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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/11/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1501 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 04/11/2025, promosso da
(C.F.: , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria e (C.F.: Parte_2 C.F._2
nata il [...] a [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Pizzi, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Scala di Giuda n. 115, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato il 10/06/2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 06/09/1987;
-considerato che con decreto del 04/07/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 23/09/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
- rilevato che con ordinanza del 25/09/2025 il Giudice delegato, preso atto del mancato deposito delle note sostitutive d'udienza entro il termine fissato, ha assegnato alle parti nuovo termine sino al 04/11/2025 ore
09:00 per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, avvertendo le parti che in caso di mancato deposito entro tale termine sarebbe stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 06/09/1987; b) dal matrimonio sono nati i figli: (06.10.1989) e (22.09.1994), maggiorenni e Per_1 Per_2
autosufficienti; -riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
04/07/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 10/06/2025 da e Camera Annunziata, così provvede: Parte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A n. 881 anno 1987, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) i coniugi essendo indipendenti economicamente, concordemente stabiliscono che il sig. in base alle proprie Parte_1
possibilità economiche verserà a titolo di mantenimento l'importo di €
200,00 alla sig.ra ; Parte_2
3) il sig. continuerà a vivere, presso la casa Parte_1
coniugale, la sig.ra contribuirà a tali spese finché non avrà Pt_2
trovato una sistemazione;
4) le parti dichiarano di aver definito consensualmente al di fuori di questo atto ogni altro aspetto di natura economica. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 05/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna