmente citato;
che la domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi risalente nel tempo, come reso palese anche dalla riscontrata diversa residenza, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente resosi irreperibile, la mancata costituzione dello stesso nel presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata da diversi anni;
che tuttavia la responsabilità per la separazione non può addebitarsi al resistente, stante che nessuna attività istruttoria è stata svolta, non essendo state avanzate istanze istruttorie a prova del fatto che l'allontanamento dalla casa familiare sia stato deciso unilateralmente dal resistente e che non vi fosse la preesistenza di una crisi coniugale, posto che già in ragione delle stesse circostanze riportate in seno al ricorso l'unione coniugale risultava problematica, non essendo le sole allegazioni di parte sufficienti a fondare un giudizio di addebito. che relativamente alla richiesta di parte ricorrente di mantenimento da parte del padre della figlia maggiore , peraltro oggi trentaduenne, non può che rilevarsi il difetto di legittimazione Per_1 attiva in capo alla madre, stante che, per come è emerso già in sede di udienza di comparizione dei coniugi, già da tre anni la stessa era residente in [...], e percettrice di una borsa di dottorato,
e comunque, e non rilevando in ordine a tale profilo un eventuale (e peraltro allegato solo in seno alla comparsa conclusionale) ritorno presso la casa di famiglia, e solo per completezza osservandosi che attesa l'età già raggiunta dalla primogenita della coppia, deve ritenersi esaurito ogni dovere di educazione ed istruzione cui si collega l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori anche dopo la maggiore età, considerata l'età adulta, il completamento del proprio percorso formativo cui conseguono concrete prospettive d'indipendenza economica e alla luce del principio di autoresponsabilità; che, diversamente, sussiste l'obbligo in capo al di mantenimento della figlia CP_1 Per_2 ancora ventisettenne, la quale risulta essere ancora studentessa universitaria a Catania e per la quale può confermarsi quanto già valutato in sede di assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti, in difetto di ulteriori elementi e dovendosi basare sulle dichiarazioni rese dalla ricorrente, la quale ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa 1.000,00 euro, mentre il resistente, che abita in casa di proprietà, è titolare di terreni da cui ricava reddito per le coltivazioni ivi esistenti, nonché svolge attività di autotrasportatore, prevedendo che il padre contribuisca al suo mantenimento con un assegno da versarsi direttamente alla figlia di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori;
che, analogamente, può trovare conferma, anche in questa definitiva sede, il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla ricorrente per abitarla insieme alla figlia Per_2 In relazione alla natura della controversia, le spese processuali possono compensarsi tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di che benché ritualmente citato non si è costituito in Controparte_1 giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data in data 20.7.1991, in Ragusa, con atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ragusa al n. 85, parte II, serie A anno 1991;
Dichiara il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente in ordine alla domanda avanzata di mantenimento della prima figlia;
Per_1
Dispone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_2 tramite versamento diretto alla stessa, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di euro
250,00, da rivalutarsi secondo gli indici istat.
Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire per il 50% alle spese straordinarie in favore della figlia Per_2
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 23.07.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti