Articolo 1752 del Codice civile
Articolo 1751Articolo 1753
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19 aprile 1942
Art. 1752.

(Agente con rappresentanza).

Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente e' conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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