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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 86/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 86/2022 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 20.1.2022 da:
(C.F ), nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Annunziata Morgani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via G.
Garibaldi n. 117, giusta procura in atti
- ricorrente -
Contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2 avv.ti Gianluca Onnembo e Claudia Volpe ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Avezzano, Via C.
Battisti n. 37, giusta procura in atti
- resistente – con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente, come da comparsa conclusionale: “CONDIZIONI: - le figlie minori vengono affidate in modo congiunto ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa in Cerchio (AQ), in via Cesare
Battisti n. 13, ove manterranno l'attuale residenza anagrafica, rimanendo, comunque, fermo l'obbligo del padre di mantenimento economico;
- il padre potrà esercitare il diritto di visita alle figlie minori ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e salvo previo consenso ed accordo con la madre sulle modalità di incontro;
- corrisponderà a per il mantenimento CP_1 Parte_1 della prole entro il giorno 1 (uno) di ogni mese la somma di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- per quanto riguarda le spese straordinarie i coniugi convengono espressamente che i tickets sanitari, le spese scolastiche (libri e tutto l'occorrente compreso l'abbonamento dell'autobus), le ricariche telefoniche e le spese mediche non coperte dal S.S.N. in quanto necessitate e le spese sportive e/o ludiche verranno suddivise da entrambi i genitori nella misura del 50%; il genitore che di propria iniziativa senza aver consultato l'altro genitore dovesse fare regali ai figli, non può addebitare tale spesa all'altro coniuge e/o ridurre per tale motivo l'assegno di mantenimento;
- i coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rilascio
e/o per il rinnovo del passaporto;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA come per legge.”
Per parte resistente, come da comparsa conclusionale: “l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Avezzano adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé e in tal sede previo espletamento del tentativo di conciliazione come per legge, nonché presi tutti i provvedimenti temporanei ed urgenti, Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la signora ontratto a Weybridge (G.B.) Parte_1 il 23.05.2015 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Avezzano, insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate condizioni e conclusioni: - disporre l'affidamento condiviso delle figlie
e ai due genitori, con collocazione presso la madre;
in attesa dell'uscita del signor Per_1 Per_2 CP_1 dal carcere e quindi con la possibilità di vedere le figlie, che, limitatamente alle questioni di natura ordinaria, eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento delle stesse presso la madre e con le più ampie modalità per il padre di partecipare alla cura e crescita delle stesse. Quando il signor tterrà CP_1
i c.d. permessi premio ovvero gli verrà riconosciuta una misura alternativa alla detenzione intramuraria, in detti giorni il signor sarà con la ragazze con orari da stabilire in raccordo con la signora - rigettare CP_1 Parte_1 la domanda di erogazione di assegno per il mantenimento della signora delle figlie entro il giorno 1 Parte_1 di ogni mese la somma di €.700,00; disponendo invero assegno per il mantenimento delle figlie ammontante ad
€.500,00 da corrispondere entro la prima decade di ogni mese tramite assegno bancario , onerando la signora
presentare un rendiconto sulle modalità di spesa dell'assegno stesso, da aversi entro la fine di ogni Parte_1 mese - quanto alle spese straordinarie, il giudice vorrà disporre la misura della contribuzione fissandola nella misura del 50%. (spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche, relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione
(es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter, pre1scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento della patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA come per legge”.
* * *
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.1.2022, ritualmente notificato alla resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha dedotto di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
a Weybridge in data 23.5.2015; come dall'unione fossero nate le figlie (nata ad
[...] Persona_3
Avezzano il 07.06.2007) e (nata ad [...] il [...]) e come la coppia sia separata Persona_4 consensualmente dal 2020. Ha, quindi, chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, disporsi l'affido condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la residenza materna sita in Cerchio, via C. Battisti 13, nonché disporsi a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 700,00 per il mantenimento delle figlie e di lei e porsi, a carico di ciascun genitore, le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie in misura del 50%.
All'esito della prima udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, il giudice delegato ha adottato, quali provvedimenti provvisori e urgenti, la conferma delle statuizioni previste in sede di separazione personale consensuale dei coniugi revocando, inoltre, l'obbligo del resistente al versamento del 50% dell'ammontare del canone mensile sostenuto per la conduzione della casa coniugale alla luce del pacifico trasferimento in altra abitazione della ricorrente e delle minori.
Ha, infine, nominato il giudice istruttore e ha fissato la prima udienza di comparizione dinanzi a lui concedendo alle parti il termine per il deposito delle memorie integrative ex art. 709 c.p.c.
Con memoria integrativa, parte ricorrente, deducendo lo stato di detenzione del resistente, ha insistito per l'affidamento esclusivo delle minori a lei, per la regolamentazione del diritto di visita paterno previo accordo tra i coniugi riportandosi, per il resto, alle conclusioni già articolate nel precedente atto introduttivo.
Si è costituito in giudizio opponendosi alla domanda di affidamento esclusivo delle minori CP_1 alla madre ed ha insistito per il collocamento prevalente delle minori presso la madre e per la previsione, a suo carico, di un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili per le sole figlie.
All'udienza del 29.3.2023 parte ricorrente ha rimesso la decisione al G.I. in ordine alla scelta del regime di affidamento delle minori maggiormente adeguato al superiore interesse della prole non opponendosi, comunque, all'affido condiviso delle stesse e alla possibilità per le minori di far visita al padre presso la casa circondariale ove egli è detenuto;
ha, inoltre, dichiarato di accettare, in punto di quantum del mantenimento, la somma di euro 500,00 in luogo dell'originaria pretesa di euro 700,00 mensili. Il resistente, comparso personalmente ha insistito per l'affido condiviso delle minori rappresentando il difetto di problematiche di comunicazione in ordine alla manifestazione del proprio consenso, ove necessario, per la gestione degli interessi delle minori.
La causa è stata istruita documentalmente.
2. Preliminarmente, si dà atto che occorre riqualificare la domanda per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente in domanda di scioglimento del matrimonio, posto che il vincolo coniugale risulta essere stato costituito a mezzo matrimonio celebrato con rito civile all'estero (Inghilterra) e che la legge applicabile, ai sensi dell'art. 8 Reg. UE 1259/2010 è quella italiana, essendo le parti abitualmente residenti nello Stato al tempo della domanda.
Venendo al merito, alla luce delle allegazioni e della documentazione offerta in atti dalla ricorrente la domanda di divorzio deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che le parti sono legalmente separate in forza di decreto di omologazione emesso il 22.4.2020 e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) l.
n. 898/70, dovendosi ritenere accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
3. Si dà, inoltre, atto del raggiungimento della maggiore età della figlia e che, dunque, occorre Per_1 regolamentare affidamento e le modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario relativamente alla sola figlia minore , nata il [...]. Per_2
Sul punto, deve rilevarsi che vi è sostanziale adesione tra le parti sia in ordine al regime dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente della minore presso la residenza materna, sia in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del il quale, in regime di semilibertà ex art. 50 O.P. e in ragione CP_1 dell'età della minore (quasi diciassettenne) deve essere regolamentato in modo elastico, potendo egli frequentare la stessa ogni volta che vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della giovane, così valorizzando pure la volontà delle minore, oramai peraltro prossima alla maggiore età.
4. Vi è, altresì, adesione tra le parti in ordine al quantum dell'assegno di mantenimento posto, a carico del resistente, in favore delle minori avendo la ricorrente, all'udienza del 29.3.2023, manifestato la volontà di accettare la somma di euro 500,00 mensili per le sole figlie in luogo della maggior somma di euro 700,00 richiesta per lei e per le minori al momento della proposizione del ricorso. Tale condizione risulta adeguata alla realtà reddituale delle parti e conforme all'interesse e alle esigenze della prole.
Va, quindi, confermato a carico del resistente l'obbligo di versare, mediante accredito sul conto corrente della ricorrente, l'assegno di mantenimento da corrispondere entro la prima decade di ogni mese. Quanto alla domanda di rendicontazione da parte della ell'impiego delle somme percepite a Parte_1 titolo di mantenimento per le figlie, si ribadisce quanto già osservato con ordinanza del 18.5.2024 ovvero la non sussistenza dell'obbligo di rendiconto a carico del coniuge avente diritto in quanto somme forfetariamente determinate e volte a garantire la contribuzione del genitore non collocatario non solo alle esigenze alimentari della prole, ma anche alle ulteriori esigenze dettate dal contesto sociale e culturale di appartenenza dei figli e, dunque, delle spese eventualmente sostenute per attività sportive, ricreative e culturali delle ragazze della coppia, nate nel 2005 e nel 2007.
A carico di entrambi i coniugi devono essere, altresì, poste le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie in misura del 50% ciascuno secondo quanto indicato dal protocollo d'intesa vigente in questo Tribunale.
5. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'assenza di profili oggetto di effettiva contestazione delle parti, in accordo su tutti i profili principali oggetto di decisione (affidamento, regolamentazione del diritto di visita e mantenimento della prole) si ritiene che sussistano adeguate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 CP_1
a Weybridge il 23.5.2015 e trascritto al n. 71, p. II, Serie C, anno 2015 del Comune di Avezzano;
[...]
- ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Avezzano,
- DISPONE l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori collocandola Persona_4 in via prevalente presso la residenza materna;
- REGOLAMENTA il diritto di visita del genitore non collocatario secondo le condizioni indicate in parte motiva;
- CONFERMA a carico di l'assegno di mantenimento per le figlie dell'importo CP_1 complessivo mensile di euro 500,00 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT, da versarsi mediante accredito sul conto corrente della ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese;
- PONE a carico delle parti le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie in misura del 50% ciascuno, come da Protocollo d'intesa che si richiama integralmente;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice estensore. Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 86/2022 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 20.1.2022 da:
(C.F ), nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Annunziata Morgani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via G.
Garibaldi n. 117, giusta procura in atti
- ricorrente -
Contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2 avv.ti Gianluca Onnembo e Claudia Volpe ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Avezzano, Via C.
Battisti n. 37, giusta procura in atti
- resistente – con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente, come da comparsa conclusionale: “CONDIZIONI: - le figlie minori vengono affidate in modo congiunto ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa in Cerchio (AQ), in via Cesare
Battisti n. 13, ove manterranno l'attuale residenza anagrafica, rimanendo, comunque, fermo l'obbligo del padre di mantenimento economico;
- il padre potrà esercitare il diritto di visita alle figlie minori ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e salvo previo consenso ed accordo con la madre sulle modalità di incontro;
- corrisponderà a per il mantenimento CP_1 Parte_1 della prole entro il giorno 1 (uno) di ogni mese la somma di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- per quanto riguarda le spese straordinarie i coniugi convengono espressamente che i tickets sanitari, le spese scolastiche (libri e tutto l'occorrente compreso l'abbonamento dell'autobus), le ricariche telefoniche e le spese mediche non coperte dal S.S.N. in quanto necessitate e le spese sportive e/o ludiche verranno suddivise da entrambi i genitori nella misura del 50%; il genitore che di propria iniziativa senza aver consultato l'altro genitore dovesse fare regali ai figli, non può addebitare tale spesa all'altro coniuge e/o ridurre per tale motivo l'assegno di mantenimento;
- i coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rilascio
e/o per il rinnovo del passaporto;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA come per legge.”
Per parte resistente, come da comparsa conclusionale: “l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Avezzano adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé e in tal sede previo espletamento del tentativo di conciliazione come per legge, nonché presi tutti i provvedimenti temporanei ed urgenti, Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la signora ontratto a Weybridge (G.B.) Parte_1 il 23.05.2015 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Avezzano, insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate condizioni e conclusioni: - disporre l'affidamento condiviso delle figlie
e ai due genitori, con collocazione presso la madre;
in attesa dell'uscita del signor Per_1 Per_2 CP_1 dal carcere e quindi con la possibilità di vedere le figlie, che, limitatamente alle questioni di natura ordinaria, eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento delle stesse presso la madre e con le più ampie modalità per il padre di partecipare alla cura e crescita delle stesse. Quando il signor tterrà CP_1
i c.d. permessi premio ovvero gli verrà riconosciuta una misura alternativa alla detenzione intramuraria, in detti giorni il signor sarà con la ragazze con orari da stabilire in raccordo con la signora - rigettare CP_1 Parte_1 la domanda di erogazione di assegno per il mantenimento della signora delle figlie entro il giorno 1 Parte_1 di ogni mese la somma di €.700,00; disponendo invero assegno per il mantenimento delle figlie ammontante ad
€.500,00 da corrispondere entro la prima decade di ogni mese tramite assegno bancario , onerando la signora
presentare un rendiconto sulle modalità di spesa dell'assegno stesso, da aversi entro la fine di ogni Parte_1 mese - quanto alle spese straordinarie, il giudice vorrà disporre la misura della contribuzione fissandola nella misura del 50%. (spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche, relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione
(es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter, pre1scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento della patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA come per legge”.
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FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.1.2022, ritualmente notificato alla resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha dedotto di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
a Weybridge in data 23.5.2015; come dall'unione fossero nate le figlie (nata ad
[...] Persona_3
Avezzano il 07.06.2007) e (nata ad [...] il [...]) e come la coppia sia separata Persona_4 consensualmente dal 2020. Ha, quindi, chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, disporsi l'affido condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la residenza materna sita in Cerchio, via C. Battisti 13, nonché disporsi a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 700,00 per il mantenimento delle figlie e di lei e porsi, a carico di ciascun genitore, le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie in misura del 50%.
All'esito della prima udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, il giudice delegato ha adottato, quali provvedimenti provvisori e urgenti, la conferma delle statuizioni previste in sede di separazione personale consensuale dei coniugi revocando, inoltre, l'obbligo del resistente al versamento del 50% dell'ammontare del canone mensile sostenuto per la conduzione della casa coniugale alla luce del pacifico trasferimento in altra abitazione della ricorrente e delle minori.
Ha, infine, nominato il giudice istruttore e ha fissato la prima udienza di comparizione dinanzi a lui concedendo alle parti il termine per il deposito delle memorie integrative ex art. 709 c.p.c.
Con memoria integrativa, parte ricorrente, deducendo lo stato di detenzione del resistente, ha insistito per l'affidamento esclusivo delle minori a lei, per la regolamentazione del diritto di visita paterno previo accordo tra i coniugi riportandosi, per il resto, alle conclusioni già articolate nel precedente atto introduttivo.
Si è costituito in giudizio opponendosi alla domanda di affidamento esclusivo delle minori CP_1 alla madre ed ha insistito per il collocamento prevalente delle minori presso la madre e per la previsione, a suo carico, di un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili per le sole figlie.
All'udienza del 29.3.2023 parte ricorrente ha rimesso la decisione al G.I. in ordine alla scelta del regime di affidamento delle minori maggiormente adeguato al superiore interesse della prole non opponendosi, comunque, all'affido condiviso delle stesse e alla possibilità per le minori di far visita al padre presso la casa circondariale ove egli è detenuto;
ha, inoltre, dichiarato di accettare, in punto di quantum del mantenimento, la somma di euro 500,00 in luogo dell'originaria pretesa di euro 700,00 mensili. Il resistente, comparso personalmente ha insistito per l'affido condiviso delle minori rappresentando il difetto di problematiche di comunicazione in ordine alla manifestazione del proprio consenso, ove necessario, per la gestione degli interessi delle minori.
La causa è stata istruita documentalmente.
2. Preliminarmente, si dà atto che occorre riqualificare la domanda per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente in domanda di scioglimento del matrimonio, posto che il vincolo coniugale risulta essere stato costituito a mezzo matrimonio celebrato con rito civile all'estero (Inghilterra) e che la legge applicabile, ai sensi dell'art. 8 Reg. UE 1259/2010 è quella italiana, essendo le parti abitualmente residenti nello Stato al tempo della domanda.
Venendo al merito, alla luce delle allegazioni e della documentazione offerta in atti dalla ricorrente la domanda di divorzio deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che le parti sono legalmente separate in forza di decreto di omologazione emesso il 22.4.2020 e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) l.
n. 898/70, dovendosi ritenere accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
3. Si dà, inoltre, atto del raggiungimento della maggiore età della figlia e che, dunque, occorre Per_1 regolamentare affidamento e le modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario relativamente alla sola figlia minore , nata il [...]. Per_2
Sul punto, deve rilevarsi che vi è sostanziale adesione tra le parti sia in ordine al regime dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente della minore presso la residenza materna, sia in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del il quale, in regime di semilibertà ex art. 50 O.P. e in ragione CP_1 dell'età della minore (quasi diciassettenne) deve essere regolamentato in modo elastico, potendo egli frequentare la stessa ogni volta che vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della giovane, così valorizzando pure la volontà delle minore, oramai peraltro prossima alla maggiore età.
4. Vi è, altresì, adesione tra le parti in ordine al quantum dell'assegno di mantenimento posto, a carico del resistente, in favore delle minori avendo la ricorrente, all'udienza del 29.3.2023, manifestato la volontà di accettare la somma di euro 500,00 mensili per le sole figlie in luogo della maggior somma di euro 700,00 richiesta per lei e per le minori al momento della proposizione del ricorso. Tale condizione risulta adeguata alla realtà reddituale delle parti e conforme all'interesse e alle esigenze della prole.
Va, quindi, confermato a carico del resistente l'obbligo di versare, mediante accredito sul conto corrente della ricorrente, l'assegno di mantenimento da corrispondere entro la prima decade di ogni mese. Quanto alla domanda di rendicontazione da parte della ell'impiego delle somme percepite a Parte_1 titolo di mantenimento per le figlie, si ribadisce quanto già osservato con ordinanza del 18.5.2024 ovvero la non sussistenza dell'obbligo di rendiconto a carico del coniuge avente diritto in quanto somme forfetariamente determinate e volte a garantire la contribuzione del genitore non collocatario non solo alle esigenze alimentari della prole, ma anche alle ulteriori esigenze dettate dal contesto sociale e culturale di appartenenza dei figli e, dunque, delle spese eventualmente sostenute per attività sportive, ricreative e culturali delle ragazze della coppia, nate nel 2005 e nel 2007.
A carico di entrambi i coniugi devono essere, altresì, poste le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie in misura del 50% ciascuno secondo quanto indicato dal protocollo d'intesa vigente in questo Tribunale.
5. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'assenza di profili oggetto di effettiva contestazione delle parti, in accordo su tutti i profili principali oggetto di decisione (affidamento, regolamentazione del diritto di visita e mantenimento della prole) si ritiene che sussistano adeguate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 CP_1
a Weybridge il 23.5.2015 e trascritto al n. 71, p. II, Serie C, anno 2015 del Comune di Avezzano;
[...]
- ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Avezzano,
- DISPONE l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori collocandola Persona_4 in via prevalente presso la residenza materna;
- REGOLAMENTA il diritto di visita del genitore non collocatario secondo le condizioni indicate in parte motiva;
- CONFERMA a carico di l'assegno di mantenimento per le figlie dell'importo CP_1 complessivo mensile di euro 500,00 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT, da versarsi mediante accredito sul conto corrente della ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese;
- PONE a carico delle parti le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie in misura del 50% ciascuno, come da Protocollo d'intesa che si richiama integralmente;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice estensore. Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo