Sentenza 24 marzo 1999
Massime • 3
In tema di espropriazione di aree da destinare ad edilizia economica e popolare (nel quadro della legge n. 865 del 1971), anche qualora l'occupazione sia dall'origine illegittima (nella specie, per l'annullamento del decreto prefettizio che l'autorizzava) si configura la corresponsabilità dell'I.A.C.P., che ha proceduto alla realizzazione delle opere delegate dal Comune, e del Comune stesso. La procedura ablativa si svolge, infatti, non solo "in nome e per conto" dell'ente locale, ma anche d'intesa con questo, sicché è da ritenere che esso non si spogli con la delega della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura, ma conservi un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è, appunto, ragione di corresponsabilità.
La disposizione dell'art. 334 cod. proc. civ. - secondo cui la parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione può proporre a sua volta impugnazione incidentale, anche quando per essa sia decorso il termine, oppure abbia fatto acquiescenza alla sentenza - consente alla parte che abbia omesso di proporre l'appello (o il ricorso per cassazione) e contro la quale è stato da altri proposto l'appello (o il ricorso per cassazione), di proporre a sua volta l'appello (o il ricorso per cassazione) incidentale tardivo, ma non consente a colui che aveva omesso di impugnare in appello una statuizione della sentenza di primo grado (consentendone, così, il passaggio in giudicato) di proporre ricorso incidentale per cassazione sulla medesima statuizione, per il solo fatto che nei suoi confronti sia stato da altri proposto il ricorso per cassazione.
In virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente che si duole dell'omessa pronunzia da parte del giudice di merito circa la novità della domanda innanzi a quest'ultimo giudice esplicitamente denunziata, ha l'onere di indicare non solo quale sia la domanda alla quale specificamente intende riferirsi e quale ne sia la caratteristica di novità rispetto alle originarie domande, ma anche di offrire il riferimento agli atti del processo dal quale la novità stessa possa desumersi (la S.C. ha così dichiarato inammissibile il motivo di un ricorso nel quale erano solo elencate le conclusioni rassegnate dalla controparte nelle varie fasi del giudizio, senza esporne il contenuto, e, poi, era trascritta la comparsa conclusionale del ricorrente stesso, nel quale si denunziava la mancata corrispondenza tra le varie conclusioni che la controparte aveva rassegnato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/1999, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARE DELLA PROVINCIA DI SASSARI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINICIO CORTESE 176, presso l'avvocato FONESSU G. BATTISTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GANADU LORENZO P., giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LO ZI, LO CA RI, LO ES, LO GI, LO TA, IS VE Ved LO, COMUNE DI THIESI;
- intimati -
e sul 2 ricorso n.11898/96 proposto da:
LO TA NT in proprio e quale procuratrice di LO CARI, LO GI NT, IS VE, LO ES, MI NI, LO LA, LO TR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso l'avvocato G. LEPPO, rappresentata e difesa dall'avvocato FAUSTO SATTA, giusta procura speciale per Notaio Anna Maria Lipari di Roma rep. n. 108338 del 27/9/1996;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SASSARI;
- intimato -
e sul 3 ricorso n. 12155/96 proposto da:
COMUNE DI THIESI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 31, presso l'avvocato E. GUIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO CORDELLA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SASSARI, LO ZI, LO CA RI, LO ES, LO GI, LO TA, IS VE Ved. LO;
- intimati -
e sul 4 ricorso n. 12749/96 proposto da:
LO TA NT in proprio e nella qualità di procuratore di LO CARI, LO GI NT, IS VE, LO ES, MI NI, LO LA, LO TR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso l'avvocato G.
LEPPO, rappresentata e difesa dall'avvocato FAUSTO SATTA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI THIESI;
- intimato -
avverso la sentenza n.125/95 della Corte d'Appello di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 18/9/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso dello IACP di Sassari;
assorbito il ricorso incidentale n. R.G. 11898/96; ricorso Comune di Thiesi:
l'inammissibilità del primo motivo, rigetto del secondo e terzo motivo, l'accoglimento per ragione degli altri motivi, assorbito il ricorso incidentale n.R.G. 12749/96.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 8 giugno 1976, il sign. AZ LO, in proprio e quale rappresentante di LO BI, LE, VA, AT e RI ER ved. LO, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Sassari, il Comune di Thiesi e l'Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Sassari per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da occupazione abusiva di un fondo in territorio del Comune di Thiesi. In particolare, l'attore spiegò che l'area, sulla quale avrebbero dovuto essere edificati alcuni alloggi popolari a cura dell'I.A.C.P., era stata individuata con deliberazione del Comune in data 15 febbraio 1974 e che il Prefetto aveva emesso decreto di occupazione d'urgenza in data 19 ottobre 1974; poi, sia la citata deliberazione, sia il decreto prefettizio erano stati annullati con sentenza del Consiglio di Stato in data 7 marzo 1978, sicché l'occupazione era divenuta sin dall'origine senza titolo, mentre l'edificazione dell'opera aveva reso impossibile la restituzione del fondo.
Nella contumacia dell'Istituto, il Comune, costituitosi, sostenne, tra l'altro, che l'occupazione non era illegittima, in quanto in data 8 giugno 1979 era stato emesso un nuovo decreto di occupazione, che i LO erano privi di legittimazione attiva, che esso (Comune) era privo di legittimazione passiva e che l'area occupata era di mq.
1.571 e non 3.080, come sostenuto dall'attore.
Il Tribunale, con una prima sentenza non definitiva del 27 aprile 1981, ritenne giuridicamente irrilevante l'emanazione del secondo decreto di occupazione d'urgenza e rigettò le eccezioni sia di legittimazione attiva che passiva. Avverso questa sentenza il Comune propose tempestiva riserva di gravame.
Nel successivo corso del giudizio di primo grado, il Comune sostenne che l'area residua (mq. 1.43 7) non compresa nel nuovo decreto di occupazione d'urgenza era stata restituita ai proprietari (come da raccomandata inviata dall'Istituto il 3 ottobre 1979) e che, determinata l'indennità di esproprio ai sensi della legge n. 385 del 1980 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25
novembre 1980, l'area occupata (mq.1571) era stata definitivamente espropriata con D.P.G.R. del 21 settembre 1981.
Il Tribunale, con altra sentenza non definitiva del 19 settembre 1983, ritenuto che limitatamente all'area oggetto del sopraggiunto decreto di esproprio (mq. 1571) l'azione risarcitoria s'era convertita in opposizione alla stima, declinò la propria competenza in favore della Corte d'appello e condannò il Comune e l'Istituto in solido al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione della restante area non compresa nel citato decreto di espropriazione, riservandosi di quantificarli nel prosieguo.
Avverso questa sentenza formularono tempestiva riserva di gravame sia gli attori che il Comune.
Nel successivo corso del giudizio di primo grado si costituì l'I.A.C.P., chiedendo che si determinasse il giusto indennizzo dovuto agli attori e lo si ponesse a carico del Comune di Thiesi. Il Tribunale, con la sentenza definitiva del 2 luglio 1990, ritenuto che l'Istituto avesse provveduto alla restituzione, in favore degli aventi diritto, dell'area residua non espropriata, liquidò il danno da occupazione illegittima in £ 35.834.695 (oltre interessi dall'occupazione al saldo), in misura corrispondente agli interessi calcolati dall'occupazione (19 ottobre 1974) alla restituzione (3 ottobre 1979), sul valore dell'area stimato (a quest'ultima data) in £ 33.500 al metro quadro, oltre la rivalutazione ISTAT fino alla decisione.
Avverso la menzionata sentenza definitiva di primo grado propose appello il LO, per sè e per i propri rappresentati. Il Comune rimase contumace, senza, quindi, formalizzare le riserve di gravame formulate avverso le due sentenze non definitive. Si costituì, invece, l'Istituto, proponendo, a sua volta, appello incidentale. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 18 settembre 1995, stabilì quanto segue:
- che la legittimazione passiva del Comune era stata espressamente affermata dalla prima sentenza parziale del 27 aprile 1981, con statuizione che era ormai passata in cosa giudicata a causa della mancata costituzione dell'ente stesso nel giudizio d'appello, che aveva reso inutili le riserve di gravame a suo tempo formulate contro la detta sentenza;
- che l'Istituto (il cui obbligo di risarcire i danni agli attori era stato affermato dalla seconda sentenza non definitiva del 19 settembre 1983, contro la quale l'Istituto stesso non aveva formulato espressa e tempestiva riserva di gravame) poteva proporre appello incidentale tardivo (non quello principale differito) per far dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, ma che tale legittimazione di fatto esisteva;
- che il Tribunale aveva errato (nella sentenza non definitiva del 19 settembre 1983) nel ritenere che la sopravvenienza del decreto di esproprio del 21 settembre 1981 aveva prodotto l'effetto di convertire (limitatamente all'area di mq. 1571 oggetto del provvedimento ablativo) l'azione risarcitoria in azione di opposizione alla stima (declinando così la propria competenza in relazione alla pretesa avente ad oggetto quella porzione di suolo), in quanto l'atto espropriativo era intervenuto quando ormai l'avvenuta, irreversibile realizzazione dell'opera pubblica aveva determinato l'estinzione del diritto di proprietà del privato e l'acquisizione dello stesso diritto, a titolo originario, in capo all'ente occupante, sicché era lo stesso Tribunale ad essere competente a decidere l'intera controversia;
- che l'annullamento dell'originario decreto prefettizio d'occupazione d'urgenza dell'intera area (pronunziato dal giudice amministrativo) e l'annullamento del D.P.G.R. del 8 giugno 1979 con il quale era stata ordinata l'occupazione di mq. 1571 (pronunziato in via di autotutela) avevano reso l'occupazione dell'intera area illegittima, in quanto senza titolo, sin dall'origine (15 novembre 1974), con l'effetto di produrre l'occupazione acquisitiva a decorrere dalla data di ultimazione dell'opera pubblica (14 giugno 1976);
- che doveva essere, dunque, liquidato il danno risarcibile conseguente al mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione temporanea illegittima, in misura pari all'ammontare degli interessi al tasso legale calcolati, a decorrere dal giorno dell'occupazione fino a quella dell'ultimazione dell'opera, sul valore venale del bene medesimo all'epoca dell'occupazione, e, quanto a quello conseguente alla perdita del bene, in misura pari al valore venale dello stesso al tempo in cui detto evento si è verificato ed il bene è stato contestualmente e definitivamente acquisito al patrimonio dell'ente occupante;
- che era da disattendere, in quanto sproporzionata, la stima del valore del fondo effettuata dal consulente nominato in grado d'appello, mentre, aderendo alle conclusioni del consulente nominato in primo grado, al suolo andava attribuito il valore di 21.720 al mq., ragguagliato al giugno 1976, e di £ 17.740, ragguagliato al novembre 1974;
- che anche l'area non compresa dal decreto di esproprio doveva ritenersi acquisita al patrimonio dell'ente occupante, essendo anch'essa irreversibilmente trasformata in funzione pertinenziale rispetto all'opera progettata e realizzata dall'I.A.C.P. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari propone ora ricorso per cassazione l'Ì A.C.P., svolgendo quattro motivi. Rispondono con controricorso e ricorso incidentale LO AT, in proprio e quale rappresentante di LO BImaria, LO VA IN, RI ER, LO LE, MI TA, LO LA e LO IE, svolgendo un solo motivo condizionato contro l'I.A.C.P.; il Comune di Thiesi, svolgendo sei motivi;
di nuovo LO AT, in proprio e quale rappresentante dei predetti, svolgendo un solo motivo condizionato contro il Comune.
Motivi della decisione
I ricorsi vanno tutti riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. A) Il ricorso dell'I.A.C.P. (R.G. 11152/96).
A.1) - Il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva dell'I.A.C.P. a resistere all'azione risarcitoria proposta dai proprietari del fondo, sul presupposto che esso, delegato dal Comune all'occupazione d'urgenza ed al perfezionamento del procedimento espropriativo, ha assunto, di fronte ai titolari del bene occupato ed irreversibilmente trasformato attraverso la costruzione dell'opera pubblica, tutti gli obblighi relativi al pagamento dell'indennità o all'eventuale ristoro dei danni.
Con il primo motivo del ricorso principale, l'Istituto sostiene, invece, che l'unico legittimato passivo all'azione in oggetto era il Comune di Thiesi, in nome e nell'interesse del quale esso, quale mero braccio esecutivo, ha proceduto all'occupazione del terreno ed alla successiva costruzione di edifici progettati, approvati e finanziati dal Comune.
Il Comune sostiene, nel proprio controricorso, l'inammissibilità di questo motivo del ricorso principale, sul presupposto che la statuizione sulla sussistenza della legittimazione passiva dell'Istituto (solidale con quella del Comune stesso) è passata in giudicato, in quanto su di essa ebbe a pronunziarsi la prima sentenza non definitiva del Tribunale di Sassari (quella del 27 aprile 1981), avverso la quale l'Istituto non propose ne' riserva di gravame, ne' successivamente appello (impugnazione che - secondo il Comune - fu indirizzata dall'Istituto soltanto contro la sentenza non definitiva del 19 settembre 1983 e quella definitiva del 2 luglio 1990).
Il motivo di ricorso è, invece, ammissibile. Abbiamo visto, infatti, in precedenza che nella prima fase del giudizio di primo grado (quella che portò all'emissione della sentenza parziale del 27 aprile 1981) l'Istituto rimase contumace e che questa sentenza si limitò a pronunziare (rigettandole) sulle eccezioni sollevate dal Comune, di legittimazione attiva dei LO e passiva del solo Comune stesso, senza alcun coinvolgimento della questione sulla legittimazione passiva dell'Istituto ne' nel dibattito fino ad allora sviluppatosi, ne' nel provvedimento emesso per sciogliere le citate questioni preliminari. L'affermazione della responsabilità dell'Istituto fu pronunziata, invece, dalla seconda delle sentenze parziali (quella del 19 settembre 1983). A tal proposito il giudice d'appello ha spiegato (e correttamente ritenuto) che l'I.A.C.P. non aveva formulato espressa e tempestiva riserva di gravame avverso quella sentenza nei termini dell'art. 340 c.p.c. (ossia entro il termine d'un anno dalla pubblicazione, previsto dall'art. 327 c.p.c., in quanto il provvedimento non era stato notificato, ne' comunicato all'Istituto allora ancora contumace);
tuttavia, tale circostanza gli consentiva di proporre appello incidentale tardivo (non quello principale differito), nei termini dell'art. 343 c.p.c., visto che quest'impugnazione non è soggetta a limiti di carattere oggettivo e può investire qualsiasi capo della sentenza impugnata, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale.
Sulla questione della legittimazione passiva dell'I.A.C.P. non s'è formato, dunque, alcun giudicato, sicché il motivo di ricorso ora formulato dall'Istituto in relazione ad essa è ammissibile. Il motivo è, comunque, infondato.
È incontroverso che nella specie ricorre la fattispecie dell'occupazione finalizzata alla realizzazione di alloggi popolari secondo la procedura prevista e disciplinata dalla legge 27 ottobre 1971, n. 865; è altrettanto incontroverso che l'I.A.C.P. della
Provincia di Sassari era delegato dal Comune di Thiesi non solo alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera, bensì anche al compimento della procedura espropriativa finanziata. In tal senso il Prefetto emise un primo decreto (quello del 19 ottobre 1974) di autorizzazione dell'Istituto all'occupazione dell'area in nome e per conto del Comune, che fu annullato dal giudice amministrativo. Dopo che l'opera era stata ormai ultimata (14 giugno 1976) sopravvennero un decreto con il quale il Presidente della Giunta Regionale (8 giugno 1979) autorizzò l'occupazione di parte dell'area, che fu annullato in via di autotutela dall'amministrazione, nonché il decreto di espropriazione (21 settembre 1980), che il giudice di merito ha giustamente ritenuto irrilevante, in quanto l'occupazione acquisitiva (e, quindi, il trasferimento del bene in capo all'ente) s'era ormai verificata per l'intervenuta, irreversibile trasformazione del fondo.
L'ambito della questione trattata ha ricevuto ormai una precisa definizione ad opera di Cass. sez. un. 20 ottobre 1995, n. 10922 (con la quale ora il collegio ampiamente concorda), che ha posto in evidenza la differenza tra la delegazione amministrativa intersoggettiva e quella di cui si discute nella specie e che fa capo all'art. 60 della citata legge n. 865 del 1971. Mentre la prima, infatti, è caratterizzata dalla circostanza che il soggetto legittimato conferisce, in base ad una norma giuridica, ad altro ente pubblico l'incarico di operare in nome proprio e per conto del delegante, con la conseguenza che gli atti posti in essere dal delegato sono a lui imputabili ed esso ne risponde nei confronti dei terzi, la seconda sorge dalla possibilità per gli enti e gli istituti incaricati dell'attuazione dei programmi previsti dalla menzionata legge di acquisire dai Comuni le aree all'uopo occorrenti, ovvero di procedere direttamente all'acquisizione delle aree in nome e per conto dei Comuni, d'intesa con questi ultimi. Da tali considerazioni si è fatto derivare che, in caso di ultimazione da parte dell'I.A.C.P. dell'opera pubblica in pendenza del termine di occupazione temporanea legittima e di mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio, ove detto Istituto sia stato delegato dal Comune (artt. 35 e 60 legge 22 ottobre 1971, n. 865) soltanto alla realizzazione dell'opera, va esclusa la responsabilità del delegato per la lesione patrimoniale subita dal proprietario a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, atteso che la fattispecie di danno viene in essere con lo spirare del periodo di occupazione legittima e che non spetta al delegato occuparsi del decreto di espropriazione, mentre il comportamento omissivo dell'ente delegante, che ha trascurato di azionare o sollecitare la procedura espropriativa, è da solo sufficiente a determinare l'evento dannoso. Per contro, ove la delega si estenda anche al compimento dell'espropriazione, il fatto che l'opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima non esonera il delegato da responsabilità, perché proprio su di lui ricade l'onere di attivarsi per far sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità. Tuttavia, in questo secondo caso, sussiste anche una corresponsabilità dell'ente delegante, in quanto l'espropriazione si svolge non solo "in nome e per conto" del Comune, ma d'"intesa" con questo (art. 60 legge cit.), sicché è da ritenere che tale ente non si spogli, con la delega, della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura, ma conservi un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di corresponsabilità. I principi esposti sono a maggior ragione applicabili alla fattispecie in esame, nella quale s'è verificata l'illegittimità dell'occupazione sin dall'origine a seguito dell'annullamento sia del decreto prefettizio che di quello regionale (sulla responsabilità dell'Istituto e del Comune, in ipotesi di occupazione illegittima ab origine, cfr. in particolare Cass. 5 marzo 1992, n. 2655).
A.2) - Con il secondo motivo del ricorso principale, l'Istituto, nel lamentare il vizio dell'art. 365 n. 5 c.p.c., sostiene che nella comparsa conclusionale prodotta in appello aveva rilevato che "le richieste per perdita dei frutti relativamente all'occupazione temporanea precisate in Tribunale non corrispondono in alcun modo alle conclusioni riportate nell'atto d'appello e confermate poi a chiusura del giudizio ... queste ultime chiaramente sono tutte domande nuove, con uno sviluppo di conti non compreso e non prevedibile in primo grado ..".
Ciononostante, il giudice - sostiene il ricorrente - non si è affatto pronunciato sulla novità di tali domande.
Il motivo è inammissibile.
Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente che si duole dell'omessa pronunzia da parte del giudice di merito circa la novità della domanda innanzi a quest'ultimo giudice esplicitamente denunziata, ha l'onere di indicare non solo quale sia la domanda alla quale specificamente intende riferirsi e quale sia il preteso elemento nuovo rispetto alle originarie domande, ma anche di offrire il riferimento agli atti del processo dal quale la novità stessa possa desumersi. Nella specie, invece, l'Istituto si limita ad enumerare tutte conclusioni rassegnate dalla controparte nelle varie fasi del giudizio di merito ed a conteggiarne i numeri di righi (da 24 del primo atto a 82 dell'ultimo, il quale, si precisa, fu scritto con una macchina dotata di caratteri inferiori rispetto ai caratteri di cui erano dotate le macchine utilizzate per i precedenti atti), senza esporne il contenuto;
poi trascrive un brano della propria comparsa conclusionale innanzi al giudice d'appello, nel quale si denunziava la mancata corrispondenza tra le conclusioni della controparte, con il riferimento ad un elenco formulato da quest'ultima, che va dalla lettera a) alla lettera u), senza fare alcuna menzione del contenuto dei paragrafi contrassegnati da queste lettere.
Ad ogni buon conto, va posto in evidenza che l'omessa pronunzia denunziata dall'Istituto non sussiste, in quanto, sul punto, la sentenza impugnata (p. 16) correttamente spiega che la domanda di liquidazione del danno da occupazione temporanea illegittima in aggiunta a quello conseguente all'occupazione definitiva non costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in grado d'appello, in quanto la stessa deve ritenersi compresa nella generica domanda di risarcimento del danno formulata in primo grado. A.3) - Il terzo motivo di ricorso dell'Istituto è palesemente inammissibile in quanto con esso - attraverso la denunzia del vizio di motivazione omessa e contraddittoria - si chiede, in realtà, a questa Corte di "mettere ordine" nei costi base delle aeree, utilizzati dal giudice di merito per giungere alla determinazione delle indennità poi liquidate, ossia di effettuare accertamenti ed emettere pronunzie riservate al giudice di merito e da questo compiute e motivate con congruità e logicità attraverso un puntuale richiamo all'espletata C.T.U. A.4) - Va, invece, accolto il quarto motivo del ricorso principale, con il quale l'Istituto chiede l'applicazione del comma 65 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale ha esteso l'applicabilità, anche alle ipotesi di risarcimento del danno da occupazione illegittima, dei criteri che l'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, prevede per l'indennità espropriativa.
La norma enunciata dal ricorrente è stata frattanto dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 369 del 1996 e sostituita dal 65 comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Lo ius superveniens costituito da quest'ultima norma (che ha aggiunto, al citato art. 5 bis, il comma 7 bis, nel quale sono contenuti nuovi criteri per la liquidazione del danno in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996) si applica anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato, e trova applicazione anche in sede di legittimità, in relazione ai ricorsi per cassazione proposti prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, purché non sia intervenuto (come nel caso di specie) un giudicato, anche implicito, sulla questione. Va subito detto (con riferimento ai ricorsi della LO, trattati in seguito) che la questione circa la conformità dei suddetti criteri ai principi costituzionali non può essere delibata, in quanto irrilevante, in sede di legittimità, posto che l'applicazione di tali criteri è rimessa al giudice del rinvio, così come a lui è rimesso ogni apprezzamento circa la congruità dell'indennizzo calcolato sulla base di essi e, quindi, circa la sua conformità ai precetti costituzionali (Cass. 2 settembre 1998, n. 8706; 26 giugno 1998, n. 6309; 26 agosto 1997, n. 7996). La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata sul punto, con rinvio al giudice di merito perché proceda al nuovo calcolo dell'indennità da effettuarsi non sulla base del valore venale delle aree, bensì sulla base delle nuove disposizioni normative vigenti a riguardo.
B) Il ricorso incidentale della LO AT contro l'IACP (R.G. 11898/96).
B.1) - La ricorrente premette l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65 , della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per contrasto con gli artt. 3, 42, 97 Cost. Si è già visto in precedenza (cfr. supra al punto A.4) che la citata disposizione normativa è applicabile anche in sede di legittimità e che il giudizio circa fondatezza della questione di legittimità costituzionale è riservato al giudice del rinvio.
B.2) - L'unico motivo di ricorso incidentale formulato dalla LO riguarda il valore base attribuito dal giudice di merito alle aree in questione. Esso è esplicitamente condizionato all'accoglimento del motivo di ricorso che, sul punto, ha formulato l'Istituto. Motivo che è stato dichiarato inammissibile (cfr. supra il punto A.3), con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato della LO.
C) Il ricorso incidentale del Comune di Thiesi (R.G. 12155/96). La LO propone un'eccezione preliminare d'inammissibilità di questo ricorso per invalidità della procura speciale rilasciata dal sindaco di Thiesi, facendo rilevare che essa risulta datata 12 ottobre 1996, mentre il ricorso stesso risulta notificato il giorno precedente. L'eccezione si rivela infondata in base alla semplice constatazione che la procura è riprodotta anche sulla copia notificata del ricorso: circostanza che dimostra il suo rilascio in data anteriore alla notificazione e l'evidente errore materiale nell'apposizione della data del 12 ottobre 1996.
Sul tema va applicato il più generale principio (che necessariamente convoglia anche l'ipotesi della data errata) secondo cui la mancanza della data nella procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, non determina l'inammissibilità del ricorso stesso ove la prova dell'anteriorità del conferimento del mandato, rispetto alla notificazione dell'atto, possa essere desunta dalla sua menzione espressa contenuta nell'intestazione dell'impugnazione, sia nell'originale che nella copia notificata (tra le varie, cfr. Cass.27 maggio 1982, n. 3230; 19 gennaio 1980, n. 446).
C.1) - Il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale il Comune pone la questione della mancanza di una sua legittimazione passiva nell'azione risarcitoria è inammissibile. L'Ente ammette di avere omesso, a suo tempo, di proporre appello avverso le sentenza del Tribunale (quella parziale del 27 aprile 1981) che affermò tale legittimazione, rendendo così inutili le riserve di gravame a suo tempo formulate contro la detta sentenza, ma sostiene che l'attuale impugnazione gli sarebbe consentita dall'art. 334 c.p.c. Il Comune fa, dunque, riferimento alla norma processuale che consente alla parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione di proporre a sua volta impugnazione incidentale, anche quando per essa sia decorso il termine, oppure abbia fatto acquiescenza alla sentenza. Tale norma trova, però, applicazione nell'ambito del medesimo stadio processuale nel quale è stata proposta l'impugnazione principale, ma non, per saltum con riferimento a stadi processuali successivi. In altri termini, l'art.334 c.p.c. consente, alla parte che abbia omesso di proporre l'appello (o il ricorso per cassazione) e contro la quale è stato da altri proposto l'appello (o il ricorso per cassazione), di proporre a sua volta l'appello (o il ricorso per cassazione) incidentale tardivo, ma non consente a colui che aveva omesso di impugnare in appello una statuizione della sentenza di primo grado (consentendone, così, il passaggio in giudicato) di proporre ricorso incidentale per cassazione sulla medesima statuizione, per il solo fatto che nei suoi confronti sia stato proposto da altri il ricorso per cassazione.
Ad ogni buon conto, la questione della legittimazione passiva del Comune è implicitamente risolta in relazione a quanto in precedenza affermato riguardo alla legittimazione passiva dell'Istituto (cfr. supra il punto A.1).
C.
2 - Nel secondo motivo del ricorso incidentale, il Comune, lamentando la violazione di norme di legge, sostiene che quando l'occupazione avvenga ad opera di un ente che non abbia la facoltà dell'esproprio e per un uso non rientrante nella dichiarazione di pubblica utilità, non si verifica l'accessione invertita ed il privato ha diritto di richiedere la restituzione del terreno ed il risarcimento del solo danno derivato dal periodo di occupazione. Tutto ciò si sarebbe verificato nella fattispecie in esame, in cui l'istituto ha occupato un'area ulteriore rispetto a quella compresa nei decreti di occupazione e di espropriazione e, peraltro, "contro la volontà espressa dal Comune e dalle autorità esproprianti che limitavano ai soli mq. 1571 l'area di interesse dell'opera pubblica".
Il motivo è infondato e va respinto.
Il giudice ha puntualmente e correttamente spiegato che dalla consulenza tecnica e dalla prova testimoniale espletate è emerso che l'area in questione, pur non interessata dalla costruzione dell'opera pubblica in senso stretto, forma con la parte edificata uno spazio unico e privo di soluzione di continuità, che circonda il complesso edilizio ed è ad esso funzionalmente collegato, costituendone un'organica pertinenza. Le trasformazioni apportate su quest'area pertinenziale sono più che sufficienti perché il bene occupato possa considerarsi ormai irreversibilmente acquisito al patrimonio dell'ente occupante in virtù del fenomeno dell'occupazione appropriativa e, come tale, definitivamente acquisita al patrimonio dell'ente occupante, al quale non è consentito di restituirla ai precedenti proprietari, così sottraendola alla nuova destinazione.
Peraltro, non v'è traccia agli atti di un'esplicita, contraria volontà del Comune all'occupazione della menzionata area pertinenziale, sicché soccorre nuovamente in proposito il principio precedentemente enunciato (cfr. supra il punto A.1) circa la corresponsabilità dell'ente stesso, con l'I.A.C.P., per omesso o insufficiente controllo del primo sul secondo nello svolgimento della procedura espropriativa.
C.
3 - Il terzo motivo del ricorso incidentale del Comune di Thiesi, che lamenta la violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo ai seguenti punti della controversia, va respinto, in quanto: la natura edificatoria dell'area è emersa dalle espletate consulenze e non risulta neppure posta in discussione nel giudizio d'appello; il giudice ha congruamente e logicamente motivato, in base ad un giudizio presuntivo (non contraddetto da alcuna prova fornita ne' dall'Istituto, ne' dal Comune), che le opere di recinzione, pavimentazione e coltivazione dell'area pertinenziale (non compresa nei decreti di occupazione di espropriazione) furono eseguite dall'Istituto e non dagli assegnatari degli alloggi popolari;
il giudice ha altrettanto motivato (lo si è visto al precedente punto C.3) circa il fatto che una volta irreversibilmente trasformata anche quell'area pertinenziale l'Istituto non poteva restituirla ai proprietari e sottrarla alla nuova destinazione da quell'area stessa assunta. Quanto alla contraria volontà del Comune ed alla sua corresponsabilità nell'illecito aquiliano se ne è già trattato nel punto che precede.
C.
4 - I motivi quarto, quinto e sesto del ricorso incidentale del Comune, costituiscono una pedissequa adesione ai motivi secondo, terzo e quarto dell'Istituto e ne seguono la sorte. Pertanto, il quarto ed il quinto motivo vanno dichiarati inammissibili (cfr. supra i punti A.2, A.3), mentre il sesto motivo va accolto (cfr. supra il punto A.4).
D - Il ricorso incidentale condizionato di LO AT contro il Comune di Thiesi (R.G. 12749/96).
L'eccezione di inammissibilità di questo ricorso, proposta dal Comune sul presupposto che le due procure alle liti furono rilasciate alla LO prima della proposizione del ricorso dell'I.A.C.P. e del Comune stesso, in relazione alla mera eventualità di un ricorso per cassazione, è del tutto infondata, in quanto la mera eventualità della proposizione del ricorso per cassazione non priva la procura del carattere di specificità normativamente richiesto.
D.
1 - Per il resto, il ricorso condizionato ripete del tutto - sia quanto all'eccezione di legittimità costituzionale della nuova normativa in tema di liquidazione del danno da occupazione illegittima, sia quanto al costo delle aree occupate - l'altro ricorso incidentale dalla LO stessa proposta contro l'Istituto e ne segue le sorti (cfr. supra i punti .1 e B.2). Pertanto, la questione di costituzionalità va riservata al giudice di rinvio e il motivo va dichiarato assorbito a seguito della dichiarata inammissibilità del motivo del ricorso proposto dal Comune, al cui accoglimento esso è condizionato.
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai soli motivi quarto (A.4) del ricorso principale dell'I.A.C.P. e sesto (C.6) del ricorso incidentale del Comune di Thiesi, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, la quale procederà alla nuova determinazione delle indennità.
Per questi motivi
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale dell'I.A.C.P. di Sassari (R.G. 11152/96) ed il sesto motivo del ricorso incidentale del Comune di Thiesi (r.G. 12155/96), rigettando tutti gli altri motivi dei ricorsi stessi. Dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati proposti da LO AT, per sè e nella qualità, contro l'I.A.C.P. (R.G. 11898/96) e contro il Comune (R.G. 12749/96). Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, perché provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 24/3/1999.