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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/07/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 14 luglio 2023 al n. 1449 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza n. 48/2023
(RG 2021/2022) del Tribunale di Lucca pubblicata in data
13.1.2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da e per essa Parte_1 Parte_2 corrente in Roma ed elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso che la rappresenta e difende come da procura speciale conferita per atto a firma del Notaio Dott. il Persona_1
17.3.2020, registrato a Roma 1 n. 7462 Serie 1T, allegata all'atto di citazione in appello
- Appellante -
Contro
e elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliati in Massarosa (LU) presso lo studio degli avv.ti Roberto Polloni e Mirko Fabrizio che li rappresentano e difendono come da procura, in calce alla
1 comparsa di costituzione e risposta in appello depositata nel procedimento di primo grado e valida anche per il grado d'appello
- Appellati -
Fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c. e assegnati i relativi termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e repliche, all'esito dell'udienza celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del 25.2.2025.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“PIACCIA
All'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello:
1) In accoglimento del suddetto motivo di appello, revocare, annullare o con qualunque altra forma, dichiarare nulla l'impugnata sentenza n. 48/2023 del
13/01/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Lucca non notificata e depositata il 13/01/2023, per l'effetto:
- ritenere e dichiarare la titolarità attiva del credito della Parte_1
- ritenere inammissibile oltre che infondata le domande formulate dagli opponenti per i motivi di cui all'atto di appello e rigettare l'opposizione a precetto perché infondata in fatto e in diritto;
2) confermare l'efficacia dell'atto di precetto notificato in data 02/05/2022
3) condannare i sigg.ri e Controparte_1 CP_2 alla restituzione in favore della e Parte_1 per essa della somma di € 11.962,00 Parte_2 maggiorata degli interessi al soddisfo, che per come
2 suesposto, ha eseguito il suddetto pagamento solo per la forza esecutiva della sentenza n. 48/2023 e con riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello.
4) condannare gli appellati alle spese e compensi di giudizio del doppio grado del giudizio.
Salvo ogni altro diritto.”
Per e Controparte_1 CP_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita
In via preliminare
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto
Nel merito ed in subordine
2) Respingere l'appello poiché comunque infondato.
3) Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado ovvero:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di titolarità del credito e/o di legittimazione ad agire della convenuta opposta o comunque l'assenza di prova circa la titolarità del presunto credito vantato e, di conseguenza, ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dagli opponenti alla opposta”.
In ogni caso
4) condannare la parte appellata al pagamento delle spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo, ottenuto in data 28.7.2006 dal Tribunale di Lucca, Parte_3
(e per essa in qualità di procuratrice
[...]
Parte_4 ingiungeva a debitore principale, e Controparte_1 [...]
fideiussore, il pagamento della somma CP_2 complessiva di euro 107.829,64, oltre interessi di mora come dovuti fino al saldo effettivo e spese di procedura,
3 a titolo di saldo passivo relativo ai conti correnti n.
671.3509335 e n. 671.3681107.
Gli ingiunti proponevano opposizione che, in data
22.5.2012, veniva definita con la sentenza n. 679/2012 del Tribunale di Lucca.
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento parziale della domanda di pagamento proposta dalla banca, condannava e Controparte_1 [...] al pagamento in favore di CP_2 [...] della somma di euro Parte_3
85.346,70 quale saldo debitore per il conto di corrispondenza n. 671.3509335 e la somma di euro
17.096,75 quale saldo debitore per il conto corrente di apertura di credito n. 671.3681107, oltre interessi di mora e spese del giudizio.
In data 2.5.2022 la sentenza citata unitamente all'atto di precetto veniva notificata ai debitori da parte di (di seguito anche solo Parte_1
“ ” o Società”) e per essa (di Pt_1 Parte_2 seguito anche solo “ ”) in qualità di procuratrice Pt_2 speciale intimando, a e Controparte_1 CP_2 il pagamento della somma complessiva di euro 116.875,44 portata dalla sentenza precettata. Tutto ciò in quanto nelle more della notifica della sentenza in parola il credito della banca relativo alle posizioni debitorie consolidate del e della veniva fatto CP_1 CP_2 oggetto di due successive operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco pro soluto dei crediti: dapprima a in data 1.10.2015 e successivamente a Controparte_3 in data 22.11.2019; quest'ultima, quindi, agiva Pt_1 per ottenere il pagamento dovuto.
e in data 19.5.2022, Controparte_1 CP_2 proponevano opposizione al precetto contestando la legittimazione ad agire nonché la titolarità del credito
4 in capo a in particolare, sostenevano non Pt_1 esistesse alcuna cessione di crediti intervenuta fra
(nata da fusione per Controparte_4 incorporazione di Parte_3
e né fra quest'ultima e
[...] Controparte_3
e che, in ogni caso, il credito azionato non Pt_1 rientrasse nelle intervenute cessioni.
Si costituiva la convenuta e per essa Pt_1 Pt_2 contestando tutto quanto dedotto dalle parti opponenti e concludendo per il rigetto integrale dell'opposizione con vittoria di spese di causa.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa dal
Tribunale di Lucca con la sentenza n. 48/2023 del
13.1.2023 (RG 2021/2022) con la quale il Giudice dichiarava la carenza di titolarità del credito azionato da parte di e la condanna della Parte_1 stessa alla refusione delle spese di lite agli opponenti, liquidate nella misura di euro 10.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Avverso tale decisione ha interposto gravame Pt_1
(sempre per il tramite di ) al fine di Parte_2 ottenere la riforma totale della sentenza di primo grado e conseguente conferma dell'atto precettato e notificato in data 2.5.2022 sulla base del seguente motivo:
“erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il G. U. ha statuito la carenza di legittimazione attiva di e di conseguenza di Controparte_3 [...] perché il credito ceduto non rientra tra Parte_1 quelli non performing classificati “a sofferenza””.
Si sono costituiti e Controparte_1 CP_2 insistendo per l'inammissibilità dell'appello proposto e la sua integrale reiezione con conferma della sentenza gravata.
5 Con ordinanza del 2.7.2024 il Consigliere Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha avanzato la seguente proposta conciliativa: pagamento da parte dell'appellato di euro 70.000,00 onnicomprensive;
rilascio di quietanza liberatoria da parte dell'originario creditore (o di chi per esso) e del primo cessionario (o di chi per esso) a spese e cura dell'odierna appellante;
rinuncia dell'appello e accettazione della rinuncia;
spese del primo e del presente grado del giudizio integralmente compensate.
La proposta non è stata accettata dagli appellati e . Controparte_1 CP_2
Fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c. e assegnati i relativi termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e repliche, all'esito dell'udienza celebrata secondo il modello a trattazione scritta la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del 25.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex artt. 348-bis e 342 c.p.c. dell'appello proposto in ragione del fatto che lo stesso
è oramai nella sua fase decisoria e, in ogni caso, è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito agli appellati di espletare puntualmente la propria difesa.
Passando al merito dell'impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha dichiarato la mancanza di titolarità del credito dedotto in lite in capo a per aver Pt_1 ritenuto che il medesimo non fosse fra quelli
6 classificati “a sofferenza” oggetto della cessione a
(prima cessionaria) che, di conseguenza, Controparte_3 non avrebbe potuto cederlo a . Pt_1
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Il credito dedotto in lite trae origine dal decreto ingiuntivo n. 779/2006 ottenuto da Parte_3 nei confronti di
[...] Controparte_1 quale debitore principale, e quale CP_2 fideiussore.
In seguito alla chiusura dei conti correnti di corrispondenza e di apertura di credito intrattenuti dal debitore principale, pacificamente intervenuta nel giugno
2006, l'istituto di credito agiva monitoriamente per il pagamento dei saldi debitori relativi a detti conti nei confronti del debitore e del garante. Proposta opposizione al decreto ingiuntivo, il credito vantato dalla banca si cristallizzava nella sentenza n. 679/2012 con la quale e venivano condannati al CP_1 CP_2 pagamento della somma di euro 85.346,70 quale saldo debitore del conto di corrispondenza e di euro 17.096,75 quale saldo debitore relativo alla linea di credito estinta.
Tale sentenza, e ciò è pacifico fra le parti, non è mai stata impugnata dagli odierni appellati fissando definitivamente il credito vantato da Parte_3
(successivamente fusa per incorporazione nel
[...]
vd. doc. E fascicolo della CP_4 Parte_5 convenuta in primo grado) nei confronti del e CP_1 della . CP_2
Fermo quanto sopra, non vi è dubbio alcuno che il credito vantato dalla banca sia qualificabile “a sofferenza” non richiedendo alcun'altra specificazione né classificazione di sorta, dal momento che l'obbligazione di pagamento oramai derivante dalla sentenza irrevocabile
7 sopra citata non è mai stata adempiuta dai debitori, nonostante l'avvenuta formazione di titolo esecutivo definitivo.
Tale credito poi ha formato oggetto di successive cessioni pro soluto e in blocco così come documentalmente dimostrato.
Sono in atti, infatti, sia il contratto di cessione di crediti individuabili in blocco del 1° ottobre 2015 intervenuto fra e Parte_6 CP_3
, che quello del 22.11.2019 stipulato fra
[...] quest'ultima e (vd. rispettivamente doc. R e Pt_1 doc. I del fascicolo della convenuta in primo grado) nell'ambito dei quali rientra il credito dedotto in lite secondo le caratteristiche esplicitate nei contratti in parola dai quali è agevole verificare che il credito azionato fa riferimento al blocco individuato come
“portafoglio B” per un importo compreso fra euro
100.000,00 ed euro 250.000,00 e specificamente individuato nell'allegato 2.B – portafoglio B con il ndg
4014318, pratica 540002163 come da doc. S del fascicolo della convenuta di primo grado.
A quanto già evidenziato si aggiunge che in atti sono presenti le dichiarazioni rese da Parte_6
e – rispettivamente primo cedente e primo
[...] CP_3 cessionario – che riferiscono sulle intervenute cessioni e, in particolare, sul credito in discussione e rientrante fra quelli ceduti con le cartolarizzazioni sopra richiamate (vd. doc.ti L e M del fascicolo della convenuta in primo grado); con ciò fornendo, in via risolutiva e al di là della questione circa la classificazione o meno dei crediti “a sofferenza”, idonea prova sia dei trasferimenti e delle cessioni di crediti in blocco susseguitesi nel tempo fra le cessionarie CP_3
e sia dell'effettiva inclusione del credito sub Pt_1
8 iudice fra quelli oggetto dell'operazione economica realizzata fra banca e società di cartolarizzazione.
Infatti, la dichiarazione della banca cedente di avvenuta cessione del credito in merito alla quale vi sia la contestazione sia della legittimazione attiva che della titolarità dello stesso in capo alla cessionaria, rende priva di pregio la contestazione del debitore ceduto, essendo nella specie avvenuta indicazione, in maniera specifica e circostanziata, del rapporto bancario oggetto di cessione. In merito, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la produzione di una tale dichiarazione in giudizio sia idonea a dimostrare che un determinato credito sia stato effettivamente ceduto qualora si prospetti un caso di opposizione e contestazione della legittimità attiva e della titolarità del medesimo (in tal senso Cass. ord. n. 10200/2021).
Infine, nel caso di specie, è di documentale evidenza che le cessioni sono state comunicate ai debitori ceduti, essendo in atti le comunicazioni di avvenuta cessione inviate da e da al ed Parte_3 Pt_1 CP_1 alla (vd. doc.ti N e O del fascicolo della CP_2 convenuta in primo grado), oltre ad essere stati pubblicati gli avvisi in Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti della Legge 130/1999 e dell'art. 58 del
D. Lgs. 385/1993, con ciò ritenendosi risolutivamente eseguiti gli adempimenti che in via generale sono prescritti dall'art. 1264 c.c. (vd. doc.ti F e G del fascicolo della convenuta in primo grado).
Per tutto quanto sopra esposto l'appello viene accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata, con conseguente affermazione del diritto di di agire in via esecutiva nei Pt_1 Parte_1 confronti di e in solido Controparte_1 CP_2 fra loro per la somma di euro 116.875,44 come da precetto
9 notificato in uno con la sentenza n. 679/2012 in data
2.5.2022 del Tribunale di Lucca.
Le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia rientrante nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00 ai sensi del D.M. 147/2022 secondo i valori minimi (per entrambi i gradi di giudizio, con esclusione della fase istruttoria per il solo grado d'appello), trattandosi di credito incontestato fra le parti e di questione meramente documentale, e sono poste a carico dei soccombenti appellati e Controparte_1 CP_2
[...]
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e per essa Parte_1 avverso la sentenza n. 48/2023 (RG Parte_2
2021/2022) del Tribunale di Lucca pubblicata in data
13.1.2023:
1) accoglie l'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata,
2) dichiara il diritto di di Parte_1 agire in via esecutiva nei confronti di Controparte_1
e in solido fra loro per la somma di euro CP_2
116.875,44 come da precetto notificato in uno con la sentenza n. 679/2012 in data 2.5.2022 del Tribunale di
Lucca;
3) dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 in solido fra loro alla restituzione CP_2 dell'importo di euro 11.962,00 a a Parte_1 titolo di spese di giudizio di primo grado pagate da in ottemperanza alla sentenza di primo grado;
Pt_1
10 4) liquida le spese del primo grado di giudizio in euro 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
5) dichiara tenuti e condanna e Controparte_1
in solido fra loro alla rifusione di dette CP_2 spese in favore di Parte_1
6) liquida le spese del presente grado di giudizio in euro 4.997,00 per compensi di avvocato ed euro 1.138,50 per spese, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
7) dichiara tenuti e condanna e Controparte_1
in solido fra loro alla rifusione di dette CP_2 spese in favore di Parte_1
Così deciso in Firenze, 25 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 14 luglio 2023 al n. 1449 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza n. 48/2023
(RG 2021/2022) del Tribunale di Lucca pubblicata in data
13.1.2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da e per essa Parte_1 Parte_2 corrente in Roma ed elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso che la rappresenta e difende come da procura speciale conferita per atto a firma del Notaio Dott. il Persona_1
17.3.2020, registrato a Roma 1 n. 7462 Serie 1T, allegata all'atto di citazione in appello
- Appellante -
Contro
e elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliati in Massarosa (LU) presso lo studio degli avv.ti Roberto Polloni e Mirko Fabrizio che li rappresentano e difendono come da procura, in calce alla
1 comparsa di costituzione e risposta in appello depositata nel procedimento di primo grado e valida anche per il grado d'appello
- Appellati -
Fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c. e assegnati i relativi termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e repliche, all'esito dell'udienza celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del 25.2.2025.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“PIACCIA
All'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello:
1) In accoglimento del suddetto motivo di appello, revocare, annullare o con qualunque altra forma, dichiarare nulla l'impugnata sentenza n. 48/2023 del
13/01/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Lucca non notificata e depositata il 13/01/2023, per l'effetto:
- ritenere e dichiarare la titolarità attiva del credito della Parte_1
- ritenere inammissibile oltre che infondata le domande formulate dagli opponenti per i motivi di cui all'atto di appello e rigettare l'opposizione a precetto perché infondata in fatto e in diritto;
2) confermare l'efficacia dell'atto di precetto notificato in data 02/05/2022
3) condannare i sigg.ri e Controparte_1 CP_2 alla restituzione in favore della e Parte_1 per essa della somma di € 11.962,00 Parte_2 maggiorata degli interessi al soddisfo, che per come
2 suesposto, ha eseguito il suddetto pagamento solo per la forza esecutiva della sentenza n. 48/2023 e con riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello.
4) condannare gli appellati alle spese e compensi di giudizio del doppio grado del giudizio.
Salvo ogni altro diritto.”
Per e Controparte_1 CP_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita
In via preliminare
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto
Nel merito ed in subordine
2) Respingere l'appello poiché comunque infondato.
3) Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado ovvero:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di titolarità del credito e/o di legittimazione ad agire della convenuta opposta o comunque l'assenza di prova circa la titolarità del presunto credito vantato e, di conseguenza, ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dagli opponenti alla opposta”.
In ogni caso
4) condannare la parte appellata al pagamento delle spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo, ottenuto in data 28.7.2006 dal Tribunale di Lucca, Parte_3
(e per essa in qualità di procuratrice
[...]
Parte_4 ingiungeva a debitore principale, e Controparte_1 [...]
fideiussore, il pagamento della somma CP_2 complessiva di euro 107.829,64, oltre interessi di mora come dovuti fino al saldo effettivo e spese di procedura,
3 a titolo di saldo passivo relativo ai conti correnti n.
671.3509335 e n. 671.3681107.
Gli ingiunti proponevano opposizione che, in data
22.5.2012, veniva definita con la sentenza n. 679/2012 del Tribunale di Lucca.
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento parziale della domanda di pagamento proposta dalla banca, condannava e Controparte_1 [...] al pagamento in favore di CP_2 [...] della somma di euro Parte_3
85.346,70 quale saldo debitore per il conto di corrispondenza n. 671.3509335 e la somma di euro
17.096,75 quale saldo debitore per il conto corrente di apertura di credito n. 671.3681107, oltre interessi di mora e spese del giudizio.
In data 2.5.2022 la sentenza citata unitamente all'atto di precetto veniva notificata ai debitori da parte di (di seguito anche solo Parte_1
“ ” o Società”) e per essa (di Pt_1 Parte_2 seguito anche solo “ ”) in qualità di procuratrice Pt_2 speciale intimando, a e Controparte_1 CP_2 il pagamento della somma complessiva di euro 116.875,44 portata dalla sentenza precettata. Tutto ciò in quanto nelle more della notifica della sentenza in parola il credito della banca relativo alle posizioni debitorie consolidate del e della veniva fatto CP_1 CP_2 oggetto di due successive operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco pro soluto dei crediti: dapprima a in data 1.10.2015 e successivamente a Controparte_3 in data 22.11.2019; quest'ultima, quindi, agiva Pt_1 per ottenere il pagamento dovuto.
e in data 19.5.2022, Controparte_1 CP_2 proponevano opposizione al precetto contestando la legittimazione ad agire nonché la titolarità del credito
4 in capo a in particolare, sostenevano non Pt_1 esistesse alcuna cessione di crediti intervenuta fra
(nata da fusione per Controparte_4 incorporazione di Parte_3
e né fra quest'ultima e
[...] Controparte_3
e che, in ogni caso, il credito azionato non Pt_1 rientrasse nelle intervenute cessioni.
Si costituiva la convenuta e per essa Pt_1 Pt_2 contestando tutto quanto dedotto dalle parti opponenti e concludendo per il rigetto integrale dell'opposizione con vittoria di spese di causa.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa dal
Tribunale di Lucca con la sentenza n. 48/2023 del
13.1.2023 (RG 2021/2022) con la quale il Giudice dichiarava la carenza di titolarità del credito azionato da parte di e la condanna della Parte_1 stessa alla refusione delle spese di lite agli opponenti, liquidate nella misura di euro 10.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Avverso tale decisione ha interposto gravame Pt_1
(sempre per il tramite di ) al fine di Parte_2 ottenere la riforma totale della sentenza di primo grado e conseguente conferma dell'atto precettato e notificato in data 2.5.2022 sulla base del seguente motivo:
“erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il G. U. ha statuito la carenza di legittimazione attiva di e di conseguenza di Controparte_3 [...] perché il credito ceduto non rientra tra Parte_1 quelli non performing classificati “a sofferenza””.
Si sono costituiti e Controparte_1 CP_2 insistendo per l'inammissibilità dell'appello proposto e la sua integrale reiezione con conferma della sentenza gravata.
5 Con ordinanza del 2.7.2024 il Consigliere Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha avanzato la seguente proposta conciliativa: pagamento da parte dell'appellato di euro 70.000,00 onnicomprensive;
rilascio di quietanza liberatoria da parte dell'originario creditore (o di chi per esso) e del primo cessionario (o di chi per esso) a spese e cura dell'odierna appellante;
rinuncia dell'appello e accettazione della rinuncia;
spese del primo e del presente grado del giudizio integralmente compensate.
La proposta non è stata accettata dagli appellati e . Controparte_1 CP_2
Fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c. e assegnati i relativi termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e repliche, all'esito dell'udienza celebrata secondo il modello a trattazione scritta la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del 25.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex artt. 348-bis e 342 c.p.c. dell'appello proposto in ragione del fatto che lo stesso
è oramai nella sua fase decisoria e, in ogni caso, è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito agli appellati di espletare puntualmente la propria difesa.
Passando al merito dell'impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha dichiarato la mancanza di titolarità del credito dedotto in lite in capo a per aver Pt_1 ritenuto che il medesimo non fosse fra quelli
6 classificati “a sofferenza” oggetto della cessione a
(prima cessionaria) che, di conseguenza, Controparte_3 non avrebbe potuto cederlo a . Pt_1
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Il credito dedotto in lite trae origine dal decreto ingiuntivo n. 779/2006 ottenuto da Parte_3 nei confronti di
[...] Controparte_1 quale debitore principale, e quale CP_2 fideiussore.
In seguito alla chiusura dei conti correnti di corrispondenza e di apertura di credito intrattenuti dal debitore principale, pacificamente intervenuta nel giugno
2006, l'istituto di credito agiva monitoriamente per il pagamento dei saldi debitori relativi a detti conti nei confronti del debitore e del garante. Proposta opposizione al decreto ingiuntivo, il credito vantato dalla banca si cristallizzava nella sentenza n. 679/2012 con la quale e venivano condannati al CP_1 CP_2 pagamento della somma di euro 85.346,70 quale saldo debitore del conto di corrispondenza e di euro 17.096,75 quale saldo debitore relativo alla linea di credito estinta.
Tale sentenza, e ciò è pacifico fra le parti, non è mai stata impugnata dagli odierni appellati fissando definitivamente il credito vantato da Parte_3
(successivamente fusa per incorporazione nel
[...]
vd. doc. E fascicolo della CP_4 Parte_5 convenuta in primo grado) nei confronti del e CP_1 della . CP_2
Fermo quanto sopra, non vi è dubbio alcuno che il credito vantato dalla banca sia qualificabile “a sofferenza” non richiedendo alcun'altra specificazione né classificazione di sorta, dal momento che l'obbligazione di pagamento oramai derivante dalla sentenza irrevocabile
7 sopra citata non è mai stata adempiuta dai debitori, nonostante l'avvenuta formazione di titolo esecutivo definitivo.
Tale credito poi ha formato oggetto di successive cessioni pro soluto e in blocco così come documentalmente dimostrato.
Sono in atti, infatti, sia il contratto di cessione di crediti individuabili in blocco del 1° ottobre 2015 intervenuto fra e Parte_6 CP_3
, che quello del 22.11.2019 stipulato fra
[...] quest'ultima e (vd. rispettivamente doc. R e Pt_1 doc. I del fascicolo della convenuta in primo grado) nell'ambito dei quali rientra il credito dedotto in lite secondo le caratteristiche esplicitate nei contratti in parola dai quali è agevole verificare che il credito azionato fa riferimento al blocco individuato come
“portafoglio B” per un importo compreso fra euro
100.000,00 ed euro 250.000,00 e specificamente individuato nell'allegato 2.B – portafoglio B con il ndg
4014318, pratica 540002163 come da doc. S del fascicolo della convenuta di primo grado.
A quanto già evidenziato si aggiunge che in atti sono presenti le dichiarazioni rese da Parte_6
e – rispettivamente primo cedente e primo
[...] CP_3 cessionario – che riferiscono sulle intervenute cessioni e, in particolare, sul credito in discussione e rientrante fra quelli ceduti con le cartolarizzazioni sopra richiamate (vd. doc.ti L e M del fascicolo della convenuta in primo grado); con ciò fornendo, in via risolutiva e al di là della questione circa la classificazione o meno dei crediti “a sofferenza”, idonea prova sia dei trasferimenti e delle cessioni di crediti in blocco susseguitesi nel tempo fra le cessionarie CP_3
e sia dell'effettiva inclusione del credito sub Pt_1
8 iudice fra quelli oggetto dell'operazione economica realizzata fra banca e società di cartolarizzazione.
Infatti, la dichiarazione della banca cedente di avvenuta cessione del credito in merito alla quale vi sia la contestazione sia della legittimazione attiva che della titolarità dello stesso in capo alla cessionaria, rende priva di pregio la contestazione del debitore ceduto, essendo nella specie avvenuta indicazione, in maniera specifica e circostanziata, del rapporto bancario oggetto di cessione. In merito, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la produzione di una tale dichiarazione in giudizio sia idonea a dimostrare che un determinato credito sia stato effettivamente ceduto qualora si prospetti un caso di opposizione e contestazione della legittimità attiva e della titolarità del medesimo (in tal senso Cass. ord. n. 10200/2021).
Infine, nel caso di specie, è di documentale evidenza che le cessioni sono state comunicate ai debitori ceduti, essendo in atti le comunicazioni di avvenuta cessione inviate da e da al ed Parte_3 Pt_1 CP_1 alla (vd. doc.ti N e O del fascicolo della CP_2 convenuta in primo grado), oltre ad essere stati pubblicati gli avvisi in Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti della Legge 130/1999 e dell'art. 58 del
D. Lgs. 385/1993, con ciò ritenendosi risolutivamente eseguiti gli adempimenti che in via generale sono prescritti dall'art. 1264 c.c. (vd. doc.ti F e G del fascicolo della convenuta in primo grado).
Per tutto quanto sopra esposto l'appello viene accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata, con conseguente affermazione del diritto di di agire in via esecutiva nei Pt_1 Parte_1 confronti di e in solido Controparte_1 CP_2 fra loro per la somma di euro 116.875,44 come da precetto
9 notificato in uno con la sentenza n. 679/2012 in data
2.5.2022 del Tribunale di Lucca.
Le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia rientrante nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00 ai sensi del D.M. 147/2022 secondo i valori minimi (per entrambi i gradi di giudizio, con esclusione della fase istruttoria per il solo grado d'appello), trattandosi di credito incontestato fra le parti e di questione meramente documentale, e sono poste a carico dei soccombenti appellati e Controparte_1 CP_2
[...]
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e per essa Parte_1 avverso la sentenza n. 48/2023 (RG Parte_2
2021/2022) del Tribunale di Lucca pubblicata in data
13.1.2023:
1) accoglie l'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata,
2) dichiara il diritto di di Parte_1 agire in via esecutiva nei confronti di Controparte_1
e in solido fra loro per la somma di euro CP_2
116.875,44 come da precetto notificato in uno con la sentenza n. 679/2012 in data 2.5.2022 del Tribunale di
Lucca;
3) dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 in solido fra loro alla restituzione CP_2 dell'importo di euro 11.962,00 a a Parte_1 titolo di spese di giudizio di primo grado pagate da in ottemperanza alla sentenza di primo grado;
Pt_1
10 4) liquida le spese del primo grado di giudizio in euro 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
5) dichiara tenuti e condanna e Controparte_1
in solido fra loro alla rifusione di dette CP_2 spese in favore di Parte_1
6) liquida le spese del presente grado di giudizio in euro 4.997,00 per compensi di avvocato ed euro 1.138,50 per spese, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
7) dichiara tenuti e condanna e Controparte_1
in solido fra loro alla rifusione di dette CP_2 spese in favore di Parte_1
Così deciso in Firenze, 25 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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