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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5509 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 14052 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CURCURU' SIMONA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
- VIALE DEL FANTE 58D (Avv. DI Controparte_1
AL LOREDANA)
resistente
A seguito dell'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato sentenza
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Dichiara che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico nella misura dell'8 %.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa indennità con CP_1
decorrenza ed accessori come per legge.
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 1.887, 00 per compensi professionali, e distrae in favore del procuratore antistatario;
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, già liquidate.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.11.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, convenne in giudizio l' e, premesso di avere subito un infortunio sul lavoro in data 09 CP_1
maggio 2022, lamentò che l' convenuto gli aveva riconosciuto postumi CP_2
invalidanti di natura temporanea, liquidando la relativa indennità giornaliera, ma aveva negato la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica; chiese,
dunque, che venisse riconosciuto quale esito permanente dell'infortunio occorso,
un danno biologico nella misura del 12%, o in una percentuale diversa –con la condanna dell' al pagamento in proprio favore del relativo indennizzo CP_1
con la decorrenza di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestò la domanda di CP_2
cui chiese il rigetto poiché dagli accertamenti eseguiti nel corso dell'iter amministrativo è risultato che il ricorrente, a seguito dell'infortunio occorsogli sul lavoro, non ha riportato postumi permanenti indennizzabili conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 38/2000 e alla tabella delle menomazioni allo stesso allegata
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale l' eroga al CP_1
lavoratore le prestazione assistenziali previste dalla legge. In particolare, qualora
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dall'infortunio sia derivato un danno biologico permanente compreso tra il 6% ed il 15% della validità psicofisica, l' eroga un indennizzo in capitale per la CP_1
menomazione subita.
Non essendoci contestazione circa l'esistenza e la modalità dell'infortunio occorso,
è stata disposta CTU medico legale al fine di accertare l'eventuale grado d'invalidità residuata in capo al ricorrente
Il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione affermando che al ricorrente si può riconoscere quale conseguenza dell'incidente sul lavoro subito una lesione della sua integrità psicofisica nella misura dell' 8%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
(v. relazione e chiarimenti in atti).
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att.
c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico del ricorrente le spese della consulenza tecnica, già liquidata.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 16/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 14052 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CURCURU' SIMONA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
- VIALE DEL FANTE 58D (Avv. DI Controparte_1
AL LOREDANA)
resistente
A seguito dell'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato sentenza
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Dichiara che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico nella misura dell'8 %.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa indennità con CP_1
decorrenza ed accessori come per legge.
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 1.887, 00 per compensi professionali, e distrae in favore del procuratore antistatario;
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, già liquidate.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.11.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, convenne in giudizio l' e, premesso di avere subito un infortunio sul lavoro in data 09 CP_1
maggio 2022, lamentò che l' convenuto gli aveva riconosciuto postumi CP_2
invalidanti di natura temporanea, liquidando la relativa indennità giornaliera, ma aveva negato la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica; chiese,
dunque, che venisse riconosciuto quale esito permanente dell'infortunio occorso,
un danno biologico nella misura del 12%, o in una percentuale diversa –con la condanna dell' al pagamento in proprio favore del relativo indennizzo CP_1
con la decorrenza di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestò la domanda di CP_2
cui chiese il rigetto poiché dagli accertamenti eseguiti nel corso dell'iter amministrativo è risultato che il ricorrente, a seguito dell'infortunio occorsogli sul lavoro, non ha riportato postumi permanenti indennizzabili conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 38/2000 e alla tabella delle menomazioni allo stesso allegata
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale l' eroga al CP_1
lavoratore le prestazione assistenziali previste dalla legge. In particolare, qualora
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dall'infortunio sia derivato un danno biologico permanente compreso tra il 6% ed il 15% della validità psicofisica, l' eroga un indennizzo in capitale per la CP_1
menomazione subita.
Non essendoci contestazione circa l'esistenza e la modalità dell'infortunio occorso,
è stata disposta CTU medico legale al fine di accertare l'eventuale grado d'invalidità residuata in capo al ricorrente
Il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione affermando che al ricorrente si può riconoscere quale conseguenza dell'incidente sul lavoro subito una lesione della sua integrità psicofisica nella misura dell' 8%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali
(v. relazione e chiarimenti in atti).
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att.
c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico del ricorrente le spese della consulenza tecnica, già liquidata.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 16/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro