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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 3255/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3255/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Invalidità civile: assegno mensile di assistenza” e vertente
TRA
( ) - avv. BARRA SABATO Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.,
Pagina 1 di 3 r.g. 3255/25
chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 74%, ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti.
In diritto si evidenzia che la fattispecie costitutiva della provvidenza dell'assegno mensile di assistenza consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99%), sia di un requisito relativo alle condizioni socio-economiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni -
67 dal 2019; requisito reddituale stabilito annualmente con decreto del
Ministero dell'Interno; incollocabilità al lavoro).
Orbene, è palese che, anche con il presente giudizio (di merito di ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.), si discetti unicamente del requisito Pt_2 sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. 6085/14).
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto originate da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorrette da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali. Invero, nella consulenza si attesta che la parte ricorrente è affetta da “Spondilodiscoartrosi prevalente lombosacrale con marcata cifoscoliosi e impegno funzionale. Cardiopatia ipertensiva con buon compenso emodinamico con lieve stenosi ateromasica carotidea. Deficit del visus (utile 4/10 bil.) e strabismo” e che non è invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (68%).
Di contro, le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). In altri
Pagina 2 di 3 r.g. 3255/25
termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non hanno riguardato specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla parte.
In particolare, nel ricorso si è evidenziato che l'ausiliario avrebbe sottostimato le patologie relative agli apparati osteo-scheletrico, cardiaco e psichico.
In realtà, il ctu ha adeguatamente rimarcato che tutto quanto elencato nelle controdeduzioni circa le affezioni del ricorrente sono però un insieme di disturbi sintomi e segni clinici obiettivi e strumentali, tutti afferenti e ricompresi nel quadro diagnostico accertato per patologie che li ricomprendono;
esse sono riportate in relazione e valutate singolarmente con riferimento alle indicate specifiche voci tabellari di legge. Né la documentazione sanitaria da ultimo depositata, priva di ogni deduzione da parte dell'attore, si presenta di per sé idonea a confutare le conclusioni del medico-legale.
Nulla per le spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore del dott. . Persona_1
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3255/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Invalidità civile: assegno mensile di assistenza” e vertente
TRA
( ) - avv. BARRA SABATO Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.,
Pagina 1 di 3 r.g. 3255/25
chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 74%, ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti.
In diritto si evidenzia che la fattispecie costitutiva della provvidenza dell'assegno mensile di assistenza consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99%), sia di un requisito relativo alle condizioni socio-economiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni -
67 dal 2019; requisito reddituale stabilito annualmente con decreto del
Ministero dell'Interno; incollocabilità al lavoro).
Orbene, è palese che, anche con il presente giudizio (di merito di ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.), si discetti unicamente del requisito Pt_2 sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. 6085/14).
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto originate da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorrette da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali. Invero, nella consulenza si attesta che la parte ricorrente è affetta da “Spondilodiscoartrosi prevalente lombosacrale con marcata cifoscoliosi e impegno funzionale. Cardiopatia ipertensiva con buon compenso emodinamico con lieve stenosi ateromasica carotidea. Deficit del visus (utile 4/10 bil.) e strabismo” e che non è invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (68%).
Di contro, le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). In altri
Pagina 2 di 3 r.g. 3255/25
termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non hanno riguardato specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla parte.
In particolare, nel ricorso si è evidenziato che l'ausiliario avrebbe sottostimato le patologie relative agli apparati osteo-scheletrico, cardiaco e psichico.
In realtà, il ctu ha adeguatamente rimarcato che tutto quanto elencato nelle controdeduzioni circa le affezioni del ricorrente sono però un insieme di disturbi sintomi e segni clinici obiettivi e strumentali, tutti afferenti e ricompresi nel quadro diagnostico accertato per patologie che li ricomprendono;
esse sono riportate in relazione e valutate singolarmente con riferimento alle indicate specifiche voci tabellari di legge. Né la documentazione sanitaria da ultimo depositata, priva di ogni deduzione da parte dell'attore, si presenta di per sé idonea a confutare le conclusioni del medico-legale.
Nulla per le spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore del dott. . Persona_1
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 3 di 3