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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, avv. Francesco Saverio
Ruggiero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 106/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2745/2021-R.G. 7426/2021, emesso dal Tribunale di Salerno in data 30.09.2021, pubblicato in data
22.11.2021
TRA
(C.F. ) corrente in Salerno (SA), alla Via S. Parte_1 P.IVA_1
Baratta n.42, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, coma da mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Rosanna Bello (C.F.
) e presso la quale è domiciliata, in Battipaglia, alla CodiceFiscale_1
Via Domodossola n.69/F, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
(P.IVA ) corrente in Battipaglia, alla Controparte_1 P.IVA_2
via Spineta n. 47, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via Leonardo Da Vinci n. 5/b presso lo studio dell'avv. Luigi Mongiello (C.F. , dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto,
OPPOSTA
Conclusioni: all'udienza del 19.12.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: a) in data 30.09.2021, veniva emesso dal Tribunale di Salerno, il decreto ingiuntivo n. 2745/2021-R.G. 7426/2021, pubblicato il 22.11.2021 e notificato all' in data 24.11.2021, con cui veniva ingiunto a Parte_1 quest'ultima di pagare, in favore della la somma di € Controparte_1
508.889,25 oltre le spese del giudizio monitorio, per un credito rinveniente da diverse fatture emesse per trasporti effettuati dall'opposta in favore dell'opponente, oltre interessi, quale credito vantato quanto ad € 348.889,25, nonché quanto ad € 160.000,00 quale residuo debito di un finanziamento erogato dall'opposta in favore dell'opponente.
In data 30.12.2021, con atto di citazione, ritualmente notificato, in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2745/2021-R.G. 7426/2021, la Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Salerno la
[...] CP_1
ed esponeva: a) in data 24.11.2021 veniva notificato il decreto ingiuntivo
[...]
telematico n. 2745/2021-R.G. 7426/2021, reso dal Tribunale di Salerno in data
22.11.2021, a mezzo del quale la società opposta chiedeva il pagamento della somma di € 508.889,25 oltre spese del monitorio, liquidate in € 640,00 per spese ed € 4.185,00 per onorari di difesa, oltre accessori come per legge;
b)
l'ingiunzione di pagamento veniva fondata su diverse fatture emesse per trasporti effettuati dalla società opposta in favore della società opponente, nonché una nota di credito di € 25,74, il tutto per il complessivo importo di €
348.889,25; c) inoltre, veniva richiesto il pagamento di € 160.000,00 quale residuo debito di un finanziamento effettuato dall'opposta in favore dell'opponente; d) la società opponente impugnava e contestava quanto dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto ingiusto ed illegittimo, oltre che infondato in fatto ed in diritto, nonché la documentazione posta a base dello stesso perché prodotta in copia priva di attestazione di conformità all'eventuale originale esistente;
e) tanto premesso, la società Parte_1
citava a comparire innanzi al Tribunale di Salerno la Controparte_1 all'udienza del 07.04.2022 e chiedeva: 1) in via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare e/o annullare e dichiarare che nulla fosse dovuto dall'opponente; 2) accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente
2 non fosse certo, né liquido, né esigibile e, per l'effetto, revocare l'opposta ingiunzione n. 2745/2021; 3) condannare parte opposta al rimborso delle spese in favore della parte opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge.
Instaurato il contraddittorio, in data 05.04.2022, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la impugnando e Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla parte opponente, in quanto pretestuose e dilatorie, nonché infondate in fatto ed in diritto ed esponeva: a) con atto del
22.09.2021 la società opposta proponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società per la somma di € 508.889,25, in virtù Parte_1
di fatture regolarmente emesse a fronte di servizi effettuati in suo favore, nonché quanto ad € 160.000,00 quale residuo debito di un finanziamento regolarmente erogato alla medesima;
b) il decreto ingiuntivo in questione veniva reso in data 30.09.2021 dal Tribunale di Salerno, veniva pubblicato il
22.11.2021 e regolarmente notificato a mezzo pec all'opponente il giorno
24.11.2021; c) avverso siffatto decreto, la proponeva Parte_1 opposizione in virtù di due motivi “Insussistenza dei requisiti ex art. 633
c.p.c. sulle fatture e sul contratto di finanziamento”; d) a sostegno della sua opposizione, l'opponente deduceva che la documentazione, posta a base del procedimento monitorio dalla società opposta, fosse carente dei requisiti necessari all'emanazione del provvedimento reso;
e) l'opposizione si appalesava infondata in fatto ed in diritto e proposta al solo scopo dilatorio, in quanto l'opponente, non potendo negare il rapporto contrattuale sussistente tra le parti nel chiaro intento di non adempiere al pagamento del debito, effettuava una ricostruzione strumentale e di comodo della vicenda, non corrispondente alla realtà; f) tanto premesso e ritenuto l'opposta chiedeva: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'opposizione non fondata su prova scritta e munire di provvisoria esecutorietà il decreto ingiuntivo opposto;
2) in subordine, sempre in via preliminare, emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per la somma di € 348.889,25 corrispondente agli importi portati dalle fatture con gli allegati formulari firmati dall'opponente; 3) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare, in
3 via definitiva, la società opponente al pagamento della somma di €
508.889,25, in favore dell'opposta in uno agli interessi maturati e maturandi a far tempo dalle scadenze, nonché le spese e le competenze cosi come liquidate con il decreto ingiuntivo, ed in uno a quelle del giudizio in questione;
4) condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria.
Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2745/2021, assegnati alle parti i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice rinviava per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.12.2024.
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata
1. Richiamato il principio generale secondo cui le parti hanno l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, nell'opposizione a decreto ingiuntivo è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, che deve fornire gli elementi a sostegno della propria domanda.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non
4 può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari , sez. lav. , 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, si può evincere che l'opponente contesta solo in modo generico l'erogazione delle prestazioni, senza, però, disconoscere le firme in calce ai documenti di trasporto;
inoltre, quanto al dedotto finanziamento, si evidenzia che l'opposto offre un principio di prova della restituzione di tranches del prestito da parte dell'opponente, circostanza su cui quest'ultimo nulla osserva nella prima difesa utile.
Inoltre, a sostegno della prova del credito vantato, l'opposta allega alla comparsa di costituzione e risposta anche i formulari che recano il timbro e la firma dell'opposta in merito al servizio ricevuto ed oggetto delle richieste di pagamento in questione;
tali formulari costituiscono una prova inconfutabile della prestazione resa dalla in favore della Controparte_1 Parte_1
Per quanto concerne, invece, il contratto di finanziamento, come si evince dalla delibera assembleare depositata (datata 10.01.2019), l'opposta ha approvato espressamente l'erogazione di un finanziamento a favore di
[...]
per un importo pari ad € 330.000,00, decisione adottata alla presenza di Pt_1 tutti i soci rappresentanti dell'intero capitale sociale e siglata sia dal
Presidente che dal Segretario dell'Assemblea. In esecuzione di tale deliberazione, l'opposta ha corrisposto, infatti, una somma pari ad €
323.600,00 mediante bonifici bancari;
la società opponente nega espressamente di aver mai stipulato tale contratto, tuttavia, non si comprende a che titolo abbia provveduto a restituire parte di tale finanziamento alla società opposta mediante due pagamenti, dal momento che la medesima sostiene di non aver mai proceduto a concludere tale contratto: 1) €
100.000,00 in data 24.07.2020; 2) €63.600,00 in data 30.11.2020; le dichiarazioni dell'opponente sembrano essere in netta contraddizione con i fatti come documentati.
5 Per le ragioni su esposte, dunque, va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 2745/2021-R.G. 7426/2021.
2. Quanto alla domanda di condanna proposta dall'opposta per pretesa temerarietà della lite: come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, 27-10-2004, n. 20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, come noto, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr. Tribunale
Massa, 14/06/2016, n. 594).
Sul punto, però, nulla è stato dedotto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, in ragione dell'attività effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2745/2021-R.G.
7426/2021, emesso dal Tribunale di Salerno in data 30.09.2021, pubblicato in data 22.11.2021;
6 2) Condanna la al pagamento delle spese di lite da liquidarsi Parte_1 in € 22.457,00 per compenso avvocato, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
3) Rigetta la domanda dell'opponente di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti dell'opposta.
Salerno, lì 03 Gennaio 2025 Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, avv. Francesco Saverio
Ruggiero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 106/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2745/2021-R.G. 7426/2021, emesso dal Tribunale di Salerno in data 30.09.2021, pubblicato in data
22.11.2021
TRA
(C.F. ) corrente in Salerno (SA), alla Via S. Parte_1 P.IVA_1
Baratta n.42, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, coma da mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Rosanna Bello (C.F.
) e presso la quale è domiciliata, in Battipaglia, alla CodiceFiscale_1
Via Domodossola n.69/F, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
(P.IVA ) corrente in Battipaglia, alla Controparte_1 P.IVA_2
via Spineta n. 47, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via Leonardo Da Vinci n. 5/b presso lo studio dell'avv. Luigi Mongiello (C.F. , dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto,
OPPOSTA
Conclusioni: all'udienza del 19.12.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che: a) in data 30.09.2021, veniva emesso dal Tribunale di Salerno, il decreto ingiuntivo n. 2745/2021-R.G. 7426/2021, pubblicato il 22.11.2021 e notificato all' in data 24.11.2021, con cui veniva ingiunto a Parte_1 quest'ultima di pagare, in favore della la somma di € Controparte_1
508.889,25 oltre le spese del giudizio monitorio, per un credito rinveniente da diverse fatture emesse per trasporti effettuati dall'opposta in favore dell'opponente, oltre interessi, quale credito vantato quanto ad € 348.889,25, nonché quanto ad € 160.000,00 quale residuo debito di un finanziamento erogato dall'opposta in favore dell'opponente.
In data 30.12.2021, con atto di citazione, ritualmente notificato, in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2745/2021-R.G. 7426/2021, la Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Salerno la
[...] CP_1
ed esponeva: a) in data 24.11.2021 veniva notificato il decreto ingiuntivo
[...]
telematico n. 2745/2021-R.G. 7426/2021, reso dal Tribunale di Salerno in data
22.11.2021, a mezzo del quale la società opposta chiedeva il pagamento della somma di € 508.889,25 oltre spese del monitorio, liquidate in € 640,00 per spese ed € 4.185,00 per onorari di difesa, oltre accessori come per legge;
b)
l'ingiunzione di pagamento veniva fondata su diverse fatture emesse per trasporti effettuati dalla società opposta in favore della società opponente, nonché una nota di credito di € 25,74, il tutto per il complessivo importo di €
348.889,25; c) inoltre, veniva richiesto il pagamento di € 160.000,00 quale residuo debito di un finanziamento effettuato dall'opposta in favore dell'opponente; d) la società opponente impugnava e contestava quanto dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto ingiusto ed illegittimo, oltre che infondato in fatto ed in diritto, nonché la documentazione posta a base dello stesso perché prodotta in copia priva di attestazione di conformità all'eventuale originale esistente;
e) tanto premesso, la società Parte_1
citava a comparire innanzi al Tribunale di Salerno la Controparte_1 all'udienza del 07.04.2022 e chiedeva: 1) in via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare e/o annullare e dichiarare che nulla fosse dovuto dall'opponente; 2) accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente
2 non fosse certo, né liquido, né esigibile e, per l'effetto, revocare l'opposta ingiunzione n. 2745/2021; 3) condannare parte opposta al rimborso delle spese in favore della parte opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge.
Instaurato il contraddittorio, in data 05.04.2022, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la impugnando e Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla parte opponente, in quanto pretestuose e dilatorie, nonché infondate in fatto ed in diritto ed esponeva: a) con atto del
22.09.2021 la società opposta proponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società per la somma di € 508.889,25, in virtù Parte_1
di fatture regolarmente emesse a fronte di servizi effettuati in suo favore, nonché quanto ad € 160.000,00 quale residuo debito di un finanziamento regolarmente erogato alla medesima;
b) il decreto ingiuntivo in questione veniva reso in data 30.09.2021 dal Tribunale di Salerno, veniva pubblicato il
22.11.2021 e regolarmente notificato a mezzo pec all'opponente il giorno
24.11.2021; c) avverso siffatto decreto, la proponeva Parte_1 opposizione in virtù di due motivi “Insussistenza dei requisiti ex art. 633
c.p.c. sulle fatture e sul contratto di finanziamento”; d) a sostegno della sua opposizione, l'opponente deduceva che la documentazione, posta a base del procedimento monitorio dalla società opposta, fosse carente dei requisiti necessari all'emanazione del provvedimento reso;
e) l'opposizione si appalesava infondata in fatto ed in diritto e proposta al solo scopo dilatorio, in quanto l'opponente, non potendo negare il rapporto contrattuale sussistente tra le parti nel chiaro intento di non adempiere al pagamento del debito, effettuava una ricostruzione strumentale e di comodo della vicenda, non corrispondente alla realtà; f) tanto premesso e ritenuto l'opposta chiedeva: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'opposizione non fondata su prova scritta e munire di provvisoria esecutorietà il decreto ingiuntivo opposto;
2) in subordine, sempre in via preliminare, emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per la somma di € 348.889,25 corrispondente agli importi portati dalle fatture con gli allegati formulari firmati dall'opponente; 3) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare, in
3 via definitiva, la società opponente al pagamento della somma di €
508.889,25, in favore dell'opposta in uno agli interessi maturati e maturandi a far tempo dalle scadenze, nonché le spese e le competenze cosi come liquidate con il decreto ingiuntivo, ed in uno a quelle del giudizio in questione;
4) condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria.
Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2745/2021, assegnati alle parti i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice rinviava per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.12.2024.
L'opposizione è infondata e come tale va rigettata
1. Richiamato il principio generale secondo cui le parti hanno l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, nell'opposizione a decreto ingiuntivo è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, che deve fornire gli elementi a sostegno della propria domanda.
Giova, preliminarmente, ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non
4 può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari , sez. lav. , 19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, si può evincere che l'opponente contesta solo in modo generico l'erogazione delle prestazioni, senza, però, disconoscere le firme in calce ai documenti di trasporto;
inoltre, quanto al dedotto finanziamento, si evidenzia che l'opposto offre un principio di prova della restituzione di tranches del prestito da parte dell'opponente, circostanza su cui quest'ultimo nulla osserva nella prima difesa utile.
Inoltre, a sostegno della prova del credito vantato, l'opposta allega alla comparsa di costituzione e risposta anche i formulari che recano il timbro e la firma dell'opposta in merito al servizio ricevuto ed oggetto delle richieste di pagamento in questione;
tali formulari costituiscono una prova inconfutabile della prestazione resa dalla in favore della Controparte_1 Parte_1
Per quanto concerne, invece, il contratto di finanziamento, come si evince dalla delibera assembleare depositata (datata 10.01.2019), l'opposta ha approvato espressamente l'erogazione di un finanziamento a favore di
[...]
per un importo pari ad € 330.000,00, decisione adottata alla presenza di Pt_1 tutti i soci rappresentanti dell'intero capitale sociale e siglata sia dal
Presidente che dal Segretario dell'Assemblea. In esecuzione di tale deliberazione, l'opposta ha corrisposto, infatti, una somma pari ad €
323.600,00 mediante bonifici bancari;
la società opponente nega espressamente di aver mai stipulato tale contratto, tuttavia, non si comprende a che titolo abbia provveduto a restituire parte di tale finanziamento alla società opposta mediante due pagamenti, dal momento che la medesima sostiene di non aver mai proceduto a concludere tale contratto: 1) €
100.000,00 in data 24.07.2020; 2) €63.600,00 in data 30.11.2020; le dichiarazioni dell'opponente sembrano essere in netta contraddizione con i fatti come documentati.
5 Per le ragioni su esposte, dunque, va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 2745/2021-R.G. 7426/2021.
2. Quanto alla domanda di condanna proposta dall'opposta per pretesa temerarietà della lite: come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, 27-10-2004, n. 20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, come noto, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno (cfr. Tribunale
Massa, 14/06/2016, n. 594).
Sul punto, però, nulla è stato dedotto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, in ragione dell'attività effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2745/2021-R.G.
7426/2021, emesso dal Tribunale di Salerno in data 30.09.2021, pubblicato in data 22.11.2021;
6 2) Condanna la al pagamento delle spese di lite da liquidarsi Parte_1 in € 22.457,00 per compenso avvocato, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
3) Rigetta la domanda dell'opponente di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti dell'opposta.
Salerno, lì 03 Gennaio 2025 Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
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