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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/06/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti, alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2610 /2024 RCL promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MISSINEO NATALE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO
Motivi della decisione
Parte ricorrente agisce in giudizio convenendo le amministrazioni scolastiche al fine di rideterminare nella misura di 6 punti (in luogo di 0.6)
il punteggio per il servizio civile svolto non in costanza di rapporto di lavoro.
1 La giurisprudenza di questa sezione lavoro è costante e univoca nel disattendere le istanze di riconoscimento del maggior punteggio (ex
multis, sentt. 341/2023, 188/2022). Da ultimo è intervenuto il giudice delle leggi (Corte Cass. RGN 19065/2024 del 22.5.2025) che con motivazione esauriente ed approfondita ha esplicitato le seguenti motivazioni,
integralmente condivise
“Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
7.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, comma 7 e l'art. 569,
comma 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera» (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs.
n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.2 Si deve poi rilevare come il
D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Firmato Da:
Emesso Da: CA 1 Persona_1 Controparte_5
Serial#: Numero registro generale 19065/2024 C.F._2
Numero sezionale 1470/2025 Numero di raccolta generale 13705/2025
Data pubblicazione 22/05/2025 RGN 19065/2024 Pag.6 Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge,
prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il
2 servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A,
secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è
in generale quello «effettivamente prestato» (punto 1 delle note alla
Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella
allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui,
mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano Firmato Da:
Emesso Da: CA 1 Persona_1 Controparte_5
Serial#: 4ca8090470db0014 Numero registro generale 19065/2024
3 Numero sezionale 1470/2025 Numero di raccolta generale 13705/2025
Data pubblicazione 22/05/2025 RGN 19065/2024 Pag.7 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
8. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2
- ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
8.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa
P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
8.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è
4 irragionevole;
infatti, l'attribuzione del Firmato Da: Persona_1
Emesso Da: CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014 Controparte_5
Numero registro generale 19065/2024 Numero sezionale 1470/2025
Numero di raccolta generale 13705/2025 Data pubblicazione 22/05/2025
RGN 19065/2024 Pag.8 medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
9. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica
5 ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa
S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). Firmato Da: Persona_1
Emesso Da: CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014 Controparte_5
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Numero di raccolta generale 13705/2025 Data pubblicazione 22/05/2025
RGN 19065/2024 Pag.9 D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma. 10. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29
dicembre 2022, 11602. 11. In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché
può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente.”.
Per tutti questi motivi, già enunciati dai precedenti giurisprudenziali di questa sezione ed approfonditi ulteriormente dalla Corte di Cassazione, le domande attoree devono essere rigettate.
6 Quanto alle spese, preso atto che la pronuncia è intervenuta in corso di causa ed antecedentemente ad essa, la giurisprudenza di merito era divisa, se ne dispone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata:
1.Rigetta il ricorso;
2.Compensa le spese di lite.
Verona, 9 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Cristina Angeletti
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