Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1227/2022 R.g.a.c
TRA
nato a [...] il [...], c.f: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfio Maurizio Paparo, per procura in atti
-appellante-
E
La in persona del proprio legale rappresentante, con Controparte_1
sede in Nicolosi nella Piazza Vittorio Emanuele n. 45, P. IVA. P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico M. G. Manitta, per procura in atti
-appellata-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto notificato in data 17 maggio 2019 , dopo aver premesso di Parte_1
essere rimasto vittima di un infortunio accaduto in data 3.2.2017 mentre sciava sulla pista del Comprensorio sciistico Etna Nord, attualmente gestito dalla società
[...]
, citava davanti al Tribunale di Catania quest'ultima società, per Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per inadempimento imputabile esclusivamente alla.;2) conseguentemente dichiarare la unica ed esclusiva Controparte_1
responsabile dell'incidente occorso al sig. per avere omesso la Parte_1
vigilanza e la manutenzione necessaria delle piste nevose del comprensorio sciistico
1
rappresentante pro tempore, al risarcimento delle lesioni subite dall'attore, sig.
, in conseguenza del sinistro per cui è causa ed al pagamento a tale Parte_1
titolo in favore dello stesso, della somma di € 206.604,44, o della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia, in ogni caso compensativa del danno subito, con interessi legali e svalutazione monetaria, nei limiti della competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In via istruttoria si chiede sin d'ora ammettersi consulenza medico-legale al fine di accertare le invalidità derivate alla persona dell'attore”.
Illustrava l'attore la dinamica del sinistro, riconducibile al cattivo stato di manutenzione della pista che presentava buche, avvallamenti e poiché il manto nevoso era soffice e disconnesso gli sci che indossava erano sprofondati nel manto nevoso provocando la caduta con gravi conseguenze che avevano determinato postumi invalidanti descritti nella consulenza medica che produceva.
Deduceva che in base all'art.7 della L. n.363/2003 la responsabilità del sinistro andava imputata alla responsabilità contrattuale della società che gestiva l'impianto sciistico anche per effetto della stipula del contratto di skipass;
di avere inoltrato, senza aver avuto positivo riscontro, la propria richiesta risarcitoria alla convenuta che sebbene citata in giudizio non si era costituita. Istruita la causa con l'espletamento delle prove orali il Tribunale, dopo aver rigettato l'istanza di espletamento della ctu medico - legale, decideva la causa con la sentenza n. 1114/2022 pubblicata il 224.2.2022 che ha rigettato la domanda e dichiarato irripetibili le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 22.9.2022 affidato ad un unico e complesso motivo di appello;
ha reiterato la richiesta di espletamento della ctu medico-legale per la quantificazione dei danni riportati.
Si è costituita la che ha resistito all'appello domandandone Controparte_2
il rigetto e la conferma della sentenza appellata.
L'appellante ha censurato il ragionamento seguito dal primo decidente, che partendo dal presupposto che il tipo di responsabilità teoricamente ascrivibile alla convenuta era quella aquiliana ex art 2043 cc e considerato che l'attore non aveva dimostrato di essere esente da colpa nella determinazione dell'evento dannoso, quest'ultimo non
2 aveva diritto ad ottenere il chiesto risarcimento in quanto dalle prove testimoniali era emerso che costui era uno sciatore esperto, frequentatore abituale di piste sciistiche anche difficoltose, predilette da sciatori di esperienza, di conseguenza lo Pt_1
poteva prevedere che la neve, specie nelle giornate soleggiate, nelle prime ore del pomeriggio non era più compatta e tendeva a sciogliersi . Indi il Tribunale ha ritenuto che la scelta dello , dopo un'intera mattinata trascorsa a sciare, di affrontare Pt_1
comunque l'ultima discesa intorno alle ore 15,30, quando l'impianto era in fase di chiusura e le piste già presentavano il manto rovinato, rappresentava un comportamento imprudente e non diligente che faceva ricadere su di lui il rischio prevedibile della caduta e ciò era sufficiente per esentare la convenuta da ogni responsabilità.
L'appellante ha osservato in contrario che detta conclusione, oltre ad essere errata dal punto di vista fattuale, lo era innanzitutto dal punto di vista giuridico in quanto il primo decidente aveva arbitrariamente sussunto nell'ambito della responsabilità extracontrattuale la fattispecie dedotta in causa quando invece l'attore aveva dedotto che la convenuta era tenuta a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, con le conseguenze anche sotto il profilo probatorio che l'attore aveva assolto ex art 1218 cc, indicando le norme contenute nella L. n. 363/2003 che erano state violate, ed, in particolare, richiamando l'art 7 della Legge citata che impone ai gestori delle piste sciistiche di disporne la chiusura quando le stesse presentano anomalie e pericoli non ovviabili estemporaneamente. Per l'appellante era chiaro che l'appellata era stata inadempiente ai molteplici obblighi assunti nei propri confronti, quale fruitore delle piste a pagamento per aver omesso la corretta manutenzione e vigilanza delle piste e l'adozione di tutte le misure di sicurezza e di avvertimento atte ad evitare incidenti.
L'appellante ha quindi censurato la sentenza anche per le ricadute che l'errata sussunzione della fattispecie aveva avuto sul riparto dell'onere della prova, sicchè non spettava all'appellante dimostrare, come affermato dal primo decidente, che l'incidente era avvenuto per una causa a sé non imputabile bensì alla convenuta che era rimasta contumace e ciò valeva anche nel caso in cui quest'ultima fosse stata chiamata a rispondere ai sensi dell' art. 2051 c.c., profilo di responsabilità che la citata L.
n.363/2003 configura a carico del gestore in caso di sinistri.
La Corte con la propria sentenza non definitiva n. 401/2024, pubblicata il 4.3.2024 dopo aver preliminarmente affermato che la responsabilità del gestore delle piste
3 sciistiche era sussumibile tanto nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale ex art 2051 del cc, come affermato dalla S.C. con sentenza n. 2563/
2007, ha statuito che l'appellata era tenuta a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. E ciò, in quanto, era incontestato che l'incidente era avvenuto all'interno del tracciato sciistico e nella considerazione che l'inadempimento contrattuale lamentato dallo , non riguardava, soltanto, la mancata segnalazione del pericolo, Pt_1
rappresentato dalle condizioni della pista resa impraticabile dalla consistenza delle neve a fine giornata, quanto piuttosto l'omessa manutenzione ordinaria della pista stessa e,
l'omesso intervento del gestore, tenuto ex lege e per contratto, al ripristino del fondo sciabile o in alternativa, qualora il citato ripristino non fosse stato possibile, a disporne in via precauzionale la chiusura. Difatti, l'attore aveva evocato la mancata adozione delle misure di sicurezza imposti dalla normativa cui i fruitori del comprensorio sciistico avevano diritto e dell'inadempimento di tali obblighi accessori di protezione,
a parere della Corte tenuta a rispondere era l'appellata ai sensi dell'art 1173 cc , trovando fondamento nel cosiddetto “contatto sociale qualificato”
.La Corte, con la citata sentenza non definitiva, ha pure valutato la condotta incauta dell'odierno appellante, che proprio perché esporto sciatore, come lo stesso aveva dichiarato a verbale dell'udienza del 19.3.2021 e come confermato dai testi escussi (che hanno riferito l'assiduità e la destrezza dello nello sci) non poteva Pt_1
prudenzialmente escludere che, affrontando comunque la discesa nelle condizioni oggettive non favorevoli, potesse andare incontro all' eventualità dannosa poi di fatto realizzatasi . Sulla base di tali considerazioni la Corte è giunta alla conclusione che l'imprudenza dell'appellante sé per un verso incideva per la riduzione del risarcimento del danno procurato in parte dalla sua stessa condotta, come prevede l'art 1227 comma
1° cc, ciò non era comunque sufficiente per escludere la responsabilità del gestore della pista, in quanto era rimasto accertato, in difetto di prova contraria, che la società appellata aveva violato le misure di salvaguardia e di sicurezza poste a suo carico, che operano a prescindere dai comportamenti inappropriati o imprudenti dei fruitori del complesso sciistico anche se esperti. Ed infatti la normativa di riferimento citata impone al gestore di piste sciistiche di prevenire anche l'uso incauto o anomalo delle piste da parte di taluni e di ovviare anche ai cosiddetti “rischi atipici” ( L. n. 363/2003) pertanto a salvaguardia del pubblico aveva l'obbligo di chiudere la pista a maggior
4 ragione se, l' appellata aveva riconosciuto, condividendo la motivazione del primo giudice, che a fine giornata per le condizioni climatiche oggettive (giornata soleggiata), percepibili anche dal gestore, era prevedibile che la neve presente sulla pista battuta dal sole a quell'ora si sarebbe sciolta.
Indi la Corte, in applicazione del 1° comma dell'art 1227 cc, ha statuito che la condotta dell'appellante era idonea ad integrare la corresponsabilità nella misura del
50% riducendo proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ed ha accolto l'appello nei limiti suddetti e rimesso al ctu,,nominato con separata ordinanza, la determinazione degli esiti i pregiudizievoli riportati dal sinistro accaduto il giorno
3.2.2017 Con l'ordinanza citata del 4.3.2024 è stata disposta la nomina del ctu ed è stata fissata l'udienza per il prosieguo del 9.9.2024. A tale udienza la Corte, preso atto che il ctu non aveva ancora depositato il proprio elaborato peritale, ha rinviato all'udienza del 13 gennaio 2025.Depositata frattanto la ctu in data 22.12.2024 all'udienza del 13 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno congiuntamente domandato un rinvio per bonario componimento della lite e la causa è stata rinviata al
24.3.2025 a tale udienza nessuna delle parti è comparsa e la causa ai sensi dell'art 309 cpc è stata rinviata all'udienza del 14.4.2025. Anche alla nuova udienza del 14.4.2025, nessuna delle parti è comparsa e la Corte ha posto la causa in decisione.
In questa sede, preso atto del disinteresse mostrato dalle parti alla prosecuzione del giudizio, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Ed infatti ai sensi dell'art. 50 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla
L. n. 133/2008 è previsto che in caso d'inattività delle parti sia disposta la cancellazione della causa dal ruolo e sia altresì contestualmente dichiarata l'estinzione del giudizio.
La disposizione è applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionatodecreto;
quindi, a far data dal 25giugno 2008 (Cass.n.4721/2014).
Pertanto, in questo quadro normativo di riferimento, rilevato che nel caso di specie le parti non sono comparse neanche all'udienza di rinvio ex art. 309 c.p.c. e tenuto conto che l'atto originario è stato depositato in epoca successiva al 25 giugno 2008, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Le spese di ctu disposta nel grado vanno poste a carico della società appellata, nella misura liquidata con separato decreto, mentre nulla va disposto sulle altre spese di lite.
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P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo, ordina la cancellazione dal ruolo della causa n.
1277/2022 R.G. e dichiara l'estinzione del processo.
Nulla per le spese.
Catania, addì 17 aprile 2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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