Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/1999, n. 2773
CASS
Sentenza 24 marzo 1999

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In tema di espropriazione di aree da destinare ad edilizia economica e popolare (nel quadro della legge n. 865 del 1971), anche qualora l'occupazione sia dall'origine illegittima (nella specie, per l'annullamento del decreto prefettizio che l'autorizzava) si configura la corresponsabilità dell'I.A.C.P., che ha proceduto alla realizzazione delle opere delegate dal Comune, e del Comune stesso. La procedura ablativa si svolge, infatti, non solo "in nome e per conto" dell'ente locale, ma anche d'intesa con questo, sicché è da ritenere che esso non si spogli con la delega della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura, ma conservi un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è, appunto, ragione di corresponsabilità.

La disposizione dell'art. 334 cod. proc. civ. - secondo cui la parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione può proporre a sua volta impugnazione incidentale, anche quando per essa sia decorso il termine, oppure abbia fatto acquiescenza alla sentenza - consente alla parte che abbia omesso di proporre l'appello (o il ricorso per cassazione) e contro la quale è stato da altri proposto l'appello (o il ricorso per cassazione), di proporre a sua volta l'appello (o il ricorso per cassazione) incidentale tardivo, ma non consente a colui che aveva omesso di impugnare in appello una statuizione della sentenza di primo grado (consentendone, così, il passaggio in giudicato) di proporre ricorso incidentale per cassazione sulla medesima statuizione, per il solo fatto che nei suoi confronti sia stato da altri proposto il ricorso per cassazione.

In virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente che si duole dell'omessa pronunzia da parte del giudice di merito circa la novità della domanda innanzi a quest'ultimo giudice esplicitamente denunziata, ha l'onere di indicare non solo quale sia la domanda alla quale specificamente intende riferirsi e quale ne sia la caratteristica di novità rispetto alle originarie domande, ma anche di offrire il riferimento agli atti del processo dal quale la novità stessa possa desumersi (la S.C. ha così dichiarato inammissibile il motivo di un ricorso nel quale erano solo elencate le conclusioni rassegnate dalla controparte nelle varie fasi del giudizio, senza esporne il contenuto, e, poi, era trascritta la comparsa conclusionale del ricorrente stesso, nel quale si denunziava la mancata corrispondenza tra le varie conclusioni che la controparte aveva rassegnato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/1999, n. 2773
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2773
    Data del deposito : 24 marzo 1999

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