Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai SInori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 905/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, E , n. q. di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ROSA BORGESE Persona_1
COSTANTINO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
- appellato contumace e
, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO FERRARO, giusta Controparte_2
procura in atti;
appellato
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, e Parte_1 Parte_2
210/92; condannare il , in persona del Ministro p.t., e la , Controparte_1 Controparte_2 in via solidale o alternativa, alla corresponsione dell'assegno legislativamente previsto in favore dei ricorrenti con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda del 23.03.98 ex art. 3 L. 210/92 con gli interessi e rivalutazione;
vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipanti.”
A sostegno del ricorso allegavano che: con domanda del 29.07.04, la dante causa delle odierne appellanti faceva istanza al
[...]
per ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, L. 210/92 e successive integrazioni, in quanto, CP_1
in data 6.8.2001, la stessa, a causa delle patologie di cui era affetta, era stata sottoposta ad emotrasfusioni presso la Casa di Cura “Caminiti” di Villa San Giovanni;
a partire a partire dal novembre 2001 alla stessa era stata riscontrata una positività degli anticorpi anti HCV, valore che fino a quel momento risultava negativo;
con raccomandata notificata alle ricorrenti in data 19.5.2017, l' Controparte_3
aveva trasmesso il Verbale della Commissione Medico Ospedaliera di Messina che così aveva deliberato “Questa Commissione non procede alla trattazione della pratica medico-legale, trasmessa dall'ASP competente, in quanto la documentazione necessaria all'espletamento della stessa, richiesta più volte, non è mai pervenuta. Pertanto la suddetta pratica viene archiviata inevasa”.; in data 20.6.2016 avverso il suddetto giudizio della CMO, era stato proposto ricorso gerarchico al ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 210/92, con il quale era stato provato che Controparte_1
i ricorrenti avevano provveduto con posta elettronica certificata, inviata martedì 3 novembre 2015 alle ore 10.10, ad inoltrare la documentazione richiesta (allegando copia di un certificato a firma del dott.ssa unitamente alle copie della posta certificata in partenza, della ricevuta di Persona_2
accettazione e di avvenuta consegna.).
Nella resistenza del della , il Giudice di primo grado dopo aver Parte_4 Controparte_2 ritenuto che l'unico legittimato passivo fosse il convenuto, ha rigettato il ricorso facendo CP_1
proprie le risultanze della disposta ctu.
Hanno proposto appello i er i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Il è rimasto contumace. Controparte_1
La costituendosi ha eccepito l'inammissibilità del gravame, visto che con la Controparte_2 sentenza di primo grado era stato dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La camera è stata decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure ha fatto proprie le conclusioni del ctu secondo il quale: “La SI. era affetta da una cirrosi epati-ca. Per quanto attiene al Per_1
nesso di causalità non vengono rispettati rigoro-samente il criterio di congruità temporale, il criterio legato alla efficienza qualitativa e quantitativa dell'agente, come anche per quanto riguarda l'idoneità lesiva. A tale riguardo si precisa che parte attrice indica quale momento dell'infezione da virus HCV una trasfusione effettuata in data 6.8.2001 durante un ricovero presso la Casa di Cura Villa Caminiti di Villa San Giovanni, data che viene anche determinata con un certificato medico rilasciato in data 10.10.2015 dalla dr.ssa . Si precisa che la Persona_2
cirrosi è un processo unitario quanto a patogenesi e ad istogenesi ma pluri-fattoriale sotto il profilo etiologico. Alla cirrosi il fegato perviene se-guendo fino al termine la via epatitica che inizia con un danno epatocitario cronico, continuamente rinnovato, con esito in necrosi. Una cirrosi è carat- terizzata da due fenomeni che nella cirrosi debbono necessariamente coesi-stere: la fibrosi diffusa e la rigenerazione nodulare. La fibrosclerosi espri-me la guarigione con cicatrice dell'infiammazione del connettivo e la rige-nerazione nodulare costituisce l'unico modo perché ci sia un livello funzio-nale parenchimale minimo per il nuovo fegato. È chiaro che questo sovver- timento strutturale irreversibile causa a sua volta l'ipertensione portale permanente. Si precisa che il decorso della malattia è imprevedibile e co-munque tra l'evento lesivo e l'insorgenza della malattia conclamata passa un cospicuo lasso di tempo. La periziata, per come si rileva dalla cartella clinica di ricovero alla Casa di Cura Caminiti di Villa San Giovanni, già nel dicembre dell'anno 1999 è stata ricoverata con una diagnosi di dimis-sione di “Ascite in cirrotica”. Nel suddetto ricovero veniva effettuata una ecografia dell'addome superiore in cui veniva descritto
“fegato di dimen-sioni ai limiti massimi della norma con ecostruttura disomogenea e margini finemente irregolari come da epatopatia su base cirrotica….milza di dimen-sioni aumentate …”.
Ulteriore conferma delle condizioni già precarie del fegato della periziata veniva da una ulteriore ecografia effettuata in data 7.8.2001 che evidenziava analoghe alterazioni rilevate nella ecografia su descritta. Tale ecografia veniva effettuata il giorno successivo alla trasfu-sione individuata quale causa della trasmissione del virus dell'epatite C (la trasfusione è avvenuta giorno 6.8.2001), trasfusione che si era resa neces-saria per i valori ematici dell'emoglobina (Hb 5.60 g%) con un ematocrito del 20%. Nella cartella clinica del 2001 all'esame clinico l'addome aveva “forma globosa, CO estroflessa, presenza di reticoli venosi superficiali, alla percussione suono …. Da verosimile versamento ascitico” e tale quadro già dimostrava un aggravamento delle condizioni epatiche della periziata ri-spetto alla precedente cartella clinica. L'anemia, l'aumento della fosfatasi alcalina e della bilirubina e la caduta dell'attività di protrombina indicava-no già all'epoca del ricovero (agosto 2001) la diminuzione dell'attività pro-tidosintetica e la presenza, quindi, di una cirrosi scompensata. La periziata ha effettuato numerose trasfusioni e, per come dichiarato dal Servizio di immuno-ematologia dell'AO BMN di Reggio Calabria (prot.73 del
25.1.2005), su tutti i donatori erano stati effettuati gli esami di legge che avevano sempre dato esito negativo. Non si evince da alcun atto presente nei fascicoli l'esecuzione dei markers dell'epatite nonché la positività al test HCV né ad altro markers di epatite. Pertanto la etiologia della cirrosi di cui era affetta la periziata rimane, in base all'esame degli atti presenti nei fa-scicoli di causa, di natura indeterminata e comunque non può essere ascri-vibile alla trasfusione del
6.8.2001 in quanto non vi è correlazione tra even-to lesivo e danno iniziale in quanto, oltretutto, il danno epatico era già stato diagnosticato come cirrosi al ricovero del dicembre 1999. La sig. è decedu-ta per complicanze dovute alla cirrosi epatica in data 23.2.2006. Non viene quindi correlato il nesso di causalità tra evento lesivo e danno epatico e il successivo decesso”.
Gli appellanti denunciano l'acritico appiattimento del Giudice su una ctu erronea in quanto:
1) il quadro clinico dell'epatite cronica ad eziologia virale sarebbe molto variabile, e soprattutto nelle forme da HCV sarebbe caratteristica l'alternanza di periodi di relativa quiescenza con fasi di riacutizzazione, non solo umorale ma anche sintomatologica;
- La pregressa diagnosticata cirrosi non escluderebbe l'insorgenza di un danno epatico post- trasfusionale. solo a far data dal novembre 2001 alla signora veniva riscontrata positività degli Per_1
anticorpi anti HCV, valore che prima di allora risultava negativo;
In definitiva a parere deli appellanti “la preesistenza del fattore causale e la successiva manifestazione della malattia in assenza di possibili cause alternative capaci di produrre lo stato morboso, in via del tutto autonoma, consentono la formulazione di un giudizio probabilistico di dipendenza dell'infezione dalla condotta omissiva del e di riscontrare il nesso di CP_1
dipendenza causale con il danno. Ora l'unico antefatto della manifestazione del virus che abbia i caratteri di potenzialità ed efficienza causale rispetto all'infezione e che sia stato oggettivamente riscontrato è rappresentato proprio dalle reiterate emotrasfusioni e tale antefatto va poi posto in correlazione con la mancanza di prova – non essendo assolutamente sufficiente solo in astratto – che il sangue somministrato fosse immune da fattori patogeni”
L'appello è infondato. Le censure articolate in realtà non sono in in grado di inficiare le conclusioni cui è pervenuto il ctu - sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti - esprimendo al più un mero dissenso diagnostisco disancorato dagli elementi concreti posti a fondamento della perizia.
In particolare, il ctu ha chiarito che per quanto il decorso della malattia possa essere imprevedibile, comunque tra l'evento lesivo e l'insorgenza della malattia conclamata passa un cospicuo lasso di tempo: nel caso di specie non soltanto da un'ecografia effettuata in data 7 agosto
2001, cioè a solo un mese di distanza delle trasfusioni, vi era conferma delle condizioni già precarie del fegato della periziata, ma addirittura già nel dicembre dell'anno 1999 la stessa era stata ricoverata con una diagnosi di dimissione di “Ascite in cirrotica”.
Infine il ctu ha dato atto che “Non si evince da alcun atto presente nei fascicoli l'esecuzione dei markers dell'epatite nonché la positività al test HCV né ad altro markers di epatite”. Sul punto l'appellante non ha dedotto alcunchè
Ne caso di specie dunque non può certo affermarsi la sussistenza di un nesso causale nemmeno in termini probabilistici, atteso che vi era una diagnosi cirrosi epatica conclamata sin dal 1999 ed inoltre manca addirittura prova che la periziata abbia contratto il virus a seguito delle trasfusione.
Il ricorso deve esser dunque rigettato nei confronti del . CP_1
L'appello daeve essere invece dichiarato inammissibile nei confronti della il cui CP_2 difetto di legittimazione passiva era già stato dichiarato in primo grado, e l'appellante non ha sul punto proposto alcun appello incidentale.
Nulla sulle spese di lite , vista la dichiarazione ex art v152 disp att. c.p.c.in atti.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da , Parte_1 Parte_2
E , n. q. di erede di
contro
Parte_3 Persona_1 Controparte_4
avverso la sentenza n. 1010/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data
[...]
09/06/2022 , rigetta l'appello nei confronti del;
dichiara inammissibile Controparte_1
l'appello nei confronti dela . Controparte_2
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena) Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)