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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 709/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 709/2024 tra
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Orvieto, piazza XXIX Marzo, n. 24, presso lo studio dell'avv.to Florido Fratini che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E C.F. e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_2 presso il domicilio digitale del difensore ( e Email_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Silvia Carapezza del Foro di Torino, come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza del 25/03/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., con istanza di sospensiva, ritualmente notificato, parte opponente, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificatole in data 8/04/2024, da parte opposta, quale mandataria Controparte_3 della contenente l'intimazione di Controparte_4 pagamento dell'importo pari ad euro 76.253,74 (di cui euro 22.440,24 a titolo di capitale, euro 894,41 per spese liquidate dal titolo, euro 1.050,00 per spese liquidate nella procedura esecutiva, euro 425,00 per spese del precetto, previa detrazione dell'importo pari ad euro 19.925,79 a titolo di pagamenti), in tesi derivante dal decreto ingiuntivo n. 190/2001, emesso dal Tribunale di Orvieto in data 24/09/2001 a favore di Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a., notificato all'odierna parte opponente in data 19/01/2001; A fondamento dell'opposizione avanzata, la stessa premetteva in fatto che:
-vi era stata una esecuzione presso il Tribunale di Bologna, “asseritamente non satisfattiva”;
-era stato notificato altro precetto dalla cessionaria in Controparte_5 data 11/04/2011 e una causa di opposizione in ordine all'usurarietà del tasso di interesse, conclusasi con sentenza di rigetto n. 3670/2013;
-vi era stata ulteriore esecuzione presso terzi innanzi al Tribunale di Firenze nell'anno 2015;
pagina 1 di 9 -era stato notificato altro precetto dall'odierna opposta nell'anno 2020, non posto ad esecuzione. Tanto premesso in fatto, parte opponente avanzava i seguenti motivi di opposizione in diritto: a) difetto di legittimazione attiva per mancata prova delle cessioni del credito da a CP_6
e da quest'ultima a non risultando Controparte_5 Controparte_1 sufficiente la “notificazione con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”, avuto particolare riguardo alla prova dell'inclusione del credito nella cessione;
b) nullità del mandato conferito da a per Controparte_1 Controparte_3 mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB;
c) mancata pattuizione del tasso di interesse del 14,99%, comunicato dalla banca ingiungente al signor in data 4/09/2001, per violazione della forma scritta ai sensi dell'art. 1284 c.c. Parte_1
e dell'art. 117, co. IV, TUB, con automatica sostituzione della “misura convenzionale con quella legale”, con conseguente debenza di minori interessi per euro 5.952,96 in luogo di euro 71.025,71.
Alla stregua dei motivi di opposizione formulati, chiedeva, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli (ossia del “d.i. n. 190/2001 Trib. Orvieto del 24.9.2001 ed esecutivo in data 4.2.2002, ord. assegnazione Trib. Bologna nella esecuzione p.t. n. 1333/2002, sent. Trib. Firenze n. 3670/2013 del 20.11.2013”); in via pregiudiziale, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di parte opposta in ragione del difetto di titolarità del credito, con conseguente inefficacia dell'atto di precetto;
in via ulteriormente pregiudiziale di rito, dichiararsi l'invalidità o l'inesistenza della procura alle liti conferita al difensore per violazione dell'art. 106 TUB e, per l'effetto, la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto;
nel merito, accertarsi la non debenza da parte dell'opponente della somma intimata a fronte della illegittima applicazione degli interessi ultra legali del 14,99% non concordati per iscritto, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto;
per l'effetto, quantificare il dovuto sulla base del calcolo degli interessi al saggio legale in misura pari a complessivi euro 5.952,96, di cui euro 4.657,23 a titolo di capitale ed euro 1.295,73 a titolo di interessi residui, con vittoria delle spese di lite. Con ordinanza del 30/04/2024, il giudice designato fissava udienza sulla sospensiva alla data del 29/05/2024. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte opposta chiedeva il rigetto della sospensiva e dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta invocava le seguenti ragioni:
-infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione attiva, come da contratti di cessione del credito prodotti nel giudizio di opposizione, con relative pubblicazioni in GU, richiamando la giurisprudenza in tema di idoneità di tale avviso nell'ipotesi di indicazione per categorie dei rapporti ceduti, come nel caso di specie, dovendosi tener conto del fatto che le cessionarie nel corso degli anni avevano azionato procedure esecutive senza alcuna obiezione di controparte in punto di legittimazione attiva;
-che nel caso di specie l'eccezione di mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB era infondata in fatto poiché parte opposta aveva affidato la attività di riscossione dei crediti alla
[...]
iscritta in tale albo, la quale aveva delegato lo svolgimento delle attività ad Controparte_7
come espressamente consentito dalla legge, non risultando, comunque, Controparte_3 in diritto tale iscrizione necessaria;
pagina 2 di 9 -che le contestazioni in ordine alla mancata pattuizione del tasso di interesse erano infondate, venendo in rilievo un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato;
-che la differenza negli acconti ricevuti (euro 22.733,23 nel precetto notificato in data 23/06/2020 ed euro 19.925,79 nell'altro precetto) era dovuta ad un errore contenuto nel primo atto di precetto. All'udienza del 29/05/2024, il giudice, su istanza di parte opponente, assegnava alle parti termine per note e repliche e rinviava per esame dell'istanza di sospensiva alla successiva udienza del 19/06/2024. Parte opponente nelle note depositate evidenziava:
-che la documentazione prodotta non era idonea a comprovare la legittimazione attiva, trattandosi “di pagine appartenente ad elenchi -presumibilmente di decine di pagine- dove compare il nome di con delle cifre accanto, senza però intestazione, senza Parte_1 autenticazione, senza indicazione di chi fossero i firmatari del foglio, senza data certa”;
-che, come da giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 2 della L. n. 130/1999 ha carattere imperativo, ragion per cui l'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB determina il divieto di
“stipula del contratto” ovvero della “delega alla attività di riscossione”;
-che, con riferimento all'interesse ultralegale, la decisione della Suprema Corte n. 9479/2023 consentiva di superare l'eccezione di giudicato in conseguenza della qualità assunta di consumatore in relazione alla contestazione delle clausole abusive, con obbligo del giudice di ordinare la produzione del contratto e qualificare l'opposizione a precetto come opposizione a decreto ingiuntivo tardiva rimettendo la decisione al giudice del monitorio, con assegnazione del termine di 40 giorni per la riassunzione;
precisava, poi, che il tasso di interesse di mora del 14,99% appariva manifestamente eccessivo, così come l'importo richiesto a titolo di interessi. Parte opposta nella memoria di replica deduceva:
-che la documentazione prodotta in punto di legittimazione attiva, contrariamente agli assunti di controparte, era completa ed esaustiva;
-che l'eccezione di mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, contrastava con la pronuncia della Cassazione;
-che in sede di opposizione l'opponente non aveva dedotto né la natura di consumatore né la vessatorietà della clausola, tenuto conto della diversa eccezione formulata riguardante il difetto di forma scritta da far valere mediante la proposizione di una ordinaria opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo che, in ogni caso, il requisito della forma scritta risultava rispettato. Quindi, il giudice all'udienza del 19/06/2024 assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 13/07/2024, il giudice qualificava come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. la doglianza riguardante l'applicazione di interessi di importo manifestamente eccessivo ai sensi dell'art. 33 lett. f (già previsto dall'art. 1469-bis, n. 6, c.c.), rimettendo la decisione al giudice dell'opposizione tardiva e assegnando termine di giorni 40 per la riassunzione, e respingeva l'istanza di sospensione con riferimento ai motivi indicati nell'atto di citazione in opposizione (difetto di legittimazione attiva, mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB e mancata pattuizione di interessi in forma scritta). Alla prima udienza del 22/10/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 15/11/2024, il giudice fissava udienza per la decisione alla data del 25/03/2025 e, all'esito di tale udienza, tratteneva la causa in decisione.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE La causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite, di talchè deve trovare conferma l'ordinanza adottata nel corso del procedimento nella parte in cui ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, non potendo trovare accoglimento la chiesta CT (risultando superflua ai fini del decidere) e dovendosi precisare che non appare opportuno disporre la riunione al presente procedimento con l'opposizione tardiva iscritta al n. 1590/2024, tenuto conto dello stato di quest'ultimo procedimento - assegnato all'odierno giudicante- nel quale sono stati concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., laddove, invece, l'odierno procedimento è maturo per la decisione (sul punto, si precisa che la mancata riunione non determina alcun effetto sulle spese di lite, posto che, anche laddove fosse disposta, la sentenza definitoria dovrebbe liquidare le spese in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza: Cass., n. 15954/2006; Cass., n. 15860/2014; Cass., n. 27295/2022). La deduzione, contenuta nelle note depositate in data 5/06/2024, impone la trattazione delle doglianze formulate con riferimento alla qualità di consumatore. Difatti, in tali memorie l'odierno opponente ha invocato la presenza di clausola abusiva nel contratto in punto di previsione di interessi correlati al ritardo di importo manifestamente eccessivo poiché pari al tasso di interesse di mora del 14,99%, chiedendo la adozione dei provvedimenti ex art. 650 c.p.c., dovendosi ribadire, secondo quanto evidenziato sin dalla fase della sospensiva che la doglianza relativa all'asserito difetto di forma scritta esula dalla tematica delle clausole abusive. Ciò chiarito, va premesso in fatto che il decreto ingiuntivo in questione, adottato nell'anno 2001, non contiene alcuna motivazione in punto di controllo delle clausole contrattuali (v. doc. 2 allegato alla citazione), mentre il contratto di finanziamento prodotto da parte opposta (v. doc. 19) dà espressamente atto che l'operazione “rientra nella disciplina del credito al consumo”. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che la Suprema Corte ha chiarito che la contestazione sulla questione della abusività delle clausole può ritenersi preclusa esclusivamente laddove il decreto ingiuntivo presenti una motivazione che pur sommariamente dia atto della sussistenza dell'esame dell'assenza di clausole abusive (al fine di consentire al debitore di valutare con piena cognizione di causa se occorra proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo) e, al contempo, contenga l'avvertimento che in assenza di opposizione decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali (Cass., Sez. Un., n. 9479/2023). Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo in questione, come detto adottato nell'anno 2001, non è conforme ai parametri indicati dalla Suprema Corte, ragion per cui non è possibile invocare la tardività delle deduzioni, venendo notoriamente in rilievo questioni rilevabili d'ufficio rispetto alle quali il giudice è tenuto ad interpellare il consumatore se intende avvalersi della nullità di protezione, circostanza questa da ritenersi positivamente accertata nel caso di specie in cui l'opponente ha svolto specifica censura sul carattere manifestamente eccessivo del tasso degli interessi di mora. Dunque, il giudice in sede di opposizione all'esecuzione, con riferimento ai profili di eventuale abusività della clausola, “riqualificherà l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa, fissando un termine non inferiore a 40 giorni per la riassunzione” (“in applicazione dell'art. 50 c.p.c., in forza di interpretazione
pagina 4 di 9 adeguatrice)”; nel frattempo, il GE si asterrà dal disporre la vendita o l'assegnazione del bene o del credito, mentre “il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, una volta investito, avrà il potere ex art. 649 c.p.c. di sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo in modo totale o parziale, a seconda degli effetti che potrebbe comportare l'accertamento sulla abusività della clausola che viene in rilievo” (Cass., Sez. Un., cit.). Passando all'esame della portata oggettiva del giudizio relativo all'opposizione tardiva, si evidenzia che il sindacato del giudice nel procedimento incardinato ex art. 650 c.p.c. investe esclusivamente le clausole in tesi vessatorie applicate alla fattispecie concreta (Cass., Sez. Un., n. 9479/2023, pag. 26 della motivazione: ossia quelle che “siano rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione”). Dunque, rimane fermo il sindacato di questo giudice, nella veste di giudice dell'opposizione all'esecuzione, in relazione ai motivi di opposizione estranei ai profili di abusività delle clausole ossia relativi a quelli originariamente dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio. Viene, quindi, confermata l'ordinanza in atti che, previa qualificazione dell'opposizione in parte qua come tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., ha assegnato termine per l'introduzione del procedimento e ha esaminato i motivi di sospensiva estranei alla tematica del consumatore. Occorre ribadire che, secondo quanto evidenziato dalla pronuncia della Suprema Corte, il GE non potrà disporre la vendita o l'assegnazione fino alla pronuncia del giudice ex art. 649 c.p.c. sull'opposizione tardiva. Resta da precisare che la sospensione del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto (i.e. il decreto ingiuntivo adottato nell'anno 2001 e non opposto), pronunciata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi del'art. 649 c.p.c., secondo quanto allegato dalle parti in relazione alla valutazione del carattere manifestamente eccessivo degli interessi (v. allegazione di parte opponente nella comparsa conclusionale, sul punto non specificamente contestata da parte opposta), non determina la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio in cui sono stati formulati motivi di opposizione autonomi, avendo parte opposta interesse a ottenere una pronuncia sulla legittimazione attiva, sulla iscrizione all'albo ex art. 106 TUB e sul difetto di forma scritta, fermo restando che la procedura esecutiva non potrà essere proseguita fino alla definizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avente a oggetto il titolo azionato. Vanno, pertanto, esaminati i motivi formulati nell'atto di citazione in opposizione non riconducibili al carattere abusivo ed alla tutela del consumatore.
1.SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA. Premesso che l'atto di precetto non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale (Cass., n. 8213/2012), a nulla rileva che in tale atto parte opposta non abbia comprovato le vicende successorie che giustificano il subentro nella titolarità del credito derivante dal decreto ingiuntivo, essendo sufficiente che la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in lite dal lato attivo sia provata nel giudizio di opposizione, ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., gravante su parte opposta. Va, preliminarmente, evidenziato in fatto che a fondamento della propria legittimazione attiva, parte opposta ha allegato:
-che il contratto di finanziamento è stato stipulato con Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a.;
pagina 5 di 9 -Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a. con contratto di cessione di crediti in blocco del 29/12/2006 ha ceduto la posizione a Controparte_5
-Non Performing Lonas S.p.a. con contratto di cessione di crediti in blocco del 17/12/2013 ha ceduto il credito all'odierna opposta Controparte_1
A sostegno della propria allegazione, ha prodotto:
-copia del contratto di finanziamento (v. doc. 19);
-contratto di cessione di crediti in blocco del 29/12/2006 tra e CP_6 Controparte_5
(v. doc. 7), riportante a pag. 1 dell'allegato A il nominativo dell'odierno
[...] opponente con il saldo esigibile alla data del 31/08/2006 e relativa Parte_1 pubblicazione in GU (v. doc. 11), nella quale si evidenziano i parametri di inclusione (crediti originati da classificati a sofferenza nel periodo 31/12/1990-29/08/2006, vantanti CP_6 verso obbligati principali dei quali la CRO sia creditrice);
-contratto di cessione di crediti in blocco del 17/12/2013 tra e Controparte_5
(v. doc. 8), riportante a pag. 1 dell'allegato 1 alla cessione il Controparte_1 nominativo dell'odierno opponente con il saldo e relativa pubblicazione in Parte_1
GU (v. doc. 12), nella quale si evidenziano i parametri di inclusione (crediti che alla data del 30/09/2013 risultavano classificati a sofferenza, acquistati da in Controparte_5 forza di cessione di crediti individuabili in blocco con avviso in GU del 30/01/2007);
-sentenza del Tribunale di Firenze del 19/11/2013 che ha respinto l'opposizione all'esecuzione promossa dall'odierno opponente avverso l'atto di precetto notificato dalla cessionaria
[...] in data 11/04/2011, escludendo sia la presenza di interessi usurari sia Controparte_5
l'anatocismo, e, al contempo, accertando in assenza di qualsivoglia contestazione dell'odierno opponente, la cessione del credito da a presupposto CP_6 Controparte_5 del rigetto dell'opposizione (v. doc. 15 nel fascicolo di parte opposta e doc. 8 nel fascicolo di parte opponente);
-ordinanza del GE presso il Tribunale di Firenze del 14/08/2015 di assegnazione in favore di nei confronti di del credito verso terzi ( Controparte_1 Parte_1 [...]
) con determinazione a tale data del credito, senza che in tale sede sia stata mossa CP_8 alcuna valida contestazione in punto di legittimazione attiva (v. doc. 16 nel fascicolo di parte opponente). Tanto premesso in fatto, si confermano in diritto le considerazioni svolte in sede di sospensiva. Ritiene, difatti, chi scrive che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dalle cessioni e dagli avvisi in GU sopra richiamati (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale ritiene sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU).
pagina 6 di 9 Dunque, contrariamente agli assunti di parte opponente, premesso che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione), dovendosi precisare che il richiamo contenuto nell'avviso in GU in esame ai crediti che siano classificati in sofferenza deve intendersi quale termine tecnico-contabile riferito a tutti i crediti rimasti insoluti come nella fattispecie in esame. Inoltre e in via assorbente, all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024) Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dagli avvisi pubblicati in GU, dal possesso del contratto di finanziamento in capo alla cessionaria, dei contratti di cessione contenenti elementi riconducibili all'odierna posizione, della sentenza del Tribunale di Firenze del 19/11/2013 che ha respinto l'opposizione all'esecuzione promossa dall'odierno opponente avverso l'atto di precetto notificato dalla cessionaria e Controparte_5 dell'ordinanza del GE presso il Tribunale di Firenze del 14/08/2015 di assegnazione in favore di nei confronti di del credito verso terzi ( Controparte_1 Parte_1 [...]
), trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della CP_8 titolarità del rapporto controverso.
pagina 7 di 9 2.SULLA NULLITA' DEL MANDATO PER MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO EX ART. 106 TUB. Analoghe considerazioni in merito all'infondatezza del motivo di opposizione devono essere svolte con riferimento alla doglianza riguardante la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB di e la conseguente invocata nullità del mandato conferito da Controparte_3 [...]
dovendosi richiamare al riguardo -in via assorbente- quanto precisato dalla Controparte_1
Suprema Corte in merito al fatto che l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla Banca d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024; richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della “presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata).
3.SULLA MANCATA PATTUIZIONE DEL TASSO DI INTERESSE. Con riferimento a tale doglianza, ribadito che la asserita mancata pattuizione del tasso di interesse applicato in forma scritta non appare sussumibile nell'ambito delle clausole abusive, posto che parte opponente lamenta la mancanza di pattuizione (mentre la questione relativa alla asserita pattuizione di interessi di ammontare manifestamente eccessivo verrà affrontata nell'ambito del giudizio ex art. 650 c.p.c), occorre tener conto del fatto che è pacifico che il decreto ingiuntivo costituente il titolo, pur ritualmente notificato al signor in Parte_1 data 19/10/2001, non è stato opposto (v. pag. 1 dell'atto di citazione in opposizione). Tanto premesso in fatto, giova evidenziare in diritto che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, con impostazione condivisa da chi scrive, il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività in ragione della riserva di ogni questione al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o avrebbe avuto ove proposta l'opposizione) la possibilità di avere sviluppo, ragion per cui al giudice dell'esecuzione è precluso qualsivoglia controllo sul titolo diretto ad invalidarne l'efficacia sulla base di questioni e difese che andavano dedotte nel procedimento devoluto al giudice naturale, potendosi nel giudizio di opposizione all'esecuzione attribuire rilevanza esclusivamente ai fatti posteriori al conseguimento della definitività del titolo (Cass., n. 12911/2012, in motivazione;
Cass., n. 3277/2015; Cass., n. 16983/2018, in motivazione;
da ultimo, v. Cass., n. 2785 del 4/02/2025: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in
pagina 8 di 9 cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”) Segue l'infondatezza anche di tale motivo di opposizione. Infine, la doglianza relativa alla misura degli acconti (solamente indicata dall'opponente e non formulata come specifico motivo di opposizione), alla stregua delle puntuali deduzioni operate da parte opposta, appare generica e, in quanto tale, inidonea ad assurgere a valida contestazione, ragion per cui non consente di addivenire a diverse conclusioni. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'opposizione. Spese di lite secondo soccombenza, liquidate nella misura indicata in dispositivo in considerazione dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge l'opposizione con riferimento ai motivi riconducibili all'opposizione all'esecuzione (difetto di legittimazione attiva, mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB e difetto di forma scritta);
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 7.500,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso il 13/04/2025 Il giudice Marzia Di Bari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 709/2024 tra
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Orvieto, piazza XXIX Marzo, n. 24, presso lo studio dell'avv.to Florido Fratini che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E C.F. e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_2 presso il domicilio digitale del difensore ( e Email_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Silvia Carapezza del Foro di Torino, come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza del 25/03/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., con istanza di sospensiva, ritualmente notificato, parte opponente, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificatole in data 8/04/2024, da parte opposta, quale mandataria Controparte_3 della contenente l'intimazione di Controparte_4 pagamento dell'importo pari ad euro 76.253,74 (di cui euro 22.440,24 a titolo di capitale, euro 894,41 per spese liquidate dal titolo, euro 1.050,00 per spese liquidate nella procedura esecutiva, euro 425,00 per spese del precetto, previa detrazione dell'importo pari ad euro 19.925,79 a titolo di pagamenti), in tesi derivante dal decreto ingiuntivo n. 190/2001, emesso dal Tribunale di Orvieto in data 24/09/2001 a favore di Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a., notificato all'odierna parte opponente in data 19/01/2001; A fondamento dell'opposizione avanzata, la stessa premetteva in fatto che:
-vi era stata una esecuzione presso il Tribunale di Bologna, “asseritamente non satisfattiva”;
-era stato notificato altro precetto dalla cessionaria in Controparte_5 data 11/04/2011 e una causa di opposizione in ordine all'usurarietà del tasso di interesse, conclusasi con sentenza di rigetto n. 3670/2013;
-vi era stata ulteriore esecuzione presso terzi innanzi al Tribunale di Firenze nell'anno 2015;
pagina 1 di 9 -era stato notificato altro precetto dall'odierna opposta nell'anno 2020, non posto ad esecuzione. Tanto premesso in fatto, parte opponente avanzava i seguenti motivi di opposizione in diritto: a) difetto di legittimazione attiva per mancata prova delle cessioni del credito da a CP_6
e da quest'ultima a non risultando Controparte_5 Controparte_1 sufficiente la “notificazione con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”, avuto particolare riguardo alla prova dell'inclusione del credito nella cessione;
b) nullità del mandato conferito da a per Controparte_1 Controparte_3 mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB;
c) mancata pattuizione del tasso di interesse del 14,99%, comunicato dalla banca ingiungente al signor in data 4/09/2001, per violazione della forma scritta ai sensi dell'art. 1284 c.c. Parte_1
e dell'art. 117, co. IV, TUB, con automatica sostituzione della “misura convenzionale con quella legale”, con conseguente debenza di minori interessi per euro 5.952,96 in luogo di euro 71.025,71.
Alla stregua dei motivi di opposizione formulati, chiedeva, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli (ossia del “d.i. n. 190/2001 Trib. Orvieto del 24.9.2001 ed esecutivo in data 4.2.2002, ord. assegnazione Trib. Bologna nella esecuzione p.t. n. 1333/2002, sent. Trib. Firenze n. 3670/2013 del 20.11.2013”); in via pregiudiziale, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di parte opposta in ragione del difetto di titolarità del credito, con conseguente inefficacia dell'atto di precetto;
in via ulteriormente pregiudiziale di rito, dichiararsi l'invalidità o l'inesistenza della procura alle liti conferita al difensore per violazione dell'art. 106 TUB e, per l'effetto, la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto;
nel merito, accertarsi la non debenza da parte dell'opponente della somma intimata a fronte della illegittima applicazione degli interessi ultra legali del 14,99% non concordati per iscritto, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto;
per l'effetto, quantificare il dovuto sulla base del calcolo degli interessi al saggio legale in misura pari a complessivi euro 5.952,96, di cui euro 4.657,23 a titolo di capitale ed euro 1.295,73 a titolo di interessi residui, con vittoria delle spese di lite. Con ordinanza del 30/04/2024, il giudice designato fissava udienza sulla sospensiva alla data del 29/05/2024. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte opposta chiedeva il rigetto della sospensiva e dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta invocava le seguenti ragioni:
-infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione attiva, come da contratti di cessione del credito prodotti nel giudizio di opposizione, con relative pubblicazioni in GU, richiamando la giurisprudenza in tema di idoneità di tale avviso nell'ipotesi di indicazione per categorie dei rapporti ceduti, come nel caso di specie, dovendosi tener conto del fatto che le cessionarie nel corso degli anni avevano azionato procedure esecutive senza alcuna obiezione di controparte in punto di legittimazione attiva;
-che nel caso di specie l'eccezione di mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB era infondata in fatto poiché parte opposta aveva affidato la attività di riscossione dei crediti alla
[...]
iscritta in tale albo, la quale aveva delegato lo svolgimento delle attività ad Controparte_7
come espressamente consentito dalla legge, non risultando, comunque, Controparte_3 in diritto tale iscrizione necessaria;
pagina 2 di 9 -che le contestazioni in ordine alla mancata pattuizione del tasso di interesse erano infondate, venendo in rilievo un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato;
-che la differenza negli acconti ricevuti (euro 22.733,23 nel precetto notificato in data 23/06/2020 ed euro 19.925,79 nell'altro precetto) era dovuta ad un errore contenuto nel primo atto di precetto. All'udienza del 29/05/2024, il giudice, su istanza di parte opponente, assegnava alle parti termine per note e repliche e rinviava per esame dell'istanza di sospensiva alla successiva udienza del 19/06/2024. Parte opponente nelle note depositate evidenziava:
-che la documentazione prodotta non era idonea a comprovare la legittimazione attiva, trattandosi “di pagine appartenente ad elenchi -presumibilmente di decine di pagine- dove compare il nome di con delle cifre accanto, senza però intestazione, senza Parte_1 autenticazione, senza indicazione di chi fossero i firmatari del foglio, senza data certa”;
-che, come da giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 2 della L. n. 130/1999 ha carattere imperativo, ragion per cui l'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB determina il divieto di
“stipula del contratto” ovvero della “delega alla attività di riscossione”;
-che, con riferimento all'interesse ultralegale, la decisione della Suprema Corte n. 9479/2023 consentiva di superare l'eccezione di giudicato in conseguenza della qualità assunta di consumatore in relazione alla contestazione delle clausole abusive, con obbligo del giudice di ordinare la produzione del contratto e qualificare l'opposizione a precetto come opposizione a decreto ingiuntivo tardiva rimettendo la decisione al giudice del monitorio, con assegnazione del termine di 40 giorni per la riassunzione;
precisava, poi, che il tasso di interesse di mora del 14,99% appariva manifestamente eccessivo, così come l'importo richiesto a titolo di interessi. Parte opposta nella memoria di replica deduceva:
-che la documentazione prodotta in punto di legittimazione attiva, contrariamente agli assunti di controparte, era completa ed esaustiva;
-che l'eccezione di mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, contrastava con la pronuncia della Cassazione;
-che in sede di opposizione l'opponente non aveva dedotto né la natura di consumatore né la vessatorietà della clausola, tenuto conto della diversa eccezione formulata riguardante il difetto di forma scritta da far valere mediante la proposizione di una ordinaria opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo che, in ogni caso, il requisito della forma scritta risultava rispettato. Quindi, il giudice all'udienza del 19/06/2024 assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 13/07/2024, il giudice qualificava come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. la doglianza riguardante l'applicazione di interessi di importo manifestamente eccessivo ai sensi dell'art. 33 lett. f (già previsto dall'art. 1469-bis, n. 6, c.c.), rimettendo la decisione al giudice dell'opposizione tardiva e assegnando termine di giorni 40 per la riassunzione, e respingeva l'istanza di sospensione con riferimento ai motivi indicati nell'atto di citazione in opposizione (difetto di legittimazione attiva, mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB e mancata pattuizione di interessi in forma scritta). Alla prima udienza del 22/10/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 15/11/2024, il giudice fissava udienza per la decisione alla data del 25/03/2025 e, all'esito di tale udienza, tratteneva la causa in decisione.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE La causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite, di talchè deve trovare conferma l'ordinanza adottata nel corso del procedimento nella parte in cui ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, non potendo trovare accoglimento la chiesta CT (risultando superflua ai fini del decidere) e dovendosi precisare che non appare opportuno disporre la riunione al presente procedimento con l'opposizione tardiva iscritta al n. 1590/2024, tenuto conto dello stato di quest'ultimo procedimento - assegnato all'odierno giudicante- nel quale sono stati concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., laddove, invece, l'odierno procedimento è maturo per la decisione (sul punto, si precisa che la mancata riunione non determina alcun effetto sulle spese di lite, posto che, anche laddove fosse disposta, la sentenza definitoria dovrebbe liquidare le spese in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza: Cass., n. 15954/2006; Cass., n. 15860/2014; Cass., n. 27295/2022). La deduzione, contenuta nelle note depositate in data 5/06/2024, impone la trattazione delle doglianze formulate con riferimento alla qualità di consumatore. Difatti, in tali memorie l'odierno opponente ha invocato la presenza di clausola abusiva nel contratto in punto di previsione di interessi correlati al ritardo di importo manifestamente eccessivo poiché pari al tasso di interesse di mora del 14,99%, chiedendo la adozione dei provvedimenti ex art. 650 c.p.c., dovendosi ribadire, secondo quanto evidenziato sin dalla fase della sospensiva che la doglianza relativa all'asserito difetto di forma scritta esula dalla tematica delle clausole abusive. Ciò chiarito, va premesso in fatto che il decreto ingiuntivo in questione, adottato nell'anno 2001, non contiene alcuna motivazione in punto di controllo delle clausole contrattuali (v. doc. 2 allegato alla citazione), mentre il contratto di finanziamento prodotto da parte opposta (v. doc. 19) dà espressamente atto che l'operazione “rientra nella disciplina del credito al consumo”. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che la Suprema Corte ha chiarito che la contestazione sulla questione della abusività delle clausole può ritenersi preclusa esclusivamente laddove il decreto ingiuntivo presenti una motivazione che pur sommariamente dia atto della sussistenza dell'esame dell'assenza di clausole abusive (al fine di consentire al debitore di valutare con piena cognizione di causa se occorra proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo) e, al contempo, contenga l'avvertimento che in assenza di opposizione decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali (Cass., Sez. Un., n. 9479/2023). Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo in questione, come detto adottato nell'anno 2001, non è conforme ai parametri indicati dalla Suprema Corte, ragion per cui non è possibile invocare la tardività delle deduzioni, venendo notoriamente in rilievo questioni rilevabili d'ufficio rispetto alle quali il giudice è tenuto ad interpellare il consumatore se intende avvalersi della nullità di protezione, circostanza questa da ritenersi positivamente accertata nel caso di specie in cui l'opponente ha svolto specifica censura sul carattere manifestamente eccessivo del tasso degli interessi di mora. Dunque, il giudice in sede di opposizione all'esecuzione, con riferimento ai profili di eventuale abusività della clausola, “riqualificherà l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa, fissando un termine non inferiore a 40 giorni per la riassunzione” (“in applicazione dell'art. 50 c.p.c., in forza di interpretazione
pagina 4 di 9 adeguatrice)”; nel frattempo, il GE si asterrà dal disporre la vendita o l'assegnazione del bene o del credito, mentre “il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, una volta investito, avrà il potere ex art. 649 c.p.c. di sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo in modo totale o parziale, a seconda degli effetti che potrebbe comportare l'accertamento sulla abusività della clausola che viene in rilievo” (Cass., Sez. Un., cit.). Passando all'esame della portata oggettiva del giudizio relativo all'opposizione tardiva, si evidenzia che il sindacato del giudice nel procedimento incardinato ex art. 650 c.p.c. investe esclusivamente le clausole in tesi vessatorie applicate alla fattispecie concreta (Cass., Sez. Un., n. 9479/2023, pag. 26 della motivazione: ossia quelle che “siano rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione”). Dunque, rimane fermo il sindacato di questo giudice, nella veste di giudice dell'opposizione all'esecuzione, in relazione ai motivi di opposizione estranei ai profili di abusività delle clausole ossia relativi a quelli originariamente dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio. Viene, quindi, confermata l'ordinanza in atti che, previa qualificazione dell'opposizione in parte qua come tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., ha assegnato termine per l'introduzione del procedimento e ha esaminato i motivi di sospensiva estranei alla tematica del consumatore. Occorre ribadire che, secondo quanto evidenziato dalla pronuncia della Suprema Corte, il GE non potrà disporre la vendita o l'assegnazione fino alla pronuncia del giudice ex art. 649 c.p.c. sull'opposizione tardiva. Resta da precisare che la sospensione del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto (i.e. il decreto ingiuntivo adottato nell'anno 2001 e non opposto), pronunciata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi del'art. 649 c.p.c., secondo quanto allegato dalle parti in relazione alla valutazione del carattere manifestamente eccessivo degli interessi (v. allegazione di parte opponente nella comparsa conclusionale, sul punto non specificamente contestata da parte opposta), non determina la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio in cui sono stati formulati motivi di opposizione autonomi, avendo parte opposta interesse a ottenere una pronuncia sulla legittimazione attiva, sulla iscrizione all'albo ex art. 106 TUB e sul difetto di forma scritta, fermo restando che la procedura esecutiva non potrà essere proseguita fino alla definizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avente a oggetto il titolo azionato. Vanno, pertanto, esaminati i motivi formulati nell'atto di citazione in opposizione non riconducibili al carattere abusivo ed alla tutela del consumatore.
1.SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA. Premesso che l'atto di precetto non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale (Cass., n. 8213/2012), a nulla rileva che in tale atto parte opposta non abbia comprovato le vicende successorie che giustificano il subentro nella titolarità del credito derivante dal decreto ingiuntivo, essendo sufficiente che la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in lite dal lato attivo sia provata nel giudizio di opposizione, ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., gravante su parte opposta. Va, preliminarmente, evidenziato in fatto che a fondamento della propria legittimazione attiva, parte opposta ha allegato:
-che il contratto di finanziamento è stato stipulato con Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a.;
pagina 5 di 9 -Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a. con contratto di cessione di crediti in blocco del 29/12/2006 ha ceduto la posizione a Controparte_5
-Non Performing Lonas S.p.a. con contratto di cessione di crediti in blocco del 17/12/2013 ha ceduto il credito all'odierna opposta Controparte_1
A sostegno della propria allegazione, ha prodotto:
-copia del contratto di finanziamento (v. doc. 19);
-contratto di cessione di crediti in blocco del 29/12/2006 tra e CP_6 Controparte_5
(v. doc. 7), riportante a pag. 1 dell'allegato A il nominativo dell'odierno
[...] opponente con il saldo esigibile alla data del 31/08/2006 e relativa Parte_1 pubblicazione in GU (v. doc. 11), nella quale si evidenziano i parametri di inclusione (crediti originati da classificati a sofferenza nel periodo 31/12/1990-29/08/2006, vantanti CP_6 verso obbligati principali dei quali la CRO sia creditrice);
-contratto di cessione di crediti in blocco del 17/12/2013 tra e Controparte_5
(v. doc. 8), riportante a pag. 1 dell'allegato 1 alla cessione il Controparte_1 nominativo dell'odierno opponente con il saldo e relativa pubblicazione in Parte_1
GU (v. doc. 12), nella quale si evidenziano i parametri di inclusione (crediti che alla data del 30/09/2013 risultavano classificati a sofferenza, acquistati da in Controparte_5 forza di cessione di crediti individuabili in blocco con avviso in GU del 30/01/2007);
-sentenza del Tribunale di Firenze del 19/11/2013 che ha respinto l'opposizione all'esecuzione promossa dall'odierno opponente avverso l'atto di precetto notificato dalla cessionaria
[...] in data 11/04/2011, escludendo sia la presenza di interessi usurari sia Controparte_5
l'anatocismo, e, al contempo, accertando in assenza di qualsivoglia contestazione dell'odierno opponente, la cessione del credito da a presupposto CP_6 Controparte_5 del rigetto dell'opposizione (v. doc. 15 nel fascicolo di parte opposta e doc. 8 nel fascicolo di parte opponente);
-ordinanza del GE presso il Tribunale di Firenze del 14/08/2015 di assegnazione in favore di nei confronti di del credito verso terzi ( Controparte_1 Parte_1 [...]
) con determinazione a tale data del credito, senza che in tale sede sia stata mossa CP_8 alcuna valida contestazione in punto di legittimazione attiva (v. doc. 16 nel fascicolo di parte opponente). Tanto premesso in fatto, si confermano in diritto le considerazioni svolte in sede di sospensiva. Ritiene, difatti, chi scrive che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dalle cessioni e dagli avvisi in GU sopra richiamati (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale ritiene sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU).
pagina 6 di 9 Dunque, contrariamente agli assunti di parte opponente, premesso che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione), dovendosi precisare che il richiamo contenuto nell'avviso in GU in esame ai crediti che siano classificati in sofferenza deve intendersi quale termine tecnico-contabile riferito a tutti i crediti rimasti insoluti come nella fattispecie in esame. Inoltre e in via assorbente, all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024) Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dagli avvisi pubblicati in GU, dal possesso del contratto di finanziamento in capo alla cessionaria, dei contratti di cessione contenenti elementi riconducibili all'odierna posizione, della sentenza del Tribunale di Firenze del 19/11/2013 che ha respinto l'opposizione all'esecuzione promossa dall'odierno opponente avverso l'atto di precetto notificato dalla cessionaria e Controparte_5 dell'ordinanza del GE presso il Tribunale di Firenze del 14/08/2015 di assegnazione in favore di nei confronti di del credito verso terzi ( Controparte_1 Parte_1 [...]
), trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della CP_8 titolarità del rapporto controverso.
pagina 7 di 9 2.SULLA NULLITA' DEL MANDATO PER MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO EX ART. 106 TUB. Analoghe considerazioni in merito all'infondatezza del motivo di opposizione devono essere svolte con riferimento alla doglianza riguardante la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB di e la conseguente invocata nullità del mandato conferito da Controparte_3 [...]
dovendosi richiamare al riguardo -in via assorbente- quanto precisato dalla Controparte_1
Suprema Corte in merito al fatto che l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla Banca d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024; richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della “presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata).
3.SULLA MANCATA PATTUIZIONE DEL TASSO DI INTERESSE. Con riferimento a tale doglianza, ribadito che la asserita mancata pattuizione del tasso di interesse applicato in forma scritta non appare sussumibile nell'ambito delle clausole abusive, posto che parte opponente lamenta la mancanza di pattuizione (mentre la questione relativa alla asserita pattuizione di interessi di ammontare manifestamente eccessivo verrà affrontata nell'ambito del giudizio ex art. 650 c.p.c), occorre tener conto del fatto che è pacifico che il decreto ingiuntivo costituente il titolo, pur ritualmente notificato al signor in Parte_1 data 19/10/2001, non è stato opposto (v. pag. 1 dell'atto di citazione in opposizione). Tanto premesso in fatto, giova evidenziare in diritto che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, con impostazione condivisa da chi scrive, il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività in ragione della riserva di ogni questione al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o avrebbe avuto ove proposta l'opposizione) la possibilità di avere sviluppo, ragion per cui al giudice dell'esecuzione è precluso qualsivoglia controllo sul titolo diretto ad invalidarne l'efficacia sulla base di questioni e difese che andavano dedotte nel procedimento devoluto al giudice naturale, potendosi nel giudizio di opposizione all'esecuzione attribuire rilevanza esclusivamente ai fatti posteriori al conseguimento della definitività del titolo (Cass., n. 12911/2012, in motivazione;
Cass., n. 3277/2015; Cass., n. 16983/2018, in motivazione;
da ultimo, v. Cass., n. 2785 del 4/02/2025: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in
pagina 8 di 9 cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”) Segue l'infondatezza anche di tale motivo di opposizione. Infine, la doglianza relativa alla misura degli acconti (solamente indicata dall'opponente e non formulata come specifico motivo di opposizione), alla stregua delle puntuali deduzioni operate da parte opposta, appare generica e, in quanto tale, inidonea ad assurgere a valida contestazione, ragion per cui non consente di addivenire a diverse conclusioni. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'opposizione. Spese di lite secondo soccombenza, liquidate nella misura indicata in dispositivo in considerazione dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge l'opposizione con riferimento ai motivi riconducibili all'opposizione all'esecuzione (difetto di legittimazione attiva, mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB e difetto di forma scritta);
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 7.500,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso il 13/04/2025 Il giudice Marzia Di Bari
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