Versione
15 maggio 1962
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31 ottobre 1971
31 ottobre 1971
Art. 1.
I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonche' alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo', con suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facolta' di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessita' e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
d) che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento.
((Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.
La Regione puo' disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili))
I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonche' alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo', con suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facolta' di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessita' e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
d) che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento.
((Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.
La Regione puo' disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili))
Commentario • 1
- 1. Il milleproroghe amplia i possibili utilizzi dei proventi da concessioni di edificare, ma solo dal 1° aprile prossimoMartina Longo · https://www.publika.it/ · 9 marzo 2020 · 0.9152416
Il mio Ente deve ancora approvare il bilancio di previsione 2020-2022. Mi sapete dire quali sono le spese finanziabili con i proventi da oneri di urbanizzazione? L'utilizzo degli oneri di urbanizzazione o meglio, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, è disciplinato dall'art. 1, comma 460 della L. 232/2016, come modificato dall' art. 1-bis, comma 1, D.L. 148/2017. Tale comma prevede infatti che i suddetti proventi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle …
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Giurisprudenza • 63
- 1. TAR Bari, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 423Provvedimento: […] In diritto, censuravano l'eccesso di potere per macroscopica contraddittorietà, difetto di istruttoria, violazione dell'art. 42- bis d.P.R. n. 327/2001, per travisamento dei fatti, la violazione dell'art. 1 legge n. 167/1962 e dell'art. 27 legge n. 865/1971.Leggi di più...
- art. 27 legge 865/1971·
- art. 30 c.p.a.·
- art. 194 tuell·
- art. 167 legge 167/1962·
- acquisizione sanante·
- giurisdizione ordinaria·
- giurisdizione amministrativa·
- espropriazione indiretta·
- art. 133 c.p.a.·
- compensazione spese·
- risarcimento danni·
- art. 1224 c.c.·
- eccesso di potere·
- art. 42 bis dpr 327/01·
- art. 53 dpr 327/01