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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2840/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
sezione terza civile in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2840 del Ruolo Generale anno 2025 avente ad oggetto:
“opposizione ord. ingiunzione ex. Artt. 22 e ss., L. 689/1981 (violazione del codice della strada”
TRA
Avv. Salvatore Sante, difeso in proprio ex artt. 86 c.p.c.; Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
APPELLATO
Conclusioni come da verbale odierno.
Ragioni della decisione
Notificato all'avv. il verbale di accertamento di violazione al Codice della Controparte_2
Strada n. 34569/2019 del 13.04.2019, per trasgressione dell'art. 94, co. 1 e 3, in quanto « Pt_2
di richiedere al P.R.A. nei termini prescritti dalla legge (60gg.) la trascrizione del trasferimento di proprietà per il rilascio del nuovo certificato di proprietà», questi, con raccomandata spedita il
09.06.2019 (all. 2 del ricorso di primo grado), proponeva ricorso al Prefetto della Provincia ex CP_1
art. 203 c.d.s. per il tramite del Comando della Polizia Municipale di Conversano che lo aveva emesso.
Il 17.10.2023 veniva poi notificata al ricorrente la cartella di pagamento n. 01420230038485907000 fondata -tra l'altro- sul recupero della sanzione pecuniaria di cui al detto verbale di accertamento (all. 3 del ricorso di primo grado).
Nello stesso giorno, pertanto, l'avv. inoltrava richiesta di informazioni alla Prefettura di Parte_1 CP_1 in ordine all'esito del ricorso ammnistrativo già presentato avverso il verbale, riscontrata dall'Amministrazione con pec del 19.10.2023, con la quale gli veniva trasmesso un decreto di pagina 1 di 5 inammissibilità del ricorso amministrativo n.prot. M_IT emesso dal Prefetto di CodiceFiscale_1
il 21.10.2019 (all. 5 del ricorso di primo grado). CP_1
Lo stesso giorno 19.10.2023, l'avv. depositava ricorso ex artt. 22 L 689/1981 innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di (v. nota di iscrizione a ruolo), impugnando il decreto prefettizio e chiedendone CP_1
l'annullamento in quanto inefficace per mancanza di regolare notifica nel termine di cui all'art. 204
c.d.s. dalla PL di Conversano a ciò delegata dalla;
in via subordinata, previa eventuale CP_1
rimessione in termini, chiedeva l'annullamento del decreto per tempestività della opposizione amministrativa e siccome meritevoli di accoglimento i motivi di censura indicati nel ricorso.
Il Giudice di Pace di rigettava il ricorso con sentenza n. 980, pubblicata il 03.09.2024, così CP_1
disponendo: «1. rigetta la domanda in quanto inammissibile;
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio;
3. E' esecutiva, come per legge».
Rilevava il giudice di prime cure che «l'eccezione sollevata dall'ente resistente in ordine alla tardività del ricorso amministrativo non è fondata: infatti, il verbale di accertamento n. P/34569/2019 redatto in data 13.04.2019 dalla Polizia Municipale del Comune di Conversano risulta notificato nelle mani del destinatario il 21.05.2019, mentre il ricorso in sede amministrativa, dinanzi al Prefetto, risulta inviato
a mezzo raccomandata a/r in data 06.06.2019, quindi nel termine dei sessanta giorni previsto dalla norma di cui all'art. 203 c.d.s. Deve considerarsi tardiva, oltre il termine dei trenta giorni previsto dall'art. 205 c.d.s, invece, la domanda opposizione in questa sede giudiziaria avvenuta, con il deposito del ricorso in data 20.10.2023, avverso il decreto di inammissibilità n. 00070208 redatto dalla
Prefettura di in data 21.10.2019 e ritualmente notificato al ricorrente/trasgressore in data CP_1
01.03.2020 (decorsi i dieci giorni dalla comunicazione per compiuta giacenza del 19.02.2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.). Pertanto, la domanda è rigettata per inammissibilità della stessa». Ciò posto, stante la «natura delle questioni trattate», le spese venivano integralmente compensate.
Con ricorso depositato il 04.03.2025, l'avv. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza Parte_1
chiedendo di: «a. in via principale, in riforma della Sentenza n. 980/2024 emessa dal Giudice
Onorario di Pace di a definizione del giudizio di opposizione iscritto a ruolo al n. 9197/2023 reg. CP_1
gen., Voglia il Tribunale adito, accertata la legittimità dei motivi del ricorso proposto avverso il
Decreto di inammissibilità n. 00070208 emesso il 21 ottobre 2019 dal Prefetto della Provincia di CP_1
e non notificato regolarmente come per Legge, accogliere tutti i motivi proposti in appello;
b. in ogni caso, valutate anche il comportamento delle parti processuali, Voglia il Tribunale adito, in accoglimento dei motivi proposti con il presente atto di appello, condannare alle spese di lite del presente giudizio d'impugnazione la in persona del Prefetto pro Controparte_3
tempore, come da nota spese che sarà depositata nel corso del giudizio ovvero secondo giustizia e/o
pagina 2 di 5 equità rispettando i parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55/2014, oltre al rimborso spese borsuali per iscrizione a ruolo del giudizio di secondo grado, da distrarsi direttamente in favore del difensore costituito perché anticipatario per non aver percepito compenso alcuno».
Con primo motivo d'appello, l'avv. ha contestato che il giudice di prima istanza non avrebbe Parte_1 esaminato l'eccezione, già formulata in primo grado (v. verbale d'udienza del 13.02.2024), concernente il difetto di delega «non conferita dalla in favore del relativo Comando di Polizia Controparte_1
Locale, unica parte resistente nella controversia del giudizio di primo grado, in palese violazione dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 150/2011». Invero, secondo l'appellante, un tale vizio non poteva esser sanato con il deposito di delega per via analogica avvenuto all'udienza del 13.02.2024, non essendo ammissibile l'acquisizione al processo di documentazione se non depositata per via telematica.
A ciò si aggiungerebbe un vizio dell'originaria procura alle liti, «considerando che risulta in atti una delega a rappresentanza in giudizio conferita dal Sindaco pro tempore del in Controparte_4
favore del Sovr. e la dott.ssa quando al contrario nello Parte_3 Persona_1
stesso atto difensivo lo stesso risulta rappresentato e difeso dal Comandante della Polizia CP_4
Locale Col. Vita avv. Francesco a cui non risulta alcun mandato a resistere in giudizio».
Per tali ragioni, non vagliate dal Giudice di Pace, secondo l'avv. la costituzione in giudizio Parte_1
della doveva ritenersi inammissibile ed inefficace, «con la conseguenza che il relativo CP_1
ricorso doveva essere accolto per mancata prova a fondamento del provvedimento impugnato e non di certo rigettato».
Nel merito, l'appellante ha sostenuto che il Giudice di Pace non avrebbe considerato – nel decidere sulla tardività dell'opposizione – l'irregolarità della notifica del decreto di inammissibilità impugnato, in quanto eseguita dal del Comune di Alberobello ex art. 140 c.p.c., nonostante CP_5
l'Amministrazione avesse delegato a tale adempimento l'organo accertatore, poi risultato inadempiente. A tale irregolarità sarebbe conseguita l'inesistenza/nullità della notifica e, pertanto,
l'estinzione dell'obbligazione di pagamento ex art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Infine, secondo l'appellante, la notifica del decreto di inammissibilità era da ritenersi nulla, in quanto il
Messo del non avrebbe attestato di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti Controparte_6 dall'art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità.
Stante il vizio di notifica del decreto di inammissibilità, l'appellante – nel corpo dell'appello – ha domandato la «rimessione in termini del ricorso proposto ex art. 203 c.d.s.», ritenendo meritevoli di accoglimento i motivi posti a fondamento del ricorso amministrativo.
pagina 3 di 5 Alla luce delle predette censure, l'appellante ha chiesto al Tribunale - «accertata la legittimità dei motivi del ricorso proposto avverso il Decreto di inammissibilità n. 00070208 emesso il 21 ottobre
2019 dal Prefetto della Provincia di - di «accogliere tutti i motivi proposti nel presente appello». CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 03.05.2025, si è costituita la Controparte_1 deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello in ragione delle difese già spiegate in primo grado, chiedendo il suo rigetto con vittoria di spese.
In data 08.07.2025 l'avv. ha depositato telematicamente atto di rinuncia all'appello, Parte_1 specificando che, trattandosi di un'abdicazione al diritto di azione, non vi sarebbe bisogno dell'accettazione della parte resistente ex art. 306 c.p.c. e chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendete.
All'udienza odierna la causa è stata decisa nelle forme ex art. 437 c.p.c. all'esito della discussione dell'avvocato dello Stato.
***********
Considerata l'intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte dell'avv. , deve Controparte_2
essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e, di conseguenza, l'integrale passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Tale rinuncia, qualificata espressamente dall'appellante come «rinuncia all'azione e non agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.», implica il riconoscimento dell'infondatezza della domanda proposta, nella quale quindi la parte non intende insistere, e non necessita di accettazione della controparte (ex multis,
Cass. civ., sez. I, 17 marzo 2023, n.7883; Cass. civ., sez. VI, ordinanza del 3 dicembre 2018, n. 31199;
Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 12019, n.33761; Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2011, n.23749; Cass. civ., Sez. I, 10 settembre 2004, n. 18255).
Secondo la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23749/2011 cit.), infatti, «la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione».
La rinuncia all'impugnazione, invero, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione (non agli atti ma) alla domanda di rimozione del provvedimento impugnato, determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata.
Essa, «avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante» (cfr. Cass. n. 18255/2004 cit.): difatti, nonostante la diversità con la rinuncia agli atti del giudizio, trova comunque applicazione la regola dettata dell'art.
pagina 4 di 5 306 c.p.c., per la quale «il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti», in applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali.
Sulla scorta degli enucleati principi, venendo in rilievo nel caso di specie una rinuncia all'azione,
l'appello va disatteso e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Alla luce dell'esito del presente grado di giudizio, che vede l'Avv. comunque in sostanza Parte_1
soccombente, questi deve esser condannato al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri del D.M. 55 del 2014, in riferimento al valore della causa, al rito e alla attività effettivamente svolta.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in quanto l'impugnazione – nonostante l'equiparazione tra la rinuncia e la declaratoria di infondatezza della domanda ai fini della regolazione delle spese – non può dirsi ritenersi respinta “integralmente”.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nel contraddittorio con la sull'appello Controparte_1
proposto dall'Avv. avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Controparte_2 CP_1
980/2024, depositata il 03.09.2024, disattesa ogni contraria difesa eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere per rinuncia all'appello formulata dall'Avv.
con atto depositato l'08.07.2025; Controparte_2
- Conferma conseguentemente la sentenza del Giudice di Pace di n. 980/2024, depositata il CP_1
03.09.2024, e la dichiara passata in giudicato;
- condanna l'appellante Avv. al pagamento delle spese del presente Controparte_2
giudizio in favore della che si liquidano in euro 641 (studio 210; introduttiva Controparte_1
126; trattazione 126; decisionale 179=641) per onorario, oltre 15% rfs, iva e cap ove dovuti.
Così deciso e pubblicato in Bari, il 9.7.2025
Il Giudice dott. Sergio Cassano
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio, dott. Marco Ciracì.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
sezione terza civile in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2840 del Ruolo Generale anno 2025 avente ad oggetto:
“opposizione ord. ingiunzione ex. Artt. 22 e ss., L. 689/1981 (violazione del codice della strada”
TRA
Avv. Salvatore Sante, difeso in proprio ex artt. 86 c.p.c.; Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
APPELLATO
Conclusioni come da verbale odierno.
Ragioni della decisione
Notificato all'avv. il verbale di accertamento di violazione al Codice della Controparte_2
Strada n. 34569/2019 del 13.04.2019, per trasgressione dell'art. 94, co. 1 e 3, in quanto « Pt_2
di richiedere al P.R.A. nei termini prescritti dalla legge (60gg.) la trascrizione del trasferimento di proprietà per il rilascio del nuovo certificato di proprietà», questi, con raccomandata spedita il
09.06.2019 (all. 2 del ricorso di primo grado), proponeva ricorso al Prefetto della Provincia ex CP_1
art. 203 c.d.s. per il tramite del Comando della Polizia Municipale di Conversano che lo aveva emesso.
Il 17.10.2023 veniva poi notificata al ricorrente la cartella di pagamento n. 01420230038485907000 fondata -tra l'altro- sul recupero della sanzione pecuniaria di cui al detto verbale di accertamento (all. 3 del ricorso di primo grado).
Nello stesso giorno, pertanto, l'avv. inoltrava richiesta di informazioni alla Prefettura di Parte_1 CP_1 in ordine all'esito del ricorso ammnistrativo già presentato avverso il verbale, riscontrata dall'Amministrazione con pec del 19.10.2023, con la quale gli veniva trasmesso un decreto di pagina 1 di 5 inammissibilità del ricorso amministrativo n.prot. M_IT emesso dal Prefetto di CodiceFiscale_1
il 21.10.2019 (all. 5 del ricorso di primo grado). CP_1
Lo stesso giorno 19.10.2023, l'avv. depositava ricorso ex artt. 22 L 689/1981 innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di (v. nota di iscrizione a ruolo), impugnando il decreto prefettizio e chiedendone CP_1
l'annullamento in quanto inefficace per mancanza di regolare notifica nel termine di cui all'art. 204
c.d.s. dalla PL di Conversano a ciò delegata dalla;
in via subordinata, previa eventuale CP_1
rimessione in termini, chiedeva l'annullamento del decreto per tempestività della opposizione amministrativa e siccome meritevoli di accoglimento i motivi di censura indicati nel ricorso.
Il Giudice di Pace di rigettava il ricorso con sentenza n. 980, pubblicata il 03.09.2024, così CP_1
disponendo: «1. rigetta la domanda in quanto inammissibile;
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio;
3. E' esecutiva, come per legge».
Rilevava il giudice di prime cure che «l'eccezione sollevata dall'ente resistente in ordine alla tardività del ricorso amministrativo non è fondata: infatti, il verbale di accertamento n. P/34569/2019 redatto in data 13.04.2019 dalla Polizia Municipale del Comune di Conversano risulta notificato nelle mani del destinatario il 21.05.2019, mentre il ricorso in sede amministrativa, dinanzi al Prefetto, risulta inviato
a mezzo raccomandata a/r in data 06.06.2019, quindi nel termine dei sessanta giorni previsto dalla norma di cui all'art. 203 c.d.s. Deve considerarsi tardiva, oltre il termine dei trenta giorni previsto dall'art. 205 c.d.s, invece, la domanda opposizione in questa sede giudiziaria avvenuta, con il deposito del ricorso in data 20.10.2023, avverso il decreto di inammissibilità n. 00070208 redatto dalla
Prefettura di in data 21.10.2019 e ritualmente notificato al ricorrente/trasgressore in data CP_1
01.03.2020 (decorsi i dieci giorni dalla comunicazione per compiuta giacenza del 19.02.2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.). Pertanto, la domanda è rigettata per inammissibilità della stessa». Ciò posto, stante la «natura delle questioni trattate», le spese venivano integralmente compensate.
Con ricorso depositato il 04.03.2025, l'avv. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza Parte_1
chiedendo di: «a. in via principale, in riforma della Sentenza n. 980/2024 emessa dal Giudice
Onorario di Pace di a definizione del giudizio di opposizione iscritto a ruolo al n. 9197/2023 reg. CP_1
gen., Voglia il Tribunale adito, accertata la legittimità dei motivi del ricorso proposto avverso il
Decreto di inammissibilità n. 00070208 emesso il 21 ottobre 2019 dal Prefetto della Provincia di CP_1
e non notificato regolarmente come per Legge, accogliere tutti i motivi proposti in appello;
b. in ogni caso, valutate anche il comportamento delle parti processuali, Voglia il Tribunale adito, in accoglimento dei motivi proposti con il presente atto di appello, condannare alle spese di lite del presente giudizio d'impugnazione la in persona del Prefetto pro Controparte_3
tempore, come da nota spese che sarà depositata nel corso del giudizio ovvero secondo giustizia e/o
pagina 2 di 5 equità rispettando i parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55/2014, oltre al rimborso spese borsuali per iscrizione a ruolo del giudizio di secondo grado, da distrarsi direttamente in favore del difensore costituito perché anticipatario per non aver percepito compenso alcuno».
Con primo motivo d'appello, l'avv. ha contestato che il giudice di prima istanza non avrebbe Parte_1 esaminato l'eccezione, già formulata in primo grado (v. verbale d'udienza del 13.02.2024), concernente il difetto di delega «non conferita dalla in favore del relativo Comando di Polizia Controparte_1
Locale, unica parte resistente nella controversia del giudizio di primo grado, in palese violazione dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 150/2011». Invero, secondo l'appellante, un tale vizio non poteva esser sanato con il deposito di delega per via analogica avvenuto all'udienza del 13.02.2024, non essendo ammissibile l'acquisizione al processo di documentazione se non depositata per via telematica.
A ciò si aggiungerebbe un vizio dell'originaria procura alle liti, «considerando che risulta in atti una delega a rappresentanza in giudizio conferita dal Sindaco pro tempore del in Controparte_4
favore del Sovr. e la dott.ssa quando al contrario nello Parte_3 Persona_1
stesso atto difensivo lo stesso risulta rappresentato e difeso dal Comandante della Polizia CP_4
Locale Col. Vita avv. Francesco a cui non risulta alcun mandato a resistere in giudizio».
Per tali ragioni, non vagliate dal Giudice di Pace, secondo l'avv. la costituzione in giudizio Parte_1
della doveva ritenersi inammissibile ed inefficace, «con la conseguenza che il relativo CP_1
ricorso doveva essere accolto per mancata prova a fondamento del provvedimento impugnato e non di certo rigettato».
Nel merito, l'appellante ha sostenuto che il Giudice di Pace non avrebbe considerato – nel decidere sulla tardività dell'opposizione – l'irregolarità della notifica del decreto di inammissibilità impugnato, in quanto eseguita dal del Comune di Alberobello ex art. 140 c.p.c., nonostante CP_5
l'Amministrazione avesse delegato a tale adempimento l'organo accertatore, poi risultato inadempiente. A tale irregolarità sarebbe conseguita l'inesistenza/nullità della notifica e, pertanto,
l'estinzione dell'obbligazione di pagamento ex art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Infine, secondo l'appellante, la notifica del decreto di inammissibilità era da ritenersi nulla, in quanto il
Messo del non avrebbe attestato di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti Controparte_6 dall'art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità.
Stante il vizio di notifica del decreto di inammissibilità, l'appellante – nel corpo dell'appello – ha domandato la «rimessione in termini del ricorso proposto ex art. 203 c.d.s.», ritenendo meritevoli di accoglimento i motivi posti a fondamento del ricorso amministrativo.
pagina 3 di 5 Alla luce delle predette censure, l'appellante ha chiesto al Tribunale - «accertata la legittimità dei motivi del ricorso proposto avverso il Decreto di inammissibilità n. 00070208 emesso il 21 ottobre
2019 dal Prefetto della Provincia di - di «accogliere tutti i motivi proposti nel presente appello». CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 03.05.2025, si è costituita la Controparte_1 deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello in ragione delle difese già spiegate in primo grado, chiedendo il suo rigetto con vittoria di spese.
In data 08.07.2025 l'avv. ha depositato telematicamente atto di rinuncia all'appello, Parte_1 specificando che, trattandosi di un'abdicazione al diritto di azione, non vi sarebbe bisogno dell'accettazione della parte resistente ex art. 306 c.p.c. e chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendete.
All'udienza odierna la causa è stata decisa nelle forme ex art. 437 c.p.c. all'esito della discussione dell'avvocato dello Stato.
***********
Considerata l'intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte dell'avv. , deve Controparte_2
essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e, di conseguenza, l'integrale passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Tale rinuncia, qualificata espressamente dall'appellante come «rinuncia all'azione e non agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.», implica il riconoscimento dell'infondatezza della domanda proposta, nella quale quindi la parte non intende insistere, e non necessita di accettazione della controparte (ex multis,
Cass. civ., sez. I, 17 marzo 2023, n.7883; Cass. civ., sez. VI, ordinanza del 3 dicembre 2018, n. 31199;
Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 12019, n.33761; Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2011, n.23749; Cass. civ., Sez. I, 10 settembre 2004, n. 18255).
Secondo la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23749/2011 cit.), infatti, «la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione».
La rinuncia all'impugnazione, invero, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione (non agli atti ma) alla domanda di rimozione del provvedimento impugnato, determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata.
Essa, «avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante» (cfr. Cass. n. 18255/2004 cit.): difatti, nonostante la diversità con la rinuncia agli atti del giudizio, trova comunque applicazione la regola dettata dell'art.
pagina 4 di 5 306 c.p.c., per la quale «il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti», in applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali.
Sulla scorta degli enucleati principi, venendo in rilievo nel caso di specie una rinuncia all'azione,
l'appello va disatteso e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Alla luce dell'esito del presente grado di giudizio, che vede l'Avv. comunque in sostanza Parte_1
soccombente, questi deve esser condannato al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri del D.M. 55 del 2014, in riferimento al valore della causa, al rito e alla attività effettivamente svolta.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in quanto l'impugnazione – nonostante l'equiparazione tra la rinuncia e la declaratoria di infondatezza della domanda ai fini della regolazione delle spese – non può dirsi ritenersi respinta “integralmente”.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nel contraddittorio con la sull'appello Controparte_1
proposto dall'Avv. avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Controparte_2 CP_1
980/2024, depositata il 03.09.2024, disattesa ogni contraria difesa eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere per rinuncia all'appello formulata dall'Avv.
con atto depositato l'08.07.2025; Controparte_2
- Conferma conseguentemente la sentenza del Giudice di Pace di n. 980/2024, depositata il CP_1
03.09.2024, e la dichiara passata in giudicato;
- condanna l'appellante Avv. al pagamento delle spese del presente Controparte_2
giudizio in favore della che si liquidano in euro 641 (studio 210; introduttiva Controparte_1
126; trattazione 126; decisionale 179=641) per onorario, oltre 15% rfs, iva e cap ove dovuti.
Così deciso e pubblicato in Bari, il 9.7.2025
Il Giudice dott. Sergio Cassano
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio, dott. Marco Ciracì.
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