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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1824 /2019 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Oggi, 23/01/2025 h. 12.01, innanzi al Giudice, dott.ssa Martina Fusco, sono presenti:
l'avv. Monica Vivone per delega dell'avv. D'Amato per parte opponente;
l'avv. Andrea di Nunno per parte opposta;
le parti, congiuntamente, dichiarano di rinunciare come rinunciano ai reciproci testi, essendo intercorsa conciliazione tra le parti, come da verbale depositato;
chiedono, pertanto, la decisione della causa, con dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
il giudice, preso atto della rinuncia, e ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti alla discussione ex art 281 sexies c.p.c.
l'avv. Vivone si riporta alla richiesta di declaratoria della materia del contendere con compensazione delle spese come previsto dal verbale allegato;
l'avv. Di Nunno si associa alla richiesta di declaratoria della materia del contendere con compensazione delle spese come previsto dal verbale allegato, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
il giudice preso atto si ritira in camera di consiglio e all'esito, ore 15.55, nessuno comparso decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. il giudice dott.ssa Martina Fusco n.1824 / 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, in data 23/01/2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1824 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 , vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. D'AMATO LUCIANO, presso il quale elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._1
atti, dall'avv. DI NUNNO ANDREA, presso il quale elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002). con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 136/2019 reso, nel procedimento sommario R.G. n. 1794/2018, a favore della dott.ssa dal Tribunale di Nocera Controparte_1
Inferiore per la somma di € 20.329,77 oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali,
l'odierna opponente contestava la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione e nel merito la pretesa creditoria, chiedendo la revoca dell'ingiunzione.
Si costituiva la che contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedeva la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese. Ammessi i mezzi istruttori, le parti, nelle more dell'istruttoria in corso, depositavano atto di conciliazione stragiudiziale. All'odierna udienza i difensori rinunciavano ai testi e chiedevano la decisione della causa, con declaratoria della cessazione della materia del contendere, compensazione delle spese, e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La controversia viene decisa con la presente sentenza allegata al verbale d'udienza.
Va dichiarata la cessata materia del contendere tra le parti.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. Nel caso in esame appare evidente che le parti siano giunte a conciliazione, come emerge dalle dichiarazioni dei difensori in udienza, oltre che dall'atto di conciliazione depositato in atti e sottoscritto dalle stesse personalmente. Nel predetto atto, le parti rinunciano alle reciproche pretese giudiziali, con accettazione, da parte della della ricezione della somma di € 16.000,00 a CP_1
saldo e stralcio di ogni pretesa.
Va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere tra le parti, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate, come da richiesta dei difensori,
e da dichiarazione delle parti nel depositato verbale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
b) Compensa le spese di giudizio.
Nocera Inferiore, 23/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Oggi, 23/01/2025 h. 12.01, innanzi al Giudice, dott.ssa Martina Fusco, sono presenti:
l'avv. Monica Vivone per delega dell'avv. D'Amato per parte opponente;
l'avv. Andrea di Nunno per parte opposta;
le parti, congiuntamente, dichiarano di rinunciare come rinunciano ai reciproci testi, essendo intercorsa conciliazione tra le parti, come da verbale depositato;
chiedono, pertanto, la decisione della causa, con dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
il giudice, preso atto della rinuncia, e ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti alla discussione ex art 281 sexies c.p.c.
l'avv. Vivone si riporta alla richiesta di declaratoria della materia del contendere con compensazione delle spese come previsto dal verbale allegato;
l'avv. Di Nunno si associa alla richiesta di declaratoria della materia del contendere con compensazione delle spese come previsto dal verbale allegato, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
il giudice preso atto si ritira in camera di consiglio e all'esito, ore 15.55, nessuno comparso decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. il giudice dott.ssa Martina Fusco n.1824 / 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, in data 23/01/2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1824 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 , vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. D'AMATO LUCIANO, presso il quale elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._1
atti, dall'avv. DI NUNNO ANDREA, presso il quale elettivamente domicilia;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002). con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 136/2019 reso, nel procedimento sommario R.G. n. 1794/2018, a favore della dott.ssa dal Tribunale di Nocera Controparte_1
Inferiore per la somma di € 20.329,77 oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali,
l'odierna opponente contestava la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione e nel merito la pretesa creditoria, chiedendo la revoca dell'ingiunzione.
Si costituiva la che contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedeva la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese. Ammessi i mezzi istruttori, le parti, nelle more dell'istruttoria in corso, depositavano atto di conciliazione stragiudiziale. All'odierna udienza i difensori rinunciavano ai testi e chiedevano la decisione della causa, con declaratoria della cessazione della materia del contendere, compensazione delle spese, e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La controversia viene decisa con la presente sentenza allegata al verbale d'udienza.
Va dichiarata la cessata materia del contendere tra le parti.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. Nel caso in esame appare evidente che le parti siano giunte a conciliazione, come emerge dalle dichiarazioni dei difensori in udienza, oltre che dall'atto di conciliazione depositato in atti e sottoscritto dalle stesse personalmente. Nel predetto atto, le parti rinunciano alle reciproche pretese giudiziali, con accettazione, da parte della della ricezione della somma di € 16.000,00 a CP_1
saldo e stralcio di ogni pretesa.
Va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere tra le parti, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate, come da richiesta dei difensori,
e da dichiarazione delle parti nel depositato verbale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
b) Compensa le spese di giudizio.
Nocera Inferiore, 23/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco