Articolo 8 della Legge 23 febbraio 1974, n. 63
Articolo 7Articolo 9
Versione
4 aprile 1974
Art. 8.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (articolo 3) . . . . L. 5.510.870.263.893 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.191.090.105.095 Residui passivi al 31 dicembre 1972 . . . . . . L. 10.701.960.368.988
Entrata in vigore il 4 aprile 1974